IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero
della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
Vista la deliberazione n. 8173 del 25 luglio 2003, con la quale il
consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ha
adottato il regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e
l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
Vista la nota dell'Istituto dell'11 settembre 2003, protocollo n.
018338, con la quale la deliberazione n. 8173 e' stata trasmessa al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
di quanto disposto dalla anzidetta legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 14 ottobre 2003, prot. n. 998;
Vista, altresi', la nota dell'Istituto del 21 novembre 2003, prot.
n. 023957;
Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge
9 maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone
che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio
1989, n. 168, alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della
presente disposizione, del regolamento per la valorizzazione, lo
sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, adottato nella riunione del 25 luglio 2003.
Frascati, 9 febbraio 2004
Il presidente delegato: Jarocci
Allegato
REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE LO SVILUPPO
E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Capo I
Principi generali, definizioni, ambito di applicazione
Art. 1.
Liberta' e autonomia della ricerca
L'Istituto nazionale di fisica nucleare svolge attivita' di ricerca
nell'ambito dei propri fini istituzionali e assicura ai partecipanti
la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale secondo la
normativa vigente.
Art. 2.
Ambito soggettivo di applicazione
Per partecipante si intende il dipendente dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare, il titolare di incarico di ricerca o di
collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica o
tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne;
nonche' il contrattista, borsista, assegnista e tutti coloro che, non
dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, collaborano a
qualsiasi titolo alle attivita' dell'Istituto.
Art. 3.
Titolarita' dei risultati di ricerca
I risultati prodotti dalle attivita' di ricerca suscettibili di
applicazione industriale o commerciale per i quali gli autori abbiano
ceduto, ai sensi del successivo art. 16, i relativi diritti, nonche'
le conoscenze non suscettibili di tali applicazioni, appartengono
all'Istituto nazionale di fisica nucleare, salvo il diritto di
ciascun autore di essere riconosciuto tale.
Art. 4.
Risultati di ricerca
Per risultati prodotti dalle attivita' di ricerca si intendono
tutte le conoscenze derivanti da attivita' di ricerca e
sperimentazione svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari
imputabili al bilancio deIl'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Art. 5.
Pubblicita' delle attivita'
Fatte salve le esigenze di riservatezza dei successivi Capi II e
III, i programmi e i risultati prodotti dalle attivita' di ricerca
che appartengono, ai sensi dell'art. 3, all'Istituto nazionale di
fisica nucleare sono pubblici. Essi sono pubblicati nelle pagine web
dell'Istituto, diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e
informazione proprie della comunita' scientifica, e resi noti nei
modi ritenuti piu' adeguati.
Art. 6.
Contratti passivi nell'ambito dell'attivita' di ricerca
Le opere, i beni e servizi forniti da terzi secondo la normativa
nazionale e comunitaria sono di proprieta' dell'Istituto ed
utilizzati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare secondo le
proprie finalita' istituzionali, senza vincoli di riservatezza e di
esclusiva, salvo casi motivati e contrattualmente previsti, ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7.
Convenzioni per ricerche di comune interesse
Gli accordi che prevedono collaborazioni di ricerca con terzi su
tematiche generali di comune interesse sono condotti senza vincoli di
riservatezza e di esclusiva.
Quando dai risultati dell'attivita' di cui al capoverso precedente
emergono prospettive suscettibili di sviluppo industriale o
commerciale, le parti ne definiscono il relativo regime in apposito
contratto secondo quanto previsto dagli articoli 9 e seguenti del
presente regolamento.
Art. 8.
Esclusioni dall'ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica ai contratti o convenzioni
di ricerca richiesti da terzi per attivita' i cui risultati non
riguardano programmi istituzionali, o nei quali l'interesse del
committente sia preminente. A tali rapporti, ivi inclusa l'attivita'
di consulenza, si applica la disciplina di cui all'art. 19, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Capo II
Contratti di ricerca e modalita'
di trasferimento delle conoscenze
Art. 9.
Contratti di ricerca
L'Istituto nazionale di fisica nucleare puo' concludere con
soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, contratti per
lo sviluppo delle conoscenze, previo consenso del responsabile del
gruppo di ricerca interessato e di tutti i componenti coinvolti in
ordine a: contenuto della ricerca; disciplina del regime brevettuale
delle eventuali invenzioni conseguenti la ricerca; eventuale
interesse a concedere licenza.
I contratti di cui al presente articolo non prevedono la
destinazione di parte del corrispettivo alla remunerazione dei
partecipanti alla ricerca.
Art. 10.
Contenuto dei contratti di ricerca
I contratti di ricerca devono prevedere:
a) l'esatta individuazione dell'attivita' che costituisce oggetto
del contratto;
b) i soggetti interni coinvolti;
c) le modalita' di esecuzione delle attivita';
d) i documenti interessati;
e) un corrispettivo determinato o determinabile a favore
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare che tenga conto anche del
costo del personale, compreso le spese di missione, dei materiali e
delle attrezzature da utilizzare, nonche' della loro manutenzione;
f) il riconoscimento del diritto morale degli autori e
l'indicazione che la loro ricerca si e' svolta nell'ambito
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
g) la disciplina giuridica ed economica in materia di
sfruttamento dei risultati conseguenti l'attivita' di ricerca in
relazione al contenuto dell'atto di consenso di cui all'art. 9, salvo
il rinvio a successivi accordi;
h) la proprieta' comune delle conoscenze utilizzate e/o
sviluppate per realizzare i risultati della ricerca, fermo restando
il diritto delle parti di utilizzarle senza vincolo di esclusiva per
i rispettivi scopi istituzionali;
i) la disciplina sulla riservatezza delle informazioni connesse
alla ricerca;
l) la disciplina sulle pubblicazioni scientifiche e sulle
attivita' comunque divulgative connesse alla ricerca.
Art. 11.
Licenze non esclusive
I contratti di cui all'art. 9 possono rinviare a successivi accordi
la disciplina sulla concessione di licenze non esclusive o prevederne
contestualmente la relativa disciplina. In ogni caso la concessione
deve prevedere:
a) l'esclusione dell'estensione della licenza ad eventuali
miglioramenti sviluppati nell'ambito delle attivita' comuni;
b) un compenso aggiuntivo rispetto quello della ricerca da
determinare una tantum o per volume d'affari;
c) una clausola di revisione compensi nel caso in cui la
redditivita' dello sfruttamento sia superiore a quello previsto;
d) l'obbligo di comunicazione periodica dei risultati economici
conseguenti allo sfruttamento;
e) una durata non superiore a cinque anni, decorrente dalla data
in cui il prodotto oggetto di licenza e' stato per la prima volta
immesso in commercio, e rinnovabile con volonta' espressa,
compatibilmente alla vigente normativa in materia;
f) l'ambito territoriale di licenza;
g) la possibilita' o esclusione di sublicenza.
Art. 12.
Licenze esclusive
Fermo restando il contenuto menzionato nell'articolo precedente, la
concessione di licenza esclusiva per l'uso delle conoscenze dell'INFN
e dei brevetti di cui l'Istituto e' titolare e' preceduta da una
indagine di mercato.
Art. 13.
Divieto di cessione delle conoscenze
La cessione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare e' vietata salvo casi eccezionali approvati dal consiglio
direttivo.
Art. 14.
Limiti di applicazione
Ai contratti o alle attivita' di ricerca conclusi o finanziati con
contributi comunitari o di enti od organismi pubblici nazionali o
internazionali si applica la disciplina in essi contenuta, fatto
salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
Capo III
Disciplina delle invenzioni brevettabili
Art. 15.
Titolarita' dei diritti sulle invenzioni
La titolarita' dei diritti sulle invenzioni brevettabili
conseguenti ad attivita' di ricerca svolte all'interno dell'INFN e'
disciplinata secondo la normativa vigente.
Art. 16.
Cessione dei diritti sulle invenzioni
L'inventore puo' proporre all'Istituto nazionale di fisica nucleare
la cessione, anche parziale, dei diritti patrimoniali conseguenti
all'invenzione, ivi compreso quello di brevettare.
La proposta di cessione di cui al capoverso precedente e'
irrevocabile per settanta giorni dalla data di ricezione della stessa
ed approvata sulla base di un parere formulato da una commissione
tecnica (di seguito commissione). Durante tale periodo e' fatto
obbligo all'inventore, ai suoi collaboratori e ai soggetti che sono
venuti a conoscenza della ricerca e dei risultati agire con assoluta
riservatezza al fine di evitare la perdita dei requisiti di
brevettabilita'.
La suddivisione dei proventi di cui al successivo art. 21 e'
subordinata alla stipula di contratti di cessione o di licenza dei
brevetti da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e
all'effettivo ricevimento del connesso corrispettivo economico.
Art. 17.
Commissione tecnica
La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata dal
presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e composta da
cinque membri.
La commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti entro
quarantacinque giorni dalla loro richiesta in merito all'acquisto di
brevetti, la loro estensione ed abbandono. Essa esprime parere anche
in ordine alle concrete prospettive di sfruttamento ed applicazione
industriale connesse a richieste di licenza o cessione di brevetti o
risultati della ricerca. I componenti sono tenuti all'obbligo di
riservatezza in ordine alle informazioni che acquisiscono in ragione
dei loro compiti.
La commissione puo' avvalersi di esperti esterni.
Art. 18.
Deposito dei brevetti
Successivamente all'approvazione della proposta di acquisto,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare deposita il brevetto a
proprio nome, fermo restando il diritto morale dell'inventore di
esserne riconosciuto autore.
Art. 19.
Estensione territoriale della tutela
I brevetti vengono depositati in Italia e solo successivamente
estesi all'estero, previo parere della commissione.
Art. 20.
Estensione temporale della tutela
Decorsi cinque anni senza che dal brevetto siano derivati utili o
sfruttamenti viene deliberato il suo abbandono.
Art. 21.
Suddivisione dei proventi
In caso di cessione o licenza di brevetto acquisito dall'Istituto
nazionale di fisica nucleare ai sensi dell'art. 16 spetta
all'inventore il sessanta per cento del corrispettivo, dedotte le
spese fino ad allora assunte conseguenti alla brevettazione e al suo
mantenimento, per onorari, tasse o altro. Il restante quaranta per
cento e' assegnato al bilancia dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare.
In caso di piu' autori il corrispettivo dovuto agli inventori si
presume ripartito in parti uguali, salvo apposito accordo che
manifesti un diverso contributo.
Art. 22.
Mandatari nelle pratiche brevettuali
L'Istituto nazionale di fisica nucleare si avvale per le procedure
relative al deposito, estensione e mantenimento dei brevetti di uno o
piu' mandatari abilitati, individuati sulla base di specifica
professionalita', disponibilita', rotazione, speditezza e, per quanto
possibile, economicita'. La rappresentanza e' conferita dal
presidente e vale limitatamente all'oggetto specificato.
Art. 23.
Deposito del brevetto a cura dell'inventore
Fuori dei casi di cui all'art. 16, quando l'inventore deposita a
proprio nome il brevetto, questi deve darne comunicazione
all'Istituto nazionale di fisica nucleare entro un mese dal deposito
e riconoscere a quest'ultimo, anche nei rapporti con terzi,
licenziatari o cessionari, un compenso pari al cinquanta per cento
degli utili lordi. A tal fine e' stipulato un contratto che
disciplina i rapporti tra l'Istituto, l'inventore e eventuali terzi
aventi causa con la previsione di comunicare annualmente i risultati
economici dello sfruttamento.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 24.
Competenza
Salvo delega da conferire secondo le norme generali dell'Istituto,
il consiglio direttivo e' competente ad adottare tutti gli atti,
qualunque sia il loro valore economico, che rientrano nell ambito
applicativo della presente disciplina.
Art. 25.
Clausola di revisione
Il presente regolamento sara' oggetto di revisione entro diciotto
mesi dalla data della sua adozione in ragione delle modifiche
normative successivamente intervenute o delle esigenze organizzative
emerse in sede di prima applicazione.
Art. 26.
Entrata in vigore
Le norme del presente regolamento entrano in vigore trenta giorni
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato