IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno
1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni
di pollame, e in particolare l'art. 8 che prevede che gli Stati
membri designino le autorita' competenti incaricate di controllare
l'osservanza delle disposizioni del regolamento stesso;
Visto il regolamento (CEE) n. 1538/91 del Consiglio del 5 giugno
1991 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.
1906/90, e in particolare l'art. 12 che prevede che vi siano
strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza
delle disposizioni contenute nei regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, con il
quale e' stato adottato il regolamento recante norme per
l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di
particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di
pollame ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 citato in
precedenza, ed in particolare l'art. 7 che prevede che l'attivita' di
vigilanza sulle strutture di controllo e' esercitata dal Ministero
delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province
autonome;
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari, e in particolare l'art. 9 che prevede vi siano
strutture di controllo aventi il compito di garantire che le aziende
assoggettate al sistema di controllo, che producono secondo i metodi
di produzione biologica siano conformi ai requisiti di cui all'art. 5
del citato regolamento, e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui e' definito che la
vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle
regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 del che prevede che vi siano strutture di
controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e
alimentari aventi una Denominazione di origine protetta (D.O.P.) o
una Indicazione geografica protetta (I.G.P.) rispondano ai requisiti
del disciplinare di produzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli
ed alimentari, e in particolare l'art. 14 che prevede che vi siano
strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti
agricoli o alimentari aventi un'attestazione di specificita' (S.T.G.)
rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede
che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il
controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta
(D.O.P.), una Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o
un'attestazione di specificita' (S.T.G.), sia esercitata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o
province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di
propria competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e in particolare l'art. 8 che prevede che vi siano strutture
di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle
disposizioni contenute nel citato regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del
25 agosto 2000 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE)
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine;
Visto l'art. 15 del decreto 30 agosto 2000 recante indicazione e
modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in cui viene
definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa
relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le
competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio
sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche
agricole e forestali quale «Autorita' competente» in collaborazione
con le regioni e province autonome;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2001 che prevede che i
controlli sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (V.Q.P.R.D.) sia effettuato dai consorzi di tutela
riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali a svolgere tale attivita', o in loro assenza, da
strutture autorizzate/designate dal Ministero con le procedure
previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto, in particolare, l'art. 5 del succitato decreto ministeriale
29 maggio 2001, che prevede che la vigilanza sui consorzi di tutela
riconosciuti autorizzati a svolgere attivita' di controllo sia
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle
regioni e province autonome territorialmente interessate;
Ritenuta l'opportunita' di definire in maniera precisa ed univoca
l'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il
controllo su tutte le produzioni di cui alla normativa citata e di
individuare una struttura cui attribuire la competenza a svolgere la
predetta attivita' di vigilanza;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in data 15 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione e compiti dell'Unita' nazionale di coordinamento della
vigilanza
1. E' istituita, presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, in connessione con il competente ufficio del Dipartimento
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'Unita'
nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) con i seguenti
compiti:
a) coordinare l'attivita' di vigilanza svolta dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome;
b) monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di
vigilanza;
c) proporre delle linee guida finalizzate alla armonizzazione
dell'attivita' di vigilanza su tutto il territorio nazionale;
d) esprimere un parere sulla proposta di revoca per le
organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, che operano su
produzioni interregionali e interprovinciali;
e) valutare le misure da adottare a livello nazionale a seguito
delle infrazioni rilevate dalle regioni o dalle province autonome e
trasmettere al competente ufficio del Dipartimento per l'irrogazione
delle relative sanzioni;
f) definire una procedura in cui, in caso di sospensione o revoca
dell'autorizzazione/designazione alle organizzazioni di cui al
successivo art. 3, comma 1, provveda a garantire il mantenimento
dell'attivita' oggetto dell'incarico/autorizzazione.
2. Nei casi in cui ricorrano le fattispecie di alla lettera f) del
comma 1, a seguito della valutazione dell'Unita' nazionale di
coordinamento della vigilanza, il competente ufficio del Dipartimento
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi individua
il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale
repressione frodi e delle regioni competenti per territorio da
adibire temporaneamente alle attivita' di controllo e certificazione
gia' svolte dalla struttura sospesa o revocata.
3. Per le valutazioni di cui al comma precedente l'UNCV viene
integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF ed i responsabili
delle unita' territoriali di vigilanza competenti per territorio.
4. Qualora la struttura di controllo sospesa o revocata operi
sull'intero territorio nazionale la valutazione di cui al comma 2
verra' effettuata dall'UNCV appositamente integrata con l'ispettore
generale capo dell'ICRF.
Art. 2.
Istituzione e compiti delle Unita' centrale e territoriali di
vigilanza
1. Ciascuna regione e provincia autonoma entro dodici mesi dalla
pubblicazione del presente decreto deve attivare l'unita'
territoriale di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalita' definiti
dai singoli enti.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3,
ciascuna regione e provincia autonoma deve individuare, entro novanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il personale da
destinare all'UTV ed il relativo responsabile, mediante atto
pubblico, secondo criteri e modalita' definiti dai singoli enti ed
avvalendosi di pubblici dipendenti.
3. Per le attivita' di competenza esclusiva del Ministero per le
politiche agricole e forestali nonche' in ossequio al principio di
sussidiarieta' di cui al successivo comma 4, il Ministero istituisce,
entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unita'
centrale di vigilanza (UCV).
4. In forza del principio della sussidiarieta' il Ministero delle
politiche agricole e forestali puo' intervenire qualora gli obiettivi
dell'attivita' di vigilanza non sono raggiunti da parte delle regioni
e delle province autonome.
5. Sono comunque fatte salve le specifiche competenze ed
attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e
Bolzano.
Art. 3.
Funzioni della UTV
1. L'UTV deve svolgere attivita' di vigilanza sulle organizzazioni
autorizzate/designate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali per il controllo sulle produzioni di cui alla normativa
elencata nelle premesse. La vigilanza si articola su due livelli:
a) sull'operativita' delle organizzazioni autorizzate/designate
per il controllo, al fine di verificare che:
i) gli organismi privati autorizzati/designati adempiano e
mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione e/o
previste dalla norma UNI EN 45011;
ii) le autorita' pubbliche designate adempiano e mantengano le
condizioni stabilite in sede di autorizzazione, comprese
l'imparzialita' e la terzieta' nell'ambito dei controlli effettuati;
iii) i consorzi di tutela dei vini di qualita' prodotti in
regioni determinate (V.Q.P.R.D.) affidatari dell'incarico di
controllo ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 mantengano
la disponibilita' di una struttura idonea destinata all'attivita' di
controllo;
b) sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di
controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento.
2. L'UTV mantiene un sistema di trasmissione costante ed
informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV
al fine di permettere il raggiungimento dei compiti previsti
dall'art. 1.
Art. 4.
Composizione del coordinamento
1. L'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) di
cui all'art. 1 e' costituita da sei rappresentanti del Ministero, di
cui quattro del Dipartimento per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi e due dell'Ispettorato centrale
repressione frodi e sei rappresentanti della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il coordinatore dell'UNCV viene individuato fra i componenti
designati dal Dipartimento per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le funzioni di segreteria e la gestione della documentazione
sono svolte dal Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
4. I componenti dell'UNCV, di cui al precedente comma 1, sono
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
5. L'UNCV approva il regolamento di funzionamento interno, entro
novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.
Art. 5.
Linee guida
1. L'UNCV, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di
nomina, elabora e propone al Ministro delle politiche agricole e
forestali le linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento
delle UTV.
2. Per i compiti previsti dal precedente comma, l'UNCV si puo'
avvalere della collaborazione di enti e soggetti esperti, qualificati
nel settore e che non svolgano attivita' di controllo delle
produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa.
3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con decreto.
Art. 6.
Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV
1. Le singole Unita' territoriali di vigilanza (UTV) elaborano
entro centoventi giorni dalla nomina, un manuale di organizzazione e
di funzionamento per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle
organizzazioni individuate all'art. 2, che assicuri la conformita'
alle linee guida di cui all'art. 5, comma 1.
2. Il manuale di cui al comma precedente deve essere valutato
conformemente alle linee guida dall'UNCV, e puo' essere
successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale.
3. Nel caso in cui non venga adottato il manuale di cui ai commi
precedenti, ovvero si accerti un impedimento oggettivo dell'Unita'
territoriale di vigilanza (UTV) a svolgere le funzioni definite nel
corrispondente manuale di organizzazione e di funzionamento, la
regione o provincia autonoma ne da' comunicazione all'UNCV che adotta
le misure necessarie del caso.
Art. 7.
Norme transitorie
1. Qualora la regione o la provincia autonoma sia gia' dotata di
una struttura di vigilanza alla data di pubblicazione del presente
decreto o intenda attivarla prima della pubblicazione del decreto
contenente le linee guida di cui all'art. 5, puo' operare con le
proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate entro
sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida.
2. Qualora la regione o la provincia autonoma rilevi oggettivi
impedimenti all'individuazione del personale da destinare all'UTV,
entro il termine previsto dall'art. 2, puo' avvalersi temporaneamente
di altri enti pubblici o del personale di enti strumentali che non
svolgano attivita' di controllo delle produzioni regolamentate di cui
alla normativa elencata in premessa. A tale scopo, specifica
convenzione della durata non superiore di dodici mesi e non
rinnovabile, deve essere stipulata entro centoventi giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, e trasmessa all'UNCV.
3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, gli
enti individuati devono operare in conformita' ad un proprio manuale
di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attivita'
di vigilanza, da adottare entro novanta giorni dalla stipula della
convenzione, previa valutazione della conformita' alle linee guida da
parte dell'UNCV.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004 Ufficio di
controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 299
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato