IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
eIL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il
Ministro delle attivita' produttive e il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per
promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare
l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di
Lisbona» (COM(2003)112 def.);
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001 recante «delega di funzioni in materia di innovazione e
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
28 maggio 2004 concernente l'utilizzo del «fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico»;
Vista la disponibilita' del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie ad utilizzare l'importo di Euro 60.000.000,00 nel triennio
2004-2006;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004 che
prevede la costituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di
garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni
di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;
Considerata la necessita' di stimolare l'effettuazione di programmi
di investimento in innovazioni di processo e di prodotto mediante
l'uso di tecnologie digitali anche attraverso il rilascio di garanzie
su finanziamenti concessi ai fornitori di tecnologie digitali
finalizzati alla concessione di dilazioni di pagamento alle piccole e
medie imprese acquirenti;
Decretano:
Art. 1.
1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«4. La sezione speciale di cui all'art. 1 puo' altresi' concedere
garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e
non superiore a dieci anni concessi alle PMI fornitrici, di seguito
fornitori, di applicazioni tecnologiche digitali, a fronte di
dilazioni di pagamento di pari durata concesse dai fornitori alle PMI
acquirenti di cui al comma 1 e connesse alla fornitura delle
applicazioni tecnologiche digitali di cui al comma 2. Il limite di
cui al comma 3 si applica ad ogni operazione di dilazione di
pagamento concessa dal fornitore alla singola PMI acquirente. La
garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 sui finanziamenti
di cui al presente comma e' concessa nei limiti previsti dalle
vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.».
Art. 2.
1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004 il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La garanzia e' diretta, esplicita, incondizionata e
irrevocabile ed e' concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in
misura non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei
limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo
dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI.
Detta quota percentuale e' ridotta al 50% per i finanziamenti di cui
all'art. 2, comma 4».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2004
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato