LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Premesso che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 avra' luogo l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli
1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art.
1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10. l'art. 1,
comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione
tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni
radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della
Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive
modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del
procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) vista, quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n.
18 e successive modificazioni;
f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004.
2. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da Rai International,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tuffi
i soggetti politici aventi diritto.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative o
referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di
consultazione.
Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la
programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il
raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in
competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e
politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente
provvedimento, nonche' le conferenze stampa di cui all'art. 9, e con
le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalita'
di cui all'art. 4;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i
relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia
ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI
programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
nazionale.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra
la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di
presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica
sono garantiti:
a) Nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto con
proprio simbolo almeno un rappresentante italiano al Parlamento
europeo, nonche' delle forze politiche cui dichiari di appartenere
almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che
nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a
elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale o di almeno un
consiglio regionale o provinciale. La dichiarazione di appartenenza
da parte di rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere
trasmessa alla RAI e alla Commissione entro il quinto giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo
non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui
alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del
Parlamento nazionale;
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) nei confronti del gruppo misto della Camera dei deputati e del
gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti
individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le
esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze
politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di
volta in volta rappresenteranno i due gruppi.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione
politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti
territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli
elettori;
b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente
presentate anche in una sola circoscrizione e collegate ad altre, ai
sensi dell'art. 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, hanno diritto alla designazione di un loro rappresentante in
una delle trasmissioni alle quali partecipa la lista collegata.
4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3, il tempo disponibile
e' ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario;
5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E
'altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo
l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei
giorni 11, 12 e 13 giugno 2004.
8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.
Art. 4.
Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i
messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del
presente provvedimento;
2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4,
comma 3, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire piu' di una fascia oraria La comunicazione della RAI e'
valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del
presente provvedimento.
3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'art. 3, comma 3, i quali ne beneficiano a seguito di loro
specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni
successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione
delle candidature. In tale richiesta e' indicata la durata di
ciascuno dei messaggi richiesti ed e' specificato se ed in quale
misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche
della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati
in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli
abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico
della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi
televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di
Roma.
4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI
provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
5. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 5.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari
diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si
conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del
pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita'
e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che
gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter
attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei
notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato
di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo,
o di esponenti politici.
3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi
assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni
politiche, dovra' essere complessivamente garantita la presenza
equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni,
assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
Art. 6.
Programmi dell'accesso
1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi
dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno
successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
Art. 7.
Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste
1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della
presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni
interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una
radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la
presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei
trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette
altresi' una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le
principali caratteristiche delle elezioni del Parlamento europeo
previste per il 12 e il 13 giugno 2004, con particolare riferimento
al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
tribune.
Art. 8.
Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni europee previste per il 12 e
13 giugno 2004, la RAI organizza e trasmette in orari di buon
ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali,
tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna
organizzata con la formula del confronto fra tre o quattro
partecipanti.
2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse
anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 3, comma 2.
3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse
successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 3, comma 3, salvo il caso di cui
all'art. 3, comma 3, lettera b).
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della
RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo'
proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve
tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni
televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa
in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare
alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi,
anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento
del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta
menzione della rinuncia.
10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso
di tutti gli aventi diritto e della RAI.
11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alla Direzione delle tribune e servizi parlamentari, che
riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o
che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le
disposizioni dell'art. 11.
Art. 9.
Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista
1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni
precedenti il voto, in aggiunta alle tribune di cui all'art. 8, una
conferenza stampa per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma
3, lettera a).
2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante
nazionale di lista, il quale puo' delegare altre persone anche non
candidate. Non si applica la lettera b) dell'art. 3, comma 3.
3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed e'
trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata
sia trasmessa piu' di una conferenza stampa, le trasmissioni devono
essere consecutive. Ad essa prendono parte due giornalisti non
appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle tribune e dei
servizi parlamentari della RAI tra un elenco di otto giornalisti in
modo da assicurare l'effettivita' del contraddittorio nella
trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La Direzione
delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima
conferenza stampa il predetto elenco dei giornalisti ed entro una
settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei
giornalisti invitati. Il presidente, su parere unanime dell'Ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, puo' disporre
la sostituzione di uno o piu' giornalisti.
4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono
registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti
la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che
prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano
riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa e' determinato
secondo i seguenti criteri:
a) sono trasmesse per prime le conferenze stampa relative a
soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui
agli articoli 3, comma 2 e art. 8 comma 2, e l'ordine di tali
trasmissioni e' determinato mediante sorteggio;
b) sono successivamente trasmesse le conferenze stampa relative
ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui
agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere f), c)
e d) del predetto art. 3, comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni e'
determinato mediante sorteggio;
c) sono infine trasmesse le conferenze stampa relative ai
soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli
articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi della lettera a) del
predetto art. 3, comma 2, secondo il numero dei loro rappresentanti
al Parlamento europeo, cominciando dal piu' piccolo e sorteggiando
l'ordine di partecipazione in caso di parita'.
Art. 10.
Trasmissioni per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI
cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione
dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel
corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
Art. 11.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione,
sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari
per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando
gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
Art. 12.
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore
generale
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della
RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per
le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza
agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Roma, 7 aprile 2004.
Il presidente: Petruccioli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato