Alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato
Ai direttori delle sedi provinciali e
territoriali
Alle organizzazioni sindacali nazionali
dei pensionati
Agli enti di patronato
Alla Corte dei conti - Ufficio di
coordinamento delle sezioni regionali di
controllo
e p.c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica
Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali - Direzione
generale per le politiche previdenziali
Alla direzione centrale per la segreteria
del consiglio di amministrazione - Organi
collegiali e affari generali
Ai dirigenti generali centrali e
compartimentali
Ai coordinatori delle consulenze
professionali
1. Premessa.
Com'e' noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti
dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), a decorrere dal 1° gennaio
1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti statali.
In attesa che l'assetto organizzativo venga completamente definito,
il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato continuino a svolgere le attivita'
connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei
dipendenti dello Stato.
L'INPDAP ha portato a compimento il necessario presupposto relativo
all'acquisizione ed alla predisposizione delle condizioni operative
ed organizzative e, di conseguenza, procede al subentro nelle
attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti delle amministrazioni statali che, ad oggi, sono
ancora responsabili della liquidazione delle prestazioni.
Al fine di garantire la realizzazione di quanto sopra, e'
necessario che l'acquisizione delle responsabilita' dei relativi
provvedimenti in materia pensionistica avvenga in maniera unitaria e
conforme da parte di tutte le amministrazioni interessate, secondo le
linee guida di cui alla presente circolare.
Giova ricordare che i dipendenti coinvolti sono gli iscritti alla
Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS)
gestita dall'INPDAP, appartenenti alle amministrazioni statali, ivi
compresi le istituzioni educative e le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, con esclusione del personale appartenente alle Forze
armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Si forniscono, di seguito, le modalita' attuative e procedurali cui
le amministrazioni statali, al fine di evitare comportamenti
difformi, sono tenute a conformarsi al fine di consentire all'INPDAP
di realizzare efficacemente l'obiettivo programmato.
2. Competenza e decorrenza.
L'INPDAP intende subentrare alle amministrazioni statali
nell'applicazione degli istituti pensionistici (quali, ad esempio,
riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
totalizzazione ecc.) relativi ai dipendenti sopra indicati, per le
domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2005, nonche' alla
liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.
Entro il trentesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente circolare, ogni amministrazione
interessata e' tenuta a prendere contatti con l'INPDAP - Direzione
centrale pensioni, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica subentropensioni@inpdap.gov.it compilando il
prospetto di cui all'allegato 1 per i necessari atti d'intesa circa
il subentro nella gestione delle competenze in materia pensionistica
da parte di questo Istituto.
3. Procedura organizzativa.
Con circolare INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, e con quelle
successive 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33
(disponibili sul sito www.inpdap.gov.it), sono state impartite
disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la
liquidazione ed il pagamento della pensione in modalita' definitiva
per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004,
nonche' la compilazione del nuovo modello «PA 04» di trasmissione
delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro, per i quali
l'Istituto e' gia' competente alla liquidazione delle prestazioni.
A tale riguardo si sottolinea, pertanto, che tutte le prestazioni
pensionistiche relative al personale delle amministrazioni statali, a
decorrere dal 1° ottobre 2005, saranno liquidate e pagate
esclusivamente in modalita' definitiva, senza prevedere la
possibilita' da parte delle amministrazioni in parola, di determinare
un trattamento provvisorio.
La procedura organizzativa che consente all'INPDAP di provvedere a
liquidare ed erogare il trattamento pensionistico in modalita'
definitiva ai dipendenti delle amministrazioni statali acquisite, si
fonda, in estrema sintesi, sui seguenti passaggi:
fornitura, da parte dell'amministrazione, dei dati anagrafici,
giuridici ed economici utili a determinare l'importo della pensione,
sulla base di un software fornito dall'Istituto;
acquisizione informatica dei predetti dati con caricamento degli
stessi nell'applicativo che liquida le pensioni;
elaborazione della liquidazione della pensione definitiva con
trasmissione automatizzata dei dati elaborati utili per il pagamento
della prestazione all'applicativo che paga e gestisce le pensioni.
4. Predisposizione dei dati utili.
Il dipendente e' tenuto a presentare, in relazione alla prestazione
pensionistica richiesta, la relativa domanda disponibile sul sito
www.inpdap.gov.it, nonche' la documentazione eventualmente necessaria
all'emissione del relativo provvedimento, sia alla sede provinciale e
territoriale INPDAP competente che all'amministrazione presso cui
presta attivita' lavorativa.
L'ufficio dell'amministrazione statale, competente a fornire i dati
giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo
provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, un software
messo a disposizione dall'INPDAP.
I dati relativi al dipendente vengono inseriti secondo le modalita'
richieste dal software applicativo fornito e secondo le istruzioni
impartite dalle citate circolari INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34,
10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte dell'amministrazione statale
avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it
L'amministrazione statale deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP
competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal
responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici
trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato nonche' la copia della
domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale
documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a
eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente
stesso.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovra' avvenire
almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di
garantire la continuita' dei pagamenti tra stipendio e pensione.
5. Ulteriori disposizioni e mobilita' di personale.
L'impiego del pacchetto applicativo INPDAP consente l'esonero da
ogni responsabilita' derivante da errore di calcolo o di diritto da
parte degli uffici competenti delle amministrazioni statali, fatti
salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati,
cui deriva la ripetibilita' di eventuali indebiti pensionistici.
Resta inteso che sara' cura della sede INPDAP effettuare il
raffronto tra la documentazione cartacea (nonche' eventuale
documentazione agli atti) e quanto riportato sul supporto
informatico, controllare la congruita' delle notizie trasmesse e
disporre la relativa determinazione.
La sede provinciale o territoriale INPDAP effettua controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
trasmesse dai dipendenti, cosi' come previsto nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Al fine di non compromettere l'efficienza, la tempestivita' e
l'adeguatezza del servizio delle sedi periferiche INPDAP, il cui
carico di lavoro subira' un inevitabile appesantimento stante
l'acquisizione delle nuove competenze, si prevede la possibilita' di
mobilita' del personale dalle amministrazioni statali all'INPDAP, a
seguito del trasferimento delle competenze.
Il corretto ed efficiente funzionamento della procedura
organizzativa sopra descritta potra' comportare, quindi, un passaggio
su base volontaria di una parte del personale qualificato e
professionalizzato gia' operante nei diversi uffici pensioni delle
amministrazioni statali, con riferimento alle esigenze manifestate
dall'INPDAP ed esplicitate formalmente con ciascuna amministrazione
statale negli atti di intesa di cui al punto 2 della presente
circolare.
Roma, 16 dicembre 2004
Il direttore generale: Marchione
Allegato 1
PROSPETTO INFORMATIVO PER IL PASSAGGIO
DELLE COMPETENZE PENSIONISTICHE
Il presente prospetto, completo dei dati richiesti, dovra' essere
inviato entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare
all'indirizzo di posta elettronica: subentropensioni@inpdap.gov.it
(allo stesso indirizzo di e-mail e' possibile chiedere lo schema del
presente prospetto in formato word).
Il prospetto e' compilato a cura dell'amministrazione coinvolta
nel trasferimento delle competenze pensionistiche all'INPDAP e
prevede l'inserimento di elementi di conoscenza comunque utili
all'Istituto.
Denominazione dell'amministrazione, con indicazione
dell'indirizzo esatto....
....
....
Dati identificativi del rappresentante dell'amministrazione che
sottoscrivera' l'intesa (capo dipartimento o direttore generale):
dott. ....
in qualita' di....
nominato con provvedimento....
Indicazione di eventuali particolari norme che interessano alcuni
o tutti i dipendenti dell'amministrazione che incidono sul diritto e
misura della pensione e che differiscono da quelle applicate per la
generalita' dei dipendenti statali....
....
....
....
Organizzazione dell'amministrazione, in particolare deve essere
indicata se l'amministrazione e' articolata in sedi periferiche,
dislocate sul territorio nazionale....
....
....
....
Indicazione delle eventuali sedi periferiche (ad esempio in ogni
capoluogo di regione oppure in ogni capoluogo di provincia o altro)
....
....
....
Indicazione del numero dei dipendenti in servizio con iscrizione
all'INPDAP.....
....
....
Indicazione dell'ufficio(i) competente(i) alla trattazione delle
pratiche pensionistiche (indicare se la gestione della materia
pensionistica e' accentrata in un unico ufficio dell'amministrazione
ovvero decentrata) e del personale addetto, anche ai fini della
verifica della possibile mobilita', su base volontaria, dei
dipendenti gia' professionalizzati in materia....
....
....
....
Codice fiscale dell'amministrazione....
....
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato