IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio;
Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346,
recante norme per la gestione del «Fondo di garanzia per le vittime
della caccia»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
disposizioni sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti
l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera
b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura
e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del
«Fondo di garanzia per le vittime della caccia»;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2004 con il quale e' stata
determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto
a favore del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», per
l'anno 2003;
Ritenuta la necessita' di determinare la misura del ripetuto
contributo a valere per l'anno 2004;
Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le
vittime della caccia» per l'anno 2003, approvato dal consiglio di
amministrazione della Consap S.p.a. in data 27 luglio 2004;
Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in
data 24 novembre 2004;
Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2004 la misura
del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2004 il contributo di cui all'art. 25 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del 5% dei
premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria
per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio
dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di
gestione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2004
Il Ministro: Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato