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Gazzetta Ufficiale N. 59 del 11 Marzo 2004

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2004

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto 7 settembre 2001, n.
343,
convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n.
401,
in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri
predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso ed
i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza,
d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 dicembre 1998, recante l'approvazione del programma di
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico
mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio
nazionale;
Visto il progetto per la realizzazione dei centri funzionali
approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal Comitato tecnico di
cui alla legge 1998, n. 267 e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sopra richiamato, nonche' quanto stabilito in merito
dall'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, cosi'
come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3260 del
27 dicembre 2002;
Vista la circolare 7 agosto 2003 del Dipartimento della
protezione civile indirizzata alle Regioni ed alle Province autonome
di Trento e di Bolzano, alle Province ed agli Uffici territoriali di
Governo, che evidenzia la necessita' di una cura continua ed adeguata
dei corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare scorrimento per
il migliore deflusso delle acque, soprattutto in occasione del
verificarsi di eventi meteorologici intensi e che, inoltre, indica
come fondamentali la sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli
argini e delle infrastrutture che potrebbero influire sul deflusso
delle acque durante un evento di piena;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 settembre 2003, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), all'UPI (Unione Province
d'Italia), all'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti
Montani), contenente gli «Indirizzi operativi per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici»,
in cui vengono evidenziate le problematiche urgenti da affrontare ed
individuate le iniziative da porre in essere per ridurre il rischio
per la popolazione legato agli eventi idrogeologici;
Considerata l'urgenza di individuare le autorita' competenti ed i
soggetti responsabili, a livello statale e regionale,
dell'allertamento nelle diverse fasi del sistema di protezione civile
in previsione oppure in caso di eventi della medesima natura che
determinino situazioni di rischio per la popolazione ed i beni;
Considerata, inoltre, la necessita' di identificare i soggetti
istituzionali e gli organi territoriali che devono essere coinvolti
nelle attivita' di previsione e prevenzione del rischio e di gestione
dell'emergenza, nonche' i legami funzionali tra i citati soggetti per
affiancare le autorita' di protezione civile;
Considerata, altresi', l'urgenza e la necessita' di chiarire e
disciplinare, nell'ambito del quadro legislativo vigente, i rapporti
tra i soggetti e le attivita' in materia di difesa del suolo e di
protezione civile;
Ritenuto di dover disciplinare i rapporti funzionali e di
collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e
regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti;
Ritenuto, inoltre, di dover definire gli strumenti e le modalita'
per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi ed
all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti ad
eventi meteoidrogeologici particolarmente intensi che possono
costituire elemento di pericolosita' per la popolazione ed i beni;
Acquisita l'intesa con le Regioni e le Province Autonome nella
riunione dell'8 gennaio 2004;

A d o t t a
i seguenti indirizzi operativi

per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

1. Finalita' e compiti generali
Il presente atto ha lo scopo di:
- individuare le autorita' a cui compete la decisione e la
responsabilita' di allertare il sistema della protezione civile ai
diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi
dell'eventuale manifestarsi, nonche' del manifestarsi, di calamita',
catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino
situazioni di rischio;
- definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali
coinvolti nelle attivita' di previsione e prevenzione del rischio e
di gestione dell'emergenza, nonche' i loro legami funzionali ed
organizzativi al fine di sostenere le autorita' di protezione civile,
sia in tale decisione ed assunzione di responsabilita' che nella
organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di contrasto del
rischio stesso;
- stabilire gli strumenti e le modalita' con cui le informazioni
relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed
idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteoidrologici
particolarmente intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese
situazioni di dissesto per il territorio, nonche' di pericolosita'
per la popolazione, devono essere raccolte, analizzate e rese
disponibili alle autorita', ai soggetti istituzionali ed agli organi
territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attivita' di
protezione civile;
- sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale
collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale
che regionale, e le altre autorita', i soggetti istituzionali ed gli
organi territoriali, preposti, ancorche' con altre finalita' e
strumenti, ma comunque ordinariamente, alla valutazione e mitigazione
del rischio in materia;
- organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito, ferme
restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle
autonome a statuto speciale. Al governo del sistema di allerta
nazionale distribuito concorrono responsabilmente:
- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della
protezione civile;
- le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e
strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di
quanto specificato dalla circolare del 30 settembre 2002, n.
DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla legge 183/1989 e successive
modificazioni, dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n.
112/1998 e dalla legge n. 401/2001 e dalle normative regionali di
riferimento.
La gestione del sistema di allerta nazionale e' assicurata dal
Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni attraverso la
rete dei Centri Funzionali, nonche' le strutture regionali ed i
Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed
operativamente a tale rete, cosi' come stabilito dall'ordinanza n.
3134 del 10 maggio 2001, e cosi' come modificata dall'ordinanza n.
3260 del 27 dicembre 2002, e realizzata secondo il progetto
approvato, nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di
cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998.
Le Province autonome aderiscono alla gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito per il
rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile,
tramite apposita convenzione da stipulare con il Dipartimento della
protezione civile ferme restando le competenze riconosciute alle
stesse dallo Statuto di cui al DPR del 31 agosto 1971, n. 670.
L'architettura istituzionale, il quadro dei compiti e delle funzioni,
nonche' le modalita' di gestione, interscambio e condivisione delle
informazioni previste nell'ambito del progetto citato in precedenza e
tese al governo non solo della rete dei Centri Funzionali ma del
sistema della protezione civile nazionale, statale e regionale, da
parte delle Autorita' competenti, sono da intendersi modificate ed
integrate ai sensi del presente atto; il che vale anche per i
contenuti del programma richiamato dal DPCM 15/12/1998.
Ciascuna Regione avra' quindi cura di indirizzare e/o stabilire le
procedure e le modalita' di allertamento del proprio sistema di
protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e
comunale ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n.
401/2001 e della normativa regionale in materia di protezione civile,
nonche' secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di
massima per la pianificazione d'emergenza gia' emanati dal
Dipartimento della protezione civile.
A tal fine il sistema di allerta nazionale prevede: una fase
previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata
modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica,
idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonche' degli effetti
che tale situazione puo' determinare sull'integrita' della vita, dei
beni, degli insediamenti e dell'ambiente;
una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: i)
osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale,
dell'evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione
a breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico
e/o modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in
tempo reale.
Le precedenti fasi attivano:
la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di
contrasto dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione
e prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, cosi'
come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998;
le diverse fasi della gestione dell'emergenza, in attuazione dei
Piani d'emergenza regionali, provinciali e comunali, redatti sulla
base di indirizzi regionali, relativi anche all'organizzazione
funzionale degli stessi interventi urgenti.
I Programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire
le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione,
monitoraggio e sorveglianza, devono altresi' promuovere
l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e di
pronto intervento idraulico, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n.
2669/1937 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei
presidi territoriali, cosi' come stabilito dal presente atto.
Tuttavia, qualora tale organizzazione sia stata gia' in tal senso
predisposta ed adottata dalle Regioni, essa dovra' essere recepita
nei Programmi regionali di previsione e prevenzione e adeguatamente
armonizzata con l'organizzazione dei presidi territoriali stessi.
I Piani d'emergenza devono quindi collegarsi organicamente e
funzionalmente ai Programmi di previsione e prevenzione,
individuando, tra l'altro e se del caso, le procedure per l'azione
dei presidi territoriali anche a scala comunale.
Altresi' i Piani d'emergenza regionali e/o provinciali devono
contemplare o recepire i Piani di emergenza relativi alle dighe,
predisposti anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.
Ai fini di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento dei compiti
e delle funzioni indirizzati e coordinati dal presente atto,
l'attivita' tecnico-operativa del Dipartimento, i Programmi regionali
di previsione e prevenzione, nonche' i Piani provinciali e comunali
di emergenza devono garantire l'unitaria considerazione delle
problematiche, degli interventi e delle attivita' afferenti a ciascun
bacino idrografico, cosi' come definito anche ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge n. 183/1989.
Assunto che le Regioni, in quanto titolari, in forma singola o
associata, dei poteri di Autorita' di bacino agiscano ai sensi del
comma 2 dell'art. 3 della predetta legge, cioe' "secondo criteri,
metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine
di garantire omogeneita' di condizioni di salvaguardia della vita
umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni", dovra'
altresi' essere garantito un efficace e proficuo coordinamento tra le
attivita' di protezione civile nel tempo reale e quelle di
pianificazione e prevenzione nel tempo differito.
A tal fine si puo' definire:
- il tempo reale come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui
deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e
generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo
comprende: i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorche'
complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il
contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto
sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, quando del caso,
dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita
preesistenti all'evento stesso, perseguendo anche, ove possibile e
attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosita';
- il tempo differito come quel periodo misurabile non piu' in mesi,
ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e
previsione, nonche' di pianificazione, programmazione e realizzazione
di interventi, sono volte a garantire condizioni permanenti ed
omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di
tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.
2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticita' e livelli d'allerta.
Ai fini delle attivita' di previsione e prevenzione, le Regioni,
anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di
propria competenza, o parti di essi, in ambiti territoriali
significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale
della tipologia e della severita' degli eventi meteoidrologici
intensi e dei relativi effetti.
Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta. Le zone di
allerta sono quindi identificate e delimitate tenendo in
considerazione:
- le possibili tipologie di rischio presenti;
- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei
relativi effetti;
- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici,
infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi
ambiti territoriali e tra i diversi bacini;
- le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 180/1998;
- la piu' generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale
in materia.
In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono
identificare adeguate grandezze e relativi valori, quali precursori
ed indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari
d'evento, nonche' dei conseguenti effetti sull'integrita' della vita,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora non intervenga
nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorche' temporanea e
provvisoria, dell'evento stesso.
Tale identificazione deve essere ottenuta sulla base, sia della
conoscenza storica del manifestarsi e dell'evolversi nel tempo e sul
territorio di eventi significativi e dei relativi effetti, sia di
modellazioni, anche speditive, degli eventi e degli effetti ritenuti
piu' probabili.
In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro estensione
e consistenza quantitativa, deve riguardare con crescente priorita'
ed importanza quelli relativi:
- all'ambiente;
- alle attivita';
- agli insediamenti ed ai beni dislocabili e non dislocabili;
- alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i servizi
pubblici locali e collettivi, per i servizi sanitari;
- alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed umani
in particolare;
definendo cosi' una gerarchia degli elementi esposti alla
pericolosita' dell'evento stesso.
Si definisce rischio, in una data zona, la probabilita' che un evento
prefigurato, atteso e/o in atto, nonostante le azioni di contrasto,
determini un certo grado di effetti gerarchicamente e
quantitativamente stimati, sugli elementi esposti in tale zona alla
pericolosita' dell'evento stesso.
Si definisce scenario di rischio, l'evoluzione nello spazio e nel
tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioe' della distribuzione degli
esposti stimati e della loro vulnerabilita' anche a seguito di azioni
di contrasto.
Si definisce quindi scenario d'evento, l'evoluzione nello spazio e
nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella
sua completezza e complessita'.
Le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento,
stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente
o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio,
un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed
elevata criticita', oltre che un livello base di situazione
ordinaria, in cui le criticita' possibili sono ritenute comunemente
ed usualmente accettabili dalle popolazioni.
Poiche' lo scenario d'evento previsto, monitorato e sorvegliato nel
tempo reale potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto
descritto dal relativo prefigurato scenario d'evento, i valori
assunti nel sistema di soglie, nonche' i relativi livelli di
criticita', devono precauzionalmente ed adeguatamente includere una
quota di "non conoscenza", cioe' di incertezza nella valutazione dei
prefigurati scenari di rischio, da associare alle stime fatte in tale
ambito valutativo.
Sara' cura delle Regioni far si' che al raggiungimento e/o
superamento di tali soglie, ancorche' semplicemente previsto, siano
pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del sistema
della protezione civile preposti:
- prima del manifestarsi dell'evento temuto , alle fasi di
attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei
conseguenti effetti, nonche' di preparazione all'emergenza;
- durante e dopo il manifestarsi dell'evento , alla fase di governo e
superamento dell'emergenza.
La relazione tra i livelli di criticita' e i livelli di allerta, le
azioni di protezione civile da attivare progressivamente nell'ambito
di tali livelli di allerta al crescere della criticita', le funzioni
di supporto ed i soggetti responsabili di tali funzioni, devono
essere dalle Regioni univocamente stabiliti, funzionalmente
rappresentati e comunicati al Dipartimento della protezione civile.
L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del
sistema della protezione civile da parte delle Regioni sulla base dei
raggiunti livelli di criticita', e quindi di attivazione delle
diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete
al Presidente della Giunta regionale o a soggetto da lui a tal fine
delegato sulla base della legislazione regionale in materia.
La valutazione dei livelli di criticita', attesi o in atto, in
rapporto ai predefiniti scenari di evento compete al Centro
Funzionale.
A tali fini e' definito un Avviso di criticita', in cui e' esposta
una generale valutazione della criticita' degli effetti. Tale
valutazione e' fondata, sia sul raggiungimento da parte dei valori
assunti nel tempo reale dagli indicatori dello scenario d'evento
atteso delle soglie relative al livello di criticita' minimo, sia
sulla percentuale di avvicinamento tendenziale di tali indicatori
alle soglie definite per il livello di criticita' successivo.
L' adozione dell' Avviso e' di competenza del Presidente della Giunta
regionale o dal soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della
legislazione regionale in materia.
L'evoluzione nello spazio e nel tempo della criticita', cioe' dello
scenario di criticita', e' valutata in successivi aggiornamenti
esposti in un Avviso, oppure in bollettini, secondo quanto a tal fine
e preventivamente stabilito dalle Regioni.
Gli scenari di moderata ed elevata criticita', nonche' quello di
ordinaria criticita', a cui puo' corrispondere uno stato di generica
attenzione da parte dei Centri Funzionali interessati, devono essere
riferiti almeno alle 24 ore successive all'emissione dell'Avviso di
criticita'.
A prescindere dalla definizione sia dei livelli di criticita' che
della relazione tra questi ed i livelli d'allerta e permanendo
comunque nella responsabilita' del Presidente della Giunta regionale
o del soggetto da questi delegato, la dichiarazione dei livelli di
allerta e l'attivazione dei piani di emergenza, qualora richiesto e
concordato con la Regione, oppure imposto da giustificati motivi, la
responsabilita' relativa alla valutazione e dichiarazione dei livelli
di criticita' raggiungibili e/o raggiunti sul territorio regionale
puo' essere assunta dal Dipartimento della protezione civile.
3. Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri
Funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di
Competenza.
L'architettura di base del sistema dei Centri Funzionali Compito
della rete dei Centri Funzionali e' quello di far confluire,
concentrare ed integrare tra loro:
- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti
meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale,
dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione
della terra;
- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli
derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed
idrauliche.
La finalita' di tale compito e' di fornire un servizio continuativo
per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24
ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorita'
competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonche'
assolva alle necessita' operative dei sistemi di protezione civile.
La Regione garantira' il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale
operative regionali e/o provinciali, nonche' con ogni altra struttura
preposta alla sintesi di tutte le informazioni necessarie
all'attivita' decisionale ed operativa ai fini di protezione civile,
dandone successiva informazione al Dipartimento.
Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali,
nonche' delle conseguenti assunzioni di responsabilita', la rete dei
Centri Funzionali e' costituita dai Centri Funzionali regionali, o
decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il
Dipartimento della protezione civile.
La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard
e procedure comuni ed e' componente del Servizio nazionale della
protezione civile.
Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile e' organizzato come i Centri Funzionali decentrati ed assolve,
tra l'altro, ai compiti ed alle funzioni di:
- indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri
Funzionali; su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per
giustificati motivi, il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento potra' sostituire nei compiti e nelle funzioni uno o
piu' Centri Funzionali decentrati;
- generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica, anche
di singoli territori regionali, provinciali e comunali, affiancando i
Centri Funzionali decentrati o se del caso in loro sostituzione;
- predisposizione per tutta la rete dei Centri Funzionali della
mosaicatura delle informazioni prodotte dagli impianti radar
meteorologici esistenti sul territorio nazionale;
- mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano dighe e
con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, oltre che
con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, nonche' con gli organi internazionali competenti in materia;
- promozione di studi e ricerche, nonche' dello sviluppo di prodotti
per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per
far progredire complessivamente le capacita' di previsione e
prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale.
Ciascun Centro Funzionale decentrato e' un sistema generalmente
organizzato in tre grandi aree, a cui possono concorrere per lo
svolgimento delle diverse funzioni, unitariamente dirette e
coordinate a tal fine, altre strutture regionali e/o Centri di
Competenza.
La prima area e' dedicata alla raccolta, concentrazione,
elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel
territorio di competenza che dovranno quindi essere trasmessi al
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, nonche', qualora
cio' sia previsto da intese o accordi tra Amministrazioni diverse,
alla raccolta di dati provenienti da altre reti di rilevamento e
sorveglianza dei parametri meteo-pluvio-idrometrici.
La seconda area e' dedicata all'interpretazione nonche' all'utilizzo
integrato dei dati rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli
previsionali relativi al dominio territoriale di competenza di
ciascun Centro Funzionale decentrato, nonche' a fornire pieno
supporto alle decisioni delle Autorita' di protezione civile
competenti per gli allertamenti.
La terza area e' dedicata alla gestione del sistema di scambio
informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi di
comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e
della messaggistica tra i Centri Funzionali anche ai fini
dell'esercizio dei compiti nazionali, di cui all'art. 2 della legge
n. 183/1989 ed all'art. 88 del decreto legislativo n. 112/1998 ed e'
la sede di connessione tra i Centri Funzionali ed i Centri di
Competenza laddove esistenti.
Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali nel tempo reale
assume in se', sia la fase di previsione che la fase di monitoraggio
e sorveglianza.
La fase di previsione e' articolata in tre funzioni.
La prima e' relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o
all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensita'
degli eventi meteorologici attesi.
La seconda e' relativa alla previsione degli effetti che il
manifestarsi di tali eventi dovrebbe determinare sul dominio
territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale.
La terza e' relativa alla valutazione del livello di criticita'
complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto anche
confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie
adottate.
Mentre la prima funzione puo' essere assolta anche con il concorso di
Centri di Competenza, la seconda e la terza funzione devono essere
assolte in via prioritaria da ogni Centro Funzionale, presso cui
devono comunque risiedere le necessarie competenze e le specifiche
attivita' tecniche di supporto alle decisioni.
La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la
trasmissione, la raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali
dei dati rilevati per le diverse finalita' dalle diverse tipologie di
sensori, nonche' tramite le notizie non strumentali reperite
localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di
formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a
seguito dell'evoluzione dell'evento in atto.
Tale attivita' di reperimento locale di informazioni anche non
strumentali dovra' essere contemplata tra i compiti principali da
attribuire ai presidi territoriali di cui ai punti successivi.
Tale fase e' articolata in quattro funzioni:
la prima e' relativa alla composizione e rappresentazione di dati
meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e
sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra;
la seconda e' relativa alla composizione e rappresentazione di dati
idropluviometrici;
la terza e' relativa alla previsione a brevissimo termine sia
dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il
now casting meteorologico, cioe' l'uso di modelli meteorologici ad
area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radar
meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi
di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il
solo uso dei modelli idrologici- idraulici-idrogeologici
inizializzati dalle misure pluvioidrometriche raccolte in tempo
reale;
la quarta e' relativa alla verifica del livello di criticita' in
essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con
le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori
locali debitamente istruiti.
Mentre la prima, la seconda e la terza funzione possono essere
assolte anche con il concorso di Centri di Competenza, la quarta
funzione deve essere assolta esclusivamente da ciascun Centro
Funzionale, presso cui devono risiedere le necessarie competenze e le
specifiche attivita' tecniche di supporto alle decisioni, nonche'
tutte le altre informazioni provenienti dal territorio.
Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali comprende,
altresi', sia la gestione della rete stessa e il continuo controllo
della sua corretta operativita' tanto nel tempo reale quanto nel
tempo differito che una attivita' di progettazione e realizzazione
degli adeguamenti e degli ampliamenti necessari, nonche' la
permanente attivita' di studio, definizione ed aggiornamento delle
zone, delle soglie di allerta e dei relativi scenari.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni garantiscono,
anche attraverso soggetti esterni e secondo programmi comuni e
concordati, la formazione continua e permanente del personale tecnico
ed amministrativo coinvolto nel sistema di allertamento, necessaria a
garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato.
Disposizioni operative
Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e' operativo per
tutti i giorni dell'anno su un arco delle 12 ore e garantisce
sussidiarieta' operativa e funzionale nel caso in cui uno o piu'
Centri Funzionali siano nella giustificata impossibilita' di
effettuare il servizio.
I Centri Funzionali devono essere operativi, in caso di necessita',
su tutto l'arco delle 24 ore, secondo le proprie procedure.
Nel caso di eventuale mancanza, ritardo o temporanea sospensione
nella fornitura del servizio determinata da cause tecniche di forza
maggiore o dalle necessita' di assolvere prioritariamente ad
esigenze, anche riconnesse a compiti d'Istituto, la Regione ne dara'
immediata e laddove possibile preventiva comunicazione al
Dipartimento della protezione civile, il cui Centro Funzionale
sostituira' il Centro Funzionale decentrato, per quanto possibile e
d'intesa con la Regione stessa.
Ogni Centro Funzionale decentrato e' altresi' impegnato a comunicare
al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, ogni
sistematico mal funzionamento di parti del servizio e/o del sistema,
ovvero eventuali modifiche ad essi apportate.
Le Regioni accentrano presso il proprio Centro Funzionale i dati
rilevati dalle reti di monitoraggio ricadenti nel proprio territorio,
comprese quelle ad esse trasferite ai sensi del DPCM 24 luglio 2002 o
gestite da altri soggetti.
I Centri Funzionali decentrati trasferiscono al Centro di Competenza
nazionale, sito presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, i dati meteoidro- pluviometrici della rete
nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1 lettera b), del DPCM
24 luglio 2002.
I Centri Funzionali decentrati trasferiscono "in prima istanza" al
Centro Funzionale sito presso il Dipartimento della protezione
civile, almeno i dati meteo-idro-pluviometrici della rete nazionale
integrata di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del DPCM 24 luglio
2002. In seguito il Dipartimento concertera' con le Regioni le
ulteriori modifiche, potenziamenti ed ampliamenti che si rendessero
necessari affinche', sulla base di tale rete nazionale integrata, si
definisca una rete fiduciaria nazionale per le finalita' di
protezione civile che tenga conto, operando con criteri di efficacia
ed efficienza, delle specifiche necessita' anche di monitoraggio e
sorveglianza in tempo reale delle aree a rischio.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni stabiliscono
d'intesa criteri, metodi e standard di raccolta, acquisizione,
elaborazione e consultazione dei dati d'interesse per la fase di
monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri Funzionali per le
finalita' di protezione civile.
Tali standard devono essere tali da garantire al Dipartimento della
protezione civile le funzionalita' minime necessarie per svolgere, se
richiesto, le funzioni di supporto e sussidiarieta'.
A tal fine devono essere posti in essere tutti i provvedimenti
necessari per assicurare la funzionalita' del sistema, soprattutto in
condizioni ambientali avverse, prevedendo sistemi di ridondanza dei
vettori trasmissivi e degli elementi nodali delle reti di telemisura,
nonche' la continuita' operativa degli impianti anche in caso di
interruzione dell'alimentazione elettrica di rete per un periodo di
almeno 12 ore.
Tale sistema deve altresi' essere in grado di consentire al
Dipartimento l'acquisizione dei dati meteo-pluvioidrometrici misurati
per le finalita' del tempo reale con un ritardo massimo definito dal
Dipartimento d'intesa con le Regioni.
Per garantire la continuita' e funzionalita' del sistema ai fini di
protezione civile, le Regioni ed il Dipartimento della protezione
civile individuano le apparecchiature e le parti delle reti di
rilevamento, esistenti o in corso di realizzazione o di
trasferimento, di interesse per la fase di monitoraggio e
sorveglianza svolta dai Centri Funzionali e concorrono alla loro
manutenzione, al loro ampliamento ed adeguamento nel tempo, facendo
ricorso al fondo nazionale di protezione civile nelle modalita' da
stabilirsi caso per caso e comunque con criteri di uniformita'.
Il Dipartimento e le Regioni garantiscono reciprocamente la continua
disponibilita':
- del flusso dei dati meteo-pluvioidrometrici, satellitari e
radarmeteorologici, nonche' di previsione degli eventi e dei relativi
effetti, attraverso il sistema di scambio informativo dei Centri
Funzionali;
- delle informazioni e segnalazioni di natura non strumentale, ne'
modellistica, provenienti direttamente dal territorio e/o comunicate,
attraverso i diversi Centri Operativi, anche dai presidi
territoriali.
Ciascuna Amministrazione coinvolta nel sistema di scambio informativo
dei Centri Funzionali non puo' utilizzare i dati resi disponibili da
altri per finalita' diverse da quelle istituzionali e non puo'
diffonderli a terzi senza preventiva autorizzazione da parte
dell'Amministrazione proprietaria.
Nel caso in cui tali finalita' non siano riconducibili ai compiti ed
alle funzioni proprie del sistema della protezione civile, dovranno
comunque essere rese note e preventivamente concordate con il
Dipartimento stesso.
Centri di Competenza
Sono definiti Centri di Competenza, quei soggetti che forniscono
servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi
tecnico-scientifici in ambiti specifici. Essi possono coincidere con
i Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da soggetti,
pubblici e privati, esterni alla rete dei Centri Funzionali, ma ad
essa connessi, organizzativamente ed amministrativamente, attraverso
la stipula di convenzioni.
Qualora si tratti di soggetti fornitori di servizi la convenzione di
affidamento deve essere accompagnata da uno specifico disciplinare
tecnico.
Sono Centri di Competenza nazionale:
- l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare per il tramite
del proprio CNMCA di Pratica di Mare.
Con provvedimento del Capo Dipartimento verranno individuati altri
Centri di Competenza, anche su proposta delle Regioni.
Il Centro di Competenza nazionale presso l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, avra' la stessa architettura
di un Centro Funzionale ed assolvera', in stretto rapporto con il
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile, ai compiti ed alle funzioni convenute con il Dipartimento
come dettato dal comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM n. 3260/02 ai sensi
del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 343/01, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 401/01.
Tra tali compiti e funzioni, prioritariamente riguardanti il rischio
idrogeologico ed idraulico nell'ambito del tempo differito, ai fini
della protezione civile e' contemplato lo svolgimento:
- di analisi degli eventi idrogeologici, idraulici e costieri utili
per la definizione e l'aggiornamento sia delle Zone di allerta e
delle relative soglie di criticita' che del rischio residuo
persistente, in particolare nell'ambito di fenomeni gravitativi di
versante;
- di analisi e ricostruzione delle serie storiche pluvioidrometriche,
se non altrimenti provveduto dai Centri Funzionali decentrati, utili
per la definizione e l'aggiornamento delle Zone di allerta e le
relative soglie di criticita';
- del monitoraggio e dell'analisi, anche nel breve periodo, di eventi
e/o evoluzioni di grandezze climatologiche ed ambientali, nonche'
dello stato del mare, utili anche alla modellistica previsionale nel
tempo reale di eventi marittimi e costieri a scala locale;
- della sorveglianza del buon funzionamento delle reti fiduciarie
pluvioidrometriche, ondametriche e mareali, anche per il tempo reale,
secondo gli indirizzi e gli standard stabiliti dal Dipartimento della
protezione civile d'intesa con le Regioni.
Sara' cura dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici informare, per quanto di competenza, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sull'evolversi degli
eventi in atto.
Il Centro di Competenza nazionale presso il Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare garantira' i rapporti con i diversi centri
europei in materia e sara' responsabile, in particolare:
- della disponibilita' e della distribuzione, anche nell'ambito della
rete dei Centri Funzionali, dei prodotti del Centro europeo di
previsioni meteorologiche a medio termine e di EUMETSAT;
- di promuovere, favorire e sostenere, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e le Regioni interessate, anche
attraverso i Centri di Competenza, lo sviluppo di nuovi metodi di
analisi meteorologica e meteoclimatica, nonche' di applicazioni
nell'ambito della modellistica ad area limitata, nell'assimilazione
dei dati, anche satellitari, e nella mosaicatura meteoradaristica di
interesse per le attivita' di protezione civile.
I rapporti tra la rete dei Centri Funzionali ed il Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare, saranno regolati e garantiti
dalle convenzioni stipulate dal Dipartimento della protezione civile
con il Servizio stesso.
Nell'ambito di tali convenzioni, tra l'altro, il Dipartimento dovra',
d'intesa con le Regioni, promuovere la definizione e stabilire le
modalita' di:
- erogazione al Dipartimento ed alle singole Regioni dei risultati di
modellazione degli eventi meteorologici a scala sinottica e, se del
caso, a scala locale per fini istituzionali, sia in forma numerica
che grafica, nonche' delle informazioni e dei dati ottenuti
attraverso il Global Telecomunication System, il World Weather Watch
ed i servizi satellitari;
- partecipazione ai costi sostenuti dal Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica Militare e/o da altro Centro di competenza per nome e per
conto del Servizio stesso nello svolgimento delle attivita' di
interesse istituzionale del Dipartimento della protezione civile e
delle Regioni;
- accesso del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ai
dati pluvioidrometrici rilevati dalle reti fiduciarie delle Regioni;
- partecipazione alle attivita' per la mosaicatura nazionale delle
informazioni ottenute sia dagli impianti radar meteorologici gia'
operativi che da quelli che saranno predisposti nell'ambito del
progetto della copertura radarmeteorologica del territorio nazionale
e/o adeguati a tal fine;
- condivisione ed interscambio, attraverso il Dipartimento, delle
informazioni anche non trattate ottenute dai singoli impianti sia
militari che civili, anche ai fini dello sviluppo di prodotti
innovativi;
- partecipazione del Dipartimento della protezione civile, di Centri
Funzionali e di Centri di Competenza alle attivita' promosse e/o
sostenute dal Servizio presso l'Unione Europea quale rappresentante
nazionale in materia ed, in particolare, la condivisione dei
risultati di tali attivita' nell'ambito della rete dei Centri
Funzionali.
4. Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini Considerato che:
- la modellazione a scala sinottica degli eventi meteorologici
interessa contemporaneamente ed unitariamente tutta la rete dei
Centri Funzionali e rappresenta condizione irrinunciabile per la
modellazione ad area limitata, in particolare a scala regionale e
provinciale, di tali eventi;
- le previsioni meteorologiche numeriche e gli Avvisi meteo
rappresentano, rispettivamente, il primo passo verso la
predisposizione della previsione deterministica degli effetti al
suolo ed una prima manifesta affermazione della loro possibile
criticita';
- la funzione relativa alla previsione della natura e dell'intensita'
degli eventi meteorologici ai fini della protezione civile, puo'
essere assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri di
Competenza quali, tra gli altri:
a) le aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali, i
servizi meteorologici ed agrometeorologici regionali con qualificate
competenze, nonche' dimostrata esperienza ed adeguate capacita'
operative;
b) la Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile;
c) il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- sono mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 107 del decreto
legislativo n. 112/98, sia le funzioni e i compiti di rilievo
nazionale relativi i) agli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei Programmi di previsione e prevenzione in relazione
alle varie ipotesi di rischio, la cui realizzazione comunque compete
alle Regioni, ii) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche,
delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale in materia di protezione civile; e' costituito
presso il Dipartimento della protezione civile, Ufficio
pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, che ne assume
il coordinamento, un Gruppo Tecnico composto da un rappresentante
della Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile, da un
rappresentante del Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare
e da un rappresentante per ciascuna delle Regioni i cui servizi
meteorologici, o aree di previsione meteorologica dei rispettivi
Centri Funzionali, siano stati selezionati dal Dipartimento della
protezione civile, anche in base a criteri predisposti di concerto
con il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare, in ragione
dei livelli di competenza, esperienza, capacita' operative e
strumentali espresse.
Le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della
protezione civile
Il Gruppo Tecnico predispone e comunica formalmente al Capo
Dipartimento delle protezione civile entro le ore 12:00 di ogni
giorno, effettuate le necessarie verifiche con i rispettivi servizi e
sentiti, se del caso, i Centri Funzionali ai quali sia stata
riconosciuta la possibilita' di emettere Avvisi, come meglio
specificato al punto successivo, le previsioni meteorologiche a scala
sinottica ai fini della protezione civile per le successive 24, 48 e
72 ore.
A tal fine, il Gruppo Tecnico adotta ogni strumento utile alla
valutazione e collaborazione in tempo reale con i propri servizi,
comprese la teleconferenza e la firma elettronica.
Il Dipartimento della protezione civile rendera' disponibili gli
spazi ed i mezzi a tal fine necessari.
Tali previsioni, rappresentate in forma numerica da modelli
adeguatamente commentati almeno a scala regionale o in forma
descrittiva e grafica, sono predisposte al fine di consentire:
- ai singoli servizi meteorologici o alle aree di previsione
meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed
interpretare efficacemente le proprie previsioni ad area limitata e
quindi ai Centri Funzionali decentrati di procedere alla modellazione
dei diversi effetti al suolo;
- al Dipartimento di emettere, quotidianamente e contestualmente alla
adozione delle previsioni meteorologiche a scala sinottica, un
Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale ai fini
di protezione civile, di seguito Bollettino di vigilanza meteo;
- al Dipartimento, per le Regioni dove non sia operativo il Centro
Funzionale, nonche' alle restanti Regioni, di emettere,
successivamente, se del caso e secondo proprie procedure, Avvisi di
avverse condizioni meteorologiche sempre ai fini della sola
protezione civile, di seguito Avvisi meteo.
Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili, a partire
dalle ore 12:00 di ogni giorno, le previsioni meteorologiche a scala
sinottica adottate dal Capo Dipartimento, che ne assume la
responsabilita', alle Regioni ed ai diversi Uffici del Dipartimento
stesso per l'espletamento dei conseguenti compiti e funzioni di
previsione e prevenzione.
Gli Avvisi meteo nazionali e regionali
Le Regioni presso le quali, oltre ad essere stata preventivamente
riconosciuta e concordata dal Dipartimento della protezione civile
l'esistenza delle necessarie competenze, esperienze, capacita'
operative e strumentali nell'ambito delle previsioni meteorologiche,
sia operativo anche il Centro Funzionale decentrato, sulla base delle
previsioni meteorologiche a scala sinottica predisposte dal Gruppo
Tecnico ed adottate dal Dipartimento, emetteranno Avvisi meteo
regionali.
Tali Avvisi meteo avranno efficacia, a meno di specifici accordi tra
le Regioni limitrofe, solo sul territorio regionale in cui ha sede il
Centro Funzionale decentrato e verranno trasmessi dalle Regioni agli
Uffici territoriali di Governo, alle Province ed ai Comuni
interessati secondo proprie procedure, nonche' al Dipartimento della
protezione civile.
Nel caso di piu' Avvisi meteo regionali e/o di eventi stimati dal
Dipartimento della protezione civile di riconosciuta rilevanza a
scala sovra regionale, il Dipartimento stesso provvedera' ad emettere
un Avviso meteo nazionale, costituito dall'integrazione degli Avvisi
meteo regionali pervenuti e dalle valutazioni effettuate dal
Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso le quali il
Centro Funzionale decentrato non sia ancora stato attivato, oppure
sia di fatto o sia stato dichiarato dal Presidente della Giunta
regionale non operativo.
L'Avviso meteo nazionale e' predisposto nell'ambito dell'Ufficio
pianificazione valutazione e prevenzione dei rischi dalla Veglia
Meteo di concerto con il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento che, a tal fine, procedera' ad una ricognizione e, se
del caso, ad un'analisi speditiva su tutto il territorio nazionale
della possibile criticita' degli effetti indotti dall'intensita' e
dalla persistenza degli eventi meteorologici, idrogeologici ed
idraulici attesi anche a scala regionale.
L'Avviso meteo nazionale contiene indicazioni circa il suo periodo di
validita' e le Regioni interessate. Tali indicazioni saranno,
altresi', accompagnate da una breve sintesi della situazione
meteorologica in atto e prevista dal Gruppo Tecnico, da una
descrizione sintetica del tipo di evento atteso, da una valutazione
del suo tempo di avvento e della durata della sua evoluzione
spazio-temporale, nonche' da una valutazione solo verbale delle
grandezze meteoidrologiche attese.
Il Dipartimento della protezione civile rendera' tempestivamente
disponibile l'Avviso meteo nazionale adottato dal Capo Dipartimento,
che ne assume la responsabilita' per le Regioni in cui non sia
operativo il Centro Funzionale decentrato, notificandolo:
- alle Regioni;
- agli Uffici territoriali di Governo interessati dalle probabili
criticita' affinche', se richiesto e se del caso, si rendano
tempestivamente disponibili, anche alle sole azioni di informazione e
prevenzione, decise e poste in essere dalle Regioni stesse e/o dal
Dipartimento;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e
forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Le Regioni interessate dall'Avviso nazionale, alle quali non sia
stata preventivamente riconosciuta la capacita' di emettere Avvisi
meteo regionali, oppure nelle quali il Centro funzionale decentrato
non sia operativo, provvederanno, nei modi ritenuti piu' opportuni ed
adeguati, a trasmettere tale Avviso alle Province ed ai Comuni,
nonche' a prendere contatto con gli Uffici territoriali di Governo
interessati, ai fini di indirizzare e predisporre le attivita' di
coordinamento e le iniziative ritenute necessarie.
L'effetto di un Avviso meteo nazionale e' quello di far conoscere e
condividere con tutte le Regioni una prima speditiva valutazione
previsionale del possibile manifestarsi di criticita' almeno a scala
regionale, nonche' di suggerire a ciascuna delle Regioni interessate
da tali criticita' ed il cui Centro Funzionale decentrato non sia
operativo:
- di richiedere il supporto del Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento, sia per valutare i livelli di criticita' nelle zone di
allertamento che per svolgere, se del caso, le attivita' di
monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti
sul territorio regionale;
- di attivare il Centro Funzionale decentrato e, se del caso, gli
uffici e le strutture regionali di protezione civile secondo le
procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa.
L'effetto di un Avviso meteo regionale, e' quello di attivare presso
il Centro Funzionale decentrato le attivita' di presidio e
sorveglianza, secondo le procedure adottate autonomamente dalla
Regione stessa.
I Centri Funzionali interessati dall'Avviso meteo si attiveranno per
estendere, secondo i propri disciplinari, il servizio a tutto l'arco
delle 24 ore e, per le 48 ore successive o, comunque, sino a quando
i) autonomamente non valutino cessate le condizioni di rischio,
oppure ii) non sia stato dichiarato dall'Autorita' di protezione
civile competente il superamento della fase emergenziale in atto.
L'effetto di tali Avvisi meteo sia regionali che nazionali e'
comunque quello di attivare il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento della protezione civile e di avviarne le attivita' di
presidio e sorveglianza.
Gli Avvisi di criticita' nazionali e regionali
Nelle Regioni in cui sia operativo il Centro Funzionale decentrato,
all'emissione di un Avviso meteo regionale, lo stesso Centro
Funzionale:
- valuta gli scenari di rischio probabili e, anche sulla base della
classificazione del territorio regionale in zone di allerta e delle
relative soglie, si esprime sui livelli di criticita' raggiungibili
in ciascuna di esse, rispetto alle diverse tipologie di rischio;
- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticita'
idrogeologica ed idraulica regionale, in seguito Avviso di criticita'
regionale, in cui riporta per ciascuna zona d'allerta il tipo di
rischio, il livello di criticita', nonche', se possibile, le
previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticita' e
lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
- assunto lo stato di attenzione, ancorche' relativo ad uno scenario
di criticita' ordinaria, trasmette l'Avviso di criticita' regionale
alla Presidenza della Giunta regionale o al soggetto da questi
delegato che, dopo averlo adottato, lo dirama agli Uffici
territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonche' ai Centri
Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle
giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui
sono in vigore accordi per la gestione integrata dei bacini
idrografici ai sensi dell'Accordo del 24 maggio 2001 ed al Centro
Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure
stabilite dalla Regione stessa.
Tali procedure autonomamente adottate devono altresi' contemplare le
azioni da porre in atto quando il livello di criticita' atteso e/o
riconosciuto dal Centro Funzionale stesso sia stimato moderato o
elevato. In tal caso dovra' essere:
- rafforzato il servizio secondo adeguati disciplinari;
- predisposta una informativa di maggior dettaglio relativa a
ciascuna delle zone a cui e' attribuito tale livello di criticita',
in cui, se possibile, sara' riportato per ciascuno dei bacini
idrografici coinvolti dall'evento, almeno le soglie relative ai
livelli di moderata ed elevata criticita' ed i livelli attuali
raggiunti dagli indicatori.
Nelle Regioni presso le quali non e' operativo un Centro Funzionale
decentrato, il Dipartimento, acquisita una intesa formale con la
Regione, opera in regime di sussidiarieta' attraverso il Centro
Funzionale centrale presso il Dipartimento e piu' dettagliatamente
secondo quanto di seguito indicato.
In questi casi il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento,
d'intesa con la Regione stessa:
- valuta, per quanto e' possibile sulla base delle proprie strutture
e conoscenze, nonche' delle informazioni ottenute anche attraverso
altre strutture del Dipartimento stesso, gli scenari d'evento attesi
e/o in atto e si esprime sui livelli di criticita' relativamente ai
diversi tipi di rischio, anche sulla base della suddivisione del
territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie
stabilite, qualora disponibili;
- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticita'
regionale per la Regione interessata, in cui riporta, se possibile
per ciascuna zona di allerta, altrimenti per tutto il territorio
regionale, il tipo di rischio, il livello di criticita', nonche', se
possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori e
lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
- trasmette l'Avviso di criticita' regionale cosi' predisposto al
Presidente della Giunta per l'adozione e l'ufficializzazione dello
stesso, nonche' al responsabile del Centro Funzionale decentrato;
- il responsabile del Centro Funzionale decentrato da' comunicazione
al Dipartimento, se e quando l'Avviso e' adottato dal Presidente
della Giunta regionale e, se del caso, lo dirama ai soggetti
interessati, nonche' ai Centri Funzionali decentrati o, in loro
assenza, alle Presidenze delle Giunte delle Regioni dei bacini
idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la
gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell' Accordo del
24 maggio 2001, ed al Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa.
Quotidianamente il Dipartimento della protezione civile emettera'
entro le ore 16:00 un Avviso di criticita' idrogeologica ed idraulica
nazionale, in seguito Avviso di criticita' nazionale, in cui
raccogliera' in forma sintetica:
- il bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale,
contenente una sintesi delle previsioni a scala sinottica predisposte
dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento;
- gli Avvisi meteo emessi sia a livello nazionale che regionale;
- gli Avvisi di criticita' emessi dalle Regioni in cui e' attivo il
Centro Funzionale decentrato pervenuti, nonche' quelli predisposti
dal Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento per le Regioni
in cui il Centro Funzionale decentrato non e' ancora attivo.
Il Dipartimento della protezione civile rendera' tempestivamente
disponibile l'Avviso di criticita' nazionale:
- alle Regioni;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e
forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate
alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto
elevato ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267, ed
al governo delle piene.
Ai fini di una pratica attuazione si delineano le azioni e le
procedure di intervento da promuovere nelle aree a rischio elevato
(R3) e rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti
gravitativi di versante (rischio idrogeologico) che da eventi
alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle zone di allerta.
Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto
elevato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora non ancora
provveduto in tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti
critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli
insediamenti esposti a tali rischi, nonche' promuovere ed
organizzare:
- un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei movimenti
franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree ed in
particolare nei punti critici gia' identificati;
- i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioe' di pronto
intervento e prevenzione non strutturale. Quanto sopra dovra' essere
fatto sulla base:
- delle linee guida e dei programmi regionali di previsione e
prevenzione di cui alla legge n. 225/92;
- dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio di cui alla
legge n. 183/89;
- dei piani di tutela delle acque di cui al decreto legislativo n.
152/99;
- dei piani per l'assetto idrogeologico di cui alla legge n. 267/98;
- dei piani territoriali di coordinamento provinciale.
Ai fini di una migliore individuazione, conoscenza e conseguente
previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i
Comuni potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione
stessa, potenziare il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico
afferente al Centro Funzionale decentrato per l'osservazione di
eventi localizzati e particolarmente intensi e la migliore
definizione delle potenzialita' previsionali a breve termine rese
disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.
I livelli di criticita'
Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata
criticita' dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base
al superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o
strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie
pluviometriche, differenziate nelle diverse zone di allerta sulla
base di criteri che tengono conto, tra l'altro, del numero di aree a
rischio elevato o molto elevato per unita' di superficie presenti in
ciascuna zona di allerta e dell'estensione di territorio da queste
coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa.
Per quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di
elevata criticita' dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno
in base al superamento delle soglie idrometriche relative,
rispettivamente, alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da
parte dal livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato.
Tuttavia la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticita'
per le aree esposte a rischio elevato e molto elevato, e' stabilita
sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale dovessero
manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, cosi'
come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico ed il
rischio idraulico ai punti successivi.
Scenari d'evento e di criticita' idrogeologiche
La difficoltosa prevedibilita' dei fenomeni franosi, anche a causa di
una non necessariamente immediata consequenzialita' temporale tra
l'evento meteoidrologico intenso e l'innescarsi del movimento
gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia
alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali e' da
intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle
generali di area vasta, sia a quelle che e' necessario protrarre
anche dopo la fine dell'evento stesso.
Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno
quindi, e per quanto possibile, essere formulati anche sulla base di
specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali
potranno essere opportunamente affidate ed organizzate anche
nell'ambito dei piani comunali d'emergenza.
Gli scenari di moderata ed elevata criticita', stabiliti per le zone
d'allerta interessate, devono essere localmente confermati o
modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di:
- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie
topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai
maggiori corpi di frane attive e quiescenti;
- evidenze connesse a movimenti franosi gia' diffusamente innescati
e/o in atto.
Tali scenari possono essere determinati, altresi', da altri eventi
non dominati dalla piovosita', quali, in presenza d'innevamento
consistente e diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature
medie anche in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido
scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici,
primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di
magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche nelle aree ad
elevato e molto elevato rischio idrogeologico.
Il presidio territoriale idrogeologico
Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza
dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso in
cui la criticita' cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia
stata dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme da parte
dell'Autorita' a tal fine competente, si devono avviare le attivita'
di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio
soprattutto molto elevato, attivando il presidio a vista dei
potenziali e/o manifesti movimenti franosi.
Nel caso di criticita' rapidamente crescente verso livelli elevati
e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme da parte
dell'Autorita' a tal fine competente, tali attivita' di presidio
territoriale idrogeologico dovranno essere:
i. intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte e
rischio elevato;
ii. mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree
ritenute potenzialmente esposte a maggiore rischio, per le 24 ore
successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteoidrologico
stesso.
A tali attivita' possono partecipare i Corpi dello Stato ed il
Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e
comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla
difesa del suolo e del territorio, nonche' alla gestione della
viabilita' stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia.
Le Regioni provvederanno ad organizzare un efficace ed efficiente
servizio di presidio territoriale idrogeologico individuando i
soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio
stesso.
Scenari d'evento e di criticita' idraulica
La prevedibilita' dei fenomeni alluvionali e' generalmente possibile
quando essi siano legati ad eventi di piena che interessano le aste
dei principali corsi d'acqua.
Per i corsi d'acqua secondari, quali quelli che sottendono bacini
idrografici di dimensioni inferiori ai 400 Kmq, la prevedibilita'
puo' al piu' avvenire in senso statistico e, comunque, la
disponibilita' di misure idrometriche in tempo reale consente
soltanto la validazione dei modelli previsionali ed il monitoraggio e
la sorveglianza degli eventi in atto.
Quando gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a carattere
torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico
secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari
caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, da fenomeni di
sovralluvionamento che possono significativamente modificare
l'evoluzione dell'evento e da piu' limitata densita' delle reti di
monitoraggio, la previsione del fenomeno alluvionale e' difficoltosa
e meno affidabile.
Analogamente, allo stato attuale, non sono prevedibili con
sufficiente accuratezza ai fini dell'allertamento, gli eventi
pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di
territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che
risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti
fognarie.
In tali casi l'attivita' del Centro Funzionale si esplica nella fase
di monitoraggio e sorveglianza che, con l'ausilio dei radar
meteorologici e delle reti pluvioidrometriche e mediante procedure di
"now casting" per la previsione dell'evoluzione dell'evento a
brevissimo termine, deve cercare di condurre all'immediata
localizzazione territoriale e circoscrizione dell'evento in atto.
Ai fini della pianificazione d'emergenza, tra le aree da considerarsi
esposte a un rischio idraulico elevato e molto elevato, oltre a
quelle perimetrate ai sensi della legge n. 267/1998 e successive
modificazioni e suscettibili di inondazione in caso di eventi
alluvionali, sono da considerarsi quelle derivabili dal calcolo
dell'onda di sommersione conseguente all'ipotetico collasso delle
opere di ritenuta o ad una errata manovra delle opere di scarico
delle stesse ai sensi delle circolari del Ministero dei Lavori
Pubblici, n. 352 del 4 dicembre 1987 e n. 1125 del 28 agosto 1986.
Governo delle piene
Al fine di predisporre, con maggior cura e dettagliatamente, le
attivita' necessarie alla prevenzione ed alla riduzione del rischio
idraulico nel caso di eventi di piena, anche in presenza di opere
trasversali e di invasi di ritenuta in alveo e di criticita'
significative lungo i corsi d'acqua, le Regioni, con il concorso, se
del caso, del Dipartimento della protezione civile, devono assolvere
ad un adeguato governo delle piene, a cui devono concorrere le
attivita' di:
- previsione, monitoraggio e sorveglianza poste in essere attraverso
la rete dei Centri Funzionali;
- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate
strutture e/o soggetti regionali e/o provinciali che, se non
altrimenti gia' regolato e predisposto dalle Regioni stesse,
inglobano le attivita' degli attuali servizi di piena e di pronto
intervento idraulico e ne estendono l'efficacia a tutti i corsi
d'acqua di qualsiasi categoria che presentino criticita' tali da
originare aree a rischio elevato o molto elevato;
- regolazione dei deflussi, oggi affidate al solo documento di
protezione civile di cui alla Circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996
e prive di un reale governo organizzato alla luce del nuovo quadro
legislativo vigente.
Le Regioni, in forma singola oppure d'intesa tra loro, esercitano le
funzioni ed i compiti di Autorita' di protezione civile per la
gestione delle piene nel caso di eventi che coinvolgano bacini
idrografici di interesse rispettivamente regionale, oppure,
interregionale e nazionale e che per loro natura ed estensione
comportino l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria.
Nel caso di eventi di piena che, per l'intensita' e l'estensione
anche degli effetti, presentino la possibile necessita' di dover
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, alle funzioni ed
ai compiti di tale Autorita' concorre anche il Dipartimento della
protezione civile.
Nel caso di eventi di piena che coinvolgano bacini di interesse
interregionale e/o nazionale, il Dipartimento della protezione civile
promuove ed indirizza comunque, anche attraverso la rete dei Centri
Funzionali, l'interscambio e la condivisione delle informazioni tra
tutti i soggetti interessati al governo della piena.
Anche a tal fine, le Regioni interessate, d'intesa tra loro e sentito
il Dipartimento della protezione civile, dovranno stabilire tra i
Centri Funzionali interessati e per ciascun bacino idrografico, un
accordo per la gestione e la condivisione delle informazioni e dei
dati, della previsione e della sorveglianza nel tempo reale sia a
scala di bacino che a scala regionale e provinciale.
Altresi' alle attivita' dell'Autorita' di protezione civile per il
governo delle piene concorrono, se del caso, e quale affiancamento
tecnico - scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento:
- l'Autorita' di bacino interessata sia per la pianificazione che per
la caratterizzazione delle criticita' idrauliche e del rischio
residuo persistente a scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalita'
delle dighe.
Il presidio territoriale idraulico
Il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati
dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, per i tronchi fluviali
classificati di prima e seconda categoria, e' una attivita'
prevalentemente di monitoraggio osservativo e non strumentale nel
tempo reale, nonche' di contrasto della pericolosita' e degli effetti
conseguenti al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare
origine ad un evento alluvionale.
Per l'evidente consequenzialita' degli effetti che, generandosi a
monte si ripercuotono nelle zone vallive, ne consegue che il servizio
di piena e di pronto intervento idraulico non puo' essere limitato ai
soli tronchi ove siano presenti opere idrauliche classificate di I e
II categoria, ma deve essere esteso a tutte le situazioni di
acclarata criticita' e possibile pericolosita' idraulica presenti
nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del bacino.
Qualora il servizio di piena e di pronto intervento idraulico,
trasferito alle Regioni dal decreto legislativo n. 112/98, non sia
stato ancora definito nell'ambito di piani e programmi dalle
Autorita' di bacino territorialmente competenti, ne' altrimenti
regolato ed organizzato dalle Regioni, dovra' venire predisposto
all'interno di una piu' generale attivita' di presidio territoriale
idraulico, secondo la normativa regionale in materia, sia di
protezione civile che di difesa ed uso del suolo e delle acque,
nonche' secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di
massima per la pianificazione d'emergenza gia' emanati dal
Dipartimento della protezione civile.
Complessivamente, il presidio territoriale idraulico, esteso alle
aree classificate ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico ed
idraulico pertinenti il reticolo idrografico, consiste in attivita'
di:
- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso
d'acqua agli idrometri regolatori, se non altrimenti e funzionalmente
organizzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di
rilevare il livello di criticita' dell'evento di piena in atto;
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti,
e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei
punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al
fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle
acque;
- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi
interventi urgenti ai sensi della legge n. 225/1992, tra cui la
rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi,
smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il
rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la
messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.
A tali attivita' e' auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il
Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e
comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla
difesa del suolo e del territorio, alla gestione di opere idrauliche
e per l'irrigazione e la regolazione delle acque, nonche' alla
gestione della viabilita'.
Il presidio territoriale idraulico e' auspicabile sia affidato dalle
Regioni interessate a soggetti responsabili del coordinamento e della
gestione del servizio stesso in ambiti territoriali provinciali.
Le Regioni, in forma singola o associate tra loro, garantiranno
l'organizzazione e lo svolgimento funzionale del presidio
territoriale idraulico nel rispetto del criterio di conservazione
dell'unitarieta' del bacino idrografico.
Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza
dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso di
criticita' rapidamente crescente verso livelli moderati e/o sia stata
dichiarata aperta una fase di pre-allarme del sistema della
protezione civile da parte dell'Autorita' a tal fine competente, il
gestore del presidio territoriale idraulico, informato dal Centro
Funzionale e definitivamente allertato dall'Autorita' a tal fine
responsabile, si predispone ad avviare le attivita' del servizio ed
in particolare avvia il rilevamento a scadenze prestabilite dei
livelli idrici dei corsi d'acqua gia' interessati da criticita'
moderate.
Nel caso lo scenario d'evento evolva verso una elevata criticita' e/o
sia stata dichiarata aperta una fase di allarme del sistema della
protezione civile da parte dell'Autorita' a tal fine competente, il
soggetto responsabile del presidio territoriale idraulico, informato
tempestivamente in tal senso dal Centro Funzionale dovra':
- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei livelli
idrici lungo il corso d'acqua per assicurarsi che un evento intenso
nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze pericolose sui
tratti vallivi, sia per sormonto e/o rottura arginale o di
infrastrutture trasversali, sia per ostruzione delle luci di ponti a
causa dell'eccessivo materiale trasportato;
- attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi
urgenti, qualora, si manifestino dei danneggiamenti delle opere
idrauliche di difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo
della corrente di piena quali frane in alveo ed ostruzioni
temporanee.
Qualora gli scenari di criticita' siano stabiliti sulla base dei
livelli di guardia indicati dagli idrometri regolatori, e,
conseguentemente, la sequenza delle specifiche procedure per il
servizio di piena e pronto intervento idraulico si attivino al loro
raggiungimento, tali "guardie" devono essere preventivamente rese
note ai Centri Funzionali e alle Autorita' preposte alla formazione
dei piani di emergenza provinciali e comunali potenzialmente
interessati dall'evento di piena da monte verso valle e, quindi,
adeguatamente ed univocamente relazionati sia alle soglie ed ai
livelli di criticita' utilizzati dai Centri Funzionali che ai livelli
d'allerta dei piani d'emergenza stessi.
Ulteriori procedure operative e linee guida per i presidi
territoriali
Sia nel caso di presidio territoriale idrogeologico che idraulico,
valgono le seguenti procedure operative e linee guida.
I soggetti responsabili del presidio territoriale saranno
tempestivamente allertati dalla Regione secondo proprie procedure,
che auspicabilmente coinvolgeranno almeno le Autorita' responsabili
dei piani d'emergenza provinciali e/o comunali.
A tal fine e per le piu' generali finalita' del presidio
territoriale, le Regioni predispongono delle linee guida, definendo
anche le procedure, le modalita' e i contenuti delle comunicazioni
tra i soggetti responsabili e coinvolti nell'attivazione dei piani
d'emergenza comunali e provinciali ed i soggetti responsabili del
presidio territoriale.
Sulla base di tali linee guida il soggetto responsabile del presidio
territoriale:
- predispone il servizio, la cui organizzazione funzionale ed
operativa dovra' essere resa nota, oltre che alla Regione ed al
Centro Funzionale decentrato, al Dipartimento della protezione civile
ed all'Autorita' di bacino territorialmente competente, nonche'
essere recepita per quanto di interesse nei piani d'emergenza
provinciali e comunali;
- gestisce in piena autonomia tutte le attivita' del presidio,
informandone tuttavia con continuita' la stessa Autorita'
responsabile del suo allertamento ed il Centro Funzionale decentrato;
- garantisce che tutte le osservazioni strumentali e non, provenienti
da personale specializzato dei Corpi dello Stato, delle Regioni,
degli Enti locali e dal Volontariato, siano trasmesse anche alla
Regione ed in particolare al Centro Funzionale decentrato.
Il gestore del presidio territoriale puo', per l'espletamento delle
proprie attivita', richiedere personale ai Comuni ed al Volontariato,
rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n.
112/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1995.
La regolazione dei deflussi
Al fine di individuare le misure per contrastare gli effetti delle
piene in un bacino idrografico nel quale sono presenti invasi
artificiali, ancorche' destinati alla produzione di energia e/o
all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, nonche' al fine di
rendere quanto piu' compatibili possibile i legittimi interessi dei
gestori con le finalita' di protezione civile, deve essere
organizzata una adeguata attivita' di regolazione dei deflussi.
L'Autorita' responsabile del governo delle piene dovra' assicurare,
con il concorso dei Centri Funzionali, delle Autorita' di Bacino, del
Registro italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle
Autorita' responsabili dei piani d'emergenza provinciali, dei
soggetti responsabili del presidio territoriale ed attraverso i
gestori di opere idrauliche, sia di ritenuta che di regolazione,
presenti nel bacino idrografico, se possibile, la massima laminazione
dell'evento di piena, atteso o in atto, e lo sversamento in alveo di
portate non pericolose per i tratti del corso d'acqua a valle delle
opere stesse e/o compatibili con i piani d'emergenza delle province
coinvolte dall'evento stesso.
A tal fine deve essere primariamente valutata, attraverso studi
specifici, l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili
nei suddetti invasi sulla formazione e propagazione dell'onda di
piena a valle; in base ai risultati di tali valutazioni ed alle
condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere
individuati quegli invasi che potrebbero essere effettivamente utili
alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio
idraulico a valle degli invasi stessi.
Piano di laminazione
Per tali invasi le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri
Funzionali decentrati, dell'Autorita' di bacino e del Registro
italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del
Dipartimento della protezione civile, predisporranno ed adotteranno
un piano di laminazione preventivo.
Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna
diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure
da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la
mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle
opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, non
possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della
incolumita' della vita umana, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento.
Vista la circolare DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 che stabilisce a
carico dei concessionari o proprietari delle opere di sbarramento
l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in
alveo a valle dello sbarramento e contenuta nella fascia di
pertinenza fluviale come delimitata dalla competente Autorita' di
bacino, possono essere individuate due diverse procedure, definite
per brevita' programma statico e programma dinamico, che consentano
di rendere disponibile con un adeguato anticipo i volumi
preventivamente definiti o comunque utili ai fini della laminazione
della piena.
Il programma statico, di breve periodo, prevede il mantenimento, con
continuita' e durante i periodi dell'anno valutati critici per il
verificarsi di eventi di piena, di una quota di invaso minore della
quota d'esercizio autorizzata.
Il programma dinamico, cioe' nel tempo reale, prevede l'esecuzione di
manovre preventive e/o nel corso dell'evento in atto da attivare
sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino
a monte e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonche' sulla
base dello stato dell'invaso e della portata territorialmente
sostenibile a valle dello stesso.
Tali manovre, come gia' ricordato, potrebbero rendere necessaria
comunque l'attivazione del piano di emergenza a valle della diga
stessa.
I documenti di protezione civile gia' redatti ai sensi della
circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 devono intendersi modificati
ed integrati con le disposizioni del presente atto.
L'Unita' di comando e controllo
Tenuto conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e
nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano
presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il
governo e la gestione dei deflussi durante un evento di piena
comporta il concorso di molte amministrazioni statali, regionali e
locali afferenti al bacino, e che tale evento, per i possibili e
conseguenti effetti, e' altresi' da ritenersi di livello nazionale,
il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno una Unita' di
comando e controllo che si rappresentera' come l'Autorita' di
protezione civile per il governo delle piene.
Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento
della protezione civile, dovranno decidere la sede e la procedura di
costituzione, convocazione e funzionamento dell'Unita' di comando e
controllo, presso la quale potranno altresi' delegare unitariamente
ad un unico soggetto la propria rappresentanza.
Quindi, tra l'altro, tale Unita' potra' anche concretizzarsi in
specifici accordi tra le parti che individuino i soggetti e i
recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle
informazioni e le modalita' di formazione della decisione.
Alle attivita' di tale Unita' concorreranno, secondo quanto stabilito
dalle Regioni d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento:
- il Centro Funzionale di riferimento per la condivisione delle
informazioni e dei dati, la previsione e la sorveglianza nel tempo
reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;
- l'Autorita' di bacino interessata sia per la pianificazione che per
la caratterizzazione delle criticita' idrauliche e del rischio
residuo persistenti a scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalita'
delle dighe.
Nel caso in cui emergano in seno all'Unita' pareri tra loro
discordanti, il Dipartimento, espletato ogni possibile tentativo per
individuare in tempo reale con l'evolversi dell'evento una condivisa
sintesi operativa, esercitera' le funzioni di sussidiarieta' e/o i
poteri sostitutivi dello Stato.
Al fine di garantirne l'operativita', attraverso il Centro Funzionale
di riferimento, all'Unita' di comando e controllo dovranno pervenire
tutte le informazioni in possesso dei Centri Funzionali, dei gestori
del presidio territoriale idraulico e degli invasi e degli Uffici
territoriali di Governo di riferimento, cioe' quelli nel cui
territorio ricadono le dighe interessate dalle misure adottate per
contrastare l'evento di piena atteso e/o in atto.
I gestori degli invasi sono tenuti a trasmettere in tempo reale i
dati di monitoraggio dell'invaso e delle manovre effettuate sugli
organi di scarico, non gia' trasmessi alle Regioni competenti. Il
Dipartimento li rendera' tempestivamente disponibili al Registro
italiano dighe, al Centro Funzionale di riferimento secondo procedure
concordate e stabilite d'intesa tra il Dipartimento stesso, il
Registro italiano dighe e le Regioni interessate.
Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal
programma statico e dal piano di laminazione potranno essere
direttamente eseguite dal gestore dopo averne dato comunicazione
all'Ufficio compartimentale del Registro italiano dighe e all'Ufficio
territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto, dovra'
comunque autorizzare amministrativamente la manovra stessa, dandone
comunicazione al Dipartimento ed alla Regione.
Le manovre attuate dal gestore, ancorche' contemplate dal piano di
laminazione o dal documento di protezione civile, che prevedano lo
svuotamento preventivo di volumi idrici al fine di migliorare la
capacita' di laminazione degli invasi, dovranno comunque essere
autorizzate amministrativamente dall'Ufficio territoriale di Governo
di riferimento.
Nel caso di criticita' moderata o elevata, l'Ufficio territoriale del
Governo di riferimento:
i. dara' comunicazione della manovra e dell'autorizzazione all'Unita'
di comando e controllo che prendera' atto della sua attuazione;
ii. coordinera' le azioni ed i flussi informativi previsti dal
documento di protezione civile e/o indicati dalla stessa Unita',
interagendo attivamente, quando del caso, con l'Autorita' preposta al
governo del Piano d'emergenza provinciale.
Nel caso in cui il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera,
le popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di operare sia
una manovra preventiva contemplata dal programma dinamico che una
manovra in difformita' a quanto rappresentato nel documento di
protezione civile e/o nel piano di laminazione, dovra' darne
comunicazione all'Unita' di comando e controllo attraverso l'Ufficio
territoriale del Governo di riferimento.
L'Unita' di comando e controllo, valutata in tempo reale la
legittimita' e/o la sostenibilita' della proposta con il concorso
tecnico del Centro Funzionale di riferimento, dell'Autorita' di
bacino e del Registro italiano dighe, trasmettera' il suo consenso
all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone
atto, autorizzera' anche amministrativamente il gestore dell'invaso a
procedere.
Nel caso l'Unita' di comando e controllo dissenta dalla proposta
fatta, attraverso il Centro Funzionale di riferimento e con il
concorso tecnico dell'Autorita' di bacino e del Registro italiano
dighe, concertera' con il gestore una nuova proposta, sino a quando,
pervenuta ad un giudizio favorevole, trasmettera' il suo consenso
all'Ufficio territoriale di Governo di riferimento.
I gestori degli invasi informeranno, tempestivamente e direttamente,
i gestori del presidio territoriale idraulico della manovra
autorizzata e da attuarsi.
L'Ufficio territoriale del Governo di riferimento informera' della
manovra autorizzata e da attuarsi, gli Uffici territoriali del
Governo interessati a valle.
Per i bacini di interesse regionale l'Autorita' regionale di
protezione civile per il governo delle piene, se del caso, potra'
chiedere il concorso del Dipartimento per la costituzione dell'Unita'
di comando e controllo.
6. Indicazioni transitorie e temporanee
Quando un Centro Funzionale decentrato non sia stato ancora attivato,
la Regione interessata stabilisce ed indica al Dipartimento della
protezione civile, alle Province ed agli Uffici territoriali di
Governo, i soggetti e/o le strutture regionali preposte comunque allo
svolgimento, anche parziale, dei compiti e delle funzioni che
competerebbero al Centro Funzionale stesso.
Altresi', il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Capo
del Dipartimento della protezione civile, puo' dichiarare attivo il
proprio Centro Funzionale decentrato qualora presso le strutture
indicate al Dipartimento siano presenti e stabilmente operativi:
- la prima area funzionale dedicata i) alla raccolta, concentrazione,
elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel
territorio di competenza e la parte della seconda area funzionale
dedicata ii) all'interpretazione nonche' all'utilizzo integrato dei
dati rilevati;
- la suddivisione in zone di allertamento del territorio regionale e
il relativo sistema di soglie, predisposte anche sulla base delle
analisi e dei prodotti resi disponibili dal Dipartimento della
protezione civile per la rete dei Centri Funzionali;
- un organigramma funzionale del personale assegnato a tali
attivita', professionalmente adeguato ai compiti di sorveglianza e
monitoraggio, e sufficiente a garantire le attivita' h 24 conseguenti
ad un possibile allertamento nazionale, sia esso regionale o statale.
Il Dipartimento della protezione civile informera' di tali
indicazioni e/o attivazioni le altre Regioni, nonche' provvedera' ad
assistere la Regione nei compiti e nelle funzioni mancanti secondo
quanto stabilito d'intesa, oppure recepito in un piu' generale
accordo di programma, con la Regione stessa.
Sino a quando non sara' formalmente attivato il Centro Funzionale
centrale presso il Dipartimento della protezione civile, il Servizio
rischio idrogeologico ed idrico del Dipartimento sara' comunque
responsabile dei relativi compiti e funzioni.
Il Dipartimento, nonche' le Regioni il cui Centro Funzionale sia
stato dichiarato attivo, dovranno dare avvio immediato e progressiva
attuazione alle direttive di cui al presente atto.
Tale attuazione comunque non potra' protrarsi per un periodo di oltre
12 mesi dall'entrata in vigore dell'atto stesso.
Per le rimanenti Regioni il termine di cui sopra e' fissato non oltre
la data del trasferimento definitivo nella proprieta' della Regione
del Centro Funzionale previsto e realizzato secondo il progetto
approvato nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di
cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998, cosi' come stabilito
dall'Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001.
Nel caso della rete radarmeteorologica nazionale, il Dipartimento
della protezione civile assolvera' il compito di Centro primario per
il recepimento e la rappresentazione dei dati rilevati e la loro
trasmissione ai Centri Funzionali e ai Centri di competenza sino a
quando non altrimenti deciso e concordato tra le Amministrazioni
interessate ed il Dipartimento stesso.
Tale compito e' svolto con il concorso dei Centri di competenza e
secondo criteri, metodi e standard che, oltre a recepire quanto gia'
rappresentato nelle convenzioni relative all'adeguamento ed alle
modalita' di trasmissione degli impianti esistenti ed alla
realizzazione dei Centri Funzionali, di cui all'ordinanza n. 3134/01,
potranno considerare le ulteriori ineludibili esigenze che dovessero
presentarsi.
Sino a quando non sia costituito il Gruppo Tecnico di cui al punto
"Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini", la Veglia Meteo,
sotto il coordinamento dell'Ufficio pianificazione, valutazione e
prevenzione dei rischi del Dipartimento, i) entro le ore 12:00,
predispone, utilizzando prioritariamente il modello del Centro
europeo e concertando con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica
Militare, le Regioni indicate direttamente dal Dipartimento, una
previsione a scala sinottica per le successive 24, 48 e 72 ore; ii)
entro le ore 15:00 diffonde un bollettino di vigilanza meteorologica
giornaliera, come precedentemente illustrato al punto "Previsioni
meteorologiche, Avvisi e Bollettini".
Sulla base i) dei risultati numerici a 24, 48 e 72 ore del modello
del Centro europeo e dei risultati numerici a 24 e 48 ore del modello
ad area limitata LAMI, sviluppato e reso disponibile congiuntamente
dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e dalle Arpa
delle Regioni Piemonte ed Emilia - Romagna e ii) delle previsioni
meteorologiche predisposte dalla Veglia Meteo per il Centro
Funzionale centrale presso il Dipartimento sotto il coordinamento
dell'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi,
valutera' gli effetti conseguenti e le criticita' relative alle zone
di allertamento ed ai sistemi di soglie predisposti secondo le
metodologie sviluppate nell'ambito della convenzione con l'ARPA
Piemonte n. 391 del 19/12/2001 almeno per le successive 24 ore,
utilizzando prioritariamente modelli speditivi.
Tali prodotti saranno via via approfonditi e migliorati nell'ambito
della leale cooperazione tra Stato e Regioni.
Il Dipartimento della protezione civile provvedera' ad avviare
tempestivamente i rapporti con le Regioni ritenute, anche sulla base
di precedenti intese, nella disponibilita' dei requisiti di cui ai
punti "Gli Avvisi meteo nazionali e regionali" e "Gli Avvisi di
criticita' nazionali e regionali", verificando la loro volonta' a
predisporre, adottare ed emettere autonomamente e sotto la loro
diretta responsabilita' l'Avviso meteo e/o di criticita' regionale.
Quindi la Veglia meteo ed il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento della protezione civile emetteranno, se del caso,
rispettivamente l'Avviso di avverse condizioni meteo e/o l'Avviso di
criticita' nazionale secondo le procedure di cui al punto "Previsioni
meteorologiche, Avvisi e Bollettini".

Roma 27 febbraio 2004

Il Presidente: Berlusconi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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