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Gazzetta Ufficiale N. 278 del 26 Novembre 2004

 

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 settembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 18, seconda colonna, all'art. 2, comma
1, dopo la lettera b), sono inseriti i seguenti periodi:
«Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera (a), che
precede e' versato dalla SCIC al MIUR sul conto di contabilita'
speciale n. 3001 del MIUR intestato al FAR aperto presso la Tesoreria
Provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MIUR»).
Il corrispettivo in danaro per l'acquisto dei Crediti Ulteriori,
di cui al successivo art. 4, e' versato dalla SCIC al MIUR sul conto
di cui al comma precedente.
2. Il MAP riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione
dei Crediti MAP, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:
(a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al
successivo art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed
irripetibile di importo non inferiore ad Euro 650.000.000, per il cui
pagamento la SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei predetti
titoli, al netto:
(i) del corrispettivo iniziale dovuto al MIUR ai sensi del
presente articolo,
(ii) delle commissioni di collocamento dei titoli,
(iii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della
stessa SCIC ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie
di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad Euro
1.350.000,
(iv) di un importo di Euro 50.000 trattenuto dalla SCIC quale
fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che dovessero rendersi
necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione,
(v) nonche' di un importo non inferiore ad Euro 30.000.000
trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti Ulteriori
di cui al successivo art. 4,
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione
che i titoli di cui al successivo art. 8 siano stati completamente
rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art.
6.».

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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