Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 59 del 11 Marzo 2004

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2003, n.399 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in
particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale
attivita' tramite rapporti convenzionali;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il
personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al
personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui
all'articolo 8;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati
fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni
economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di
cui sopra;
Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1985, del 22 giugno
1987, n. 575, del 31 dicembre 1992, n. 583, e del 29 maggio 1998, n.
226, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 97 del
24 aprile 1985, n. 42, del 20 febbraio 1988, nel supplemento
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 e nel
supplemento ordinario n. 121/L alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 1998, con i quali e' stata emanata la disciplina dei
rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i
medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e
medico-legale al predetto personale navigante, avente validita' fino
al 31 dicembre 1997;
Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione
anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, e'
necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti
normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i
medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n. 270, e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di
medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unita'
sanitarie locali per il triennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000;
Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la
disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali del 5 febbraio
1985, 22 giugno 1987, n. 575, 31 dicembre 1992, n. 583, e 29 maggio
1998, n. 226, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto
accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;
Considerato che in data 18 febbraio 2003 e' stata raggiunta
un'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale riguardo alla disciplina dei
rapporti tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il
periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, ai fini dell'erogazione
dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i suddetti rapporti libero-professionali
per il triennio 1998-2000 in conformita' alla predetta intesa;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai
rapporti convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta
un presumibile maggior onere complessivo di euro 358.000,00;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003 che ha attribuito
alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie la competenza in materia di assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti
normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni
nell'adunanza del 25 luglio 2003;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato nel predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 20899 in data 28 novembre 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della
salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, per il triennio 1998-2000, sottoscritto ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro: Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 224

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL
MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI
DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE,
MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di
lavoro autonomo ai sensi dell'art.18 c.7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, tra i medici generici
fiduciari ed il Ministero della Salute per l'erogazione delle
prestazioni di medicina generale e medico legali al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, del decreto
legge 2 luglio 1982, n.402, convertito nella legge 3 settembre 1982,
n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive
ministeriali, compatibili con il presente regolamento emanate per
assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e
tempestiva.
3. Il presente regolamento ha validita' per il periodo 1 ° gennaio
1998 - 31 dicembre 2000. Art. 2 - Conferimento dell'incarico


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 dicembre. 1978, n. 833, concerne
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale».
- Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della
Sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto
convenzionale:
«Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le
unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni
sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e
servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale
nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero
della sanita' provvedono:
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole
della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
di medicina legale dell'aeronautica militare per gli
accertamenti a carico degli aeronaviganti;
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite
periodiche di idoneita' del personale previste dalla
vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea,
nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo
restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati
in base a contratto di cui all'art. 9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni
medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre
prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive
ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.
11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti
per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
convenzioni, di strutture pubbliche o private e di
personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di
igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con
gli organi competenti in materia di prevenzione delle
malattie e degli infortuni professionali negli impianti a
terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
compatibilinente con le norme internazionali, negli
impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano
personale italiano.
Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di
concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile
e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle
prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei
servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri
della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri
della marina mercantile e dei trasporti e sentito il
comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal
successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
al personale navigante, al fine di formulare, in sede di
piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine
agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed
alla dotazione di mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art. 5 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la
disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per
territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
particolare condizione dei lavoratori interessati, una
assistenza efficace e tempestiva.».
«Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I
beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime
necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
comma dell'art. 6, sono trasferiti dal l° gennaio 1981 al
patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli
uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della
sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature
sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del
comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione
alle unita' sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari
liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,
l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario
delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed
aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al
Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti
convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle
casse marittime e i medici fiduciari generici, medici
ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli
specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al
Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali
competenti per territorio in relazione alle rispettive
esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal
presente decreto.».
- Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517:
«7. Restano salve le norme previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
del presente decreto da effettuarsi con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
il personale sanitario per l'assistenza al personale
navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate
e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di
residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari
sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario
nazionale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio,
n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992
come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n.
229/1999, sottoscritto il 9 marzo 2000».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 620/1980, vedi nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978, reca:
«Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). -
L'uniformita' del trattamento economico e normativo del
personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita
sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi
durata triennale, del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati
dalle regioni attraverso la commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I
competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti
atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la
medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al
fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera
scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
unici per i medici generici, per i pediatri, per gli
specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e
generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai
medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle
limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre
attivita' mediche, al fine di favorire la migliore
distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle
prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun
medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di
fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli
obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero
degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
libera professione nei confronti dei propri convenzionati;
le attivita' libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo
determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla
unita' sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di
lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto
4);
7) la differenziazione del trattamento economico a
seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in
relazione alle funzioni esercitate nei settori della
prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal
fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati
alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli
ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici
convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione,
salvaguardando il principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici
convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate,
anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento
obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita'
dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico
tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il
lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture
sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di
prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto
applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre
categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si
estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte
delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
all'art. 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere
integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o
sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita'
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini
religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli
appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilita' personale degli
amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i
collegi professionali, nel corso delle trattative per la
stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le
rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
albi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
al comma precedente, la regione interessata provvede a
farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione
nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita
la suddetta federazione, provvede alla nomina di un
commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti
di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore
dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 289
del 28 ottobre 1976.».
- Per il testo dell'art. 8, comma 7 del decreto
legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi alle note alle
premesse.

Art. 2
Conferimento dell'incarico
1. II Ministero della salute, qualora si determini la necessita' di
attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in localita' gia'
sede di medico fiduciario, ne da' notizia tramite il competente
ufficio SASN mediante avviso da pubblicare, per almeno quindici
giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste
ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica
dell'ufficio SASN, territorialmente competenti in relazione alla
localita' in cui l'incarico deve essere svolto. La notizia e'
altresi' comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente
accordo e ali' Ordine provinciale dei medici competente per
territorio.
2. I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico
fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il
termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta
semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti,
nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e
professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli
incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi
vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese,
nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
3. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda, i medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver
superato il cinquantesimo anno di eta'; devono essere iscritti
all'albo professionale; devono risiedere nel luogo in cui l'incarico
deve essere svolto ed ivi avere disponibilita' d'idoneo ambulatorio.
4. Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il
medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' di cui al successivo articolo 3.
5. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei
titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il
conferimento dell'incarico. I titoli valutabili ai fini del
conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione
del punteggio:
A - Titoli accademici e di studio
(punteggio massimo: p.10)
1. diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e
lode p.1.00
2. diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p.0,50
3. diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p.0,30
4. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in
medicina aeronautica o spaziale: per ciascuna specializzazione
p.3,00
5. specializzazione o libera docenza in medicina generale o
discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per
ciascuna specializzazione o libera docenza: p.2,00
6. specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di
medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza: p.0,50
7. iscrizione nell'albo professionale: per ogni anno
d'iscrizione: p.0,20
8. attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1,
comma 2, e all'art.2, comma 2, del decreto legislativo n.256/91 e
delle corrispondenti norme del decreto legislativo n.368/99 p.2,00
B - Titoli di servizio (punteggio massimo p.35)
1. attivita' di medico generico fiduciario, di medico generico
fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a
diretta gestione dell'ufficio SASN:
per ogni mese di attivita': p.0,50
2. attivita' di sostituzione del medico generico fiduciario, del
medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso
un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN:
per ogni mese di attivita': p.0,40
3. attivita' di medico fiduciario generico di controllo o di medico
specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio
SASN: per ogni mese di attivita': p.0,30
4. attivita' di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche:
per ogni mese di attivita': p.0,05
5. attivita' di medicina generale a rapporto convenzionale con il
S.S.N., ai sensi del d.p.r. 270 del 28/07/2000: per ogni mese di
attivita': p.0,05
6. attivita' di servizio svolta come medico di ruolo presso altre
amministrazioni pubbliche:
per ogni mese di attivita': p.0,05
7. Servizio militare di leva in qualita' di ufficiale medico di
complemento per un massimo di 12 mesi:
per ogni mese di attivita': p.0,05
8. Per mese di attivita' si intende anche ogni frazione di mese
superiore a quindici giorni continuativi.
C - Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli vari
(punteggio massimo p.5)
6. Le pubblicazioni e i titoli non valutabili nei precedenti comma,
nonche' il curriculum formativo e professionale (partecipazione a
convegni, congressi, seminari ecc.) saranno valutati per un punteggio
massimo di 5 punti.
7. Nel caso che due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo
stesso punteggio, l'incarico sara' conferito al medico che abbia
riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.
8. Completata la fase di cui al precedente comma, l'Ufficio SASN
trasmette, quindi, al competente Ufficio della Direzione generale
delle prestazioni sanitarie e medico legali, i verbali delle
operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al
conferimento dell'incarico.
9. Il suindicato Ufficio, esaminata la documentazione trasmessa,
procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore
della predetta Direzione generale.
10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento
dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, attestante
l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui al successivo
art. 3 ed il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella
domanda.
11. La graduatoria ha validita' annuale dalla pubblicazione
dell'esito dell'avviso pubblico che avverra' con le stesse modalita'
previste dal 1 comma del presente articolo.
12. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in
deroga alle procedure di cui ai comma precedenti, l'ufficio SASN
competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, puo' proporre
al Direttore della Direzione Generale delle prestazioni sanitarie e
medico legali di conferire un incarico provvisorio di medico
fiduciario all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base
dei criteri previsti dal comma 2 del presente articolo. Se concorda
con tale proposta, il Direttore Generale conferisce l'incarico
provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione
delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.
13. In caso di necessita', nell'ambito aeroportuale l'attivita'
medico-legale puo' essere esercitata dal Centro di pronto soccorso,
previa apposita autorizzazione del Direttore generale della Direzione
delle prestazioni sanitarie e medico legali. Tale attivita' e'
limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio
d'inidoneita' e/o del giudizio definitivo, con il rilascio della
relativa certificazione ai fini medico-legali.
14. Fermo restando quanto previsto con decreto del Ministero della
sanita' del 27 maggio 1987 n. 322, recante "disciplina delle visite
mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile", I' incarico di medico generico fiduciario con
il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene
conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al
medico ritenuto piu' idoneo tra quelli che sulla base dei criteri
generali di cui al precedente comma 2, abbiano presentato domanda
agli uffici SASN competenti.
15. Ai medici di cui al presente comma, si applicano, per la parte
compatibile, le norme della presente convenzione.
16. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle
visite mediche di controllo puo' essere affidata, su richiesta degli
Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste
speciali dell'INPS di cui al decreto del ministero del lavoro e delle
previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle
Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 3
Incompatibilita'
1. L'incarico di medico fiduciario non puo' essere conferito al
medico che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche
norme di legge;
b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi
ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio
professionale;
c) sia titolare di un rapporto libero professionale convenzionale che
lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in un luogo diverso
dal proprio ambulatorio, che non consenta l'espletamento
dell'incarico di medico fiduciario;
d) fruisca del trattamento ordinario o di invalidita' permanente da
parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto del 15
ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) svolga attivita' specialistica in regime convenzionale con il
servizio sanitario nazionale o il Ministero della salute;
f) sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia qualsiasi
rapporto di interesse con case di cura convenzionate o industrie
farmaceutiche;
g) operi in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione
professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di
cui all'art. 43 della legge n. 833/78;
h) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina
generale, di cui al decreto legislativo n.256/91 e al decreto
legislativo n.368/99;
i) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai
decreti legislativi n.257/91 e n.368/99.
2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui al
presente articolo comporta I' immediata decadenza dall' incarico
salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute sentita
la commissione di cui al successivo art. 8 (commissione paritetica)
per particolari situazioni.

Art 4
Compiti
1. Il medico incaricato ai sensi della presente convezione svolge i
seguenti compiti:
A) PER IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE,
LIMITATAMENTE ALLE SITUAZIONI E DURANTE I PERIODI IN CUI E' ASSISTITO
DAL MINISTERO DELLA SALUTE:
prestazioni medico - chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in
ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e/o in rada;
richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica
medica e di laboratorio; proposte di ricovero e/o di cure termali;
prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici;
visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in
navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei
casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano;
aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in
dotazione all'assistito; esecuzione delle norme di profilassi
diretta, indiretta e specifica (siero vaccinoprofilassi); attivita'
di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti;
trasmissione entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN
degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici, per la
liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli.
B) PER TUTTO IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE
CIVILE:
giudizio di idoneita' o inidoneita' al lavoro;
descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta
del SASN competente;
accertamento dell'idoneita' psicofisica alla navigazione, anche in
conseguenza di infortuni;
visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate
eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione
dell'ufficio SASN competente;
visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente
normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio
SASN competente ;
redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in
relazione ai compiti svolti;
trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione
medico - legale;
visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio
1987, n.322.
C) PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA (A)
CHE SEGUONO IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'IMBARCO:
prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;
richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica
medica e di laboratorio;
proposte di ricovero;
prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici;
esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica
(siero vaccino profilassi);
trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente
degli atti necessari a fini epidemiologici, per la liquidazione dei
compensi e per gli eventuali controlli.
2. Il medico svolge le altre eventuali attivita' che, nell'ambito
della peculiarita' della funzione e del rapporto fiduciario, vengono
richieste dal ufficio SASN competente.
3. Il medico assicura, altresi', i compiti previsti dall'accordo per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28/07/2000,
compatibili con il presente accordo, nonche' le prestazioni
aggiuntive previste dall'allegato "D" dello stesso accordo.

Art. 5
Obblighi del medico
1. II medico e' tenuto a prestare la propria attivita' professionale
con le modalita' previste dagli articoli 31 e 33 del vigente A.C.N.
per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto
previsto dalla presente convenzione.
2. Il medico, altresi' e' tenuto a comunicare immediatamente
all'ufficio SASN competente ogni variazione attinente alla propria
posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di
medico fiduciario.
3. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attivita'
medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; pertanto, le
stesse, di norma, devono essere soddisfatte nel corso della stessa
giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta,
invece, viene recepita dopo le ore 10, la visita dovra' essere
effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori
dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui
non si svolge attivita' ambulatoriale. Nel caso che la richiesta di
visita preventiva d'imbarco non venga recepita dal medico fiduciario,
l'assistenza medico generica assicurata dai servizi di continuita'
assistenziale e di assistenza primaria del Servizio sanitario
nazionale e' sostitutiva, eccezionalmente, dell'attivita' medico
legale di competenza del medico fiduciario, salvo convalida
successiva.
4. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dell'ambulatorio devono
essere comunicati all'ufficio SASN competente.
5. Il medico deve utilizzare il previsto modulario per tutte le
certificazioni, proposte e prescrizioni.
6. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire
all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro
ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.
7. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti puo' comportare
l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre al recupero delle
eventuali somme erogate dal Ministero della Salute per prestazioni
non spettanti.

Art. 6
Sostituzioni
1. Il medico che si trovi nella temporanea impossibilita' di
espletare i compiti connessi al suo incarico e' obbligato a darne
tempestiva comunicazione all'ufficio Sasn competente, direttamente o
tramite le strutture periferiche dello stesso ufficio, specificandone
i motivi e la prevedibile durata e segnalando il nominativo del
collega di sua fiducia che lo sostituisce.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non
puo' farsi sostituire per piu' di sei mesi nell'arco di un anno,
salvo autorizzazione del Ministero della Salute, sentita la
commissione di cui al successivo art. 8.
3. Nei casi di sospensione di cui al successivo art. 7, alla nomina
del sostituto provvede il competente ufficio Sasn del Ministero della
salute.
4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al
medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni
continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso
il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto.
5. Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di
incompatibilita' di cui all'art.3 del presente regolamento.

Art. 7
Cessazione e sospensione dall'incarico
1. L'incarico regolato dalla presente convezione cessa:
a) per compimento del 65 anno di eta', fermo restando, ai sensi del
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 15-nonies del decreto
legislativo n.229/99, che e' facolta' del medico fiduciario di
mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il
65°anno di eta', in applicazione dell'art.16 del decreto legislativo
503/92;
b) per insorgenza di un motivo di incompatibilita', di cui all'art.3
del presente accordo; c) per decadenza ai sensi del successivo art. 9
comma 6;
d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la
reclusione;
e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
f) per incapacita' fisica sopravvenuta, accertata da apposita
commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio
SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da
un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo
delegato, della provincia di residenza del medico.
g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio Sasn
con preavviso di almeno trenta giorni.
2. Per mutate esigenze di servizio il Ministero della Salute, sentita
la Commissione paritetica di cui al successivo articolo 8, puo' dar
luogo a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso
di almeno un mese.
3. Il medico e' sospeso dall'incarico nel caso di sospensione
dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia
cautelare.
4. Nel predetto caso la ripresa del servizio deve essere autorizzata
dal Ministero della salute, entro trenta giorni, dalla cessazione del
provvedimento, di cui al precedente comma 3, previo parere della
commissione di cui all'art.8 della presente convenzione.
5. In caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che
comporti disfunzioni del servizio, il rapporto puo' essere sospeso
con provvedimento del Direttore Generale delle Direzione generale
delle prestazioni sanitarie e medico legali. Contro il provvedimento
e' ammesso ricorso in opposizione al Direttore Generale medesimo che
decide, con il parere della commissione di cui all'art. 8, entro 60
giorni dalla richiesta di riammissione.
6. Nel caso di recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla
sospensione del rapporto, l'incarico puo' essere revocato con
provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale delle
prestazioni sanitarie e medico legali, sentita la commissione
paritetica.

Art. 8
Commissione paritetica
1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale delle
prestazioni sanitarie e medico legali, e' istituita, con
provvedimento del Direttore generale, una commissione paritetica
composta da:
a) quattro funzionari del Ministero della salute;
b) cinque medici fiduciari indicati dai sindacati firmatari della
presente intesa.
Ciascun sindacato e' rappresentato in seno alla commissione da almeno
un componente, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita'
in base alle deleghe conferite dai propri iscritti.
2. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in
caso di decadenza.
3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle
cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro
supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse
modalita' previste dal presente articolo.
4. La commissione e' presieduta dal Direttore generale della
Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali o da
un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del Ministero della salute.
5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la
decadenza da componente della commissione.
6. II membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario e' sostituito
dal supplente.
7. La nomina dei cinque medici fiduciari e dei relativi supplenti e'
effettuata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e
degli Odontoiatri entro 30 giorni dalla indicazione da parte dei
sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far
pervenire i rispettivi nominativi alla FNOMCeO entro 60 giorni dalla
pubblicazione del relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.
8. La nomina da parte della FNOMCeO dei componenti della commissione
paritetica ha luogo entro i tempi di cui al precedente comma anche in
assenza della indicazione di uno o piu' sindacati. Le indicazioni non
effettuate da parte dei sindacati sono integrate dalla stessa FNOMCeO
con propri rappresentanti, fino alla indicazione da parte dei
sindacati aventi diritto.
9. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti
piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
10. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente
accordo e puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio
anche ai fini organizzativi.
11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a
richiesta di almeno due sindacati firmatari.
12. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di
convenzione, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di
sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.

Art. 9
Onorari
1. Gli onorari previsti dall'art.5 della disciplina approvata con
decreto ministeriale del 29 maggio 1998 n.226 sono rideterminati come
segue:
a) Visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1 gennaio 1999 L.
20.800, pari ad € 10.74; dal 1 gennaio 2000 L. 21.100, pari ad €
10,90.
b) Visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1
gennaio 1999 L. 31.750, pari ad € 16,40; dal 1 gennaio 2000 L.
32.200, pari ad € 16,63. Per le visite domiciliari effettuate al di
fuori della cinta urbana e' corrisposto , per l'utilizzo di
autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo
suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro
percorso.
a) Visita a bordo di nave in rada dal 1 gennaio 1999 L. 82.250, pari
ad € 42,48; dal 1 gennaio 2000 L. 83.400, pari ad € 43,07.
b) Visita a bordo di nave in navigazione con eventuale
accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1 gennaio 1999 L.
176.300, pari ad € 91,05; dal 1 gennaio 2000 L. 178.800, pari ad €
92,34.
c) Visita biennale dal 1 gennaio 1999 L. 41.100, pari ad € 21,23; dal
1 gennaio 2000 L. 41.700, pari ad € 21,54.
f) Visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi L.32.200,
pari ad € 16,63; visite preventive d'imbarco successive alla prima
L.21.100, pari ad € 10,90.
2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la
prestazione e' richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00
di tutti i giorni e tra le 08,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e
del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e
le ore 20,00 dei giorni prefestivi.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ai medici generici fiduciari
incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale
navigante marittimo ed aereo, a titolo di concorso forfetario nelle
spese sostenute per la disponibilita' di un idoneo studio medico, per
la collaborazione informatica, per il collaboratore di studio medico,
per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere
amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento
dell'attivita', e' corrisposta una maggiorazione di £. 1.200, pari ad
€. 0,62 per ogni prestazione effettuata, tenuto anche conto degli
ulteriori compiti previsti dal comma 3 dell'art. 31 del vigente
A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai fini della liquidazione degli onorari, entro il 15 di ciascun
mese i medici devono, di norma, inviare all'ufficio SASN di
competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove
esistono, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese
precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio
SASN.
5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il
terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta.
6. A decorrere dal 1 ° gennaio 1999 gli onorari per le prestazioni
aggiuntive di cui all'art. 4 lettera "C" ultimo comma, sono quelli
previsti dall'allegato "D" all'accordo per la regolamentazione dei
rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di
attivita' medico legali in favore del personale navigante la misura
del compenso e' pari a L. 135.000, pari ad € 69,72, dal 1 gennaio
1999 e a L. 136.900, pari ad € 70,70, dal 1 gennaio 2000.
8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate
nell'espletamento dell'incarico di cui e' titolare, al medico e'
fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo
dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la
decadenza dall'incarico, salvo ogni altra azione a norma delle leggi
vigenti.

Art. 10
Visite mediche domiciliari di controllo
1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai
medici fiduciari del Ministero della Salute o, in relazione a
particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito
esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le
modalita' e le procedure stabilite dal decreto del Ministero della
salute 27 maggio 1987 n. 322.
2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito
a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con
decreto ministeriale 12 ottobre 2000 adottato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della
Salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite
di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia.
3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti:
a) L.50.000, pari ad € 25,82, per visita di controllo domiciliare
eseguita in giorno feriale;
b) L.70.000, pari ad € 36,15, per visita di controllo domiciliare
eseguita in giorno festivo;
c) L.37.500, pari ad € 19,37, per visita di controllo domiciliare
feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore;
d) L. 52.500, pari ad € 27,11, per visita di controllo domiciliare
festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore.
4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione,
dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987, n. 179, e'
rideterminato nella misura di L. 8000, per i rimborsi dovuti dai
richiedenti le visite di controllo per il personale navigante.
5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e' riconosciuto,
per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana,
un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro
di benzina verde.
6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole
nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non
sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste
speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre che'
l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto
delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al
comma 1, lettere a) b) c) d), e' maggiorato del 50% e il compenso di
cui al comma 2 e' sostituito dal rimborso delle spese di traversata
effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa "
passeggero" dei mezzi navali di linea, nonche' di eventuale uso di
servizio pubblico di taxi nell'isola.
7. Per l'ipotesi di cui al precedente comma e' riconosciuto,
altresi', qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire
secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto,
entro il limite massimo di L.45.000, rivalutate annualmente in
relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli
indici ISTAT.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal 1 dicembre 2000.
9. L'impresa di navigazione e l'istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero
della Salute il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di
amministrazione, di cui ai commi precedenti.

Art 11
Assicurazione contro i rischi
derivanti dagli incarichi.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
accordo a cura del Ministero della salute i medici fiduciari sono
assicurati contro i danni da responsabilita' professionale verso
terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione
dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi: L. 2.000.000.000 per sinistro,
pari ad Euro 1.03.913,80;
L. 1.000.000.000 per persona, pari ad Euro 516.456,90;
L. 5.000.000.000 per danni a cose o ad animali, pari ad Euro
258.228,45;
b) per gli infortuni:
L. 1.500.000.000 per morte o invalidita' permanente, pari ad Euro
774.685,35;
L. 150.000 giornaliere, pari ad Euro 77,47 per un massimo di 300
giorni all'anno per invalidita' temporanea assoluta.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di
categoria firmatari del presente accordo.

Art. 12
Contributo Previdenziale e per
l'assicurazione di malattia
1. Dal 1 gennaio 1998 sugli onorari di cui al precedente art. 9, il
Ministero della salute versa trimestralmente un contributo
previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al
2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
pari al 13% (tredici per cento) di tutti i compensi previsti dal
presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per
cento)a carico del Ministero della salute e il 4,875% (quattro
virgola ottocentosettantacinque per cento) a carico del medico.
2. I contributi devono essere versati ali' ente gestore del fondo di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si
riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30
giorni successivi alla scadenza del trimestre.
3. Per fare fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere
della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in
relazione allo stato di gravidanza e secondo quanto disposto dalla
legge n.379 del 1990, e' posto a carico del Ministero della Salute un
onere pari allo 0,36% dei compensi lordi da utilizzare per la stipula
di apposite assicurazioni.
4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma
1 il ministero della Salute versa all'ENPAM il contributo per
l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla
compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari del
presente accordo avranno provveduto, entro 90 giorni dalla
pubblicazione, a stipulare apposito contratto di assicurazione
mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica.

Art. 13
Medici domiciliari
1. Il presente accordo, per la parte compatibile , si applica anche
ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite
domiciliari, nelle localita' sedi di ambulatori direttamente gestiti
dal Ministero della salute.
2. I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite
preventive di imbarco, urgenti, nelle ore di chiusura degli
ambulatori degli uffici SASN., con le modalita' previste dall'art. 5,
commi 3 e 5 del presente accordo.

Art 14
Quote sindacali
1. Il Ministero della salute si impegna a riscuotere, sulla base di
apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di
categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.
2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con
l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta
sindacale e con l'indicazione delle relative quote.
3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

Art. 15
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro
modalita' di erogazione
1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita
l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi
forniti di pronto imbarco;
c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto
imbarco.
2. II diritto di sciopero dei medici fiduciari e' esercitato con un
preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero
contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione
dal lavoro.
3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle
norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione
delle sanzioni, previste dall'art.7 comma 7 del presente accordo.
4. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le
azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali, e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo;
5. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
calamita' naturale, gli scioperi dichiarati si intendono
immediatamente sospesi.

Art. 16
Aggiornamento professionale obbligatorio
1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero
della salute, e i medici che operano anche per le aziende USL in
qualita' di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare
ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal
Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue.
2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto
pubblico.
3. L'Ufficio SASN competente puo' riconoscere come utili ai fini
dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, nei limiti di
32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini
professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai
convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei
programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da
Universita', ospedali, Istituti di ricerca, societa' scientifiche o
organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a
carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per
i medici di medicina generale titolari anche di incarico di
assistenza primaria per il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 17
Oneri
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo,
valutati per gli anni 1999 e 2000 in complessive Euro 358.000,00, si
fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 3321 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Salute.
Norma transitoria n.1
I medici fiduciari cui sia stato conferito un incarico provvisorio,
in attivita' alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono
confermati nell'incarico a tempo indeterminato, a condizione che
siano in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento
dell'incarico dalla presente convenzione.
Norma transitoria n. 2
Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 8 del
presente accordo, e' confermata la commissione attualmente in carica.
Dichiarazione a verbale n.1
Le parti si impegnano a rivedersi per l'aggiornamento della
modulistica in uso, al fine di adeguarla alle esigenze
dell'assistenza sanitaria e medico legale.
Dichiarazione a verbale n.2
Le parti si impegnano a rivedersi al fine di stabilire criteri per la
formazione continua dei medici fiduciari, in analogia a quanto
previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 2000, n. 271 per i medici ambulatoriali del Servizio Sanitario
Nazionale.
Dichiarazione a verbale n.3
Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilita' di
estendere la copertura assicurativa, di cui all'art. 11 del presente
accordo, anche alle spese legali sostenute dal medico per fatti
inerenti l'attivita' svolta per conto del Ministero, nei procedimenti
giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.
Dichiarazione a verbale n.4
Le eventuali altre attivita' richieste al medico fiduciario ai sensi
del comma 2 dell'articolo 4 del presente accordo, che comportino un
maggiore onere, saranno tenute in considerazione in occasione del
successivo rinnovo contrattuale.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI
FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL
PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, SOTTOSCRITTO
IL 18 FEBBRAIO 2003.


MINISTERO DELLA SALUTE F.to Dr.ssa Magda FOSSATI


S.NA.ME.SASN F.to Dr. Stefano ALIOTTTO
(Sindacato nazionale medici F.to Dr.ssa Graziella GIGLIO
servizio assistenza sani- F.to Dr. Salvatore MASSA
taria naviganti) F.to Dr. Giovanni ILARI


SNAMI F.to Dr. Gennaro CAIFFA
(Sindacato nazionale au-
tonomo medici italiani)


FIMMG F.to Dr. Bruno PALMAS
(Federazione italiana
medici medicina generale)


S.M.G. SASN F.to Dr. Tarcisio MELANDRI
(Sindacato medici generici
fiduciari Servizio assisten-
za sanitaria ai naviganti)

Visto si approva il Ministro: Prof. Girolamo SIRCHIA


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it