IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, concernente la
trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il verbale n. 6 del 2 dicembre 2003 della Commissione
permanente tecnico artistica concernente l'approvazione della
coniazione della moneta d'oro, millesimo 2004, dedicata al Campionato
Mondiale di Calcio 2006;
Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro
da Euro 20, celebrativa del «Campionato Mondiale di Calcio 2006»;
Decreta:
Art. 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
emettere monete d'oro da Euro 20, celebrative del «Campionato
Mondiale di Calcio 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad
enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo
precedente, sono le seguenti:
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Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono cosi'
determinate:
sul dritto: in primo piano al centro, elementi compositivi con
rappresentazione del globo terrestre e pallone del calcio; legenda in
semicerchio «2006 Fifa world cup germany tm» in basso il nome
dell'autore «Mauri»;
sul rovescio: in primo piano, interpretazione del «pollaiolo» da
una incisione del 1600, dietro alla figura il giglio della citta' di
Firenze; in alto in tondo la legenda «Repubblica italiana» in basso
a
sinistra il valore «20» e «R», a destra «euro»
e l'anno di emissione
«2004»; sotto in un cartiglio disposto a semicerchio, la scritta
«Calcio storico fiorentino»;
sul bordo: zigrinatura continua.
Art. 4.
Il contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della
nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con
successivo provvedimento.
Art. 5.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a
consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari
per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per
documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
Art. 6.
E' approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle
descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti
ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente
decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Roma, 21 gennaio 2004
p. Il direttore generale: Carpentieri
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato