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Gazzetta Ufficiale N. 278 del 26 Novembre 2004

 

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2004
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attivita' di supporto ferroviario (pos. 13342). (Deliberazione n. 04/590).

FILT/CGIL - Segreteria nazionale
FIT/CISL - Segreteria nazionale
UILT/UIL - Segreteria nazionale
SALPAS/FISAPS-Segreteria nazionale
UGL/AT - Segreteria nazionale
FISE - Federazione italiana imprese di
servizi
AGENS - Agenzia confederale dei
trasporti e servizi connessi
e p.c.
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Ferrovie dello Stato S.p.a. - Direzione
risorse umane relazioni industriali
LA COMMISSIONE
Udita la proposta dei commissari Michele Figurati e Giampiero
Proia, delegati per il settore;
Premesso:
1) che, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia
dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse e'
stata originariamente dettata dall'accordo nazionale stipulato in
data 25 maggio 1993 da AUSITRA (ora FISE) e da FILT-CGIL, FIT-CISL e
UILTRASPORTI, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del
21 ottobre 1993;
2) che, con delibera n. 01/104 del 21 settembre 2001, la
Commissione ha invitato le parti a procedere in tempi brevi
all'adeguamento dell'accordo del 25 maggio 1993 alle disposizioni
della legge n. 83 del 2000, al fine di predisporre un insieme di
regole che salvaguardi, nel loro contenuto essenziale, i diritti
degli utenti costituzionalmente tutelati;
3) che, in mancanza dell'auspicato accordo, la Commissione
avrebbe considerato attivata la procedura preliminare all'adozione
della provvisoria regolamentazione di cui all'art. 13, lettera a),
della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
4) che, con delibera n. 02/63 del 18 aprile 2002, la Commissione
ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la
possibilita' di pervenire ad un adeguamento dell'accordo sulle
prestazioni indispensabili vigente nel settore dal 1993;
5) che, durante le audizioni con le parti, svoltesi presso la
Commissione in data 2 maggio 2002, non sono emersi particolari
ostacoli al raggiungimento di un adeguamento dell'accordo soprattutto
per quanto riguarda la disciplina delle procedure di raffreddamento e
di conciliazione, delle prestazioni indispensabili, della durata
massima della prima azione di sciopero e delle successive, degli
intervalli e delle franchigie, anche in connessione alla
regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario;
6) che, malgrado la dichiarata disponibilita' delle parti al
raggiungimento di un accordo, la Commissione non ha ricevuto notizie
in ordine allo stato delle trattative;
7) che, con delibera n. 02/106 del 6 giugno 2002, la Commissione
ha formulato una proposta di provvisoria regolamentazione in tema di
preavviso, durata, franchigie, intervalli, prestazioni indispensabili
e procedure di raffreddamento e di conciliazione, auspicando «un
costruttivo intervento negoziale delle stesse parti sociali»;
8) che, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte delle parti
sociali e delle associazioni degli utenti, ha svolto una audizione in
data 27 giugno 2002 nel corso della quale le parti hanno dichiarato
che fosse concretamente possibile raggiungere un accordo sulle
prestazioni indispensabili entro il 20 luglio 2002;
9) che, in data 25 luglio 2002, le parti (FISE e organizzazioni
sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS-FISAFS, UGL-AT) hanno
raggiunto un accordo il quale, peraltro, in relazione alla disciplina
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, faceva rinvio
alla disciplina prevista nel C.C.N.L. del 24 aprile 2001, riguardante
le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore
dell'indotto ferroviario e dei trasporti;
10) che, tale accordo e' stato inviato alle associazioni degli
utenti per l'acquisizione del relativo parere, le quali hanno
espresso una valutazione favorevole in ordine alla proposta di
regolamentazione;
11) che, tuttavia, con nota del 12 settembre 2002, la Commissione
ha ritenuto comunque di sottoporre alle parti una serie di
osservazioni relative a:
a) adeguamento franchigie a quelle operanti per il settore del
trasporto ferroviario;
b) illegittimita' della previsione della revoca dello sciopero
con ventiquattro ore di anticipo sull'inizio dello stesso, in
relazione all'art. 2, comma 6, legge n. 146 del 1990, come modificata
dalla legge n. 83 del 2000;
c) insufficienza delle prestazioni indispensabili cosi' come
previste, con particolare riferimento alla pulizia dei servizi
igienici, e alla sola fornitura di acqua per le attivita' di
accompagnamento e ristorazione; insufficiente livello di sicurezza
per la custodia dei passaggi a livello;
d) mancato inserimento delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione all'interno del testo dell'accordo;
12) che, con nota dell'11 aprile 2003, la Commissione sollecitava
le parti a pervenire ad una disciplina negoziale che tenesse conto
delle indicazioni contenute nella nota del 12 settembre 2002;
13) che, in data 24 aprile 2003, le parti (FISE, FILT-CGIL,
FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS/FISAFS e UGL-AT) hanno raggiunto un
accordo;
14) che, le associazioni degli utenti, alle quali tale accordo e'
stato inviato per l'acquisizione del relativo parere, hanno espresso
una valutazione negativa per quanto attiene la previsione della
durata di quarantotto ore delle astensioni successive alla seconda;
15) che, con nota del 3 luglio 2003, la Commissione ha formulato
una serie di rilievi a tale accordo per quanto riguarda:
a) insufficienza della pulizia prevista delle ritirate dei
treni a lunga percorrenza;
b) illegittimita' della previsione di fasce orarie per la
custodia dei passaggi a livello;
c) eccessiva limitazione delle prestazioni indispensabili
relative all'accompagnamento notte e alla ristorazione ferroviaria
nei treni a lunga percorrenza;
16) che, in data 14 ottobre 2003, si e' svolta presso la
Commissione un'ulteriore audizione richiesta dalle parti durante la
quale queste hanno nuovamente dichiarato la disponibilita' ad
addivenire ad un accordo che tenesse conto delle indicazioni
formulate dalla Commissione;
17) che, malgrado i numerosi inviti da parte della Commissione,
quest'ultima non ha piu' ricevuto notizie;
18) che, con nota del 22 gennaio 2004, la Commissione ha
sollecitato le parti a comunicare lo stato delle trattative senza
ricevere risposta;
19) che, con delibera n. 04/339 del 13 maggio 2004, la
Commissione ha espresso un giudizio di inidoneita' dell'accordo del
24 aprile 2003 sulle prestazioni indispensabili nel settore degli
appalti e delle attivita' di supporto ferroviario e,
conseguentemente, ha formulato una proposta di regolamentazione
provvisoria;
20) che, in data 14 luglio 2004, presso la sede della
Commissione, si e' svolta un'audizione ai sensi dell'art. 13, lettera
a), della legge n. 146 del 1990 con i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali FILT, FIT, SALPAS, UGL e UILT;
21) che, in data 21 luglio 2004, presso la sede della Commissione
si e' svolta un'audizione con i rappresentanti della FISE e
dell'AGENS a seguito della quale quest'ultima, in data 22 luglio
2004, ha inviato una nota di precisazioni;
22) che, al fine di addivenire ad un accordo, in data 8 settembre
2004 la Commissione ha indetto un'ulteriore audizione con i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali FILT, FIT, SALPAS, UGL
e UILT, nonche' con i rappresentanti della FISE e dell'AGENS;
23) che, le parti, nel corso dell'audizione, si sono dichiarate
disponibili a raggiungere un accordo e hanno chiesto a tal fine di
potersi incontrare nuovamente presso i locali della Commissione;
24) che, la Commissione, in data 9 settembre 2004, ha convocato
nuovamente le parti per un ulteriore incontro in data 28 settembre
2004 finalizzato alla definizione dell'accordo;
25) che, con nota del 21 settembre 2004, le organizzazioni
sindacali FIT, UILT, SALPAS e UGL hanno dichiarato l'indisponibilita'
ad un ulteriore incontro e nel contempo hanno inviato una proposta di
accordo contenente le modifiche a cui le organizzazioni sindacali
erano disponibili;
26) che, la FILT-CIGL, comunicando anch'essa la non
disponibilita' all'incontro, non ha inviato alcuna indicazione;
27) che, le organizzazioni sindacali non hanno ritenuto
necessario essere presenti all'audizione che e' stata convocata dalla
Commissione per il giorno 28 settembre 2004 e che si e' tenuta con
FISE ed AGENS che hanno ribadito le osservazioni in precedenza
formulate consegnando alcune precisazioni scritte;
Considerato:
1) che, alla luce dei principi dettati dalla legge n. 146/1990, e
successive modifiche, gli scioperi nel settore degli appalti e
dell'indotto ferroviario devono essere effettuati secondo regole e
procedure che assicurino l'effettivita', nel loro contenuto
essenziale, dei diritti degli utenti costituzionalmente garantiti e,
in particolare, non devono incidere, anche per effetto della
combinazione tra conflitti riguardanti diversi settori, sia sul
diritto alla mobilita' garantita dalla circolazione ferroviaria,
(come peraltro costantemente ribadito dalla Commissione e, nella
sostanza, condiviso dalle parti stesse), sia sui diritti alla salute
ed alla sicurezza;
2) che la tutela di tali diritti richiede, tra l'altro, che le
prestazioni indispensabili siano puntualmente erogate, e che in
occasione degli scioperi non vengano posti in essere comportamenti
diretti ad impedire la circolazione dei treni e la operativita' delle
stazioni ferroviarie;
3) che, l'accordo raggiunto dalle parti in data 24 aprile 2003,
pur realizzando un parziale adeguamento dell'accordo del 25 maggio
1993 alle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 83 del 2000 ed
alle nuove esigenze emerse nel settore, non e' pienamente idoneo a
garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati;
4) che, pertanto, appare opportuno procedere all'adozione della
regolamentazione provvisoria che tenga conto, per quanto possibile,
delle indicazioni previste dalle parti con l'accordo del 24 aprile
2003 e delle successive osservazioni esposte in sede di audizione ed
inviate mediante documenti scritti, sostituendole ed integrandole,
per quanto necessario a garantire il contemperamento dell'esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati;
5) che, con riguardo specifico alle problematiche della custodia
dei passaggi a livello, si rileva che la particolare natura di tali
attivita' incide direttamente sulla tutela del diritto alla
sicurezza, dell'integrita' di persone, animali e cose, onde essa non
consente che i lavoratori addetti possano sospendere la loro
prestazione e cio' anche perche' la concreta organizzazione del
lavoro, allo stato, prevede l'adibizione a tali passaggi a livello di
un numero minimo essenziale e irriducibile di persone; di
conseguenza, sussistente anche la parziale manifestazione di
disponibilita' da parte di talune organizzazioni sindacali, si
ritiene opportuno introdurre, in via temporanea, e salvo nuova
organizzazione (tecnologica o del lavoro) del controllo
dell'attivita' di custodia, l'istituto dello sciopero c.d. virtuale,
di cui vengono individuate le modalita' tecniche al fine di garantire
che l'esercizio del diritto di sciopero anche da parte di codesto
personale possa determinare concreti effetti sulla controparte
datoriale;

A d o t t a
la seguente regolamentazione provvisoria, ai sensi dell'art. 13,
lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni:

Art. 1.
Prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.
146 del 12 giugno 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni
intervenute con la legge n. 83 dell'11 aprile 2000, quelle relative
a:
A) Pulizia vetture ferroviarie e prestazioni connesse:
rifornitura acqua, rifornitura accessori igienici e pulizia delle
ritirate tra cui vuotatura dei reflui dai serbatoi delle ritirate
chimiche con sistema a ciclo chiuso secondo la normale cadenza (il
50% dei servizi effettivamente utilizzabili con priorita' ai servizi
per disabili);
raccolta oggetti pericolosi (come ad esempio bottiglie di vetro),
ed eliminazione condizioni di scivolamento;
pulizia grossolana (bottiglie di plastica, lattine, giornali e
riviste) negli scioperi di ventiquattro ore;
raccolta siringhe;
deposito delle immondizie raccolte nei luoghi previsti
all'interno degli impianti ferroviari;
pulizia vetri frontali dei locomotori in servizio ed eventuali
interventi su chiamata per i treni in transito;
aggancio e sgancio mantici di intercomunicazione;
sostituzione batterie delle vetture in servizio.
B) Impianti e locali:
rimozione materiali e liquidi che possano limitare la sicurezza
dei viaggiatori;
servizi igienici aperti al pubblico (negli impianti ove esistano
piu' servizi igienici, quelli da garantire saranno individuati su
indicazione del titolare della stazione). Nei servizi individuati la
pulizia dovra' essere effettuata con la normale cadenza;
pulizia locali adibiti a pronto soccorso ed infermerie.
C) Custodia passaggi a livello.
Per tali attivita' le prestazioni indispensabili sono assicurate
dalla disciplina che segue:
a fronte di proclamazione di sciopero virtuale ritualmente
effettuata, l'azienda, almeno sei giorni prima della prevista
astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.
In tal caso, il personale interessato effettuera' la normale
prestazione rinunciando alla meta' della retribuzione netta spettante
per il periodo dello sciopero.
L'azienda versera' l'importo corrispondente all'intera retribuzione
netta per detto periodo.
Le somme risultanti da quanto sopra previsto, su accordo delle
parti, saranno devolute per finalita' benefiche o di interesse
sociale o, in caso di mancato accordo, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989.
Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a
fronte della rinuncia del personale alla meta' della retribuzione
netta, l'azienda versera' la corrispondente retribuzione netta
maggiorata del 100%.
Nel caso in cui l'azienda non intenda aderire allo sciopero
virtuale, l'astensione dal lavoro non potra' superare i quindici
minuti ed essere effettuata nel rispetto delle fasce orarie previste
dall'Accordo sui servizi minimi essenziali relativo al personale
dipendente dalle societa' del Gruppo FS del 23 novembre 1999, e
successive modifiche.
In tale circostanza, i treni che dovessero circolare nel periodo
suddetto sulle tratte interessate, saranno fermati nella stazione
ferroviaria immediatamente precedente per il tempo necessario a
riprendere il viaggio in condizioni di sicurezza.

Art. 2.
Minimi di servizio

Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, lettere a) e b),
saranno assicurate attraverso l'impiego di un contingente minimo di
personale addetto.
Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, sara'
mantenuto in servizio il personale strettamente necessario.
Sia il contingente minimo, sia il personale addetto alla sicurezza,
sia gli eventuali presidi di pronto intervento saranno determinati,
di volta in volta, fra imprese ed organizzazioni sindacali in sede
aziendale, in relazione alle specifiche esigenze operative, alla
tipologia dei servizi prestati, alla dimensione degli impianti ed
alla durata degli scioperi.
In caso di mancato accordo, in via transitoria ed in attesa della
soluzione dell'eventuale contrasto, sara' adottato il piano
predisposto dall'azienda che dovra' comunque trasmetterlo alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero.

Art. 3.
Modalita' di esercizio del diritto di sciopero

La proclamazione di ogni sciopero, e' comunicata per iscritto
all'azienda con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e con
l'indicazione della data nonche' dell'ora di inizio e cessazione
dell'astensione dal lavoro.
Gli scioperi a livello nazionale saranno comunicati dalle
organizzazioni sindacali proclamanti a FISE ed AGENS che
provvederanno ad informare a loro volta le singole imprese associate.
In tal caso il preavviso sara' di dodici giorni.
Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione
di quella successiva, anche riferita alla medesima vertenza e anche
se proclamata da organizzazioni sindacali diverse, deve essere
assicurato un intervallo minimo di tre giorni di calendario.

Art. 4.
Durata

Il primo sciopero per ogni vertenza, non puo' superare la durata di
mezzo turno per ogni turno.
Il secondo sciopero ed i successivi, relativi alla stessa vertenza,
non possono superare la durata di un turno per ogni turno
(ventiquattro ore complete).

Art. 5.
Criteri per l'individuazione dei lavoratori da assegnare allo svolgimento
delle prestazioni indispensabili


Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni
indispensabili sopraindicate, si intende per ciascun turno di lavoro
nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee; in
ogni caso i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate
non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni
indispensabili, qualora l'astensione dal lavoro coincida con tali
giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere
inseriti alla successiva astensione, secondo i criteri di rotazione
sotto riportati:
1) ordine alfabetico (a partire dalla lettera a), per categorie
omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni
inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della
presenza lavorativa prevista nel ciclo delle turnazioni;
2) i preposti o loro sostituti provvederanno ad affiggere
l'elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti,
almeno tre giorni di calendario prima dell'inizio dell'agitazione
sindacale, indicando i nominativi del personale da assegnare alla
copertura delle prestazioni indispensabili. Sara' data contestuale
comunicazione scritta ai singoli lavoratori e per conoscenza alle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo che hanno
indetto l'astensione dal lavoro;
3) qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati
risulteranno assenti per malattia o infortunio, si procedera' a
chiamare i dipendenti immediatamente successivi, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni sindacali.

Art. 6.
Revoca dello sciopero proclamato

1. Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza le
informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, la revoca
delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite
comunicazione via fax, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto
alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero.
2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti
derivante dall'abuso di proclamazioni non seguite da scioperi (c.d.
«effetto annuncio»), revoche piu' ravvicinate sono giustificate
soltanto a seguito di un invito della Commissione di garanzia o della
pubblica autorita', ovvero, dal raggiungimento di un accordo tra le
parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente
dovranno tenere conto dei tempi previsti dalla presente
regolamentazione.
3. La sospensione della protesta implica, nel caso di
riproposizione, la riproclamazione nel rispetto dei termini di
preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un
nuovo sciopero.

Art. 7.
Franchigie

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati
scioperi, sono i seguenti:
dal 18 dicembre al 7 gennaio;
dal giovedi' precedente la Pasqua fino al giovedi' successivo;
dal 24 aprile al 2 maggio;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 27 luglio al 3 settembre;
dal 30 ottobre al 5 novembre;
dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le
consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie
nazionali, nonche' consultazioni elettorali regionali e
amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e
comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della
popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti
dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della
navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle
parti;
dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche
suppletive, e le elezioni regionali ed amministrative parziali, non
rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario
locale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono
compresi nella franchigia.
Nei periodi di franchigia l'azienda si asterra' dall'intraprendere
iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni
industriali.

Art. 8.
Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di
effettuazione, sono immediatamente sospesi nel caso di avvenimenti di
particolare gravita' o di calamita' naturali o di stato di emergenza
dichiarato.

Art. 9.
Accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria

In riferimento ai comparti di accompagnamento notte e ristorazione
ferroviaria compresi nel C.C.N.L. 24 aprile 2001, sono indicate le
seguenti integrazioni relative alle modalita', alla durata, alle
franchigie ed alle prestazioni indispensabili.
In questi comparti si applicano le norme relative alla modalita' di
esercizio del diritto di sciopero (art. 3), alla durata (art. 4),
alle franchigie (art. 7), alle prestazioni nel rispetto delle
seguenti modalita':
Prestazioni indispensabili:
deve essere assicurata la distribuzione di acqua sui treni a
lunga percorrenza.
Modalita', durata e franchigie:
art. 3 e art. 7 con le stesse condizioni sopra riportate;
art. 4 con la presente articolazione:
personale sedentario:
stessa articolazione dell'art. 4;
personale viaggiante:
il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare
la durata del viaggio di andata o del viaggio di ritorno previsto nel
turno di servizio;
le ulteriori astensioni, relative alla stessa vertenza, non
potranno superare la durata dell'intero servizio-viaggio di andata e
ritorno-previsto in turno
Le imprese comunque decurteranno, ad ogni singolo lavoratore che
abbia aderito allo sciopero, un corrispettivo economico massimo pari
al numero di ore relativo all'astensione dal lavoro programmata ed
effettuata.
A tale scopo le parti, in sede locale, sono impegnate ad
individuare opportune soluzioni per garantire la risoluzione sopra
esposta.

Art. 10.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione.
In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente
articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei
relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della
titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti
alle procedure stesse.
B) Divieto di azioni unilaterali.
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti
eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende
sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali
atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno
dato luogo alla vertenza.
C) Prima fase della procedura.
1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione,
prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di
incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando,
per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e
l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di
concordare forme di azione sindacali dalle quali non derivino
conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente
tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione
dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello
sciopero.
2. Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento
della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o
nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e
del luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle procedure
di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli
otto giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento
della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la
procedura si considera comunque esaurita.
3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il
rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale
che lo abbia richiesto, comportano l'esaurimento della procedura. I
predetti comportamenti, e comunque il comportamento delle parti
durante l'esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere
c), d), h), i), m), della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000.

D) Seconda fase della procedura.
A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase
della procedura, di cui alla lettera c), le parti esperiscono un
tentativo di conciliazione:
a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le
parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini
convenuti dalle parti medesime;
b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a)
nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione
deve avvenire in tal caso entro cinque giorni lavorativi dalla
richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di
conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro dieci giorni dalla
richiesta.
E) Il soggetto sindacale e' tenuto, prima o contestualmente alla
proclamazione dello sciopero, a comunicare alla Commissione, per
iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del
loro eventuale fallimento.

Art. 11.
Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero
successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di
conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano
trascorsi piu' di novanta giorni dall'effettuazione della precedente
azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia.
Dispone
la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SALPAS-FISAFS, UGL/AT e alla FISE
e all'AGENS, nonche' la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera
n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle
Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alle Ferrovie dello Stato S.p.a.,
alle principali organizzazioni di rappresentanza degli utenti, ACU,
Adiconsum, ADOC, Adusbef, Altroconsumo, Centro tutela Consumatori,
Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,
Unione nazionale Consumatori.

Dispone inoltre
a norma dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146 del
1990, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2004
Il presidente: Martone


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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