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Gazzetta Ufficiale N. 85 del 10 Aprile 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2004
Istituzione della nuova serie «BB1» di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante
«Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e
la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante: «Trasformazione in societa' per
azioni dell'ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);
Visto l'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante:
«Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
societa' per azioni;
Visto in particolare il comma 12 dell'art. 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre, n. 326, che dispone che sino all'emanazione dei decreti
di cui al comma 11, la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni
oggetto della gestione separata secondo le disposizioni vigenti alla
data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa'
per azioni;
Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni
generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due
nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000;
Visto il decreto 26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e
delle finanze, recante: «Istituzione della nuova serie "BA9" di buoni
fruttiferi postali indicizzati a scadenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2003;
Visto il decreto 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle
finanze, recante: «Attuazione del decreto-legge n. 269 del
30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326
del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni»;
Considerato che, non essendo stati ancora emanati i decreti di cui
all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, si
rende necessario applicare, in via transitoria, le modalita' di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, per
ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi postali indicizzati a
scadenza;
Ritenuto opportuno ridefinire i rendimenti dei buoni fruttiferi
postali indicizzati a scadenza in funzione dell'andamento del
mercato, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite
dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti
giusti i poteri ad esso attribuiti, dal combinato disposto dell'art.
5, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, e dell'art. 15
dello statuto della societa' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e' istituita una serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a
scadenza, contraddistinta dalla sigla «BB1».
2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili,
pena la nullita', i buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza
della serie contraddistinta con la sigla «BA9», istituita con decreto
26 settembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2003.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «BB1» possono
essere rappresentati esclusivamente da iscrizioni contabili in conto
deposito titoli, sono sottoscrivibili per importi pari a 250 euro e
multipli e possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella
giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000,00 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della serie «BB1» sono emessi al
valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie «BB1» hanno una durata
massima di sette anni a partire dalla data di emissione e possono
essere liquidati anticipatamente, in linea capitale e interessi.
2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati
prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono
indicati nella tabella allegata.
4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di
giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da
Poste Italiane S.p.a.

Art. 5.

Premio a scadenza

1. Esclusivamente alla scadenza del settimo anno, sui buoni
fruttiferi postali della serie «BB1», e' anche riconosciuto un premio
rapportato alla variazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50
rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito
Reuters con il codice SOXX50E.
2. Il premio e' determinato in base alla seguente formula:

Stoxx media finale
P=Max [0, 10% - (Max 0,1 - ------------------- )] x VB
Stoxx media iniziale

dove:
P = premio a scadenza;
Stoxx media finale = media aritmetica dei valori ufficiali di
chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevati per cinque
giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedi', compreso, del
mese antecedente al mese di scadenza del buono fruttifero postale;
Stoxx media iniziale = media aritmetica dei valori ufficiali di
chiusura dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 rilevati per cinque
giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedi', compreso, del
mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del
buono fruttifero postale;
VB = valore nominale del buono sottoscritto.
3. La Cassa depositi e prestiti e' l'agente per il calcolo della
media dei valori dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 e delle altre
relative operazioni indicate nel presente decreto.
4. Qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'indice
Dow Jones Euro Stoxx 50 coincida con un giorno non lavorativo ovvero
coincida con un giorno in cui si e' verificato un evento inerente le
borse di riferimento, la rilevazione sara' effettuata il primo giorno
lavorativo successivo utile, purche' diverso dai giorni in cui sia
gia' stata effettuata una rilevazione dell'indice Dow Jones Euro
Stoxx 50, e comunque non oltre il venerdi' della settimana
immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la
rilevazione per la determinazione dello Stoxx media iniziale e dello
Stoxx media finale. Se anche in tale giorno di venerdi' dovesse
persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'agente per
il calcolo determinera' ugualmente il valore dell'indice Dow Jones
Euro Stoxx 50 per tale giorno, applicando la formula e il metodo di
calcolo dell'indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente
le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei
titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo
dell'indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle
negoziazioni di uno o piu' titoli compresi nel paniere, il relativo
valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente
per il calcolo.
5. Qualora il giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione
dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 coincida con un giorno in cui:
a) l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 non sia calcolato e
pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro
soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'agente per il
calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza
sara' determinato sulla base del valore dell'indice calcolato e
pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;
b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche
essenziali dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 siano oggetto di
modifica ritenuta sostanziale dall'agente per il calcolo,
tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'indice in
seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'indice
stesso, il premio a scadenza sara' determinato sulla base del valore
dell'indice determinato dall'agente per il calcolo impiegando la
formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali
utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai
titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima
dell'introduzione della modifica;
c) ne' lo sponsor dell'indice, ne' altro ente sostitutivo
calcolino e pubblichino il valore dell'indice Dow Jones Euro Stoxx
50, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il valore
dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 sia calcolato e pubblicato da
soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sara'
determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente
per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in
vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale,
con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice
immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.
6. Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in
cui e' avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'indice
Dow Jones Euro Stoxx 50 utilizzato dall'agente per il calcolo ai fini
della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente
rettificato a cura dello sponsor dell'indice, il premio a scadenza
sara' calcolato facendo riferimento al valore rettificato
dell'indice.
7. Ai fini di cui al presente articolo:
per sponsor dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 si intende la
societa' STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;
per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione
regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano
almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la
pubblicazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50;
per evento inerente le borse di riferimento si intende il
verificarsi per qualsiasi motivo nel giorno in cui deve essere
effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 di una
o piu' sospensioni o limitazioni degli scambi, purche' ritenute
apprezzabile dall'agente per il calcolo, sia di titoli che
costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento
per il calcolo dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50, sia di contratti
«futures» o di opzione legati all'indice Dow Jones Euro Stoxx 50.

Art. 6.

Comunicazioni agli investitori

1. Per le comunicazioni agli investitori relative ai buoni
fruttiferi postali di cui al presente decreto e, in particolare, per
le informazioni riguardanti la determinazione del premio a scadenza,
si applica l'art. 6, terzo comma, del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre
2000.

Art. 7.

Copertura del rischio

1. Relativamente alle emissioni di buoni fruttiferi postali della
serie «BB1», la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a porre in
essere le operazioni di cui all'art. 47, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica».
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2004
Il Ministro: Tremonti

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «BB1»

     1° anno                          1,30%
              2° anno              |              1,60%
              3° anno              |              1,90%
              4° anno              |              2,50%
              5° anno              |              2,50%
              6° anno              |              3,50%
              7° anno              |              3,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente
al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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