Il decreto ministeriale 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003, nel rideterminare, a modifica
del precedente decreto 2 aprile 1999, i requisiti patrimoniali degli
intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di rilascio di
garanzie, ha previsto il capitale sociale minimo, pari ad Euro
1.000.000, debba essere investito in attivita' liquide o in titoli di
pronta liquidabilita'.
Cio' premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si
chiarisce che nel quadro della suddetta previsione normativa per
titoli di pronta liquidabilita' si intendono i titoli di debito
negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE.
Roma, 24 novembre 2004
Il direttore generale della direzione V
del Dipartimento del tesoro
Maresca
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato