Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Riorganizzazione dei tribunali delle acque
1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della
disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque
pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che
seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di
appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti
nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno
degli esperti di cui al secondo comma.»;
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle
seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.»;
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'indennita'
fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o
compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e'
fissata in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
Euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in
Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti
componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di
titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali
regionali delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna
udienza cui prendano parte.»;
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e' inserito il seguente:
«139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati
in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali
sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella
misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge
1° agosto 1959, n. 704.».
(( 1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di
cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno
2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere
dall'anno 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo unico del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, reca: «Disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici.».
- Si riporta il testo dell'art. 138 del citato regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di
Corte di appello e' istituito un Tribunale regionale delle
acque pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di
appello di Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di
appello di Cagliari.
Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione
ordinaria della Corte di appello designata dal presidente,
integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli
ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura adottata su proposta del
presidente della Corte di appello.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre
votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art.139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di
giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Esso e' composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello
Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il
Consiglio dei Ministri, avente grado secondo corrispondente
a quello di procuratore generale della Corte suprema di
cassazione;
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di
Cassazione;
d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.
In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di
grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con
decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e
designati: i consiglieri di Stato dal presidente del
Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo
presidente della Corte di cassazione; gli esperti sono
nominati con decreto del Ministro della giustizia in
conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente del
Tribunale superiore.
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il presidente del Tribunale superiore puo' essere
collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della
magistratura.
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del
Ministero di grazia e giustizia.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un
proprio ufficio di cancelleria.
Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di
grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al
settimo.
Su richiesta del Tribunale superiore, il primo
presidente della Corte di cassazione, per necessita' di
servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio
cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita'
giudiziarie di Roma.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1° agosto
1959, n. 704 (Indennita' ai componenti dei Tribunali delle
acque pubbliche), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 1. - L'indennita' fissa mensile spettante,
indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai
componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata
in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
Euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali
regionali e in Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli
stessi tribunali.
Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle
acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti
componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta
un'indennita' di Euro 100 per ciascuna udienza cui prendano
parte.
L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai
consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali
regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento
od assenza di componenti effettivi o per particolari
esigenze di servizio essi debbono funzionare in via
continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni
Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato
tra i piu' contemporaneamente nominati, se la qualifica non
e' espressamente indicata.».
Art. 2.
Proroga dell'incarico dei giudici onorari
di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non
sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo
42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati
nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
(( 1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sette anni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nomina
a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni.
Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una
sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la
procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del
Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,
nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita'
costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo
effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».
- Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre sette anni dalla
data di efficacia del presente decreto.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 132
del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, (( i
dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore
per ventiquattro mesi, )) per finalita' di accertamento e repressione
dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati (( relativi al
traffico telefonico )) sono conservati dal fornitore per ulteriori ((
ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e
repressione dei delitti )) di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in danno di
sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del (( giudice su istanza del
pubblico ministero o )) del difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, (( ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene
che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei
delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2
e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti
anche a: ))
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di
cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalita' di conservazione separata dei dati
una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita' (( di trattamento dei )) dati da
parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,
decorso il termine di cui al comma 1, (( l'utilizzazione dei dati sia
consentita )) solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. (Comma soppresso).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 123 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
«2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per
la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione
necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 407 del
codice di procedura penale:
«2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli art.
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, 630];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 17 (Trattamento che presenta rischi
specifici). - 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalita' del trattamento o agli effetti che puo'
determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti
dal presente codice, nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 181
del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. (( Fino alla data in
cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai
sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico
telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati
ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalita' semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu'
tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87,
comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di
cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
e' effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52,
comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
"6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art.
132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171."».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni in
materia di tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di
attivita' giornalistica):
«2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per
l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in
caso di interconnessione, e' consentito sino alla fine del
periodo durante il quale puo' essere legalmente contestata
la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime
finalita', possono essere sottoposti a trattamento i dati
concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione
dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli scatti da considerare nel
periodo di fatturazione;
e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate
effettuate e il volume dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del
servizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.».
Art. 5.
(Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 6.
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione Siciliana, anche mediante potenziamento
della sua composizione, e' autorizzata la spesa di Euro 700.000 a
decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
Disposizioni in tema di effetti delle procedure
concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle societa'
autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di
locazione finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di
locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo ne'
consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento
dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di
acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento
del prezzo pattuito.
Art. 8.
Norma finanziaria
(( 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e
6 del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di 745.344
euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo
stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato