IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge
27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero;
Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
secondo cui, fatta salva la capacita' impegnata per i contratti
esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata
al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto
disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad
un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di
bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti
idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale
nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale
che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita'
istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti
idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di
assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base
anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per
cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro
delle attivita' produttive il compito di definire, con propri
provvedimenti, le quote di capacita' riservate per le assegnazioni
prioritarie sopra citate;
Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti
aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del
settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare l'art. 1,
comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite
allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti
l'importazione e l'esportazione di energia e l'art. 1, comma 3,
lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di
politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione
delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di
sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete
sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di
mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui,
nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 8;
Viste:
la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui
si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino,
per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto
sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di
anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente,
sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici
comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non
superiore al 5% annuo;
la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui
si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del
Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita'
disponibile nella misura massima di 50 MW;
la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con
cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in
Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino
idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione
derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso,
definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.
317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del
18 giugno 1949;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
17 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 23 dicembre 2003,
recante modalita' di assegnazione della capacita' di importazione di
energia elettrica per l'anno 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che,
fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore
del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle
funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del
mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003
che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la
societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle
funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato;
Visto il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in data 6 agosto 2004, con il quale
sono state avanzate proposte per l'applicazione delle disposizioni di
cui al citato art. 6 del soprarichiamato regolamento (CE) n.
1228/2003 ed, in particolare, il paragrafo 12, al punto S1;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03),
e la successiva deliberazione della medesima Autorita' 17 dicembre
2003, n. 155/03, recante disposizioni urgenti e transitorie per la
remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con
preavviso dei prelievi di energia elettrica per il triennio
2004-2006;
Vista la lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. del 16 dicembre 2003, relativa alla fornitura del servizio di
interrompibilita', con la quale si precisa che, ai fini di garantire
la sicurezza del sistema elettrico nazionale, il fabbisogno del
servizio di interrompibilita' ammonta a 1.750 MW di interrompibilita'
istantanea e 1.750 MW di interrompibilita' con preavviso per una
durata di tre anni;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale della
Lombardia del 28 luglio 2004, n. 1143, in merito al ricorso R.G.
1143/04 proposto dalla Edison S.p.a. contro il decreto del Ministro
delle attivita' produttive 17 dicembre 2003, in merito
all'assegnazione della capacita' di importazione di energia elettrica
per l'anno 2004;
Viste le lettere inviate dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. a questo Ministero in data 19 novembre 2004, prot.
AD/P2004000305, 26 novembre 2004, prot. GRTN/P2004023581, 2 dicembre
2004, prot. GRTN/P2004024026 e 9 dicembre 2004, prot.
GRTN/P2004024400 con cui si comunicano rispettivamente:
a) i valori delle capacita' di transito per l'anno 2005 delle
linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la
Svizzera, l'Austria e la Slovenia sia prima che dopo l'entrata in
esercizio commerciale della linea di interconnessione con la Svizzera
San FioranoRobbia;
b) i dati disponibili sui consumi di energia elettrica degli
Stati Citta' del Vaticano e Repubblica di San Marino;
c) la capacita' da riservare per il reingresso in Italia
dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso
l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del
28 dicembre 2001 e i valori provvisori della capacita' di transito,
per l'anno 2005, della linea di interconnessione sulla frontiera con
la Grecia;
d) i valori definitivi della capacita' di transito, per l'anno
2005, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia
come comunicati dal gestore della rete di trasmissione greca;
Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno
2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione
tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva
derivante dall'entrata in funzione del nuovo elettrodotto San
Fiorano-Robbia;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle
attivita' produttive espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas con deliberazione n. 214/04, trasmessa con lettera del
13 dicembre 2004, prot. AO/R04/4699;
Considerato che, per motivi di efficienza delle procedure di
assegnazione e garanzia delle condizioni di economicita' della
fornitura, le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di
interconnessione si riferiscono ai valori massimi raggiungibili alle
frontiere per il 2005 inclusa, quindi, la capacita' derivante
dall'entrata in esercizio del nuovo elettrodotto di interconnessione
con la Svizzera San Fiorano-Robbia e quella delle linee attualmente
non in servizio per potenziamento o altre cause;
Considerato che le sopra citate lettere del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. consentono di determinare, secondo la
tabella seguente, il valore della capacita' di importazione relativa
alle varie frontiere, che potra' essere ridotto o aumentato in base a
parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 - il cui valore verra'
comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio sito internet dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in funzione
della capacita' di importazione disponibile per frontiera nei diversi
periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei
giorni di venerdi', sabato e domenica) e della momentanea
indisponibilita' di singole linee di interconnessione:
Valori in MW inverno-giorno
Francia:.... | 2650-x1 Svizzera:.... | 3850-x2 Austria:.... | 220-x3 Slovenia:.... | 430-x4 Grecia:.... | 100-x5 Totale:.... | 7250-x
Considerata l'assenza di un accordo tra il Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. i gestori delle reti di trasmissione
francese, svizzero, austriaco, sloveno e greco e, di conseguenza, la
necessita' che il medesimo Gestore proceda autonomamente
all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
interconnessione sul 50% della medesima capacita' disponibile sulle
singole frontiere elettriche, salvo quanto diversamente disposto da
eventuali accordi tra le autorita' nazionali di regolazione degli
Stati confinanti;
Considerato che risultano in corso di elaborazione, nell'ambito
della Commissione europea, schemi di orientamento sull'attuazione
delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003,
anche sui metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete,
che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto
all'art. 13 del regolamento stesso e che, al momento, sono state
fornite prime indicazioni al riguardo nell'ambito dell'attivita'
dell'ETSO (European Transmission System Operators), come risulta
dalla comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. del 24 maggio 2004;
Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del
quadro normativo a livello comunitario, e' necessario applicare
criteri di definizione e meccanismo di regolazione delle modalita' di
importazione di energia elettrica che, per quanto possibile,
assicurino una gradualita' di evoluzione rispetto a quelli adottati
negli anni precedenti;
Considerato che, dopo un periodo di prova, il sistema delle offerte
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e'
divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004 e
consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di
vendita dell'energia elettrica in condizioni di concorrenza e
trasparenza delle transazioni;
Considerato che il sistema istituito con la deliberazione n. 151/03
per remunerare il servizio di interrompibilita' consente di
assicurare, per il periodo 2004-2006, una disponibilita' di potenza
interrompibile nella misura segnalata come necessaria dal Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. con la citata nota del
16 dicembre 2003;
Considerato che :
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003,
ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica
derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere
stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio
1997;
b) a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo
e' stata estesa a tutti i clienti finali non domestici ed e'
prevedibile che l'ampiezza effettiva del mercato vincolato andra'
gradualmente riducendosi;
c) per l'anno 2005, le previsioni sulle necessita' di fabbisogno
del mercato vincolato formulate dall'Acquirente Unico S.p.a., ai
sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e trasmesse con nota del 26 ottobre 2004 indicano valori
sostanzialmente comparabili a quelli registrati nell'anno 2004;
d) sono in corso le procedure competitive avviate dall'Acquirente
Unico S.p.a. per la stipula di contratti differenziali per la
copertura di parte del fabbisogno annuale per il 2005 del mercato
vincolato;
e) in attesa di poter disporre di dati attendibili e
significativi circa l'effettivo esercizio della qualifica di cliente
idoneo, sia adeguato destinare per l'anno 2005 al mercato vincolato,
in aggiunta alla capacita' di trasporto relativa ai citati contratti
pluriennali di importazione, una quota della capacita'
complessivamente allocabile dalle autorita' italiane pari,
proporzionalmente, a quella assegnata per l'anno 2004;
f) la salvaguardia del principio dell'equa ripartizione della
capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, puo' essere rafforzata assicurando al mercato vincolato
altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere, in attesa della definizione
di accordi con le autorita' svizzere, modalita' transitorie per il
reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana
prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota
ministeriale del 28 dicembre 2001, per la quantita' di energia
stimata per l'anno 2005 e con graduale recupero anche delle quote di
energia aventi titolo eventualmente non transitate negli anni
precedenti, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia
con le necessita' del mercato nazionale, vista l'insufficienza della
capacita' di importazione rispetto alla domanda complessiva;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della
capacita' di interconnessione a garanzia della sicurezza e
dell'economicita' del sistema e delle forniture per i clienti del
mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provveda, previa conclusione,
secondo la prassi maturata negli anni precedenti, dei necessari
accordi con gli organismi di regolazione competenti degli Stati con i
quali esiste un'interconnessione con il sistema elettrico nazionale,
all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;
Ritenuto, in ordine alla citata deliberazione n. 214/04
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che il presente
decreto:
non preclude la possibilita' di importazione a beneficio del
mercato vincolato e del mercato libero attraverso le quote di
capacita' di trasporto autonomamente allocate da operatori esteri;
indica, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 35,
comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che l'assegnazione di
diritti di utilizzo della capacita' di interconnessione sia
improntata alla massima economicita' per gli operatori, con
riferimento all'ingresso dell'energia elettrica sulla rete di
interconnessione;
in mancanza di accordi tra gestori e operatori interessati, debba
individuare in maniera omogenea le modalita' per la ripartizione
sulle frontiere interessate della capacita' di trasporto necessaria
all'esecuzione dei contratti pluriennali, destinati al mercato
vincolato;
dia indicazioni, in coerenza agli orientamenti riportati in
allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003, per la successiva regolazione, da
parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dell'eventuale
cessione tra operatori dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto tra zone di mercato gia' assegnati, e dell'eventuale
cessione o acquisizione dei medesimi diritti nei casi di uscita o di
rientro dei clienti dal mercato vincolato;
debba indicare con maggior dettaglio la capacita' di
interconnessione complessivamente assegnabile dalle autorita'
italiane;
Ritenuto che, per le variazioni di capacita' di interconnessione,
in aggiunta ai citati avvisi del Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a., potranno anche essere emanate, con provvedimento
del Ministro delle attivita' produttive, disposizioni integrative
rispetto a quanto gia' disposto con il presente decreto, per tener
conto della ripartizione della variazione di capacita' di
interconnessione per singola frontiera;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
assegnazione: e' l'attribuzione di diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al fine
dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnazione implicita: e' l'attribuzione di diritti di utilizzo
della capacita' di trasporto con copertura dal rischio derivante
dalle differenziazioni di prezzo tra zone di mercato;
assegnatario: e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di
utilizzo di capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
banda: e' una quota parte della capacita' di interconnessione
assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza destinabile, con
garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia
elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione)
nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito
orizzonte temporale;
clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai clienti grossisti;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato
confinante;
frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest: e' l'insieme delle frontiere elettriche con
la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est: e' l'insieme delle frontiere elettriche con
l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali: sono la frontiera nord-ovest e la
frontiera nord-est;
GRTN: e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
punto di prelievo: e' il punto in cui l'energia elettrica e'
prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
Stato confinante: e' un qualunque Stato la cui rete di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
in legge 27 ottobre 2003, n. 290, della legge 23 agosto 2004, n. 239
e dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, il presente
decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'assegnazione dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione
di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale
sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per
l'anno 2005, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso
l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione
per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo
per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione
nazionale;
c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina:
a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia
elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato
vincolato;
b) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per
l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in
ottemperanza ad accordi internazionali;
c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica
per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e
per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti
del mercato vincolato.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in
ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla
base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie
all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove
possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di
regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle
norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri
generali:
a) le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto per l'importazione di energia elettrica vengono effettuate
dal GRTN secondo disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con
i criteri della lettera d);
b) diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per
l'importazione di energia elettrica a copertura di una quota di
capacita' di interconnessione proporzionale a quella assegnata per
l'anno 2004, ovvero non inferiore al 26% della capacita'
complessivamente assegnabile dalle autorita' italiane alle frontiere
elettriche settentrionali e meridionale, come determinata in base
all'art. 3, comma 1, sono destinati all'Acquirente unico S.p.a. per
garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti
del mercato vincolato; la restante quota e' destinata ai clienti del
mercato libero;
c) vengono introdotte misure di carattere generale e non
discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, anche tenendo conto
delle quote di capacita' di trasporto assegnate autonomamente da
operatori di sistemi elettrici esteri;
d) l'Autorita' provvede in materia di assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto tra zone di mercato sulla base
di criteri di massima economicita', unicamente con riferimento
all'ingresso di energia elettrica sulla rete di interconnessione,
proporzionalita' delle quantita' richieste, sicurezza del sistema
elettrico nazionale, nonche' di gradualita' di applicazione della
normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti;
e) ai fini della determinazione delle quantita' richieste da
ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno
fede i consumi di energia elettrica degli ultimi dodici mesi
disponibili, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il
punto di prelievo dell'operatore medesimo;
f) l'Autorita' provvede, altresi', a disciplinare la eventuale
cessione tra operatori dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto tra zone di mercato gia' assegnati, attraverso un sistema
organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli
orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonche' la
cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte
dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di
rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato.
4. L'utilizzo della capacita' di trasporto e' determinato mediante
un metodo di assegnazione implicita, sulla base di offerte di vendita
e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di
scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori
esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo
disposizioni dell'Autorita', adottate in coerenza con la vigente
struttura e funzionamento del mercato elettrico.
Art. 3.
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2005 su ciascuna delle frontiere elettriche con la
Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita dal GRTN, come
determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere
settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:
a) limitatamente alle frontiere con la Francia e la Svizzera,
della quota parte di capacita' relativa alla esecuzione dei contratti
pluriennali di cui all'art. 5;
b) limitatamente alle frontiere elettriche con la Francia,
l'Austria, la Slovenia e la Grecia, di una quota assegnata
autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo,
al 50% della medesima capacita' di trasporto;
c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una
quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema
pari, al massimo, al 50% della medesima capacita' di trasporto,
nonche' di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e
per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societa'
Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita'
produttive al GRTN del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
d) limitatamente alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui
all'art. 4.
2. La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata
al comma 1, e' attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art.
2, comma 3, lettera b):
a) a clienti del mercato libero, eventualmente operanti tramite
mandato esclusivo a clienti grossisti, in grado di assicurare il
completo utilizzo della capacita' assegnata, per almeno l'80% delle
ore annue, pena la decadenza dall'assegnazione;
b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei
clienti vincolati.
3. Il GRTN verifica mensilmente il rispetto della condizione di cui
al comma 2, lettera a), ai fini dell'applicazione della sanzione
prevista e ne comunica gli esiti al Ministero delle attivita'
produttive e all'Autorita'.
Art. 4.
Assegnazione di capacita' di trasporto in ottemperanza ad accordi
internazionali
1. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Repubblica di San Marino e
allo Stato della Citta' del Vaticano capacita' di trasporto, nella
misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e
29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche
che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della
frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in
ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alle
relative bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle
richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente
necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo
della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata. Il GRTN verifica,
con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche
avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio
nazionale, e comunica al Ministro delle attivita' produttive e
all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione
delle relative sanzioni.
3. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Edison S.p.a. la capacita'
di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura
strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una
parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico
di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da
uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque,
nella misura non superiore a 32 MW per la quantita' di energia
relativa all'anno 2005 e verifica, in accordo con la societa'
interessata, la possibilita' di rientro graduale dell'energia avente
titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 8 MW.
Art. 5.
Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali per
l'importazione di energia
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente
necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere
settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le
controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella
misura comunque non superiore a 2.000 MW, e' riservata al titolare
dei contratti medesimi.
2. L'energia derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di
cui al comma 1 e' interamente ceduta dal titolare dei contratti
all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti
del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 30 dicembre 2003 una volta adempiuti gli obblighi relativi
alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto sul territorio nazionale.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il GRTN comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero
delle attivita' produttive ed all'Autorita' lo stato di avanzamento
delle attivita' relative:
a) alla definizione e realizzazione delle misure volte
all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla
frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima,
l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto;
b) alla realizzazione e collaudo della nuova linea San
Fiorano-Robbia di interconnessione con la Svizzera.
2. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro: Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato