IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 29, articoli 8 e 11, commi 4 e
6, che ha istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro
consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al
finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della
cooperazione;
Visto il decreto 14 aprile 1998 con il quale e' stato fissato in
sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di
esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento;
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive che prevede variazioni nelle modalita' di
versamento del contributo in argomento da parte delle societa'
cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione
riconosciuta, successivamente alla stipula della convenzione con
l'Agenzia delle entrate, ancora non perfezionata;
Considerato che per consentire una migliore utilizzazione delle
somme versate si rende necessario spostare il termine entro cui
effettuare il versamento della quota di utili dovuta;
Decreta:
Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta
dalle societa' cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna
delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento
cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre il
30 ottobre dell'anno in cui e' stato approvato il bilancio di
esercizio.
Le modalita' di pagamento (versamento diretto a mezzo di bollettino
di c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo) restano invariate fino alla pubblicazione della
convenzione in corso di stipulazione tra il Ministero delle attivita'
produttive e l'Agenzia delle entrate.
Roma, 11 ottobre 2004
p. Il Ministro: Galati
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato