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Gazzetta Ufficiale N. 302 del 27 Dicembre 2004

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004
Prezzo del prodotto «Pacco ordinario» per spedizioni all'interno della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del
5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del
servizio, come modificato dal decreto legislativo del 23 dicembre
2003, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 22 del 28 gennaio 2004, di attuazione della direttiva
2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente
all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della
Comunita';
Visto, in particolare, l'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 261/1999, che dispongono la competenza dell'autorita'
di regolamentazione del settore postale a fissare, nella misura
massima e in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi
riservati, i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio
universale, come definito dall'art. 3 del medesimo decreto
legislativo, nonche' i criteri per la determinazione dei prezzi
stessi con specifico riferimento alla correlazione ai costi e al
recupero di efficienza dei servizi;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile
2000, che conferma la concessione del servizio postale universale
alla societa' per azioni Poste Italiane;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 9 aprile
2001, recante «Approvazione delle condizioni generali del servizio
postale»;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del
18 aprile 2001, recante «spedizione dei pacchi nell'interno della
Repubblica»;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del
19 giugno 2003, recante, tra altro, gli indici di qualita' relativi
ai tempi di recapito del prodotto «pacco ordinario»;
Vista la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2003, n. 77,
recante le linee guida sulla regolazione del settore postale, la
quale prevede, tra l'altro, la cadenza triennale dell'aggiornamento
delle tariffe e dei prezzi dei servizi postali rientranti nell'ambito
del servizio universale previa verifica dell'effettivo andamento dei
costi dei servizi;
Tenuto conto che la medesima deliberazione n. 77/2003 riconosce
allo strumento regolatorio della manovra tariffaria, in coordinamento
con gli altri strumenti regolatori costituiti dal piano d'impresa
adottato da Poste Italiane S.p.a. e dal contratto di programma, una
funzione di efficientamento della societa' stessa in vista della
liberalizzazione del mercato postale e percio' stesso di riduzione
degli oneri del servizio universale;
Considerato che, con deliberazione del Ministro delle comunicazioni
del 23 dicembre 2003, recante «nuove tariffe dei servizi postali
riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno
e per l'estero relativi alla corrispondenza», sono stati aggiornati
le tariffe e i prezzi dei soli prodotti di corrispondenza;
Visto il contratto di programma 2003 - 2005 stipulato il 1° giugno
2004 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' per azioni
Poste Italiane, ed in particolare l'art. 7;
Vista la proposta di adeguamento del prezzo del prodotto «pacco
ordinario», formulata dalla societa' Poste Italiane S.p.a. in data
22 luglio 2004, nonche' la successiva relazione illustrativa
integrativa in data 22 settembre 2004;
Ritenuto che tale proposta e' in linea con i principi fissati dalla
citata deliberazione del CIPE n. 77/2003 sulla regolazione del
settore postale in tema di periodicita' delle manovre tariffarie
nonche' di verifica dell'andamento dei costi e dei risultati di
qualita' del servizio, consentendo, altresi, il riallineamento
temporale con la manovra gia' effettuata per i prodotti di
corrispondenza;
Verificata, ai sensi del citato art. 13 del decreto legislativo n.
261/1999, la coerenza della proposta di nuova struttura tariffaria
dei prodotto «pacco ordinario» con la struttura tariffaria vigente
dei servizi rientranti nell'area riservata;
Considerato che la revisione del prezzo di cui trattasi avra' un
effetto di riduzione dell'onere del servizio universale correlato al
processo produttivo del prodotto «pacco ordinario»;

Delibera:

Art. 1.
Prezzo e dimensioni

1. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ordinari di peso compreso
da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica e' fissato in Euro 7,00.

2. Le dimensioni massime del pacco ordinario sono le seguenti:
lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un
senso che non sia quello della lunghezza, m 2.
3. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ingombranti di peso
compreso da 0 a 20 kg all'interno della Repubblica e' fissato in due
volte il prezzo base.

4. Le dimensioni massime del pacco ingombrante sono le seguenti:
lunghezza m 1,5; somma di questa e del giro massimo, misurato in un
senso che non sia quello della lunghezza, m 3.
5. Il premio di assicurazione del pacco ordinario e' di Euro 2,58
per un valore massimo dichiarato di Euro 1.032,91.

Art. 2.
Prezzi speciali, condizioni associate e servizi accessori

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, Poste Italiane S.p.a. puo' applicare prezzi
speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e
non discriminazione, tenendo conto dei costi evitati rispetto al
servizio ordinario e garantendo la loro adeguata pubblicita'.
2. Poste Italiane S.p.a. puo' offrire servizi accessori al servizio
relativo all'offerta del prodotto «pacco ordinario», in conformita'
alle condizioni generali di servizio di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni del 9 aprile 2001.

Art. 3.
Spedizioni per l'estero

1. Per la spedizione di pacchi indirizzati all'estero continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni e condizioni.

Art. 4.
Qualita' del servizio

1. Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a rispettare gli obiettivi di
qualita' stabiliti dall'autorita' di regolamentazione del settore
postale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del
mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004
Il Ministro: Gasparri


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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