SEZIONE I
Norme generali
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutto il personale dirigenziale
di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area di cui
all'art. 2, comma 1, punto 1°, del CCNQ 25 novembre 1998, relativo
alla definizione delle aree autonome di contrattazione della
dirigenza.
Con il presente accordo si da' attuazione agli articoli 36 e 46
del CCNL 5 aprile 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001
ed al 1° biennio economico 1998-1999 della dirigenza dell'area 1, e
all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 relativo al 2° biennio economico
2000-2001 della dirigenza dell'area 1.
Art. 2.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare si applica quanto previsto dal relativo accordo quadro
nazionale del 29 luglio 1999.
2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione
secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di
costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8 maggio
2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del
predetto accordo quadro 29 luglio 1999, e si costituisce secondo le
procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore
di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella
misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo
per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro
(T.F.R.).
Art. 3.
Periodo di prova
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella
qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione.
Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano
gia' superato nella medesima qualifica e presso altra amministrazione
o azienda o ente dell'area 1.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai
regolamenti vigenti.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.
5. Decorso il periodo di prova, il dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
7. In caso di esito negativo del periodo di prova il dirigente
rientra nell'amministrazione di provenienza, con la qualifica e nella
sede di provenienza.
Art. 4.
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a
prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla
dimora abituale e distante piu' di 10 KM dalla ordinaria sede di
servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in
luogo compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora
abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella
della trasferta.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale
retribuzione, compete:
a) una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva,
pari a:
Euro 24,12 (L. 46.700) per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
Euro 1,01 (L. 1.945) per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i
viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli
aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
c) un'indennita' supplementare pari al 5% del costo del
biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di
trasporto urbani.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dirigente inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad
usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla
normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente
spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in
albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art.
1, comma 68, della legge n. 662 del 1996, e della spesa per uno o due
pasti giornalieri, nel limite di Euro 30,55 (L. 59.150) per il primo
pasto e di complessivi Euro 61,10 (L. 118.300) per i due pasti.
Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore, compete solo il
rimborso per il primo pasto.
Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita' di
durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della
spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita'.
6. Per il personale dirigenziale del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco che durante le trasferte si trovi nell'impossibilita' di
fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di
cui al comma 5, la somma forfettaria di Euro 30,99 (L. 60.000) lordi.
7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:
delle spese sostenute per l'albergo, l'indennita' di cui al
comma 2 viene ridotta di 1/3;
delle spese sostenute per il vitto, l'indennita' di cui al
comma 2 viene ridotta di 1/2;
delle spese sostenute per il vitto e l'albergo, l'indennita' di
cui al comma 2 viene ridotta di 2/3.
8. L'indennita' di trasferta non viene corrisposta in caso di
trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
9. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i
primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Le trasferte all'estero restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni.
12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica finalita', ad invarianza di spesa
complessiva.
Art. 5.
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di
lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le
disposizioni dell'art. 2590 del codice civile e quelle speciali che
regolano i diritti di invenzione, in particolare quelle previste per
le universita' e gli enti di ricerca.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto
all'attivita' istituzionale dell'azienda, la contrattazione
integrativa puo' individuare i criteri ai fini della corresponsione
di speciali compensi per la produttivita' nell'ambito delle risorse
destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 6.
Applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del CCNL 5
aprile 2001,
II biennio
1. In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del CCNL
5 aprile 2001, relativo al secondo biennio economico della dirigenza
dell'area 1, i fondi di cui trattasi sono ripartiti tra le varie
amministrazioni secondo l'allegata tabella A.
2. E' istituita una commissione paritetica tra ARAN e le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo per il
monitoraggio dei fondi di posizione e di risultato per le
amministrazioni destinatarie dell'art. 3, comma 1, lettera b, del
CCNL 5 aprile 2001, II biennio.
Art. 7.
Mobilita'
1. Ferme restando le procedure di mobilita' previste dall'art. 30
e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente, decorso
un anno di applicazione al medesimo incarico, puo' chiedere,
indipendentemente dalla durata dello stesso, il conferimento di un
diverso incarico disponibile nell'ambito della propria
amministrazione.
In caso di diniego da parte dell'amministrazione stessa, il
dirigente ha facolta' di rescindere unilateralmente il contratto di
lavoro in corso con la propria amministrazione, e di transitare nei
ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di
un altro incarico.
Art. 8.
Normativa vigente
1. Tutte le disposizioni contrattuali contenute nei CCNL della
dirigenza dei Ministeri, delle aziende, degli enti pubblici non
economici, delle universita' e degli enti di ricerca del quadriennio
contrattuale 1994-97 restano in vigore, sia per i dirigenti di prima
fascia che per i dirigenti di seconda fascia, ove le disposizioni
medesime non siano state sostituite, in tutto od in parte, da quelle
contenute nei CCNL del 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza
dell'area 1 del quadriennio 1998-2001 e nella presente sequenza
contrattuale, oppure siano con esse incompatibili.
2. In materia di buoni pasto continua ad applicarsi l'accordo
dell'8 aprile 1997 per i dirigenti dei Ministeri, l'art. 48 del CCNL
11 ottobre 1996 per i dirigenti degli enti pubblici non economici,
l'articolo 46 del CCNL 5 febbraio 1996 per i dirigenti delle
universita' e l'art. 7 del CCNL 5 marzo 1998 per i dirigenti della
ricerca.
3. A tutti i dirigenti dell'area 1 continua ad essere pagata la
tredicesima mensilita' secondo la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata dalle amministrazioni appartenenti
all'area 1.
4. Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a
trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nei confronti dei mutilati e degli invalidi per servizio e dei
congiunti dei caduti per servizio continua ad applicarsi la normativa
contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle
amministrazioni dell'area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di
guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
SEZIONE II
Enti pubblici non economici
Art. 9.
Incentivazione alla rotazione degli incarichi
1. La contrattazione integrativa puo' prevedere che una quota del
fondo per la retribuzione di risultato, nella misura massima del 5%,
sia destinata dagli enti con articolazioni organizzative sul
territorio alla corresponsione di incentivi alla rotazione degli
incarichi dirigenziali, fermi restando i trattamenti di
trasferimento, ove previsti dalle disposizioni vigenti.
2. I criteri per la determinazione e per l'erogazione dei
predetti incentivi sono definiti in sede di contratto integrativo.
SEZIONE III
Norme di raccordo del trattamento giuridico ed economico delpersonale dirigente
dell'amministrazione penitenziaria
Art. 10.
Campo di applicazione
1. Le norme di raccordo di cui alla presente sezione si applicano
ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di cui
all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 41,
comma 5, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, secondo quanto
previsto dall'art. 36, quinto comma, del CCNL 5 aprile 2001, I
biennio, della dirigenza dell'area 1, salvo conguagli.
2. Le norme di cui alla presente sezione si applicano a decorrere
dalla firma definitiva del presente accordo.
Art. 11.
Applicazione norme contrattuali
1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione si applicano, a
decorrere dalla firma definitiva del presente accordo, tutte le norme
del CCNL 9 gennaio 1997, I e II biennio, della separata area di
contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale
dei Ministeri, quelle del CCNL 5 aprile 2001, I e II biennio, della
dirigenza dell'area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale.
Art. 12.
Attribuzione incarichi dirigenziali
1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione, per la prima
attribuzione degli incarichi dirigenziali, si applicano le norme
contrattuali vigenti in materia, ivi compreso l'art. 22 del CCNL
9 gennaio 1997, 1° biennio economico, nonche' quelle disciplinanti la
stessa materia con il CCNL del 5 aprile 2001.
2. Agli ex dirigenti superiori si applicano gli aumenti di cui al
secondo comma dell'art. 34 del predetto CCNL 9 gennaio 1997, I
biennio, fermo restando che a tutti i dirigenti della presente
sezione si applicano anche gli aumenti contrattuali derivanti dal
CCNL 9 gennaio 1997, I e II biennio, della separata area di
contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale
dei Ministeri, e quelli derivanti dal CCNL 5 aprile 2001, I e II
biennio, della dirigenza dell'area 1.
Art. 13.
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
1. Per quanto riguarda la costituzione del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato presso il DAP, si applica
l'art. 36 del CCNL 9 gennaio 1997, I biennio, della separata area di
contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale
dei Ministeri. Si applicano inoltre, gli articoli 41 e 42 del CCNL
5 aprile 2001, I biennio, della dirigenza dell'area 1.
Art. 14.
Disposizioni particolari
1. Al personale di cui alla presente sezione e' fatto salvo il
diritto alle ferie riferito all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395 del 1995, sulla base dell'anzianita' maturata
alla data del 31 dicembre 1999.
2. In caso di trasferimento d'ufficio e per ragioni di servizio,
il personale di cui alla presente sezione continua ad essere
destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987, e
seguenti modificazioni ed integrazioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario
1. Nel caso che le amministrazioni non abbiano sottoscritto la
polizza assicurativa di cui all'art. 31 del CCNL 5 aprile 2001, le
relative risorse finanziarie sono imputate, per il solo anno di
competenza, sulla retribuzione di risultato.
Art. 16.
Disapplicazioni
1. Ai sensi degli articoli 69, comma 1, e 71 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla data di stipulazione del
presente Accordo tutte le norme generali e speciali del pubblico
impiego, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro per la
dirigenza dell'area 1, cessano di produrre effetti. In particolare
sono disapplicate le seguenti norme:
TU 3/1957: art. 14 (orario di servizio), art. 32
(trasferimenti), art. 33 (trattamento economico, assistenza,
miglioramento professionale), articolo 42 (rapporto informativo e
giudizio complessivo), art. 47 (organi competenti alla compilazione
del rapporto per il personale della carriera direttiva
dell'amministrazione centrale), art. 48 (organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere
direttive presso l'amministrazione periferica), art. 54 ( ricorso
gerarchico avverso il giudizio complessivo), art. 78 (sanzioni), art.
79 (censura), art. 80 (riduzione dello stipendio), art. 81
(sospensione dalla qualifica), art. 82 (assegno alimentare), art. 83
(effetti della sospensione dalla qualifica), art. 84 (destituzione),
art. 85 (destituzione di diritto), art. 86 (recidiva), art. 87
(riabilitazione);
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957: art. 14
(applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova), art. 15
(gerarchia ed anzianita), art. 16 (conferimento di funzioni relative
a diversa qualifica), art. 17 (attribuzioni di aumenti periodici di
stipendio per merito), art. 20 (rapporto informativo);
decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972: art. 1
(qualifiche), art. 5 (funzioni dei dirigenti superiori), art. 8
(attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero
registrare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al
precedente comma 1, saranno oggetto di specifica interpretazione
autentica.
Tabella A - Riparto risorse ex art. 3, comma 1, lettera b) del
CCNL
5 aprile 2001
=====================================================================
Valori in euro annui al netto degli oneri riflessi |
=====================================================================
Amministrazione |Risorse
---------------------------------------------------------------------
Vigili del fuoco |59.400,00
---------------------------------------------------------------------
Trasporti |53.680,00
---------------------------------------------------------------------
Beni e attivita' culturali |87.120,00
---------------------------------------------------------------------
Economia e finanze |463.760,00
---------------------------------------------------------------------
Monopoli di Stato |10.120,00
---------------------------------------------------------------------
Universita' (ex MURST) |15.840,00
---------------------------------------------------------------------
Affari esteri |20.680,00
---------------------------------------------------------------------
Istruzione |303.000,00
---------------------------------------------------------------------
Difesa |81.090,00
---------------------------------------------------------------------
Lavori pubblici |75.920,00
---------------------------------------------------------------------
Commercio estero |19.800,00
---------------------------------------------------------------------
Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria |1.150,00
---------------------------------------------------------------------
Comunicazioni |27.495,00
---------------------------------------------------------------------
Lavoro e politiche sociali |217.615,22
---------------------------------------------------------------------
Giustizia - Dip. Org. Giud., Aff. di giust. E Arch. |
notarili |474.004,40
---------------------------------------------------------------------
Industria |212.750,16
---------------------------------------------------------------------
Giustizia - Dip. Giustizia minorile |24.011,48
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che con il prossimo CCNL sia necessario
regolamentare le seguenti materie:
previa conclusione delle relative intese con l'INPDAP, la
disciplina, ai fini del trattamento di fine servizio, dei casi di
passaggio nei ruoli di altra amministrazione a seguito di accesso per
concorso pubblico alla qualifica dirigenziale, trasferimento o
mobilita';
qualora se ne evidenziasse la necessita', definire la
disciplina dell'indennita' di bilinguismo ai dirigenti in servizio
nelle amministrazioni aventi sede nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;
possibilita' di estendere ai dirigenti di II fascia
l'elettorato passivo del membro elettivo del comitato dei garanti
previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 155/2001.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato