IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare
l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di
particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o
per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del
Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite
strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata
dall'atto costitutivo;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 dicembre 2002 recante disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2002, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002; registro
n. 11, foglio n. 155, recante l'istituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di una struttura di missione con il compito
di fornire il supporto organizzativo alla Delegazione italiana nella
Commissione intergovernativa per la realizzazione di una nuova linea
ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione;
Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2002 che prevede la
possibilita' di conferire non piu' di un incarico individuale ad un
esperto di provata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ravvisata la necessita' di aumentare, nei limiti delle
disponibilita' delle spese di funzionamento, il numero degli
incarichi conferibili ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 agosto 2002 di cui alle premesse e' sostituito dal
seguente:
«4. Nei limiti delle disponibilita' delle spese di funzionamento,
possono essere conferiti non piu' di tre incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede con i fondi stanziati sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilita' n. 1 -
Segretariato generale - capitolo n. 158.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Roma, 12 dicembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 277
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato