La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dalla lettera b) del Protocollo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4123):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 1° luglio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 ottobre 2003 con pareri delle commissioni
I, V, IX, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 16 e 30 settembre
2003.
Relazione scritta presentata il 30 settembre 2003 (atto
n. 4123/A - relatore on. Rizzi).
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il
16 ottobre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2547):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 ottobre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 8ª, 9ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 26 novembre e
16 dicembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
TRADUZIONE IN LINGUA UFFICIALE
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Popolare Cinese,
DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell'Accordo sui Trasporti
Marittimi fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l'8 ottobre 1972,
e di seguito denominato come "l'Accordo", con i Regolamenti
dell'Italia, della Cina e dell'Unione Europea, in materia di
prestazione dei servizi di trasporto marittimo, convengono quanto
segue:
a) Gli articoli I e IV dell'Accordo vengono abrogati e sostituiti dai
seguenti articoli:
Art.I
1. Le Parti Contraenti, per garantire l'effettiva attuazione del
presente Accordo, riconfermano l'osservanza dei principi di liberta'
della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare
ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della
navigazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si
asterranno, altresi', dall'adottare misure discriminatorie che
possano limitare l'attivita' delle loro navi, in conformita' dei
regolamenti e della normativa internazionale e, per l'Italia, anche
della normativa comunitaria in materia, in relazione alla sua
appartenenza all'Unione Europea.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti non impedira' alle linee di
navigazione dell'altra Parte Contraente il trasporto dei carichi o
passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti dei due
Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di Paesi
terzi.
Art. IV
Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e
ad altre attivita' quali il pilotaggio e la pesca che sono riservate
alle proprie navi nazionali dalla normativa di ciascuna Parte
Contraente. Per l'Italia il cabotaggio e' riservato alle navi
comunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione
dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati Membri dell'Unione
Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da
un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte Contraente allo
scopo di scaricare merci c/o sbarcare passeggeri in provenienza
dall'estero o di caricare merci c/o imbarcare passeggeri con
destinazione all'estero, detta attivita' non viene considerata come
cabotaggio.
b) Il Presente Protocollo avra' le stesse modalita' di durata e di
denuncia previste dall'Accordo ed entrera' in vigore alla data della
ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti
Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di
ratifica.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma il 3 giugno 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue
italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergente interpretazione, prevarra' il testo inglese.
Per il Governo della Repubblica Italiana
(firma illeggibile)
Per il Governo della
Repubblica Popolare Cinese
(firma illeggibile)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato