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Gazzetta Ufficiale N. 302 del 27 Dicembre 2004

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004
Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante, di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili
corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute
operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.
1.1. E' approvato l'annesso schema di certificazione di cui
all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da
utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla
partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle societa',
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque
forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio
2004, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale
credito d'imposta spettante dal 1° gennaio 2003 e fino alla data di
chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 e' utilizzato
anche per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da
titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all'art. 44, comma 1, lettera f), dello stesso testo unico nonche' i
dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi
dell'art. 98 del medesimo testo unico.
1.3. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 e' utilizzato
in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 13 febbraio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004.
Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di
emanazione del presente provvedimento purche' i dati ivi contenuti
siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione
di cui al punto 1.1.
1.4. La certificazione e' composta dai dati relativi al soggetto
che rilascia la certificazione nonche' dalla sezione I, concernente i
dati relativi alla societa' emittente, dalla sezione II, concernente
i dati relativi all'intermediario non residente, dalla sezione III,
concernente i dati sul percettore degli utili, dalla sezione IV,
relativa ai dati sugli utili corrisposti e dalla sezione V,
concernente i dati dei proventi equiparati agli utili.
1.5. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello
schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza
in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e
della denominazione del punto. La medesima certificazione puo' essere
redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello
schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi
di elaborazione automatica.
1.6. La certificazione e' compilata dai soggetti tenuti all'obbligo
delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e
dagli altri soggetti che corrispondono utili ed e' rilasciata al
percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Motivazioni.
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la nozione di utili nell'ambito dei redditi di capitale
e' prevista dall'art. 44, mentre il regime di tassazione dei
dividendi trova la sua disciplina negli articoli 47, 59 ed 89 del
citato testo unico.
Le predette modifiche hanno comportato da un lato l'eliminazione
del credito d'imposta e dall'altro l'applicazione di una differente
modalita' di tassazione dei dividendi in relazione alla titolarita' o
meno di una partecipazione qualificata. Pertanto, a partire dagli
utili percepiti dal 1° gennaio 2004, le persone fisiche che
possiedono una partecipazione non qualificata subiranno una
tassazione alla fonte a titolo d'imposta e non riceveranno piu' la
presente certificazione.
Inoltre, l'attuale sistema di tassazione dei redditi di capitale
prevede l'equiparazione agli utili dei proventi relativi a titoli e
strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e b),
del citato testo unico, nonche' dei contratti di associazioni in
partecipazione e cointeressenza e degli interessi riqualificati
dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico. Di
conseguenza, si e' reso necessario inserire nello schema di
certificazione una nuova sezione atta a raccogliere i predetti dati.
Poiche' le nuove disposizioni hanno effetto per i periodi di
imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, il nuovo
regime di tassazione dei dividendi e la conseguente eliminazione
della possibilita' di beneficiare del credito d'imposta, si rendono
applicabili in relazione ai dividendi incassati nel periodo di
imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. La presenza
dei dati relativi all'ammontare degli utili sui quali calcolare il
credito d'imposta nello schema di certificazione e' necessaria al
fine di consentire il rilascio della stessa anche ai soggetti
percettori con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
per i quali continua ad applicarsi la previgente disciplina per il
periodo d'imposta ancora in corso alla data del 1° gennaio 2004,
fatte salve in ogni caso le disposizioni introdotte dall'art. 40 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta
d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e
modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei
titoli azionari;
decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione
dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive
modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta,
nonche' approvazione dello schema di certificazione degli utili
corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale
credito d'imposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
12 febbraio 1998;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
testo unico delle imposte sui redditi;
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale,
tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto (art. 4);
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126:
regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di
adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di
scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici (art. 40);
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4
della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004
Il direttore: Ferrara

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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