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Gazzetta Ufficiale N. 266 del 12 Novembre 2004

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2004, n.270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso il
23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio
2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative
universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento
didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.

Art. 2.
Finalita'
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente
regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per
l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei
titoli di studio rilasciati dalle universita'.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita',
con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano
gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformita'
con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.


Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.

Art. 3.
Titoli e corsi di studio
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione
e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine,
rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4
e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed
all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate,
nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e
di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di
attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di
direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo
titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210:
«Art. 4. - 1. I corsi per il conseguimento del
dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie
per esercitare, presso universita', enti pubblici o
soggetti privati, attivita' di ricerca di alta
qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di
idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di
universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n.
398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente
i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse
disponibili per il conferimento di borse di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e
post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341, cosi' recita:
«Art. 6. - 1. Gli statuti delle universita' debbono
prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti
dalle universita' anche in collaborazione con le scuole
secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i
Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di
studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale
tecnico e amministrativo;
c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura e degli scambi culturali, dello
sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio
e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai
concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali e
formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento
culturale degli adulti, nonche', quelli per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando
le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale.
3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita'
dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e
delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste
dalla lettera c) del com-ma 1, sono deliberati dalle
strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme
stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.».
- Il testo dell'art. 1, comma 15, della legge
14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonche' il
servizio di mensa nelle scuole) prevede:
«15. All'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) in ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25;
c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi
universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di
scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)";
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole
"comma 8, lettere a)" e' inserita la seguente: ", b)";
e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria"
e' soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del
corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze
della formazione primaria,"».

Art. 4.
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati
dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti attivita' formative indispensabili di cui
all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza,
nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali.
Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate,
anche su proposta delle universita', con decreto del Ministro,
sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attivita'
formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore
legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui
all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del
Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a
specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze
fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a piu' classi.

Art. 5.
Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato
credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente;
con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole
classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di impegno complessivo di apprendimento
svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente
fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi', per
ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo
che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita'
formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra
forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del
profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra
universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo
studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel
regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti
da acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi
universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e
abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative di livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso.

Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I
regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti
didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di
attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la
verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei
corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai
corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i
quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente
in materia di accessi ai corsi universitari, l'universita' stabilisce
per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che
prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei,
con modalita' definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai
corsi di laurea magistrale puo' essere consentita dall'universita'
anche ad anno accademico iniziato, purche' in tempo utile per la
partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei
regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti
ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea
magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative
dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli
universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo
formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera
a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni
legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre
essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti
formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia'
conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di
dottorato di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7.
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria,
oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea,
fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze
linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalita'
stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai
livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver
acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di
specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da
specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per
conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Art. 8.
Durata dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio e' definita di norma una durata in anni
proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7,
tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata
normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale dei
corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel
rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i corsi di
studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di
qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del
Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole
del Nucleo di valutazione dell'universita'. Nel caso di
disattivazioni, le universita' assicurano comunque la possibilita'
per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il
relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare
per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e'
subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati
dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti
con apposito decreto ministeriale.

Art. 10.
Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni
classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le
attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole
nelle seguenti tipologie:
a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari
caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe
di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti
didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito
disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale,
sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio,
non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi
preordinati all'accesso alle attivita' professionali, tenuto conto
degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il numero
minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio
adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni
classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi
qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti indispensabili
per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti
complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle
attivita' professionali.
5. Oltre alle attivita' formative qualificanti, come previsto ai
commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente
purche' coerenti con il progetto formativo;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attivita' formative relative alla preparazione della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento
alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua
straniera oltre l'italiano;
d) attivita' formative, non previste dalle lettere precedenti,
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonche'
abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative
volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza
diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero
del lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attivita'
formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso
imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi
compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali,
sulla base di apposite convenzioni.


Nota all'art. 10:
- Per il titolo del decreto 25 marzo 1998, n. 142, si
veda le note alle premesse.

Art. 11.
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti
nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono
approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono
emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti
didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di
studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun
ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere
a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle
universita' previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni con particolare riferimento alla valutazione dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque
essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di
studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti,
disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto
salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano
immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure
disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i
regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti
ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di
essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo,
condividano le stesse attivita' formative di base e caratterizzanti
comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei
percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione
degli studi nei diversi percorsi;
b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti
strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione,
al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita'
formative;
c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali
ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le
attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del
profitto individuale dello studente, che deve comunque essere
espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di
laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi
formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento
delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con
gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso
di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte;
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui
all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con
cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli
conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di
successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di
ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle
carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei
sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le
universita'.


Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264:
«Art. 1. - Sono programmati a livello nazionale gli
accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie, nonche' ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un
numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso.».

Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato
dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento
didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche' dei
diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le
procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in
particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita'
formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli
esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita'
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono
deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere
favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi
dal parere.
4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il
numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita'
formativa.


Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 11, comma 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341 si veda le note all'art. 1.

Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
2. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle
disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti
la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini
stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9
si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque
non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea
magistrale ai sensi del comma 1, le universita' possono ridefinire,
ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio gia' istituiti ed attivati
nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare
delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7,
lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi
sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari,
gia' ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di
cui al comma 1, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di
studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti
didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresi', la
facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di
studio previsti dai nuovi ordinamenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base
ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e
riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di
cui all'articolo 3, com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi
compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini
speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.
7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti
didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o
specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente,
le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi', a
coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182

Note all'art. 1:
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 mag-gio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.
11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.
- Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
142, prevede: «Norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, sui tirocini formativi e di orientamento» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.
- La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
- La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: «Norme in
materia di accessi ai corsi universitari» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.
- L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341
«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede:
«Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per
ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su
proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita',
tenuto anche conto delle proposte delle universita',
deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il
sostegno finanziario ad iniziative di istruzione
universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in
forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e
privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di
ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture
possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro del tesoro.».


Nota all'art. 13:
- Per il titolo del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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