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Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004

 

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n.281
Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di modificare la
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e
dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare
i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle
aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti
occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei
creditori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione
economica e finanziaria

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni
sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della
procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n.
270", purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese
costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento
di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno
un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per
un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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