IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della
missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera'
all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo
svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi
dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento
in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro
nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
vVisto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato