La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per lanno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per lanno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni
di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per
lanno 2006 e 3.176 milioni di euro per lanno 2007, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato, individuate per lanno 2005 nellelenco
1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite
del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente
anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali,
per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato,
per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti
allUnione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni
di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto
nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti
iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui
al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già
ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento
mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto
alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai
sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate
le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi.
Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente
ridotte secondo quanto previsto nellelenco 2 allegato alla presente legge.
Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e lutilizzo
dei fondi di riserva per spese obbligatorie e dordine e per spese impreviste
non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati
del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto
limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi
da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei allamministrazione
sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati,
non deve essere superiore a quella sostenuta nellanno 2004. Laffidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
allamministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze
della struttura burocratica dellente, deve essere adeguatamente motivato
ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nellipotesi
di eventi straordinari. In ogni caso, latto di affidamento di incarichi
e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei
conti. Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente
al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nellanno 2004, come rideterminata
ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per lacquisto, la manutenzione, il
noleggio e lesercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo,
le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31
marzo 2005, al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza
dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata
trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo
periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva
sostenuta nellanno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni
competenti, il Ministro delleconomia e delle finanze può, con proprio
decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12
non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente
alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite
relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro delleconomia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli
interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti
in termini di riduzione della spesa.
15. Per lanno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui
ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei
pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo
innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a);
c) interventi finanziati dallarticolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sullammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15,
pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del
Fondo per le aree sottoutilizzate per lintero territorio nazionale, di
cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno
2000-2006 per le regioni dellobiettivo 1, prevista dallarticolo
14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti
settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione allandamento
dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si
conformano allobiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento
della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nellesercizio
dei diritti dellazionista nei confronti delle società di capitali
a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune
direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dallarticolo 32, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nellelenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori
allimporto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui allarticolo
2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il
Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, il Ministero delleconomia
e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di
cui allarticolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed
i conti accesi ai sensi dellarticolo 576 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi
i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai
fondi di rotazione individuati ai sensi dellarticolo 93, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi
di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati
a buon fine, nonchè i conti istituiti nellanno precedente a quello
di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero delleconomia
e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate
esigenze. Laccoglimento della richiesta ovvero leventuale diniego,
totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze
di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato
sono regolati con provvedimenti del Ministro delleconomia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica,
le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni
di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia
con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per lanno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per
ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità
montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore
alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello
stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore
a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata
del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane
e le unioni di comuni di cui al comma 21 lincremento è dell11,5
per cento. Per lindividuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per
lindividuazione della popolazione, ai fini dellappartenenza alla
classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo
i criteri previsti dallarticolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna
delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2
per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per lanno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per lanno 2005, il complesso
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore
al corrispondente ammontare di spese dellanno 2003 incrementato del 4,8
per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per lanno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi
da 164 a 188;
c) spese derivanti dallacquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni
di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate
in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti
dellautorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dellattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente allanno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dallUnione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23
solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione
di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e
liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura
degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa
stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito
fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti
Spa. Il fondo è dotato per lanno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni
sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dellarticolo
6 del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente
ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano
al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese
che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti
a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate
dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per lanno
2005, di euro 176.500.000 per lanno 2006 e di euro 170.500.000 per lanno
2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi
diretti a tutelare lambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere
lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi
gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per
il risanamento e il recupero dellambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro delleconomia e delle finanze individua con proprio decreto
gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla
base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di
indirizzo parlamentare. Il Ministero delleconomia e delle finanze provvede
allerogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità
nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province
e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente
al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti
sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e
con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto
con il Ministero dellinterno, sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e lISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti
a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata
per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente
con lobiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti al Ministero delleconomia e delle finanze
attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Il collegio dei revisori dei conti dellente locale verifica, entro il
mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dellobiettivo
trimestrale e la sua coerenza con lobiettivo annuale e, in caso di inadempienza,
ne dà comunicazione sia allente che al Ministero delleconomia
e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000
e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino
a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000
abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale
alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio provvede il revisore dei conti dellente. A seguito dellaccertamento
del mancato rispetto dellobiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti
sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella
misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano
ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate
dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, lorgano di revisione economico-finanziaria previsto
dallarticolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in
termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà
comunicazione al Ministero dellinterno sulla base di un modello e con
le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dellinterno,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità
interno stabiliti per lanno precedente non possono a decorrere dallanno
2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dellultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove lente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dallanno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dellanno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere allindebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per lanno 2004.
35. A decorrere dallanno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti
in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno per lanno precedente. Listituto finanziatore o lintermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per
lanno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità
interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nellanno 2005, o negli anni successivi,
sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dallanno in cui è
disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti
al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità
montane concorrono al monitoraggio sullandamento delle spese. Le comunicazioni
previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche allUnione delle province
dItalia (UPI), allAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e allUnione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
con il Ministero delleconomia e delle finanze, il livello delle spese
correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità
di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dallarticolo 29 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole
del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per
gli anni 2005 e successivi.
42. Laffidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei allamministrazione,
deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento allassenza
di strutture organizzative o professionalità interne allente in
grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti
ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In
ogni caso latto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo
periodo deve essere corredato della valutazione dellorgano di revisione
economico-finanziaria dellente locale e deve essere trasmesso alla Corte
dei conti. Laffidamento di incarichi in difformità dalle previsioni
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite
del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. Allarticolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle
altre forme di indebitamento cui lente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino
il limite di indebitamento di cui al comma 1 dellarticolo 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro
i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 20 per cento entro la fine dellesercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 16 per cento entro la fine dellesercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 12 per cento entro la fine dellesercizio 2013.
46. Allarticolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per lanno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con
la conseguente cancellazione dallalbo, nelle more della nuova disciplina
contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali
A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari
appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più
alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso lamministrazione
di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nellambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti
che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali
per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo
18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96,
nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui
si riscontrano carenze di organico, previo consenso dellinteressato, ai
sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle
condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. Allarticolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento
dellaliquota di compartecipazione delladdizionale comunale allimposta
sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dellarticolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai
soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano
avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. Laumento
deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento.
Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre
2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni
di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso,
dal periodo dimposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dellarticolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, è istituito per lanno 2005, presso lo stato di previsione
del Ministero dellinterno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle
minori entrate derivanti dallabolizione del credito dimposta con
una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, sono dettate
le norme per lattuazione della disposizione di cui al presente comma e
per la ripartizione del fondo.
53. Allarticolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
secondo periodo è soppresso.
54. Per lanno 2005 è istituito, presso il Ministero dellinterno,
con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per linsediamento
nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5
milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto
dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi allincentivazione
dellinsediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali,
al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche
e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dellinterno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione
e le modalità per laccesso ai finanziamenti di cui ai commi 54
e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nellelenco 1 allegato
alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio
1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni
di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per
lanno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura
non superiore allammontare delle spese dellanno 2003 incrementato
del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per lanno precedente
con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica
la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai
commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
da 164 a 188, nonchè agli enti indicati nellarticolo 3, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dellaccisa
sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, viene riconosciuto limporto di euro 342,583 milioni. Detto importo
è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra
i trasferimenti soppressi di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dellaliquota definitiva da determinare
entro il 31 luglio 2005 ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è
predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dellaliquota definitiva di cui al comma
58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per lanno
2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dellarticolo 70
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70
è soppresso.
60. Il Fondo di cui allarticolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è utilizzato anche per lesercizio delle funzioni conferite
agli enti territoriali ai sensi dellarticolo 7 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle
addizionali allimposta sul reddito e delle maggiorazioni dellaliquota
dellimposta regionale sulle attività produttive di cui allarticolo
3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e allarticolo
2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino
al 31 dicembre 2005. Resta ferma lapplicazione del comma 22 dellarticolo
2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dellaliquota, nonchè,
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in
materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni
nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento
ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite
di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dallarticolo
17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal
Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dallesercizio
2005.
63. I trasferimenti erariali per lanno 2005 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 31, comma
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per lanno 2005, lincremento delle risorse, pari a 340 milioni
di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali
conseguente alla cessazione dellefficacia delle disposizioni di cui allarticolo
24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto
ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi
di cui allarticolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni
di cui allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche di cui allarticolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per
lanno 2004 dallarticolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono prorogate per lanno 2005.
66. Gli enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare
le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con lalienazione di beni
patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle norme tributarie,
i termini per laccertamento dellimposta comunale sugli immobili
che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente
alle annualità dimposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente
in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) allarticolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) lammortamento non può avere durata inferiore ai cinque
anni;
b) la decorrenza dellammortamento deve essere fissata al 1º gennaio
dellanno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa,
la decorrenza dellammortamento può essere posticipata al 1º
luglio seguente o al 1º gennaio dellanno successivo e, per i contratti
stipulati nel primo semestre dellanno, può essere anticipata al
1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo larticolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito
si considerano impegnate allatto della stipula del contratto stesso e
per lammontare dellimporto del progetto o dei progetti definitivi
o esecutivi finanziati; alla chiusura dellesercizio le somme oggetto del
contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono
le condizioni di cui allarticolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti
di cui allarticolo 204, comma 1, calcolati con riferimento allimporto
complessivo dellapertura di credito stipulata.
4. Lutilizzo del ricavato delloperazione è sottoposto alla
disciplina di cui allarticolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dellimporto del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dallente e previo rilascio da parte di questultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dellarticolo 206. Lerogazione dellintero importo messo a disposizione al momento della contrazione dellapertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per lente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. Lammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore
a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi
alla data dellerogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dellammortamento e sino alla
scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dellinvestimento, dato atto dellintervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellinterno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento,
al monitoraggio di cui allarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione,
di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 1º dicembre
2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie
delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato
al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) allarticolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari
effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono
procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita allinsieme delle
operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dellente capofila in relazione alla quota parte
dei prestiti di propria competenza. Ai fini dellapplicazione del comma
4, la garanzia prestata dallente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari
di competenza dellente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui allarticolo
41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio
di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
70. Allarticolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le
parole: «o dellaccensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico
dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione,
anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento
che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.
Nel valutare la convenienza delloperazione di rifinanziamento si dovrà
tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la
verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o lente pubblico
interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè
il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore
al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati
ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni
di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dellattuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 lente
pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento
delle operazioni di cui al comma 71, allamministrazione statale interessata,
la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o
di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale
in ununica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dellemissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa
una operazione di swap per lammortamento dello stesso, secondo quanto
disposto dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con ladesione al patto di stabilità e
crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici
ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli
enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto
nel bilancio dellamministrazione pubblica che assume lobbligo di
corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè
il ricavato del prestito sia destinato ad unamministrazione pubblica diversa.
Lamministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate
di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da unamministrazione
pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Listituto
finanziatore, contestualmente alla stipula delloperazione di finanziamento,
ne dà notizia allamministrazione pubblica tenuta al pagamento delle
rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato delloperazione
tra le accensioni di prestiti, provvede alliscrizione del corrispondente
importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione
contabile delloperazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria
unica il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Ministro dellinterno e il Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre
comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante
lanno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente
ai tesorieri degli enti. Lindividuazione degli enti, salvo che per la
regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche;
gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite
i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici
(SIOPE) istituito ai sensi dellarticolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati
contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dellindebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì
definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa
sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione
può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
80. Larticolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) 1. Qualora lorganizzazione dellente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con luso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui allarticolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui allarticolo 210 può prevedere
che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati,
oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari
danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio
per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle
casse dellente, con rilascio della quietanza di cui allarticolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dellattività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici allestero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita
di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono
di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dellUnione europea, anche
sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento,
aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi
contributivi per personale addetto allattività produttiva, devono
dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento
idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse
o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dallente
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate
e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite
allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dellavvenuta
adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al
competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per ladozione
delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti
che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento.
Lagenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche allente
di cui al primo periodo lelenco dei soggetti che dichiarano di fruire
delle agevolazioni o degli incentivi citati, per ladozione delle conseguenti
iniziative. Dallattuazione del presente comma non possono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio
per danni allagricoltura al sistema assicurativo contro i danni, lautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori,
è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e
il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per
la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione
e alle strutture, di cui allarticolo 1, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi
assicurativi.
84. Allarticolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3,
lettera a), si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e
c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come
determinato ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente
dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per lanno 2005 la dotazione
del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso lIstituto
per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dellarticolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di
50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente
agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti allarticolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale
di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per lanno
2005 di 50 milioni di euro.
87. Nellambito del Fondo per lo sviluppo dellagricoltura biologica
e di qualità di cui allarticolo 59, comma 2-bis, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito
capitolo per lattuazione del Piano dazione nazionale per lagricoltura
biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per
lanno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità
di cui allautorizzazione di spesa recate dallarticolo 5, comma 7,
della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allapposita unità
previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono
definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
88. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dallarticolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per
lanno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dallanno 2006.
89. Le risorse previste dallarticolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per lanno
2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dellIRAP, costituiscono limporto complessivo
massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata
la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse
alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non
dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle
proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dallamministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 93 a 106 riferite allanno 2005. In sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare allincentivazione
della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche
degli enti di ricerca, si intende applicabile anche allIstituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi
e criteri di cui allarticolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo
e allarticolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando
una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque
conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni
adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici,
anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale
riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente
connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere allutenza,
con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in
compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate
provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze. Per
le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione
agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è
fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica,
alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti,
finchè non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo
le predette previsioni, si applica il divieto di cui allarticolo 6, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007
le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque
fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dellarticolo 3,
commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè
le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità
che lamministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata
in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione
o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui allarticolo 35, comma
5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme
di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo
lambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali
e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola
ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si
applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè
al personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il
Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute:
nellarticolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nellarticolo 4, comma
64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nellarticolo 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nellarticolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77,
e nellarticolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte
salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte
salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica
del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre
2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre
2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità,
anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza
ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per lanno
2005, a 160 milioni di euro per lanno 2006, a 280 milioni di euro per
lanno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni
di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni
ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui allarticolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nellambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione allassunzione
di cui al comma 96 è prioritariamente considerata limmissione in
servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno
due anni in posizione di comando o distacco presso lAgenzia nazionale
per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici ai sensi dellarticolo
2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dellamministrazione giudiziaria, dei
vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso
a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità,
i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore
della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero delleconomia
e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso
pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore delleconomia
e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro delleconomia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal
fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola,
possono essere utilizzate le attività di cui allarticolo 19, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali
e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per
le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati
alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per lanno 2005, a 572 milioni di euro per lanno 2006, a 850 milioni di euro per lanno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dallanno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per lanno 2005, a 579 milioni di euro per lanno 2006, a 860 milioni di euro per lanno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dallanno 2008. Fino allemanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nellanno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per lanno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e lUnioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero delleconomia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si
applicano anche al trattenimento in servizio di cui allarticolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica
la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa
dellemanazione del regolamento di cui allarticolo 9 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allarticolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola,
alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali
e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, e allarticolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non ricomprese nellelenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.
A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero delleconomia
e delle finanze, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare
gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dallanno 2008, le amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, e allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle
procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro
i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nellanno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dellarticolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, ivi compresa lAgenzia autonoma per la gestione dellalbo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli
enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, lavvio
delle procedure concorsuali è subordinato allemanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze».
105. A decorrere dallanno 2005, le università adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo,
a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate
nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del
90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
è autorizzata lulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere
dallanno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
le economie derivanti dallattuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti
a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano
acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. È stanziata, per lanno 2005, la somma di 10 milioni di euro
per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione
del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare»,
di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nellesercizio di impresa si rendono acquirenti di
tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA
sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di
cui allarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga allarticolo 21, comma
2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo
omettono lindicazione nellautofattura delle generalità del
cedente e sono tenuti a versare allerario, senza diritto di detrazione,
gli importi dellIVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.
La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale
non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati
a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del
prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla
base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al
momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella
di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni,
con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa,
e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni
dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico
degli alloggi da realizzare nellambito di programmi straordinari di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 150 dellarticolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi
dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi
oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire laccesso delle giovani coppie alla prima casa
di abitazione, è istituito, per lanno 2005, presso il Ministero
delleconomia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario allacquisto
di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di
edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo per lanno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati
i criteri per laccesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di
cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 28 agosto
1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dellAssociazione nazionale vittime
civili di guerra è aumentato a decorrere dallanno 2005 di euro
250.000.
114. Allarticolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti:
«legalmente costituite».
115. Nellambito delle risorse preordinate sul Fondo per loccupazione
di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità
per la destinazione dellimporto aggiuntivo di 2 milioni di euro per il
2005, per il finanziamento degli interventi di cui allarticolo 80, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per lanno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dallarticolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per
il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello
Stato nellanno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nellanno
2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti
del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime
limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni
e delle autonomie locali. Gli enti locali che per lanno 2004 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e lAgenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro
a tempo determinato, prorogati ai sensi dellarticolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero delleconomia e delle finanze
può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato
ai sensi dellarticolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dallINPS,
dallINPDAP e dallINAIL già prorogati ai sensi dellarticolo
1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico
dei bilanci degli enti predetti.
119. LAgenzia nazionale per la protezione dellambiente e per i servizi
tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005,
del personale in servizio nellanno 2004 con contratto a tempo determinato
o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nellanno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio dellAgenzia. Il Centro nazionale per linformatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino
al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nellanno 2004. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e laggiornamento dei dati
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti allestero, i rapporti
di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dellarticolo 2, comma
1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nellanno 2005
fino al completamento dellultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi
dellarticolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro di cui allarticolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per
lassunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2005.
122. Per lanno 2005 per gli enti di ricerca, lIstituto superiore
di sanità, lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, lAgenzia per i
servizi sanitari regionali, lAgenzia italiana del farmaco, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, lAgenzia spaziale italiana,
lEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente, il CNIPA,
nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lattuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dellIstituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dallarticolo 3, comma 64, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico
aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso
enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni
pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già
proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda
con il semplice consenso dellente o della società e dellamministrazione
di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. Allarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori
e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dellENEA,»
sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui allarticolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per lanno
2005, la spesa di 375 milioni di euro.
127. Per lanno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione
del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per lanno
scolastico 2004-2005.
128. Linsegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è
impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da
altro docente facente parte dellorganico di istituto sempre in possesso
dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da
assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire
le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare
quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero
allinsegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per
ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di
formazione, nellambito delle annuali iniziative di formazione in servizio
del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti
i docenti privi dei requisiti previsti per linsegnamento della lingua
straniera. Il Ministero dellistruzione, delluniversità e
della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento
del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dellamministrazione
e dellimposta regionale sulle attività produttive, non può
superare limporto di 766 milioni di euro per lanno 2005 e di 565
milioni di euro a decorrere dallanno 2006. Il Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare
il rispetto dei predetti limiti.
130. Per lattuazione del piano programmatico di cui allarticolo
1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere
dallanno 2005, lulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro
per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della
scuola dellinfanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del
personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per lacquisizione
di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui allarticolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
è autorizzata a decorrere dallanno 2005 la spesa di 10 milioni
di euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è
fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. Allarticolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
delleconomia e delle finanze lesistenza di controversie relative
ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza
del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa
con il Ministero delleconomia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dellarticolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo larticolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dellARAN nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro). 1. LARAN può intervenire nei giudizi
innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire
la corretta interpretazione e luniforme applicazione dei contratti collettivi.
Per le controversie relative al personale di cui allarticolo 3, derivanti
dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, lintervento in
giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa con
il Ministero delleconomia e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui allarticolo 3, comma 149, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche, può sempre essere disposto lannullamento di ufficio
di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se lesecuzione degli
stessi sia ancora in corso. Lannullamento di cui al primo periodo di provvedimenti
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni
i privati stessi dalleventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque
non può essere adottato oltre tre anni dallacquisizione di efficacia
del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal
Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti
di soggetti privati»;
c) larticolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dellarticolo 54 le parole: «a norma del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e
del presente titolo».
138. Larticolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma
di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello
Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni
di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dellENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi
relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania,
Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dallarticolo 2, comma 66,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dallassunzione,
a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui allarticolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti
lanno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato allINPS ai sensi dellarticolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dellarticolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dellanno
2003, trasferite alla predetta gestione dellINPS in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite
in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui allarticolo 49, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge
14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno
2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite allINPS e accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno 2003 del predetto Istituto,
in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui allarticolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui allarticolo
8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e allarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per lassistenza ai portatori di handicap
grave di cui allarticolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97
milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dellINPS interessate è definito con la procedura di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per lerogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per lesercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per lesercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780
milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche
per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nellattuazione del comma 5 dellarticolo
42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del
comma 3 dellarticolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa
in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni
di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per
il finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, accertati nellattuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dallanno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni
di euro;
2) i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari
a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento
della gestione di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
accertati nellattuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati,
per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dellintegrazione salariale ordinaria di cui allarticolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dellimporto massimo di cui allarticolo 1, secondo
comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa
ai trattamenti ordinari di disoccupazione dallarticolo 3, comma 2, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali
di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nellambito del processo di
armonizzazione al regime generale è abrogato lallegato B al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia,
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nellambito
di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità
e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici
previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori
del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati
alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi
nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari
prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 allINPS ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa
disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.
149. I commi primo e secondo dellarticolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette allINPS il certificato di diagnosi sullinizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dallINPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare
o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, lattestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il
caso in cui questultimo richieda allINPS la trasmissione in via
telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo
stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, delleconomia e delle finanze e per linnovazione
e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire
lavvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della
certificazione di malattia allINPS e di inoltro dellattestazione
di malattia dallINPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo
comma del presente articolo».
150. Larticolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. Allarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al comma 1, dopo lultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono
al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti
a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento
del contributo integrativo, di cui allarticolo 25 della legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni, allINPS, che provvede a trasferirlo,
per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato
dal datore di lavoro. Ladesione ai fondi è fissata entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive
adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. LINPS,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle
adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui allarticolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori
di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri
datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per laccesso al Fondo sociale
europeo (FSE), di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione
ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante
acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità,
ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi
integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento
delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale
e per laccesso al FSE, di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell
articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato
al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per lespletamento
della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non
regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, vengono determinati lentità
e i criteri del rimborso, nonchè le modalità di presentazione
delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare lammontare
massimo di 10 milioni di euro per lanno 2005. A favore del Fondo di cui
al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno
2005.
153. Nellambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
destinata una quota di 500.000 euro per lanno 2005 per listituzione
di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate
alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società
e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale
e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè
consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato
al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani,
con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei
giovani regionali e locali proporzionalmente alla