La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per lanno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per lanno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni
di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per
lanno 2006 e 3.176 milioni di euro per lanno 2007, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato, individuate per lanno 2005 nellelenco
1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite
del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente
anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali,
per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato,
per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti
allUnione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni
di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto
nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti
iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui
al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già
ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento
mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto
alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai
sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate
le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi.
Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente
ridotte secondo quanto previsto nellelenco 2 allegato alla presente legge.
Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e lutilizzo
dei fondi di riserva per spese obbligatorie e dordine e per spese impreviste
non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati
del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto
limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi
da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei allamministrazione
sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati,
non deve essere superiore a quella sostenuta nellanno 2004. Laffidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
allamministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze
della struttura burocratica dellente, deve essere adeguatamente motivato
ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nellipotesi
di eventi straordinari. In ogni caso, latto di affidamento di incarichi
e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei
conti. Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente
al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nellanno 2004, come rideterminata
ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per lacquisto, la manutenzione, il
noleggio e lesercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo,
le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31
marzo 2005, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza
dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata
trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo
periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva
sostenuta nellanno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni
competenti, il Ministro delleconomia e delle finanze può, con proprio
decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12
non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente
alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite
relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro delleconomia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli
interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti
in termini di riduzione della spesa.
15. Per lanno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui
ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei
pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo
innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a);
c) interventi finanziati dallarticolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sullammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15,
pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del
Fondo per le aree sottoutilizzate per lintero territorio nazionale, di
cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno
2000-2006 per le regioni dellobiettivo 1, prevista dallarticolo
14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti
settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione allandamento
dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si
conformano allobiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento
della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nellesercizio
dei diritti dellazionista nei confronti delle società di capitali
a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune
direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dallarticolo 32, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nellelenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori
allimporto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui allarticolo
2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il
Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, il Ministero delleconomia
e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di
cui allarticolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed
i conti accesi ai sensi dellarticolo 576 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi
i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai
fondi di rotazione individuati ai sensi dellarticolo 93, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi
di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati
a buon fine, nonchè i conti istituiti nellanno precedente a quello
di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero delleconomia
e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate
esigenze. Laccoglimento della richiesta ovvero leventuale diniego,
totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze
di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato
sono regolati con provvedimenti del Ministro delleconomia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica,
le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni
di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia
con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per lanno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per
ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità
montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore
alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello
stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore
a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata
del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane
e le unioni di comuni di cui al comma 21 lincremento è dell11,5
per cento. Per lindividuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per
lindividuazione della popolazione, ai fini dellappartenenza alla
classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo
i criteri previsti dallarticolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna
delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2
per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per lanno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per lanno 2005, il complesso
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore
al corrispondente ammontare di spese dellanno 2003 incrementato del 4,8
per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per lanno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi
da 164 a 188;
c) spese derivanti dallacquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni
di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate
in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti
dellautorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dellattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente allanno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dallUnione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23
solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione
di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e
liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura
degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa
stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito
fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti
Spa. Il fondo è dotato per lanno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni
sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dellarticolo
6 del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente
ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano
al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese
che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti
a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate
dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per lanno
2005, di euro 176.500.000 per lanno 2006 e di euro 170.500.000 per lanno
2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi
diretti a tutelare lambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere
lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi
gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per
il risanamento e il recupero dellambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro delleconomia e delle finanze individua con proprio decreto
gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla
base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di
indirizzo parlamentare. Il Ministero delleconomia e delle finanze provvede
allerogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità
nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province
e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente
al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti
sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e
con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto
con il Ministero dellinterno, sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e lISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti
a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata
per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente
con lobiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti al Ministero delleconomia e delle finanze
attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Il collegio dei revisori dei conti dellente locale verifica, entro il
mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dellobiettivo
trimestrale e la sua coerenza con lobiettivo annuale e, in caso di inadempienza,
ne dà comunicazione sia allente che al Ministero delleconomia
e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000
e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino
a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000
abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale
alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio provvede il revisore dei conti dellente. A seguito dellaccertamento
del mancato rispetto dellobiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti
sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella
misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano
ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate
dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, lorgano di revisione economico-finanziaria previsto
dallarticolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in
termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà
comunicazione al Ministero dellinterno sulla base di un modello e con
le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dellinterno,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità
interno stabiliti per lanno precedente non possono a decorrere dallanno
2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dellultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove lente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dallanno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dellanno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere allindebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per lanno 2004.
35. A decorrere dallanno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti
in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno per lanno precedente. Listituto finanziatore o lintermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per
lanno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità
interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nellanno 2005, o negli anni successivi,
sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dallanno in cui è
disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti
al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità
montane concorrono al monitoraggio sullandamento delle spese. Le comunicazioni
previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche allUnione delle province
dItalia (UPI), allAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e allUnione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
con il Ministero delleconomia e delle finanze, il livello delle spese
correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità
di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dallarticolo 29 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole
del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per
gli anni 2005 e successivi.
42. Laffidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei allamministrazione,
deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento allassenza
di strutture organizzative o professionalità interne allente in
grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti
ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In
ogni caso latto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo
periodo deve essere corredato della valutazione dellorgano di revisione
economico-finanziaria dellente locale e deve essere trasmesso alla Corte
dei conti. Laffidamento di incarichi in difformità dalle previsioni
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite
del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. Allarticolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle
altre forme di indebitamento cui lente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino
il limite di indebitamento di cui al comma 1 dellarticolo 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro
i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 20 per cento entro la fine dellesercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 16 per cento entro la fine dellesercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 12 per cento entro la fine dellesercizio 2013.
46. Allarticolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per lanno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con
la conseguente cancellazione dallalbo, nelle more della nuova disciplina
contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali
A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari
appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più
alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso lamministrazione
di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nellambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti
che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali
per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo
18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96,
nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui
si riscontrano carenze di organico, previo consenso dellinteressato, ai
sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle
condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. Allarticolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento
dellaliquota di compartecipazione delladdizionale comunale allimposta
sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dellarticolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai
soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano
avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. Laumento
deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento.
Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre
2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni
di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso,
dal periodo dimposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dellarticolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, è istituito per lanno 2005, presso lo stato di previsione
del Ministero dellinterno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle
minori entrate derivanti dallabolizione del credito dimposta con
una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, sono dettate
le norme per lattuazione della disposizione di cui al presente comma e
per la ripartizione del fondo.
53. Allarticolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
secondo periodo è soppresso.
54. Per lanno 2005 è istituito, presso il Ministero dellinterno,
con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per linsediamento
nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5
milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto
dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi allincentivazione
dellinsediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali,
al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche
e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dellinterno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione
e le modalità per laccesso ai finanziamenti di cui ai commi 54
e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nellelenco 1 allegato
alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio
1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni
di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per
lanno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura
non superiore allammontare delle spese dellanno 2003 incrementato
del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per lanno precedente
con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica
la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai
commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
da 164 a 188, nonchè agli enti indicati nellarticolo 3, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dellaccisa
sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, viene riconosciuto limporto di euro 342,583 milioni. Detto importo
è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra
i trasferimenti soppressi di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dellaliquota definitiva da determinare
entro il 31 luglio 2005 ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è
predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dellaliquota definitiva di cui al comma
58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per lanno
2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dellarticolo 70
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70
è soppresso.
60. Il Fondo di cui allarticolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è utilizzato anche per lesercizio delle funzioni conferite
agli enti territoriali ai sensi dellarticolo 7 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle
addizionali allimposta sul reddito e delle maggiorazioni dellaliquota
dellimposta regionale sulle attività produttive di cui allarticolo
3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e allarticolo
2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino
al 31 dicembre 2005. Resta ferma lapplicazione del comma 22 dellarticolo
2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dellaliquota, nonchè,
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in
materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni
nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento
ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite
di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dallarticolo
17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal
Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dallesercizio
2005.
63. I trasferimenti erariali per lanno 2005 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 31, comma
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per lanno 2005, lincremento delle risorse, pari a 340 milioni
di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali
conseguente alla cessazione dellefficacia delle disposizioni di cui allarticolo
24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto
ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi
di cui allarticolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni
di cui allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche di cui allarticolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per
lanno 2004 dallarticolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono prorogate per lanno 2005.
66. Gli enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare
le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con lalienazione di beni
patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle norme tributarie,
i termini per laccertamento dellimposta comunale sugli immobili
che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente
alle annualità dimposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente
in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) allarticolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) lammortamento non può avere durata inferiore ai cinque
anni;
b) la decorrenza dellammortamento deve essere fissata al 1º gennaio
dellanno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa,
la decorrenza dellammortamento può essere posticipata al 1º
luglio seguente o al 1º gennaio dellanno successivo e, per i contratti
stipulati nel primo semestre dellanno, può essere anticipata al
1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo larticolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito
si considerano impegnate allatto della stipula del contratto stesso e
per lammontare dellimporto del progetto o dei progetti definitivi
o esecutivi finanziati; alla chiusura dellesercizio le somme oggetto del
contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono
le condizioni di cui allarticolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti
di cui allarticolo 204, comma 1, calcolati con riferimento allimporto
complessivo dellapertura di credito stipulata.
4. Lutilizzo del ricavato delloperazione è sottoposto alla
disciplina di cui allarticolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dellimporto del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dallente e previo rilascio da parte di questultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dellarticolo 206. Lerogazione dellintero importo messo a disposizione al momento della contrazione dellapertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per lente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. Lammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore
a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi
alla data dellerogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dellammortamento e sino alla
scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dellinvestimento, dato atto dellintervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellinterno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento,
al monitoraggio di cui allarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione,
di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 1º dicembre
2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie
delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato
al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) allarticolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari
effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono
procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita allinsieme delle
operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dellente capofila in relazione alla quota parte
dei prestiti di propria competenza. Ai fini dellapplicazione del comma
4, la garanzia prestata dallente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari
di competenza dellente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui allarticolo
41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio
di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
70. Allarticolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le
parole: «o dellaccensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico
dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione,
anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento
che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.
Nel valutare la convenienza delloperazione di rifinanziamento si dovrà
tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la
verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o lente pubblico
interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè
il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore
al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati
ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni
di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dellattuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 lente
pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento
delle operazioni di cui al comma 71, allamministrazione statale interessata,
la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o
di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale
in ununica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dellemissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa
una operazione di swap per lammortamento dello stesso, secondo quanto
disposto dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con ladesione al patto di stabilità e
crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici
ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli
enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto
nel bilancio dellamministrazione pubblica che assume lobbligo di
corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè
il ricavato del prestito sia destinato ad unamministrazione pubblica diversa.
Lamministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate
di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da unamministrazione
pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Listituto
finanziatore, contestualmente alla stipula delloperazione di finanziamento,
ne dà notizia allamministrazione pubblica tenuta al pagamento delle
rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato delloperazione
tra le accensioni di prestiti, provvede alliscrizione del corrispondente
importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione
contabile delloperazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria
unica il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Ministro dellinterno e il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre
comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante
lanno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente
ai tesorieri degli enti. Lindividuazione degli enti, salvo che per la
regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche;
gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite
i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici
(SIOPE) istituito ai sensi dellarticolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati
contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dellindebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì
definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa
sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione
può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
80. Larticolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) 1. Qualora lorganizzazione dellente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con luso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui allarticolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui allarticolo 210 può prevedere
che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati,
oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari
danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio
per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle
casse dellente, con rilascio della quietanza di cui allarticolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dellattività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici allestero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita
di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono
di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dellUnione europea, anche
sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento,
aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi
contributivi per personale addetto allattività produttiva, devono
dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento
idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse
o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dallente
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate
e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite
allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dellavvenuta
adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al
competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per ladozione
delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti
che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento.
Lagenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche allente
di cui al primo periodo lelenco dei soggetti che dichiarano di fruire
delle agevolazioni o degli incentivi citati, per ladozione delle conseguenti
iniziative. Dallattuazione del presente comma non possono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio
per danni allagricoltura al sistema assicurativo contro i danni, lautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori,
è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e
il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per
la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione
e alle strutture, di cui allarticolo 1, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi
assicurativi.
84. Allarticolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3,
lettera a), si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e
c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come
determinato ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente
dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per lanno 2005 la dotazione
del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso lIstituto
per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dellarticolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di
50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente
agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti allarticolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale
di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per lanno
2005 di 50 milioni di euro.
87. Nellambito del Fondo per lo sviluppo dellagricoltura biologica
e di qualità di cui allarticolo 59, comma 2-bis, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito
capitolo per lattuazione del Piano dazione nazionale per lagricoltura
biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per
lanno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità
di cui allautorizzazione di spesa recate dallarticolo 5, comma 7,
della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allapposita unità
previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono
definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
88. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dallarticolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per
lanno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dallanno 2006.
89. Le risorse previste dallarticolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per lanno
2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dellIRAP, costituiscono limporto complessivo
massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata
la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse
alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non
dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle
proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dallamministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 93 a 106 riferite allanno 2005. In sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare allincentivazione
della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche
degli enti di ricerca, si intende applicabile anche allIstituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi
e criteri di cui allarticolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo
e allarticolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando
una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque
conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni
adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici,
anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale
riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente
connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere allutenza,
con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in
compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate
provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze. Per
le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione
agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è
fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica,
alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti,
finchè non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo
le predette previsioni, si applica il divieto di cui allarticolo 6, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007
le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque
fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dellarticolo 3,
commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè
le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità
che lamministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata
in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione
o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui allarticolo 35, comma
5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme
di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo
lambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali
e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola
ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si
applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè
al personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il
Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute:
nellarticolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nellarticolo 4, comma
64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nellarticolo 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nellarticolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77,
e nellarticolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte
salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte
salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica
del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre
2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre
2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità,
anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza
ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per lanno
2005, a 160 milioni di euro per lanno 2006, a 280 milioni di euro per
lanno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni
di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni
ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui allarticolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nellambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione allassunzione
di cui al comma 96 è prioritariamente considerata limmissione in
servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno
due anni in posizione di comando o distacco presso lAgenzia nazionale
per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici ai sensi dellarticolo
2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dellamministrazione giudiziaria, dei
vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso
a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità,
i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore
della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero delleconomia
e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso
pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore delleconomia
e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro delleconomia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal
fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola,
possono essere utilizzate le attività di cui allarticolo 19, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali
e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per
le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati
alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per lanno 2005, a 572 milioni di euro per lanno 2006, a 850 milioni di euro per lanno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dallanno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per lanno 2005, a 579 milioni di euro per lanno 2006, a 860 milioni di euro per lanno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Fino allemanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nellanno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per lanno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si
applicano anche al trattenimento in servizio di cui allarticolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica
la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa
dellemanazione del regolamento di cui allarticolo 9 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola,
alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali
e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, e allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non ricomprese nellelenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.
A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero delleconomia
e delle finanze, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare
gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dallanno 2008, le amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, e allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle
procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro
i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nellanno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dellarticolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, ivi compresa lAgenzia autonoma per la gestione dellalbo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli
enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, lavvio
delle procedure concorsuali è subordinato allemanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze».
105. A decorrere dallanno 2005, le università adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo,
a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate
nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del
90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
è autorizzata lulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere
dallanno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
le economie derivanti dallattuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti
a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano
acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. È stanziata, per lanno 2005, la somma di 10 milioni di euro
per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione
del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare»,
di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nellesercizio di impresa si rendono acquirenti di
tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA
sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di
cui allarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga allarticolo 21, comma
2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo
omettono lindicazione nellautofattura delle generalità del
cedente e sono tenuti a versare allerario, senza diritto di detrazione,
gli importi dellIVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.
La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale
non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati
a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del
prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla
base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al
momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella
di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni,
con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa,
e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni
dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico
degli alloggi da realizzare nellambito di programmi straordinari di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 150 dellarticolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi
dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi
oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire laccesso delle giovani coppie alla prima casa
di abitazione, è istituito, per lanno 2005, presso il Ministero
delleconomia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario allacquisto
di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di
edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo per lanno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati
i criteri per laccesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di
cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 28 agosto
1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dellAssociazione nazionale vittime
civili di guerra è aumentato a decorrere dallanno 2005 di euro
250.000.
114. Allarticolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti:
«legalmente costituite».
115. Nellambito delle risorse preordinate sul Fondo per loccupazione
di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità
per la destinazione dellimporto aggiuntivo di 2 milioni di euro per il
2005, per il finanziamento degli interventi di cui allarticolo 80, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per lanno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dallarticolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per
il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello
Stato nellanno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nellanno
2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti
del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime
limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni
e delle autonomie locali. Gli enti locali che per lanno 2004 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e lAgenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro
a tempo determinato, prorogati ai sensi dellarticolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero delleconomia e delle finanze
può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato
ai sensi dellarticolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dallINPS,
dallINPDAP e dallINAIL già prorogati ai sensi dellarticolo
1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico
dei bilanci degli enti predetti.
119. LAgenzia nazionale per la protezione dellambiente e per i servizi
tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005,
del personale in servizio nellanno 2004 con contratto a tempo determinato
o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nellanno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio dellAgenzia. Il Centro nazionale per linformatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino
al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nellanno 2004. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e laggiornamento dei dati
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti allestero, i rapporti
di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dellarticolo 2, comma
1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nellanno 2005
fino al completamento dellultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi
dellarticolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro di cui allarticolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per
lassunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2005.
122. Per lanno 2005 per gli enti di ricerca, lIstituto superiore
di sanità, lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, lAgenzia per i
servizi sanitari regionali, lAgenzia italiana del farmaco, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, lAgenzia spaziale italiana,
lEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente, il CNIPA,
nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lattuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dellIstituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dallarticolo 3, comma 64, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico
aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso
enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni
pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già
proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda
con il semplice consenso dellente o della società e dellamministrazione
di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. Allarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori
e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dellENEA,»
sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui allarticolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per lanno
2005, la spesa di 375 milioni di euro.
127. Per lanno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione
del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per lanno
scolastico 2004-2005.
128. Linsegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è
impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da
altro docente facente parte dellorganico di istituto sempre in possesso
dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da
assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire
le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare
quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero
allinsegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per
ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di
formazione, nellambito delle annuali iniziative di formazione in servizio
del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti
i docenti privi dei requisiti previsti per linsegnamento della lingua
straniera. Il Ministero dellistruzione, delluniversità e
della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento
del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dellamministrazione
e dellimposta regionale sulle attività produttive, non può
superare limporto di 766 milioni di euro per lanno 2005 e di 565
milioni di euro a decorrere dallanno 2006. Il Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare
il rispetto dei predetti limiti.
130. Per lattuazione del piano programmatico di cui allarticolo
1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere
dallanno 2005, lulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro
per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della
scuola dellinfanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del
personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per lacquisizione
di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui allarticolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
è autorizzata a decorrere dallanno 2005 la spesa di 10 milioni
di euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è
fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. Allarticolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
delleconomia e delle finanze lesistenza di controversie relative
ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza
del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa
con il Ministero delleconomia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dellarticolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo larticolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dellARAN nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro). 1. LARAN può intervenire nei giudizi
innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire
la corretta interpretazione e luniforme applicazione dei contratti collettivi.
Per le controversie relative al personale di cui allarticolo 3, derivanti
dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, lintervento in
giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa con
il Ministero delleconomia e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui allarticolo 3, comma 149, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche, può sempre essere disposto lannullamento di ufficio
di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se lesecuzione degli
stessi sia ancora in corso. Lannullamento di cui al primo periodo di provvedimenti
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni
i privati stessi dalleventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque
non può essere adottato oltre tre anni dallacquisizione di efficacia
del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal
Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti
di soggetti privati»;
c) larticolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dellarticolo 54 le parole: «a norma del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e
del presente titolo».
138. Larticolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma
di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello
Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni
di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dellENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi
relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania,
Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dallarticolo 2, comma 66,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dallassunzione,
a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui allarticolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti
lanno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato allINPS ai sensi dellarticolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dellarticolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dellanno
2003, trasferite alla predetta gestione dellINPS in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite
in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui allarticolo 49, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge
14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno
2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite allINPS e accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno 2003 del predetto Istituto,
in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui allarticolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui allarticolo
8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e allarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per lassistenza ai portatori di handicap
grave di cui allarticolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97
milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dellINPS interessate è definito con la procedura di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per lerogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per lesercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per lesercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780
milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche
per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nellattuazione del comma 5 dellarticolo
42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del
comma 3 dellarticolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa
in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni
di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per
il finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, accertati nellattuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dallanno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni
di euro;
2) i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari
a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento
della gestione di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
accertati nellattuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati,
per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dellintegrazione salariale ordinaria di cui allarticolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dellimporto massimo di cui allarticolo 1, secondo
comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa
ai trattamenti ordinari di disoccupazione dallarticolo 3, comma 2, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali
di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nellambito del processo di
armonizzazione al regime generale è abrogato lallegato B al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia,
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nellambito
di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità
e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici
previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori
del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati
alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi
nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari
prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 allINPS ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa
disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
149. I commi primo e secondo dellarticolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette allINPS il certificato di diagnosi sullinizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dallINPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare
o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, lattestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il
caso in cui questultimo richieda allINPS la trasmissione in via
telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo
stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delleconomia e delle finanze e per linnovazione
e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire
lavvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della
certificazione di malattia allINPS e di inoltro dellattestazione
di malattia dallINPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo
comma del presente articolo».
150. Larticolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. Allarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al comma 1, dopo lultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono
al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti
a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento
del contributo integrativo, di cui allarticolo 25 della legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni, allINPS, che provvede a trasferirlo,
per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato
dal datore di lavoro. Ladesione ai fondi è fissata entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive
adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. LINPS,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle
adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui allarticolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori
di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri
datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per laccesso al Fondo sociale
europeo (FSE), di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione
ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante
acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità,
ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi
integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento
delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale
e per laccesso al FSE, di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell
articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato
al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per lespletamento
della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non
regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, vengono determinati lentità
e i criteri del rimborso, nonchè le modalità di presentazione
delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare lammontare
massimo di 10 milioni di euro per lanno 2005. A favore del Fondo di cui
al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno
2005.
153. Nellambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
destinata una quota di 500.000 euro per lanno 2005 per listituzione
di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate
alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società
e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale
e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè
consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato
al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani,
con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei
giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e
di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo
di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per loccupazione di
cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga
alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità,
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità
e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2005. Nellambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dellarticolo 3, comma 137, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, qualora i piani
di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004.
La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10
per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
156. Allarticolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. Allarticolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in unapposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a:
«n. 335» sono soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158. Allarticolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dellINPS
o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione
dellIstituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi
non trova applicazione larticolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità
sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici
e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta
alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che
verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività
istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione
di euro per lanno 2005.
161. LEnte nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2005, del personale in servizio nellanno 2004 con contratto di lavoro
a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per
lo stesso personale nellanno 2004. I relativi oneri continuano ad essere
posti a carico del bilancio dellEnte.
162. Allarticolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
A tal fine è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 5 milioni
di euro a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 3, comma
9, e allarticolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per lanno 2005. A tal fine,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un
Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità
di attuazione del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per lanno 2005,
89.960 milioni di euro per lanno 2006 e 91.759 milioni di euro per lanno
2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per lospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga
a quanto stabilito dallarticolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per
gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per lanno 2005, di cui 50
milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per
lanno 2003, derivanti dal finanziamento dellospedale «Bambino
Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite
tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo lobbligo in capo allAgenzia italiana del farmaco
di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dellarticolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito
dalla legislazione vigente. Nellambito delle annuali direttive del Ministro
della salute allAgenzia è incluso il conseguimento dellobiettivo
del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire
il contenimento della spesa farmaceutica, lAgenzia italiana del farmaco
stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più
rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua
i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni davvio»
per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni
quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità
e lefficacia, e predispone lelenco dei farmaci per i quali sono
autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.
166. Allarticolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)»
sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta
con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità
al pubblico (OTC)»;
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. Allarticolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dopo le parole: «lindicazione della nota»
la parola: «, controfirmata,» è soppressa.
168. LAgenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nellambito
del programma annuale di attività previsto dallarticolo 48, comma
5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione
volto a diffondere luso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata
informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti
e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche,
le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci
generici disponibili.
169. Al fine di garantire che lobiettivo del raggiungimento dellequilibrio
economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dallarticolo
54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell8 febbraio
2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità
di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente
con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento
adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, dal
Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui allarticolo
4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai
livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi,
relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale.
In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni
e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione
della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale,
provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005,
con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delleconomia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione
e alleventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con
le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima
modalità e i medesimi criteri si procede allaggiornamento biennale
delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere
dallanno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per
il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione,
entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione
dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione
del singolo erogatore, lapplicazione alle singole prestazioni di importi
tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente
dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità
sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi
stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui allarticolo 2, comma
6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e allarticolo 4, comma 2, della legge
1º febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici
universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato
con la potestà di verifica delleffettiva erogazione, secondo criteri
di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui
allarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell8 febbraio 2002, e allarticolo 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. Laccesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante
da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui allaccordo
Stato-regioni dell8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 7 settembre 2001, per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su
base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica
intesa tra Stato e regioni ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica
dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento
dei rappresentanti dei Ministeri della salute e delleconomia e delle finanze
ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nellambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine
di garantire leffettività del processo di razionalizzazione delle
reti strutturali dellofferta ospedaliera e della domanda ospedaliera,
con particolare riguardo al riequilibrio dellofferta di posti letto per
acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal
ricovero ordinario al ricovero diurno, nonchè alla realizzazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale
dellaggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano
sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione
di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita
non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dellanno precedente, al netto di eventuali
costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, lobbligo in capo alle regioni di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sullindebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, lequilibrio economico-finanziario
delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie
ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo
annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della
coerenza degli andamenti con gli obiettivi dellindebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e prevedendo lobbligatorietà delladozione
di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonchè lipotesi di decadenza del direttore
generale.
174. Al fine del rispetto dellequilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dellanno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti delladdizionale allimposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dellaliquota dellimposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi allesercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi
di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga
alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare linizio
o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti delladdizionale
regionale allimposta sul reddito e delle maggiorazioni dellaliquota
dellimposta regionale sulle attività produttive, già disposti,
oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 22 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
linizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere
anche quelle maggiorazioni dellaliquota IRAP che siano state deliberate
dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto
a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità,
le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento
ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti delladdizionale
regionale allimposta sul reddito o nuove maggiorazioni dellaliquota
IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo
del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è
precluso laccesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005,
2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dellarticolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per leventuale
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre
2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari
ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro
il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso
ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale,
i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le
altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato
da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati
ai sensi dellarticolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni
sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno
durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica.
In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica,
è definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna
regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito
di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le
situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione
degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da
164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche
avvalendosi del supporto tecnico dellAgenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e delleconomia
e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui
gli interventi necessari per il perseguimento dellequilibrio economico,
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui
alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dellaccordo è
condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica
della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla
somma di 1.000 milioni di euro per lanno 2005, 1.200 milioni di euro per
lanno 2006 e 1.400 milioni di euro per lanno 2007, il relativo riconoscimento
alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma
173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dellobiettivo per
la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dallarticolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente allanno 2004:
a) lobbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui allarticolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, sintende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purchè lequilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dellavvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dallAgenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui allarticolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dellaccesso allintegrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni dell8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dallAgenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dallarticolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nellesercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata lerogazione dellincremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dallarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero delleconomia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero delleconomia e delle
finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo
di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del
CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni
delle medesime regioni;
c) allerogazione dellulteriore 5 per cento o al ripristino del livello
di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell8 agosto
2001 per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere
dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica
degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dellarticolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonchè della stipula dellintesa
di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per lanno 2004 in base alla
deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere
dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi.
185. Allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delleconomia e delle finanze cura la generazione
e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati
al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nellambito delle attività dirette alla definizione e implementazione
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche
ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione
delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti
per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella
misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi
richiesti nel limite dellordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione
sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti
patologie, per lanno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005 abbiano ancora in corso
di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dellarticolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una
quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dallarticolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate
del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare
inflitte, a norma dellarticolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli
aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di
controllo, nonchè per la realizzazione di campagne di informazione e
di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle
patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma lautonoma, integrale disponibilità da parte delle
singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni
di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad
esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare lefficienza operativa della pubblica amministrazione
e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i
quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni
e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per lacquisizione
di applicativi informatici e per lerogazione di servizi di carattere generale
riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli
oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure
e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui
al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di
parere di congruità tecnico-economica di cui allarticolo 8 dello
stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità
di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture
di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma
193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono
avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità
da definire in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico
del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico
di cui allarticolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni
di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
purchè sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite
dallamministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza,
esclusivamente per via telematica allindirizzo di posta elettronica assegnato
a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie,
sono emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati
sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con
il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono
utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sono emanate
le relative norme attuative.
199. Per lanno finanziario 2005 e successivi, il Ministro delleconomia
e delle finanze, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela
del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione
alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dellambiente e della tutela del territorio delle somme da
versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge
8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente,
e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo
stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare
con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo
sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni
infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione
degli interventi previsti dallarticolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dallarticolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità
rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino
al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti
industriali interessati da processi di delocalizzazione dellintero processo
produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina
la cessazione del diritto acquisito dallimpresa ad eventuali benefici
concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo
medesimo.
202. Al fine di consentire lavvio di un regime assicurativo volontario
per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati
a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del
capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata
ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il
Consorzio o lunione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti
da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia
la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per lanno 2005. Con apposito regolamento
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri delle attività produttive e delleconomia e delle finanze,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e lIstituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro
trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni
parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui
al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità
di attuazione del predetto Fondo, nonchè le misure volte ad incentivare
lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo lesclusione dellintervento
del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi,
ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata
la domanda di definizione dellillecito edilizio, non sono stati corrisposti
interamente loblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi
e dellopera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza
ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità
di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze.
Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della
citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse
complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del
piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dellarticolo
4 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003,
n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè
una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici
situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto
del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997,
una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della
provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per
i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di
ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi
del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare
le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense
precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel
territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una quota
pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi
di cui allarticolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura
rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni
di euro per quindici anni, a decorrere dallanno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni
di euro per lanno 2005.
205. Il Fondo di cui allarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad
incentivare lacquisizione e lutilizzo degli strumenti informatici
e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonchè la
loro formazione, fino allesaurimento delle disponibilità del Fondo
stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione
degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi dellarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
206. I benefici di cui allarticolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del
Ministro per linnovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto lanno
2005.
207. Nel corso dellanno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi
anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado e delle università statali, nonchè al personale
dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado,
delle università non statali e delle università telematiche riconosciute
ai sensi del decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite
ai sensi dellultimo periodo del comma 11 dellarticolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita
selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita,
previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui allarticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive
e del Ministro per linnovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della
somma di 40 milioni di euro per lanno 2005, 40 milioni di euro per lanno
2006 e 20 milioni di euro per lanno 2007. Tali somme possono essere altresì
utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno,
per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche
degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto
di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in linea con quanto previsto dallAccordo di Basilea recante la disciplina
sui requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui
allarticolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni,
sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui allarticolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. Lintervento di cui al comma 1 dellarticolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per lanno 2005, per limporto
di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata
in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre
2004. Le procedure per lassegnazione dei contributi stabilite, relativamente
allanno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al
presente comma.
212. Lintervento di cui al comma 2 dellarticolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per lanno 2005, per limporto
di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere
dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora
laccesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dellutente
ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui allobiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque
in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica
e laggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia,
a decorrere dallanno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di
cui al comma 190 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può
comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dallanno
2005. Laccesso ai benefici di cui al citato comma 190 dellarticolo
4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati,
della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto dallarticolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni
di euro per lanno 2005.
215. Al fine di rafforzare lattrazione di nuovi investimenti nelle aree
sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni
alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali
da generare esternalità positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque
superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in:
a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore
a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati allesercizio
dellattività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento
di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di
finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli
investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale fino al limite
massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee
al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale
delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono
essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso
di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo
di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine
lelenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui allallegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso
agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e
riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti
al comma 215 nonchè le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui
al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate,
tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dallIstituto italiano
per gli studi storici e dallIstituto italiano per gli studi filosofici,
aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive
attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
lo sviluppo dellintegrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno.
Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità
di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero
delleconomia e delle finanze Dipartimento delle politiche di sviluppo
e coesione e al Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun
anno; per lanno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005.
Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento,
indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire
alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle
attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonchè
sullequilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221. Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è
subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
222. Al fine di favorire lafflusso di capitale di rischio verso piccole
e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento
per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri
può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di
investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi
e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR)
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, dintesa con
il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento
del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze, con procedure competitive,
anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità
generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando
che lorganizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità
pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante
della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dallattuazione del comma 222
si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208,
e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2,
in attuazione dellarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui allarticolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10
giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003,
possono essere alienati anche nellambito dellattività di
gestione della liquidazione già affidata a società direttamente
controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dallarticolo 9, comma
1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. Allarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dellarticolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito allIspettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti
per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato
ai sensi dellarticolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, non può cessare dallufficio fino a che non sia garantita
la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla
conclusione delle procedure di cui allarticolo 214 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti,
ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi
procedimenti. Nellarticolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono
soppresse.
228. Lufficio stralcio di cui allarticolo 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31
marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni
interessate.
229. Congiuntamente al Ministro delleconomia e delle finanze, la società
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dellarticolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato
della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31
dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui allarticolo 4, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività
previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del
2003, nonchè alle attività di cui al comma 232 del presente articolo.
Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
fermo restando quanto stabilito nellarticolo 4, comma 70, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005.
231. Allarticolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole:
«dallAIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dallAgenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti
ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»
e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti:
«settore agricolo».
232. Per lutilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero
delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa
con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della
collaborazione dellIstituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo
quanto stabilito ai sensi dellarticolo 4, comma 61, secondo periodo, della
legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista.
Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo
le parole: «per lanno 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«per lanno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo
periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».
233. Per lanno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni
di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede
ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative allutilizzo
del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
234. Al fine di assicurare lefficace svolgimento delle attività
di cui allarticolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, lIstituto per la
promozione industriale (IPI) adotta, dintesa con il Ministero delle attività
produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi
dellarticolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dellarticolo
60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati,
a decorrere dallanno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente
ridotte le autorizzazioni di spesa di cui allarticolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed allarticolo 60, comma
3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
235. Allarticolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per lapplicazione delle disposizioni dellarticolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi
autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente
alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle
aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive
ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto,
nonchè delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere
i punti dimbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi,
secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio
tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di cui allarticolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore
della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate
dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dellarticolo 22 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dellarticolo 80 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate
del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale
delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale
procedendo, dintesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni
regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la
creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata
la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni
in materia di motorizzazione di cui allarticolo 18 della legge 1º
dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 24 milioni di euro a decorrere dallanno 2005. Una quota delle predette
maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per lanno 2005, e ad euro 12
milioni a decorrere dallanno 2006, è riassegnata allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura
degli oneri di cui allarticolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda
di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º
gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del
citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il
31 marzo 2005.
240. Allarticolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte
le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui allarticolo
2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro delleconomia
e delle finanze».
241. Al fine di garantire lefficienza e la sostenibilità delle
infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge
9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dellarticolo
21 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato lutilizzo
dei fondi previsti anche successivamente allevento olimpico onde garantire
il completamento funzionale di alcune opere per luso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a
5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato alladeguamento
delle risorse previste per il funzionamento dellAlto Commissario di cui
al comma 2 dellarticolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dellarticolo 10, comma
15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i
trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte
anche tra zone disomogenee.
244. Allarticolo 141 del testo unico delle disposizioni sulledilizia
popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si
siano accollati lintero importo del mutuo pro capite, si può procedere
allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire lammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini delladozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista linterruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 4, comma
153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per lanno
2005, la spesa di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso
lutilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per
larea del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche
innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio.
A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili,
con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dellidrogeno
da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito,
per lanno 2005, nello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al
cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia
rinnovabile destinate allutilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare
la qualità ambientale allinterno dei centri urbani. Sono ammessi
al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al
finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto
di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture
di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale
dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 4, comma
160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito,
per lanno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro,
un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi
di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica
per lindustria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento
di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico,
di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio
delle imprese, di cui allarticolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro
per il 2005.
253. Allarticolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite
le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore
e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse allesercizio dei compiti di vigilanza e
controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali
svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005 e per ciascuno degli anni
2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le
unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale
del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui allarticolo 41, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una
sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica
la sospensione dei termini di cui allarticolo 4 del citato decreto-legge
n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non
eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, larticolo
3, comma 2, e larticolo 4, comma 3, dellordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per lanno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione
di cui allarticolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata lulteriore
spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento
della flotta peschereccia delle regioni dellobiettivo 1, il Ministero
delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze
di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità
di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento
di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative
risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per lanno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge
28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il 31 dicembre 1999, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo
52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di
833.000 euro per lanno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo
Colombo curate dallapposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate
dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione
e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi
di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonchè
di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio
2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attività socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite
complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro,
riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi
comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo
10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale
di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui allarticolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31
dicembre 2005. Il Ministro dellinterno è autorizzato a concedere,
nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi
per favorire loccupazione previsti dallarticolo 3 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
allanno 2005, le convenzioni di cui allarticolo 3, comma 82, della
legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto
dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre
2004.
264. Allonere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per
lanno 2005, si provvede a valere sul Fondo per loccupazione di cui
allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di
cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di
Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente
alle aree individuate nellaccordo di programma per la reindustrializzazione
dellarea Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta
regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con
decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20
maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n.
23 del 31 maggio 2004, nonchè al comune di Marcianise (provincia di Caserta)
e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e
attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà
prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree
industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione
imprenditoriale e lattrazione degli investimenti nel settore delle industrie
e dei servizi ai sensi e per gli effetti dellarticolo 5 del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo
straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per
il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità
territoriale di cui allarticolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate
risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio,
il fondo di cui allarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è
destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori
del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della
classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie allavvio dei processi innovativi;
b) allaccesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi alladozione
di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione
automatica di spazi espositivi);
d) allacquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente
in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione,
il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa
quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte allinnovazione
dellassetto e dellofferta dellimpresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di
sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale,
per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci
nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione
commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. Lindennizzo di cui allarticolo 1 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui
allarticolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra
il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Laliquota contributiva
di cui allarticolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali presso lINPS,
è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009.
Le domande di cui allarticolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo
del presente comma entro il 31 gennaio 2008.
273. Allarticolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere
alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione
degli immobilistessi».
274. Relativamente alle somme non corrisposte allerario per lutilizzo,
a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta
giorni dalla notificazione, da parte dellAgenzia del demanio ovvero degli
enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche
a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante
ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente
alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è
intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo
non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro
il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero allente
gestore di voler adempiere, in unica soluzione, lintera sorte del debito
maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento.
I giudizi pendenti, aventi ad oggetto laccertamento, la liquidazione ovvero
la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono
di diritto con lesatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni,
gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà
dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge
n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dallimposta
di registro, dallimposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni
ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dellarticolo
4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, lAgenzia del demanio
può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile
dellanticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite
dal predetto Dipartimento dintesa con lAgenzia del demanio. Lanticipazione
di tesoreria è comunque estinta entro lanno a valere sul fondo
di cui al comma 1, quinto periodo, dellarticolo 29 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dellarticolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;
b) allultimo periodo, dopo le parole: «al momento dellalienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità
fatta aRio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994,
n. 124, e per dare avvio allesecuzione del Protocollo di Cartagena sulla
prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità
biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio
2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro
per lanno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite
alle citate Convenzioni internazionali.
280. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità
di cui allarticolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono assoggettate allimposta di bollo di cui allarticolo
2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento
e allimplementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere
sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione
a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori
della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti,
soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere
lattività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica
stradale.
281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali
ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse,
dal gioco del lotto, dallenalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento
ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonchè
da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata
al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle
entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 281,
nonchè le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il
finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero delleconomia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dintesa
con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro
il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI
sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito
dallarticolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive
del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per
i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino
2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro delleconomia e delle finanze
di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare
lincremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su
base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del
CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dallarticolo
5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: a) 8 per
cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo allIstituto
per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.
Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco,
per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi
del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro delleconomia e delle finanze
di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove
modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, laliquota
dellimposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b), numero 2),
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura
del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla
stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sullammontare
lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro
i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo
il 1º gennaio 2005, sono acquisite dallerario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro delleconomia e delle finanze
di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di
gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
come definita dallarticolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così
rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione
di cui allarticolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999,
n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio
al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71
per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento,
come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle
nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera
a) del comma 2 dellarticolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delleconomia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede dei
partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dallapplicazione del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per ladduzione delle scommesse a totalizzatore
al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta allemissione
della ricevuta di scommessa, nonchè per ladduzione delle scommesse
a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi
di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. Loperatore
deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità
economica accertati dal Ministero delleconomia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere stato
indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra loperatore
e lAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da
apposita convenzione. Ove loperatore assuma lobbligo di provvedere,
in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto
per lesercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente
stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente
il versamento;
b) lanticipazione al concessionario, da parte delloperatore, delle
integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore
vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dalloperatore in misura non superiore
al 2 per cento dellammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia delladempimento
delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la
parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. Limporto di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più
efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero delleconomia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta
i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione
propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al
gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero
delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il
Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva
del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può
procedere, attraverso lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
allindividuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura
ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee,
con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta
di gioco relativamente allerario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonchè
i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni
competenti di altri Stati dellUnione europea, la gestione di giochi ovvero
di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, lAmministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce
la ripartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle
unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte
in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro
per lanno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere
dallanno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti
il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte
in maniera lineare, in modo da assicurare, per lanno 2005, una minore
spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dallanno 2006, in modo tale
da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297. Lautorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui al comma 5 dellarticolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per lanno 2005.
298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo
pari a 100 milioni di euro mediante il versamento allentrata del bilancio
dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dallapplicazione
dellaliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma
1-bis dellarticolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una
ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti
dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dellenergia elettrica, definito
ai sensi dellarticolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita lAutorità
per lenergia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini
dei versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero delleconomia e delle finanze u.p.b. 3.1.2.8 Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero delleconomia e delle finanze
u.p.b. 3.1.2.4 Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni
di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero delleconomia e delle finanze u.p.b. 3.1.2.45
ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006
e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero delleconomia e delle finanze
u.p.b. 3.1.2.43 Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il
2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dellimposta di registro, della tassa di concessione governativa, dellimposta di bollo, dellimposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dellaumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dellesigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dallanno 2007.
301. A decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2006,
la misura dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche
è fissata al 99 per cento e quella dellacconto dellimposta
sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.
302. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per lanno 2006 il versamento
è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente
garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di
euro».
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
per luso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e
che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a
soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il
concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro
e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario
per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario
è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità
e i tempi stabiliti nellatto di concessione o in apposita convenzione
unita allatto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai
commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali su proposta del Direttore regionale competente. Lindividuazione
del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306. Allarticolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore
inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dellarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000
e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva
del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000
e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è
pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è
ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi
il contributo dovuto è pari a euro 120».
308. Larticolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è
sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa
il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti
ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dallarticolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dallapplicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento
di debiti pregressi nonchè per ladeguamento delle spese di funzionamento
degli uffici giudiziari.
310. Allarticolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono
superare in ogni caso limporto di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dellapplicazione di provvedimenti di sequestro dellautorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dellautorità giudiziaria da comunicare allavente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato ladozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi
di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione allavente diritto
alla restituzione dellordinanza di cui alla lettera a) senza che questi
abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. Allalienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività
ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali
e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni
interessate.
315. Lalienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode
acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli,
dal quale risulta la determinazione allalienazione da parte dellufficio
giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato allautorità
giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico
registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, allaggiornamento
delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli
articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva leventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui
costanti a decorrere dallanno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora
concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate
dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti
cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322. Allarticolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del
consiglio dellordine,» sono soppresse.
323. Larticolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione
forzata, fa istanza per lassegnazione o la vendita di beni pignorati,
anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione
per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto allufficio,
in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti
dallarticolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,
e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui allallegato n. 1 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325. Allarticolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli
4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti:
«astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dellarticolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta
la seguente:
«i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dallarticolo
96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali
allutilizzo delle prestazioni medesime».
327. Allarticolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dallarticolo
96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni,
e quelle funzionali allutilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate
in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. Lammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dellarticolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nellanno precedente».
329. Al comma 4 dellarticolo 96 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti:
«, secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni
previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto
dallarticolo 205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dallarticolo
96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dallattuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non
devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico
comunale per ledilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dellopera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;
b) allarticolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera
g) dellarticolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti
negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dellarticolo
6»;
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
fine dellemersione delle attività economiche, con particolare riferimento
allapplicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare,
gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dellimmobile
presso cui è attivata lutenza»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dellarticolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4) lundicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo allottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dellAgenzia delle entrate».
333. Ai fini dellapplicazione delle disposizioni previste dallarticolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali allatto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio,
sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità
immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di
proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto
tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente
valore medio catastale ai fini dellapplicazione dellimposta comunale
sugli immobili si discosta significativamente dallanalogo rapporto relativo
allinsieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli
Uffici provinciali dellAgenzia del territorio. Per i calcoli di cui al
precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le
modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. LAgenzia
del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza
dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore
dellAgenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata
non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono
ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente
gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire
la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti
interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali
dellAgenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano
alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali
dellAgenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dellinteressato,
alla iscrizione in catasto dellimmobile non accatastato ovvero alla verifica
del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze
del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per
le violazioni dellarticolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione
della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dellanno
successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta
indicazione, dal 1º gennaio dellanno di notifica della richiesta
del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
linadempimento degli obblighi di cui allarticolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, dallarticolo 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652
del 1939, come rideterminati dallarticolo 8, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti
dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono
elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dellAgenzia del territorio, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche
e operative per lapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e
337.
340. Al comma 3 dellarticolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio
2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione
ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento
non può in ogni caso essere inferiore all80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili
già denunciati, i comuni modificano dufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dellAgenzia del territorio, secondo modalità di interscambio
stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,
negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono,
a richiesta del comune, a presentare allufficio provinciale dellAgenzia
del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, per leventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, dopo larticolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. (Liquidazione dellimposta derivante dai contratti
di locazione) 1. La liquidazione dellimposta complementare di cui
allarticolo 42, comma 1, è esclusa qualora lammontare del
canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del
valore dellimmobile determinato ai sensi dellarticolo 52, comma
4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione
dellimposta per le annualità successive alla prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, dopo larticolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. (Accertamento dei redditi di fabbricati) 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis
non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione
dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore
tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento
e il 10 per cento del valore dellimmobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili,
si presume, salva documentata prova contraria, lesistenza del rapporto
di locazione anche per i quattro periodi dimposta antecedenti quello nel
corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione
del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore
dellimmobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dellimmobile è determinato
ai sensi dellarticolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui allarticolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dellinterno
e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità
telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui allarticolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, nonchè degli uffici dellAgenzia delle entrate, con
la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione,
in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima
modalità, a dare avviso di ricevimento. LAgenzia delle entrate,
secondo intese con il Ministero dellinterno, ordina i dati contenuti nelle
comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero.
La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto
articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione
di cui al medesimo articolo 12.
345. Lobbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione
anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività
di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta
per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente
a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di
durata inferiore al mese. In caso di violazione dellobbligo di cui al
precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dellarticolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione,
il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su
segnalazione dellAgenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi
soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi
di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque
stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
347. Allarticolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che lattestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dallarticolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi
al personale classificabili nellarticolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dellincremento complessivo del costo del personale classificabile nellarticolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dellincremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce lincremento massimo agevolabile nei periodi dimposta successivi. Lincremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nellattività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento allincremento dei lavoratori utilizzati nellesercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nellesercizio dellattività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile allattività commerciale individuato in base al rapporto di cui allarticolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dallattività istituzionale allattività commerciale. Nellipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dellimpresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dallarticolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, limporto deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo dimposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo dimposta in cui interviene lapprovazione da parte della Commissione europea ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della deduzione spettante ai sensi dellarticolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b) larticolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata nellarticolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellautorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se laltro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia»
sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nellinteresse delle persone indicate nellarticolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente
al rapporto tra lammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni
e degli oneri deducibili di cui allarticolo 10, e diminuito del reddito
complessivo, e limporto di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è
zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del
predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) larticolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì,
apportate le seguenti modificazioni:
1) nellalinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dellimposizione di cui allarticolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite
dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni
di legge»;
d) larticolo 14 è abrogato.
350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento
sulla parte di reddito imponibile di cui allarticolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente limporto
di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, laccertamento, la
riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà,
si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno
riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali
disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma
349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che
recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per lanno 2005,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi
in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se
più favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui
allarticolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni
previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo
stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono
effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le deduzioni di cui allarticolo 12, commi 1 e 2, del
citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c),
dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti:
«, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,
del medesimo testo unico»;
2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dellanno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere
a) e b) del comma 2, e limposta dovuta sullammontare complessivo
degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dellarticolo 15 dello
stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali
il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli
oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni
in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nellarticolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente»
sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, allinizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dellarticolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dellanticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi
agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli
interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste
apposito stanziamento di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità
previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi
e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti,
stabilendo le modalità per assicurare che limporto complessivo
dei finanziamenti erogati non superi limporto assegnato dal CIPE e che
vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio
dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure
agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento
per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non
è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa allultimo
stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale
o parziale, a condizione che limpresa agevolata manifesti formale opzione
e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dellistruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per laccesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per laccesso, per lerogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese dinvestimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delleconomia e
delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonchè gli oneri derivanti dal comma 360, sono
posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio
dello Stato, a valere sullautorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sullobbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù
del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista,
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, la garanzia
dello Stato. Tale garanzia è elencata nellallegato allo stato di
previsione del Ministero delleconomia e delle finanze di cui allarticolo
13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede
ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nellambito dellunità previsionale
di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero delleconomia e
delle finanze per lanno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione,
è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma
356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari
allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata
la spesa di 80 milioni di euro per lanno 2005 e di 150 milioni di euro
annui a decorrere dallanno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a
55 milioni di euro per lanno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli
anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla
quota relativa allanno 2007 e allonere decorrente dal 2008, pari
rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con
le maggiori entrate derivanti dal comma 300.
362. Nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura»,
al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate
in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre
2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello
Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di
idonei titoli giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito
di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito,
con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della
medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi
dellarticolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa
depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione
dei crediti acquisiti senza lautorizzazione del soggetto ceduto.
364. Il Ministero delleconomia e delle finanze può provvedere al
pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo
massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonchè,
a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale
sullamministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al
Ministero delleconomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura
dellesercizio. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da 362 a 366,
in ordine alle condizioni generali per laccesso al Fondo, alla natura
dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da
riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini
di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede
pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione
commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari,
che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata,
dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici
dellAgenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando
i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a
terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel
contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche
per via telematica, dagli uffici dellAgenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati
ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo
e specifico incarico, risultante da atto scritto, lacquisizione stessa,
previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale
ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale
quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta
inferiore allammontare dei tributi dovuti agli uffici dellAgenzia
del territorio per lacquisizione, anche telematica, dei predetti documenti,
dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i
tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per
lacquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni
catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dellAgenzia del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente
se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con lAgenzia del
territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi
dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta,
della conservazione, della elaborazione dei dati, nonchè il controllo
del limite di riutilizzo consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti,
è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di
ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle
tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373. Laccertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367
a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a
tal fine, i poteri previsti dallarticolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione
dellAgenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività
allindicata azione di contrasto allutilizzazione illecita dei documenti,
dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dallattuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di
spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla
Scuola superiore delleconomia e delle finanze un programma straordinario
di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica
del personale dellamministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali
addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione
e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale
designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento
dellazione di contrasto allelusione fiscale, in presenza di coincidenti
ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può
provvedere, a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante
un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto
con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto
obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione
su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dellAgenzia del
territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la
trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente
articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla
presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali;
alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello,
anche al fine di accertare lavvenuto deposito presso i comuni, per gli
atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti
interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li
ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite, dintesa con il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dellAgenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dallindicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nellarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le
parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005».
377. Allarticolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a
lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
378. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 53, comma 3, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti
terrestri, entro il termine di quindici giorni dallacquisto e, in ogni
caso, prima dellimmatricolazione, il numero identificativo intracomunitario
nonchè il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi
acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti limmatricolazione
il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale
del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta
gli uffici preposti non procedono allimmatricolazione. La comunicazione
è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla
vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi
veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dellAgenzia delle
entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni
di cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. Con la convenzione prevista dallarticolo 1, comma 1-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
è definita la procedura di trasmissione telematica allAgenzia delle
entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma
378.
381. Allarticolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente
o prestatore deve comunicare allAgenzia delle entrate, esclusivamente
per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti
nella dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo,
da attuare secondo quanto disposto dallarticolo 63, secondo e terzo comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, lAgenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti
ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti
dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. Allarticolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente
o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione
di cui allarticolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
allarticolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti,
è responsabile in solido con il soggetto acquirente dellimposta
evasa correlata allinfedeltà della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dellAgenzia delle entrate determina, con suo provvedimento,
i contenuti e le modalità della comunicazione di cui allarticolo
1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
introdotto dal comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
larticolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dellimposta). 1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dellimposta da parte del cedente relativa
a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario,
soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente
al pagamento della predetta imposta.
3. Lobbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione
di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento
dellimposta».
387. A decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto listituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003. Ladesione alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dellattività svolta e comporta una riduzione dellimposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito dimpresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella
esercitata nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in
corso al 1º gennaio 2002, al 1º gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio
2004;
d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dallattività
svolta per almeno uno dei periodi dimposta in corso al 1º gennaio
2002 e al 1º gennaio 2003;
e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dellimposta
sul valore aggiunto per i medesimi periodi dimposta di cui alla lettera
d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dellapplicazione
degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2003.
389. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dallanagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dellapplicazione degli studi di settore, dei dati sullandamento delleconomia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
390. Ladesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando
la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore per ciascun periodo dimposta, con laccettazione di importi,
proposti al contribuente dallAgenzia delle entrate, che individuano per
un triennio la base imponibile caratteristica dellattività svolta,
esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere
straordinario.
391. Ladesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata
dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine,
la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con
il competente ufficio dellAgenzia delle entrate, anche con lassistenza
degli intermediari di cui allarticolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza
della stessa, sulla base dellesistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nellesercizio dellattività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, allatto delladesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi dimposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico dimpresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui allarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa laliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili
al reddito complessivo ai fini dellimposta sul reddito, nonchè
quella applicabile ai fini dellimposta sul reddito delle società,
sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente
quello pianificato;
c) è esclusa lapplicazione dei contributi previdenziali per la
parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale
reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle
Casse autonome nonchè la facoltà di effettuare i versamenti su
base volontaria.
394. Per gli stessi periodi dimposta di cui al comma 393, ai fini dellimposta
sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;
b) allammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto
della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, laliquota media risultante dal rapporto tra limposta relativa
alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume daffari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti allamministrazione finanziaria in base
alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e
55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dellimposta sul reddito, lAgenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonchè, per limposta sul valore aggiunto, in ragione del volume daffari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396. Linibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c), non operano qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso linibizione dei poteri di cui allarticolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e allarticolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
397. Salva lapplicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna allamministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera linibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c).
398. Nel caso in cui lattività effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio, listituto della pianificazione fiscale concordata
cessa di avere effetto dal periodo dimposta nel corso del quale si è
verificata la variazione. Con decreti del Ministro delleconomia e delle
finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie
di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre
lapplicazione della pianificazione fiscale concordata nonchè approvate
una o più note metodologiche per la formulazione della proposta di cui
al comma 389. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi
dimposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la
pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi dimposta diversi da
quello indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore dellAgenzia
delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche
in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli
intermediari di cui allarticolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè
le modalità di adesione.
399. Gli studi di settore previsti allarticolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data
di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dellultima
revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto
alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere
disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto
anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità
nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui allarticolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di
settore è programmata con provvedimento del direttore dellAgenzia
delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005,
lAgenzia delle entrate completa lattività di revisione relativa
agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dellarticolo
1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità
di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del
potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi
da 387 a 432, programmano limpiego di maggiore capacità operativa
per lattività di contrasto allevasione nei confronti dei
soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.
402. Allarticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni»
a: «risultanti dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai
rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti
a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dellarticolo 33, secondo
e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti
e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dellarticolo 33, secondo
e terzo comma,»;
1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse»
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il
soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili,
i prelevamenti o gli importi riscossi nellambito dei predetti rapporti
od operazioni»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «allAmministrazione postale,»
fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche,
alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e
creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione
del risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente lindicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti
con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari,
le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni
dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo
del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonchè alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dellalbo di cui allarticolo 20 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra laltro, specificando
i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti
per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita
dalla seguente: «trenta»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza delloperatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per lAgenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative
risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via
telematica. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate
sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione
delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti
i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
403. Allarticolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente listituzione e la
disciplina dellimposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita»
sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui
dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate»
è sostituita dalla seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti
dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti
ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma
del numero 7) e dellarticolo 52, ultimo comma, o dellarticolo 63,
primo comma,»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in
forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «allAmministrazione postale,»
fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche,
alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e
creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione
del risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente lindicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti
con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari,
le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni
dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa
autorizzazione del direttore centrale dellaccertamento dellAgenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo
del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonchè alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dellalbo di cui allarticolo 20 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra laltro, specificando
i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti
per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla
seguente: «trenta»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza delloperatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per lAgenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative
risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite
le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste,
delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti
e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dellarticolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle
di cui al quarto comma dellarticolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402
e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno o più provvedimenti
del direttore dellAgenzia delle entrate può essere prevista una
diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente
tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dellistituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dellarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dellAgenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti:
«nonchè lesistenza di imposte o di maggiori imposte non versate,
escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta
da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218».
406. Al quinto comma dellarticolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «lufficio dellimposta» fino a: «indirette
sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici
dellAgenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche
nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento,
da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero
di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «lesistenza di corrispettivi» sono inserite
le seguenti: «o di imposta»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè limposta
o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui allarticolo
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218».
407. Al comma 181 dellarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dellalinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto,».
408. Allarticolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».
409. Allarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti degli esercenti attività dimpresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi dimposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, lammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore allammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività dimpresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 lufficio, prima della
notifica dellavviso di accertamento, invita il contribuente a comparire,
ai sensi dellarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti allapplicazione
degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto delladeguamento
di cui allarticolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti
i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano
ai fini dellobbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi
dellarticolo 331 del codice di procedura penale».
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dellarticolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. Allarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«i periodi»;
2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui allarticolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni,»;
3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite
dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dellimposta
regionale sulle attività produttive,»;
b) al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo dimposta» fino a: «revisione
del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi
dimposta di cui al comma 1,»;
2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente:
«è»;
3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi»
sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dellimposta
sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto
termine, in unapposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ladeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato,
per i periodi dimposta diversi da quello in cui trova applicazione per
la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del
medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a
saldo dellimposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata
sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dallapplicazione degli
studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è
dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili».
412. In esecuzione dellarticolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, lAgenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso
di ricevimento ai contribuenti lesito dellattività di liquidazione,
effettuata ai sensi dellarticolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo dimposta 2001, è versata
mediante modello di pagamento, di cui allarticolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, precompilato dallAgenzia. In caso di mancato pagamento
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dellapposita comunicazione
si procede alliscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
con lapplicazione della sanzione di cui allarticolo 13, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui allarticolo
20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni
presentate dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e gli interessi sono dovuti fino allultimo giorno del mese antecedente
a quello dellelaborazione della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo larticolo 10 è
inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Omesso versamento di ritenute certificate).
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo
dimposta».
415. Allarticolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce
titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario
può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
416. Allarticolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,»
sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) allarticolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»;
nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo
le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
c) allarticolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, a pena di decadenza, entro lultimo giorno del dodicesimo mese
successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro lultimo giorno
del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad
un ruolo straordinario».
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con
le modalità di cui allarticolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti:
«idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»;
al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive,
se il garante non versa limporto garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente lindicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dellAgenzia
delle entrate provvede alliscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante»;
b) allarticolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. Allarticolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui allarticolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»
sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive,
se il garante non versa limporto garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente lindicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dellAgenzia
delle entrate provvede alliscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante».
420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere a)
e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al
1º luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli
51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dellarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
lAgenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato
da notificare al contribuente con le modalità previste dallarticolo
60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione
del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme
di cui allarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e allarticolo
1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro
il termine assegnato dallufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni,
si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
423. La competenza allemanazione degli atti di cui al comma 421, emessi
prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta allufficio
nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente
periodo di imposta.
424. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per liscrizione a ruolo
previsti dallarticolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono
prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nellanno
2003.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
larticolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. (Dichiarazione stragiudiziale del terzo).
1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti
del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori
del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per
iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al
creditore».
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione allincasso
ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi
dellarticolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione,
fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio
nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente
alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facoltà di sanare le irregolarità connesse allesercizio
degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre
2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente
negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1º
gennaio 2004. Limporto dovuto è versato in tre rate, la prima pari
al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due,
ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il
30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione
delle disposizioni del presente comma.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione
e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro
il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed
il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo
2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento
delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere
telematicamente allAgenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita, lammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale,
ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali
definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore
a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti,
o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente
superiore ai 10.000 abitanti.
431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica
di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dellAgenzia
delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce lobbligo
di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui allarticolo 12 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo lobbligo di emissione delle
fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette
alle sanzioni previste ai sensi dellarticolo 6, comma 3, dellarticolo
11, comma 5, e dellarticolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
433. Nellambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione
e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, lAgenzia
del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero delleconomia
e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise
di beni immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali su immobili,
dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare.
Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti.
Il perfezionamento della vendita determina il venire meno delluso governativo,
delle concessioni in essere nonchè di ogni altro eventuale diritto spettante
a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato
le opere di urbanizzazione di cui allarticolo 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà,
a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio
indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dellAgenzia
del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli
atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo
del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nellelenco
3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere
dal 1º gennaio 2006, nella misura dell8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per loccupazione delle aree di cui al
comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dellatto del loro
trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura
pari a un terzo degli importi di cui allelenco 3 allegato alla presente
legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dallamministrazione
demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma
434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro,
individuati con i decreti di cui allarticolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dallAgenzia
del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più
alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia
data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese,
esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione
di cui al comma 113 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono
altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni
effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito
di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000
euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di
prelazione è esercitato dallente locale entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative
condizioni, da parte dellAgenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il
diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonchè
dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dellimmobile oggetto
di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti dallamministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore
di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo
di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità
in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per
usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di cui allarticolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento,
ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, allaccertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dellarticolo
18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè agli alloggi di cui al comma
442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure
e in coerenza con larticolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il comma 27 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale
realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà
agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla
predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese
la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento
alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto
dellalloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dellarticolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con lAgenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso allAmministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero delleconomia e delle finanze e, per esso, allAgenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter
entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati
alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati
a cura dellAgenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla
data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni
finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili
individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro
e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni
praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui allarticolo
5, comma 8. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al rimborso
delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi
delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi
e prestiti sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione,
sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze,
tramite lUfficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle
risorse derivanti dallapplicazione delle procedure di valorizzazione e
dismissione dei beni immobili dellAmministrazione della difesa, non più
utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal
Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto
con lAgenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una
somma di 30 milioni di euro è destinata allammodernamento e alla
ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia
e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per lanno 2005 è
destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore
del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio
permanente».
444. Le finalità di cui allarticolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con lutilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
è abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione
e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio
immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare
le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni
dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e
degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio
e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare allAgenzia
del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dellarticolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi allesecuzione di interventi edilizi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera
a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti
organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta
in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi
annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi
previsti negli elenchi annuali nonchè ai lavori di importo inferiore
alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti
nellanno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali
di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nonchè le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo
è ritenuto non più necessario allesecuzione delle predette
finalità.
447. LAgenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o laggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448. LAgenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta
al Ministero delleconomia e delle finanze una relazione sulle attività
svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dallINAIL sono approvati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti
il Ministro della salute e il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
450. Il Ministro delleconomia e delle finanze, con uno o più decreti,
avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni
di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a
prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di
cui allarticolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili
a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è
fissato con modalità concordate tra il Ministero delleconomia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture
Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti
di cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di
interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS
Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva lapplicazione delle disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire
lintegrale attuazione della Convenzione tra lItalia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475,
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere
dal 2005, a valere sulle risorse previste dallarticolo 19-bis, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione
delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande
comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine,
per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado
di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo
il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento
degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario
nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui allarticolo
17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.
453. Per consentire linizio dei lavori relativi alla strada statale n.
38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per laccesso
alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni
di euro, a favore dellANAS Spa, a decorrere dallanno 2005. La Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dellANAS
Spa ai sensi dellarticolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. Allarticolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo
le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di
esecuzione di lavori e».
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali
necessari ad assicurare la tutela dellambiente in relazione ad opere di
interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed
extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione
viaria, nonchè tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane
attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità
con una dotazione di 12 milioni di euro per lanno 2005 e di 5 milioni
di euro per lanno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli
importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad
elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio
viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi
e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti allarticolo 4, comma
158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di
3 milioni di euro per lanno 2005.
458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dallanno
2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti
ai sensi dellarticolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. Per le finalità di cui allarticolo 45, comma 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dellarticolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo
13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, larticolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità
prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile,
e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti
allAlbo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente
di cui allarticolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del
codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.
461. Larticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. Larticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito
imponibile derivante dallindeducibilità dellimposta regionale
sulle attività produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative
sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in
ogni caso, lesenzione da imposte e la deducibilità delle somme
previste dallarticolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni.
464. A decorrere dallesercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga
allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società
cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente
lapplicabilità dellarticolo 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali,
a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista
dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società
cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dallarticolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera lammontare calcolato
con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi
dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere
dal 1º gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20)
e 21) dellarticolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis)
da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti
di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione
di maggior favore ai sensi dellarticolo 10, comma 8, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse
nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente
comma.
468. Allarticolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo
periodo è soppresso.
469. Allarticolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, lesenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume daffari»;
b) il comma 4 è abrogato.
470. Allarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma
11, è inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque
modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dellapplicazione
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto allevento sportivo
direttamente organizzato».
471. A decorrere dal 1º gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano
le modalità di liquidazione e di versamento dellimposta sul valore
aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nellanno
solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore
a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà
di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione delloperazione.
472. Allarticolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In
tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dellimposta
sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dellesercizio
in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto
o in parte, ad imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone
fisiche, dellimposta sul reddito delle società e dellimposta
regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La
disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti
anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342,
compresi quelli costituiti ai sensi dellarticolo 14 della legge 21 novembre
2000, n. 342, limposta sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta
al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma
474, assoggettati allimposta sostitutiva, non concorrono a formare il
reddito imponibile dellimpresa ovvero della società e dellente
e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito dimposta
previsto dallarticolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
dallarticolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dallarticolo
13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. Limposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi
relativa allesercizio di cui al comma 473 ed è versata, in unica
soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
di tale esercizio.
477. Limposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata,
in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se limposta
sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente
riduzione è operata, anche in deroga allarticolo 2365 del codice
civile, con le modalità di cui allarticolo 2445, secondo comma,
del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, laccertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui allarticolo 3 del decreto-legge
21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per lanno
2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui allarticolo 20 non trova applicazione
limposta sulla pubblicità»;
b) allarticolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono
affiggere manifesti negli spazi previsti dallarticolo 20-bis»;
c) dopo larticolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. (Spazi riservati ed esenzione dal diritto).
1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per laffissione
dei manifesti ai soggetti di cui allarticolo 20. La richiesta è
effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti
di cui allarticolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste
dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce
personale per laffissione. Laffissione negli spazi riservati è
esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia daffissioni e pubblicità commesse fino allentrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete lobbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dellarticolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d) allarticolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda lattività di soggetti elencati
nellarticolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente
è colto in flagranza nellatto daffissione. Non sussiste responsabilità
solidale»;
e) allarticolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda lattività di soggetti elencati
nellarticolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente
è colto in flagranza nellatto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale».
481. Allarticolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
il comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda lattività di soggetti
elencati nellarticolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui
che materialmente è colto in flagranza nellatto di affissione.
Non sussiste responsabilità solidale».
482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nellatto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale»;
b) allarticolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è
colto in flagranza nellatto di affissione. Non sussiste responsabilità
solidale».
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido,
dellesecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite
dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dellesecutore materiale.
Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;
b) allarticolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente».
484. Le disposizioni di cui allarticolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nellanno 2005. Il relativo limite di spesa per lanno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale del Ministero delleconomia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dellarticolo
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può
essere aumentata laliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati,
di cui allarticolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine
di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per
lanno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dallanno
2006.
486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli
di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero
delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri
e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati.
487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente
in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale
sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute
previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e
successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n.
25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dellarticolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
è sostituito dal seguente:
«Il gioco del lotto si basa sullutilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota
stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla
ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso
la rete automatizzata del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dellarticolo 8 della legge 2 agosto
1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
«I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque
sia ripartito tra le poste limporto delle scommesse, non può eccedere
la somma di 6 milioni di euro».
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dellarticolo 8 della
legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa dellestratto determinato. La giocata
dellestratto determinato si effettua aggiungendo allindicazione
del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale
di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero delleconomia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita
una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso
Enalotto.
495. Allarticolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dellarticolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del
1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno
del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione,
se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti
ancorchè non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.
497. Lesenzione di cui allarticolo 10, primo comma, numero 6), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica
alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui allarticolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente
ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi
incaricati della raccolta stessa.
498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero delleconomia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito
il Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento della
qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa
ippica a totalizzatore, proposta dallUNIRE. Con il medesimo provvedimento
sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica,
da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle
agenzie ippiche e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che
la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi
e compenso per lattività di gestione della scommessa, l8
per cento come compenso dellattività dei punti di vendita, il 6
per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento
come prelievo a favore dellUNIRE.
499. Allarticolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis
è inserito il seguente:
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata
al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui allarticolo 110, comma
7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi,
installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni
normative e alle regole tecniche definite ai sensi dellarticolo 22, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
500. Allarticolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e
al comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6 e 7».
501. Allarticolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1
e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero delleconomia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti
il rilascio dei nulla osta di cui allarticolo 38, commi 3 e 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza.
Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.
503. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2005».
504. Allarticolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «Per lanno 2003 e per lanno
2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e
2005».
505. Per lanno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di
cui allarticolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
506. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dallarticolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dallarticolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. Allarticolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
509. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi
dimposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i sei periodi dimposta successivi laliquota
è stabilita nella misura dell1,9 per cento; per il periodo dimposta
in corso al 1º gennaio 2005 laliquota è stabilita nella misura
del 3,75 per cento».
510. Per lanno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui allarticolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui allarticolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nellarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, laliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui allarticolo 4 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui allarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui allarticolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui allarticolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui al comma 2 dellarticolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dellarticolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui allarticolo 2, comma
4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire laccesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui allarticolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita allISMEA. LISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali lattuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
513. Per lanno 2004 non si fa luogo allemanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dallarticolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore
il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4 dellarticolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, laliquota
prevista nellallegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri.
Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui allarticolo 8, comma
10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656
per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì
ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti lattività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92
del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dellAgenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dellagevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per lagevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2005 una
ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura
dellonere relativo allanno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura
dellonere relativo allanno 2005.
519. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2005 una
ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
520. Allarticolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, allarticolo 21, comma 6-ter, le parole:
«lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73
milioni di euro annui».
521. Il comma 6 dellarticolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice
NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero
per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime
di deposito fiscale. Nellambito di un programma della durata di sei anni,
a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel,
puro o miscelato con oli minerali, è esentato dallaccisa nei limiti
di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
dellambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare
al programma pluriennale, nonchè le caratteristiche fiscali del prodotto
con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali
consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi
esenti agli operatori. Nelle more dellentrata in vigore del suddetto decreto
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 25 luglio
2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dellarticolo 61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche
agricole e forestali comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze
i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla
sua produzione, rilevati nellanno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dellambiente
e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al
comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dellagevolazione
di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per lanno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».
522. Lefficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523. Allarticolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638
FIN dell8 settembre 2004, larticolo 94, comma 14, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
525. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per
lanno 2005, di 15 milioni di euro.
526. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 55 della citata
legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per lanno
2005, di 50 milioni di euro.
527. Tra i soggetti di cui allarticolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali.
Al citato comma 9-quinquies dellarticolo 44 del decreto-legge n. 269 del
2003, le parole: «periodi anteriori al 1º gennaio 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1º gennaio 2003»
e le parole: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo
2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2005».
528. In virtù del combinato disposto dellarticolo 45, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dellarticolo 36 della legge della
Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici
di cui allarticolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono
trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste,
allarticolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle
norme di contabilità di Stato.
529. Allarticolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto
di arrotondamento allunità di euro, per eccesso se la frazione
decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto
se è inferiore a detto limite».
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per lanno 2005, a
sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC Divisione Calcio
Femminile di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire
nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A
(per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie
A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie
B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente
iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto legida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dellattività professionistica delle
suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti
pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie
di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base
al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già
percepito da altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse
vengono accantonate per lanno successivo ad integrazione di quanto già
impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni
regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno
in anno, ai campionati FIGC Divisione Calcio Femminile delle Serie
A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002,
n. 288, per la concessione dellassegno sostitutivo ai grandi invalidi
di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per lanno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui larticolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia
avuto applicazione, perchè il limite di età pensionabile era inferiore
a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta,
previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo
1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal
nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai
sensi dellarticolo 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle
medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento
e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale
dAbruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario
di 4,5 milioni di euro per lanno 2005 a favore dellEnte Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali
è implementato per lanno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per lapplicazione della disciplina del conto economico,
di cui al comma 2 dellarticolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono differiti allanno 2004 e allanno 2006, rispettivamente
per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dellarticolo
8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, larticolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti
dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria,
cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo
scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione
della rendita catastale, ai sensi dellarticolo 10 del citato regio decreto-legge,
gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per
le speciali esigenze di unattività industriale o commerciale anche
se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti
locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in
riferimento.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al
fine di potenziare limpiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere,
oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dellarticolo
3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni
di euro per lanno 2005, 56 milioni di euro per lanno 2006, 86 milioni
di euro per lanno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dallanno
2008, per lassunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo
articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti
della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento dorganico
dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma
541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per lanno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nellArma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, dintesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per lanno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso limmissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui allarticolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, lArma
dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri
in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per lanno 2005, mediante reclutamento riservato
ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero
in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri
ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi
dellarticolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per lanno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso limmissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui allarticolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
544. Per lattuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dellinterno per lanno 2005 e di 20 milioni di euro per lanno 2006.
545. La spesa di cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni
tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro
dellinterno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare
la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata
fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del
Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e
per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della
presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per lanno
2005, euro 12 milioni per lanno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal
2007. Con successivo decreto del Ministro dellinterno, da comunicare al
Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di
servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione.
Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili
nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento,
mediante lassunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico
a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale
in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente
non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante lassunzione
degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le
assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione
sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dellattività di soccorso tecnico urgente
in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il
proseguimento del programma di interventi previsto dallarticolo 52, comma
7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l anno 2005,
di 6 milioni di euro per lanno 2006 e di 1 milione di euro per lanno
2007.
548. Per le specifiche esigenze dellAmministrazione della pubblica sicurezza,
compresa lArma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle
autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione
e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità
organizzata, ad integrazione di quanto previsto dallarticolo 3, commi
151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per lanno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellinterno centro di responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellinterno Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione allopera del Ministro per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per lanno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellinterno centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dellinterno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. Allarticolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dellofferta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente
al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore
dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno
di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano
ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal
fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali
da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per lanno
2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per lanno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare
le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura
non inferiore all1 per cento del totale dellimporto dei lavori,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi dasta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
lutilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni,
che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dellanno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003,
n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti dallappartenenza dellItalia
allUnione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione
con i Paesi interessati, il Ministero dellinterno è autorizzato
a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006
e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, allintegrazione e allo sviluppo
della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati
di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione
o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare
la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità,
dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali
delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonchè
le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o
ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova
istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dellinterno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e delleconomia
e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per leventuale
utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche
e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dellarticolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di
specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi
di uno o più Stati membri dellUnione europea, nel rispetto dei
vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne
un pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di
collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui
allarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti
locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane
e le unioni di comuni possono servirsi dellattività lavorativa
di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati
dallamministrazione di provenienza.
558. Allarticolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Contestualmente presenta ricevuta dellavvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui allarticolo 37, comma
5».
559. Fermi restando i requisiti di cui allarticolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998,
n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, lassegno
per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dellavente diritto. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge
23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle
A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
562. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di sostegno delleconomia classificati fra le
spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
563. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella
E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nellanno
2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi
a valere sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive
degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nellallegato
1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dellarticolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti
nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nellallegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dellarticolo 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e larrotondamento della proprietà contadina,
è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui
di stanziamento per lanno 2004 di pertinenza dellunità previsionale
di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di
promozione agricola sono destinate per limporto di 30 milioni di euro
allentrata del bilancio dello Stato per il 2005.
572. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5310-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio - deliberato
dall'aula nella seduta del 6 ottobre 2004 - degli articoli
da 1 a 15; dell'art. 16 (commi 1 - 3, 8, 9); dell'art. 17;
degli articoli da 19 a 24; dell'art. 25 (comma 9);
dell'art. 26 (commi 1-3), dell'art. 27 (commi 1-6);
dell'art. 28; dell'art. 29 (commi 4-7); dell'art. 29 (comma
9 meno ultimo periodo); dell'art. 30 (commi 1-3); dell'art.
31 (commi 1-6; 8-20); degli articoli da 32 a 38 del disegno
di legge C.5310 presentato dal Ministro dell'economia e
delle finanze (Siniscalco) il 30 settembre 2004.
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 6 ottobre 2004 con pareri delle commissioni
I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 28, 29 ottobre 2004; 2 e 3 novembre 2004.
Relazione scritta presentata il 3 novembre 2004 (atto
n. 5310-bis-A) relatore on. Crosetto.
Esaminato in aula il 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ed
approvato il 17 novembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3223):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 23 novembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 25, 26, 30 novembre
2004; l'1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 23 novembre 2004; il 13, 14, 15
dicembre 2004 ed approvato, con modificazioni, il 16
dicembre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5310-bis-B):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 17 dicembre 2004 con parere delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 17, 18, 22, 27
dicembre 2004.
Esaminato in aula il 27 dicembre 2004 ed approvato, con
modificazioni, il 28 dicembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3223-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 28 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 6ª, 10ª, 11ª, 12ª e della commissione parlamentare
per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 29 dicembre 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 29 dicembre 2004.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - dell'11 gennaio 2005 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato