IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del
14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c) del citato
decreto che reca disposizioni sull'utilizzo della denominazione
protetta nell'etichetta di prodotti composti, elaborati o
trasformati;
Considerato che sono pervenute da parte degli operatori del settore
richieste tese a salvaguardare i prodotti gia' etichettati, nonche' a
prevedere un congruo periodo per l'adeguamento alla nuova normativa
sanzionatoria;
Considerato che la normativa del decreto legislativo di cui sopra
innova sostanzialmente la materia e che appare pertanto necessario
accogliere le richieste di cui sopra per non arrecare danni al
settore;
Decreta:
Articolo unico
1. Agli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato
che utilizzano in etichetta il riferimento ad una denominazione
protetta e' concesso un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore
del decreto legislativo di cui alle premesse, per lo smaltimento
delle etichette e per l'adeguamento delle stesse alle previsioni di
cui all'art. 1, lettera c) del decreto legislativo citato nelle
premesse.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti entro i successivi sei
mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato