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Gazzetta Ufficiale N. 59 del 11 Marzo 2004

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 febbraio 2004
Modalita' relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2004 delle province, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni.

IL CAPO
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge
sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il quale prevede, che gli enti
locali redigano apposita certificazione sui principali dati del
bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.)
e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna
(U.N.C.E.M.);
Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e'
stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2003 con il quale
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2004 e'
stato rinviato al 31 marzo 2004;
Visto l'art. 165 del citato testo unico recante «Struttura del
bilancio»;
Visto l'art. 172 del citato testo unico recante «Altri allegati
al bilancio di previsione» il quale prevede alla lettera f) la
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' della
certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2004,
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed
elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso
l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che
comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al
bilancio di previsione 2004;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione
delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.
1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di
comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di
previsione 2004 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5. Tale
certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme
agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte
integrante del presente decreto.
2. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di
comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di
previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa
originale e quattro copie autenticate, entro il 29 maggio 2004 ai
competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della
regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione,
ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle
province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette
una copia cartacea alla regione.
3. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della
regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle
province di Bolzano e Trento provvedono ad inviare l'originale dei
certificati cartacei al Ministero dell'interno nonche' una copia alla
Corte dei conti - Sezione enti locali, all'I.S.T.A.T., all'A.N.C.I.,
all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente
locale.
4. All'originale del certificato, che sara' successiva cura
dell'ufficio territoriale del Governo far pervenire a questo
Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente
la copia informatica da cui e' stata prodotta la stampa degli
originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente,
della provincia e della dizione «certificato di bilancio preventivo
2004». La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve
contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli
estremi dell'omologazione ministeriale.

Art. 2.
1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm
21\times 29,7.
2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli
importi vanno riportati con due «zero» dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso qualora
la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora
la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Art. 3.
1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle
province, alle comunita' montane e alle unioni di comuni il rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) la predisposizione e la stampa allegata del certificato di
bilancio preventivo, possono essere effettuate solo con l'utilizzo di
una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili
IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria
RAM di almeno 640 Kbytes, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
c) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del
certificato deve riportare in stampa la dicitura «Certificato
prodotto con procedura software autorizzata dal Ministero
dell'interno - autorizzazione n. ............., richiesta da
......................»;
d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non
prefincato (cm 21) di larghezza e (cm 29,7) di lunghezza;
e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il
contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato
riportato nella Gazzetta Ufficiale;
f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico
floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante
l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato,
nel formato ASCII;
g) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente
gli archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione
2004.

Art. 4.
1. Il certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza
aggiunte od omissioni.
2. Il certificato e' firmato dal segretario e dal responsabile
del servizio finanziario ove esista.
3. Con l'apposizione della firma in calce alla certificazione
cartacea del bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile
del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti
nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta
la stampa su modulo continuo.

Art. 5.
1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio
software, necessario per la predisposizione delle certificazioni
informatizzate, dovranno preventivamente richiedere, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale -
Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La
richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al seguente
indirizzo clavita@finloc.mininterno.it. Gli interessati,
successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM
entro e non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
2. L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previo riscontro
del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato
in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare
all'indirizzo sopracitato.
3. La suddetta omologazione non verra' concessa ai soggetti che
dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle
modalita' tecniche richiesti dal Ministero presenteranno per la terza
volta un software ritenuto ancora non idoneo.

Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

p. Il capo del Dipartimento: De Martino

Allegato

Allegato

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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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