Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli uffici centrali del bilancio
presso le amministrazioni centrali
dello Stato;
All'ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Alle ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione
centrale - Servizio rapporti col
Tesoro;
All'Agenzia interregionale per il fiume
Po;
Alla Corte dei conti;
Alle sezioni regionali della Corte dei
conti;
All'Avvocatura generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Agli uffici territoriali del Governo;
Al Dipartimento per le politiche
fiscali;
All' Agenzia delle entrate;
All' Agenzia delle dogane;
All' Agenzia del demanio;
All' Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione
V;
Ai Dipartimenti provinciali del
Ministero dell'economia e delle
finanze;
Alle direzioni provinciali dei servizi
vari;
Alle Poste Italiane S.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi;
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni riunite
in sede di controllo;
Alle amministrazioni autonome dello
Stato;
Ai commissari o rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano;
Alle ragionerie delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano;
All'associazione bancaria italiana.
La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita,
di consentire comportamenti univoci da parte degli uffici preposti
alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio
finanziario in gestione.
A tal fine gli uffici in indirizzo procederanno all'espletamento
degli adempimenti per l'esercizio 2004, avendo come riferimento
l'unita nota tecnica (allegato 1) nella quale vengono riportate
dettagliate istruzioni per definire, nel pieno rispetto della vigente
normativa contabile, le operazioni di chiusura relative alla gestione
delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione in particolare su
alcune disposizioni.
Per le «Entrate», si ricorda che a seguito del protocollo di intesa
tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e
l'amministrazione della Banca d'Italia per la «Rendicontazione
telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato», a
decorrere dal 1° gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli
Uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la
lista 129T - seconda parte, nonche' i tabulati mod. 55T, mod. 55T/1 e
55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio
2004, in assenza di tali supporti cartacei, detti Uffici
continueranno ad avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal
Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare,
visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle
loro diverse aggregazioni. Per quanto riguarda, invece, la resa della
contabilita' amministrativa delle entrate, gli Uffici e le Agenzie
fiscali interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli
articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Al fine poi di superare le difficolta' operative rappresentate
dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e
rendere quindi possibile la corretta contabilizzazione delle entrate
erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura, si ritiene
possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del
decreto del ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del
12 marzo 2001 - modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. riguardante
le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire che le
modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
Per le «Spese», corre l'obbligo di raccomandare alle
amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici periferici competenti
ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi
della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e
vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde
evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio
rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione
esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa
del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di
ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis
C.G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali
e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine
all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata
legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in relazione alle effettive necessita' dei singoli uffici e, nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di
segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio
consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n.
908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di
stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi
capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si
raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli
uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici
affinche' comunichino tempestivamente alla propria amministrazione
centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per
consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti
variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria
competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al
minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo
esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario
che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e
liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure
perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al
piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio
finanziario in corso.
Va poi sottolineata, dal punto di vista della speditezza delle
operazioni contabili, l'avvenuta dematerializzazione degli «ordini di
accreditamento» a partire dal 7 giugno 2004, nell'ambito del sistema
informatizzato della pubblica amministrazione (SIPA) e in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994,
art. 2, comma 1.
Per il trattamento di chiusura di tali ordini di accreditamento
informatici si dovra' tenere conto delle istruzioni relative alla
pianificazione delle operazioni di chiusura dell'«Area spese» che
verranno riportate nella circolare del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - I.G.I.C.S. in corso di emanazione.
Si segnala, inoltre, la necessita' di effettuare la sistemazione
contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e
tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca
d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato,
rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al
«conto disponibilita» per le quali le suddette tesorerie non possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai
titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica
riportata nella sopraindicata nota tecnica al titolo spese da
sistemare, lettera B «spese in gestione ai funzionari delegati
rimaste insolute».
Infine per il «Patrimonio» si richiamano le disposizioni innovative
in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge
3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto
interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli
elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri
di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel conto
generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che
sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento
contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di
riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in
riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come
indicato dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone
distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi
significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla
classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita).
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la
nuova classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie»
dei beni dello Stato ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in quanto,
dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione
dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente
differenziata da quella derivante da esigenze
giuridico-amministrative su cui si basavano le «categorie» riportate
in precedenza nel conto generale del patrimonio.
A cio' si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto
interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione,
basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e
passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato
art. 14, comma 2, sono stati estesi anche ai beni immobili demaniali
di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione
economica.
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono
alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa
delle contabilita', viene altresi' riportato nella predetta nota
tecnica il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto
dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle
operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
La presente circolare infine e' disponibile nell'apposita area
pubblica, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it
Roma, 8 novembre 2004
Il ragioniere generale dello Stato: Grilli
Allegato 1
Allegato da pag. 46 a pag. 82 (890 Kb)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato