La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 354, recante
disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4594):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli), il
7 gennaio 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 13 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
I, IV, VI e del comitato per la legislazione.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
14, 21 e 22 gennaio 2004.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 ed approvato il 28
gennaio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2716):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 29 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 8ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 3 febbraio 2004.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il
3, 4, 5 febbraio 2004.
Esaminato in aula il 12, 17 febbraio 2004 ed approvato
il 18 febbraio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
300 del 29 dicembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 86.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE
24 DICEMBRE 2003, N. 354
All'articolo 1:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui
al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
c), e' autorizzata la spesa di 35.957 curo a decorrere dall'anno
2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 curo a decorrere
dall'anno 2004».
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300). - 1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in
ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del
Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonche'
dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a
far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Magistrati). - 1. II numero massimo dei magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al
Ministero non deve superare le 65 unita'"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, le parole: «cinque anni« sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni"».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 1, le parole: «i dati
relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati
dal fornitore per ventiquattro mesi»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 2, dopo le parole: «i
dati» sono inserite le seguenti: «relativi al traffico telefonico»
e
le parole: «trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per
finalita' di accertamento e repressione dei delitti» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi per esclusive finalita' di
accertamento e repressione dei delitti»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 3, le parole:
«dell'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza» sono sostituite
dalle seguenti: «del giudice su istanza del pubblico ministero o»
e
sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferme restando le condizioni di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene
che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei
delitti in danno di sistemi informatici o telematici»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, l'alinea e' sostituito
dal seguente: «5. II trattamento dei dati per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17, volti anche a:»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, alla lettera c), le
parole: «di accesso ai» sono sostituite dalle seguenti: «di
trattamento dei» e le parole: «l'accesso sia consentito» sono
sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione dei dati sia consentita»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 6 e' soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la
conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171 » sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data in
cui
divengono efficaci le misure e gli' accorgimenti prescritti ai sensi
dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».
L'articolo 5 e' soppresso.
Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. -,(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori
ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato). -
1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito il
posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di
cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso
l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del
Presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso
un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione.
La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive
modificazioni, e' conformemente modificata. Il Procuratore generale
aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi
di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa
Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale
presso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento
retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento
economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di
cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa
Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito
il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a
ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo
di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della
Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita'
nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla
legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e'
conformemente modificata. II Presidente aggiunto del Consiglio di
Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del
Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento,
il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti
affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto un
incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il
trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della
stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il
posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni
effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della
Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di Procuratore generale
aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico
ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le
funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti,
sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della
Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore
generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di
assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti
e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi
due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui
all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20
dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e' conformemente
modificata. Al Presidente della Corte dei conti e' riconosciuto un
incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il
trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della
stessa Corte. II Procuratore generale della Corte dei conti e'
parificato a ogni effetto giuridico ed economico al Presidente
aggiunto della Corte dei conti.
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il
posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto
giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice
avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n.
103, e successive modificazioni, e' conformemente modificata.
L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o
impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei
compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e'
riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della
differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il
Primo Presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni dei presente articolo e'
autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350».
All'articolo 8:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«l. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6
del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di 745.344
euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato