IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005,
in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno 2005 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria
delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. 1 limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni
di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento
di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico"
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni
di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni
di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte,
nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei
centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese
descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di
consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di
accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile
1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005,
sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA,
Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stata" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e
coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi
da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate
nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo
da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale"
(oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento
regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento del comitato tecnico faunistica-venatorio nazionale,
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree
sottoutilizzate, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree
sottoutilizzate" (investimenti); Fondo da ripartire per la
costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto
nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita'
previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 e' stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata per essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
24 della predetta legge n. 157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unita'
previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza
del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento
concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e
regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita'
previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di
competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in
accordo con l'Unione europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle
competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del
medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri
della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli
estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle
unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base"Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno
finanziario 2005, e' stabilito in 150.
26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare
e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in
conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005
occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo I del
titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonche' in
applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in
relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente
pubblico economico.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa
restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni
annuali del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto
Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che
gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR),
istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro
di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi
relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per
agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni
legislative.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
35. Le disponibilita' conservate nel conto dei residui ai sensi
dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi
connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo
6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto
dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonche' per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja
il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270
milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello
Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione
degli immobili stessi.
37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono
stanziate su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unita'
previsionali di base.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle
unita' previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e
"Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza
del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione
dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza
e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fonda investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive, in connessione
al rimborso dei mutuiconcessi a carico del Fondo rotativo per
l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per l'anno finanziario 2005.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno
finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2005,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 1.0 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno
finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239,
concernente riordino del settore energetico, nonche' delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno
finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero
della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario 2005, sono stabilite in conformita' degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di
base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dellostato di previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita'
previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita'
previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in
allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle
regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e
privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento,
per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati,
nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita'
previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e
trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza
del
centro di responsabilita' "Amministrazione penitenziaria" e
"Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2005.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario
2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi
delIarticolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione
di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari,
a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di
mobili, suppellettili e macchine d'ufficioe funzionamento degli
uffici all'estero, nonche' alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi
di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2
- Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto
pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla
legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per
l'anno finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per
oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativita'
scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro
di
responsabilita' "Programmazione ministeriale, gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario 2005, e' comprensiva delle
somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione
dei programmi finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della
somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita'
previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Universita', alta formazione artistica, musicale
e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,
recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di
progetti per la ricerca.
6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per
competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della
scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilita'
degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati
all'erogazione delle suddette competenze.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate
extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di
previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,
completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia
di
servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato
di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del
centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di
funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2005, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto,
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme
prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno
finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di
cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del
servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e'
stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, e'
fissato in 150 unita'.
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita'
previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici,
terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed
infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita'
generale dello Stato.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, su altre unita' previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le disponibilita' del fondo per gli
interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Infrastrutture stradali,
edilizia e regolazione dei lavori pubblici" dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'ambitodelle dotazioni di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le risorse di cui al
comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come da
ultimo determinate dal comma 207 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, assumono una autonoma evidenziazione
contabile.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in
servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15,
e' fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:
a) Esercito n. 10.787;
b) Marina n. 1.600;
c) Aeronautica n. 1.215.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 397;
2) Marina n. 725;
3) Aeronautica n. 302;
4) Carabinieri n. 578;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 92;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 74;
2) Marina n. 7;
3) Aeronautica n. 20.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno
2005, in n. 102 unita'.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
2005, in n. 1.330 unita'.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli
equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo
comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge P luglio 1938, n. 1368,
come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447,
e' fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unita'.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni,
e' fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unita'.
8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in
servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo
4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e' fissato, in termini di forza media, in 4.589 unita'.
9. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa,
si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute
nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
sulla contabilita' generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,
sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione
delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di
appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal "Fondo a
disposizione" di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge
22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Spese
generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio
e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese
generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
12. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie
difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il
funzionamento dell'Agenzia medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno
finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte
corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno
finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della
ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui,
competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel
settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e
la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a
ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Economia montana e forestale" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Corpo forestale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base afferenti il centro di
responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle
somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello
Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Cominissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i' beni e le attivita'
culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
14).
Art. 15.
(Stato di' previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute,per l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programmi
anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Prevenzione e comunicazione" dello stato di' previsione del
Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in
entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i
fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e
sperimentazione delle unita' previsionali di base "Ricerca
scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le
entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute per le attivita' di
controllo, di programmazione, di' informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa,
e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri
della salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per
la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area
Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze
alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di
base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2005.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della salute, e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle
norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. E' approvato, in euro 645.360.868.034 in termini di competenza
ed in euro 663.952.068.372 in termini di cassa il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario
2005, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unita'
previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle
indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base,
anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi
regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato
di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 alle pertinenti unita' previsionali di' base dei
Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di
competenza e di' cassa, con propri decreti, le disponibilita'
esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite
unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui
ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n.
303, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni di' bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuzione dei centri
di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio 200 ed in quello in corso siano stati interessati dai
processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da
altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni
compensative, in termini di' competenza e di cassa, tra capitoli
delle unita' previsionali di base del medesimo centro di
responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni
di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge,
nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso
stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per
oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con la operativita' delle amministrazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18
della legge Il febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in
entrata dalle amministrazioni interessate.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di' bilancio connesse
con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale interessato.
12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005,
relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale
civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la
corresponsione del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita'
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle
unita' previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto
di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle
amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione
finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del
Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione
finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette
modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali
di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo
24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16
febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione
temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di
comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento
economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di
destinazione.
19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il
fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di
responsabilita' e le unita' previsionali di base degli stati di
previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal Ministro competente.
20. Per l'anno finanziario 2005, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del
rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere
effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unita'
previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta
eccezione per 1e autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per
le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i
fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle
spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. Per l'anno finanziario 2005, le unita' previsionali di base e
le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
24. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 1.4 novembre 1995, n.
481, e' sostituito dal seguente:
"40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei
predetti enti".
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio
2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla
presente legge.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. Efatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|' 30 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Omissis
TABELLA A
Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro
compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap.
2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI"
(cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6
"Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263).
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario
nazionale" (cap. 2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria"
(cap. 2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2750,
2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi conti di tesoreria" (cap. 3100).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte"
(cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte"
(cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1
"Edilizia di servizio" (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature
e
impianti" (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio"
(cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e
7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400
e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale:
2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della
Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale
del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari
amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali"
(cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali"
(cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici
centrali" (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie:
11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali
e
diritti umani: 12.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3301); Cooperazione
economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901);
Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle
Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4101); Paesi del
Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e
l'Antartide: 19.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4401); Integrazione
europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501).
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici
all'estero" (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale:
10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502
e 2503).
TABELLA B
Unita' previsionali di base per le quali si applicano le
disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20
della legge S agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo"
(cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 "Calamita' naturali e danni bellici"
(cap. 8582).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti:
Trasporti terrestri: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e
8055).
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 "Opere
marittime e portuali" (cap.7841);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori
pubblici: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori
pubblici: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Segretariato generale: 3.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7101);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro: 1.2.3.1 "Fondo unico da ripartire - investimenti
universita' e ricerca" (cap. 7000).
Tabelle da pag. 25 a 373
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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato