Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. E' abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sara' definita
la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle
ex carriere direttive, gia' in servizio alla data del 31 dicembre
1990 nella ex ottava qualifica funzionale. (( Le risorse derivanti
dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a
1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare
i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima
legge n. 350 del 2003. ))
(( 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma 46, della legge n.
350/2003 e' il seguente:
«46. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in
1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni
di euro a decorrere dal 2005.».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato