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Gazzetta Ufficiale N. 98 del 27 Aprile 2004

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2003

Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 di recepimento
della direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche, ed in
particolare l'art. 10, comma 1, che prevede la definizione con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dello Schema nazionale
per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001,
concernente la delega di funzioni dei Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza
portafoglio, Lucio Stanca;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante:
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo»;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante:
«Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione dei
Ministero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166, concernente: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, recante: «Regolamento per l'individuazione delle misure minime
di sicurezza per il trattamento dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come
modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
Visto l'art. 41, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di intesa con il Ministro delle comunicazioni, sulla sicurezza
informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni
del 16 gennaio 2002;
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del
6 dicembre 2001 relativa ad un approccio comune e ad azioni
specifiche nel settore della sicurezza delle reti e
dell'informazione;
Vista la decisione della Commissione europea del 6 novembre 2000
(2000/709/CE) relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto
gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'art.
3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche;
Viste le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 concernente i
requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura e UNI CEI EN 45011 concernente i requisiti generali relativi
agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti;
Visti i criteri di cui agli Information Technology Security
Evaluation Criteria (ITSEC), giugno 1991, e al Information Technology
Security Evaluation Manual (ITSEM), settembre 1993;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea
(95/144/CE) in data 7 aprile 1995, concernente l'applicazione dei
criteri per la valutazione della sicurezza della tecnologia
dell'informazione (ITSEC - Information Technology Security Evaluation
Criteria);
Visto l'atto del Comitato di gestione dell'ISO (International
Standard Organization) che definisce come International Standard
ISO/IEC n. 15408, la versione 2.1 dei «Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation» dell'agosto 1999;
Visto il Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza
dell'informazione di cui a ISO/IEC n. 17799, del 2000;
Considerato che l'informazione, nell'attuale societa', costituisce
un bene essenziale e si rende necessario garantirne l'integrita', la
disponibilita' e la riservatezza con misure di sicurezza che
costituiscano parte integrante di un sistema informatico;
Considerato che da tempo i produttori offrono sistemi e prodotti
dotati di funzionalita' di sicurezza, per la quale dichiarano
caratteristiche e prestazioni al fine di orientare gli utenti nella
scelta delle soluzioni piu' idonee a soddisfare le proprie esigenze;
Considerato che in molte applicazioni caratterizzate da un elevato
grado di criticita', le predette dichiarazioni potrebbero risultare
non sufficienti, rendendo necessaria una loro valutazione e
certificazione della sicurezza, condotte da soggetti indipendenti e
qualificati, sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale
ed internazionale;
Considerato che le garanzie concernenti l'adeguatezza, la qualita'
e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza di un sistema informatico
possono essere fornite solo da certificatori e valutatori
indipendenti ed imparziali;
Considerata la necessita' di favorire, a livello comunitario e
internazionale, la cooperazione tra gli organismi di certificazione e
il mutuo riconoscimento dei certificati di valutazione della
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;
Considerata la necessita' di individuare un organismo di
certificazione e di definire uno Schema nazionale per la valutazione
e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione, definendo altresi' le competenze e le
responsabilita' degli organismi preposti alla sua applicazione;
Ritenuto che l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione (ISCTI) del Ministero delle
comunicazioni possiede i requisiti di indipendenza, affidabilita' e
competenza tecnica richiesti dalla decisione della Commissione
europea del 6 novembre 2000 (2000/709/CE);
Di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) COMMITTENTE: la persona fisica, giuridica o altro organismo o
associazione che commissiona e sostiene gli oneri economici della
valutazione e certificazione e che puo' anche rivestire il ruolo di
fornitore;
b) FORNITORE: la persona fisica, giuridica o altro organismo o
associazione che fornisce l'oggetto della valutazione e che puo'
rivestire anche il ruolo di committente;
c) VALUTAZIONE: l'analisi di un sistema, prodotto, profilo di
protezione o traguardo di sicurezza condotta in base a predefiniti
criteri applicati secondo una predefmita metodologia;
d) LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (LVS):
l'organizzazione indipendente che ha ottenuto l'accreditamento e che
pertanto e' abilitata ad effettuare valutazioni e a fornire
assistenza;
e) ACCREDITAMENTO: il riconoscimento formale dell'indipendenza,
affidabilita' e competenza tecnica di un centro per la valutazione
della sicurezza;
f) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (ODV): il sistema o prodotto
sottoposto alla valutazione;
g) PRODOTTO: l'elemento software, hardware o firmware idoneo a
fornire una determinata funzionalita', progettato per essere
utilizzato o incorporato in uno o piu' sistemi;
h) SISTEMA: gli elementi software, firmware o hardware
funzionalmente o fisicamente interconnessi, destinati al trattamento
automatico delle informazioni ed operanti in un ambiente definito;
i) PIANO DI VALUTAZIONE: il documento che descrive le attivita'
che saranno svolte dal centro per la valutazione della sicurezza
durante il processo di valutazione, i tempi di esecuzione e le
risorse necessarie;
1) RAPPORTO DI ATTIVITA': il documento che il LVS invia
all'organismo di certificazione, nel quale sono indicati
dettagliatamente i risultati raggiunti e le attivita' svolte dal
centro stesso durante le varie fasi della valutazione;
m) RAPPORTO DI OSSERVAZIONE il rapporto dell'organismo di
certificazione o il LVS finalizzato alla richiesta di chiarimenti o
variazioni inerenti l'oggetto cui si riferisce; puo' contenere
informazioni riservate;
n) RAPPORTO FINALE DI VALUTAZIONE: il rapporto del LVS,
contenente i risultati della valutazione, che costituisce la base per
la certificazione dell'ODV, profilo di protezione o traguardo di
sicurezza, contenente informazioni riservate;
o) RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE: il documento emesso dall'organismo
di certificazione, che conferma i risultati della valutazione e la
corretta applicazione dei criteri;
p) CERTIFICAZIONE: l'attestazione da parte dell'organismo di
certificazione che conferma i risultati della valutazione e la
corretta applicazione dei criteri adottati e della relativa
metodologia;
q) FIDUCIA: la fiducia che si puo' riporre nel soddisfacimento
degli obiettivi di sicurezza da parte dell'oggetto della valutazione
considerando le minacce e l'ambiente descritti nel traguardo di
sicurezza;
r) LIVELLO DI FIDUCIA: la misura della fiducia espressa mediante
identificatori alfanumerici la cui parte numerica cresce con il
crescere della fiducia (in ITSEC da E0 a E6; nei Common Criteria da
EALO a EAL7);
s) FUNZIONI DI SICUREZZA: le contromisure di tipo tecnico di cui
e' dotato l'oggetto della valutazione;
t) MECCANISMO DI SICUREZZA: le componenti hardware, software e
firmware che realizzano le funzioni di sicurezza di cui e' dotato
l'oggetto della valutazione;
u) MATERIALE PER LA VALUTAZIONE: la documentazione tecnica o le
componenti software, hardware, firmware realizzati durante lo
sviluppo del sistema o del prodotto e contenente informazioni
riservate;
v) PROFILO DI PROTEZIONE: il documento che descrive per una certa
categoria di ODV ed in modo indipendente dalla realizzazione, gli
obiettivi di sicurezza, le minacce, l'ambiente ed i requisiti
funzionali e di fiducia, definiti secondo i Common Criteria;
z) ROBUSTEZZA DEI MECCANISMI DI SICUREZZA E DELLE FUNZIONI DI
SICUREZZA DELL'ODV: la misura della capacita' di contrastare attacchi
diretti condotti con risorse predefinite;
aa) TRAGUARDO DI SICUREZZA: Il documento, utilizzato come base
per la valutazione di un ODV, che contiene gli obiettivi di
sicurezza, la descrizione dell'ambiente in cui l'ODV e' utilizzato e
le minacce alle quali e' soggetto, i requisiti funzionali e di
fiducia, la specifica delle funzioni di sicurezza.

Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce lo Schema nazionale per la
valutazione e certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti
nel settore della tecnologia dell'informazione, di seguito denominato
«Schema nazionale», recante l'insieme delle procedure e delle regole
nazionali necessarie per la valutazione e certificazione, in
conformita' ai criteri europei ITSEC o agli standard internazionali
ISO/IEC IS-15408 (Common Criteria), emanati dall'ISO (Organizzazione
internazionale per la standardizzazione).
2. Le procedure relative allo Schema nazionale devono essere
osservate dall'organismo di certificazione, dai LVS, nonche' da tutti
coloro, persone fisiche, giuridiche e qualsiasi altro organismo o
associazione, cui competono le decisioni in ordine alla richiesta,
acquisizione, progettazione, realizzazione, installazione ed impiego
di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione,
per i quali la sicurezza costituisce uno dei requisiti e che
necessitano di una certificazione di sicurezza conforme ai criteri di
cui al comma 1.
3. Lo Schema nazionale non si applica per i sistemi e prodotti che
trattino informazioni classificate.
4. Nell'ambito dello Schema nazionale, la sicurezza nel settore
della tecnologia dell'informazione e' la protezione della
riservatezza, integrita', disponibilita' delle informazioni mediante
il contrasto delle minacce originate dall'uomo o dall'ambiente, al
fine di impedire, a coloro che non siano stati autorizzati,
l'accesso, l'utilizzo, la divulgazione, la modifica delle
informazioni stesse e di garantirne l'accesso e l'utilizzo a coloro
che siano stati autorizzati.

Art. 3.
Finalita' dell'attivita' di valutazione e di certificazione

1. La procedura di valutazione e' finalizzata all'emissione di un
rapporto in cui viene dichiarato se:
a. l'ODV soddisfa il traguardo di sicurezza con il livello di
fiducia richiesto;
b. il profilo di protezione e' completo, consistente e
tecnicamente corretto;
c. il traguardo di sicurezza e' completo, consistente e
tecnicamente corretto ed adatto ad essere usato come base per la
valutazione del corrispondente ODV.
2. La certificazione stabilisce che la valutazione e' stata
condotta conformemente ai criteri necessari a verificare il
soddisfacimento del livello di fiducia, della robustezza dei
meccanismi o delle funzioni di sicurezza dichiarati e
conseguentemente garantisce i risultati della valutazione stessa.
3. La certificazione effettuata dall'ISCTI avviene a titolo
oneroso. Le relative tariffe e modalita' di versamento sono stabilite
dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le disposizioni
di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.

Art. 4.
Organismo di certificazione

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione (ISCTI) del Ministero delle comunicazioni e'
l'organismo di certificazione della sicurezza informatica nel settore
della tecnologia dell'informazione, anche ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dell'art. 3, paragrafo 4
della direttiva 1999/93/CE.
2. L'organismo di certificazione sovrintende alle attivita'
operative di valutazione e certificazione nell'ambito dello Schema
nazionale attraverso:
a) la predisposizione di regole tecniche in materia di
certificazione sulla base delle norme e direttive nazionali,
comunitarie ed internazionali di riferimento, ai fini
dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;
b) il coordinamento delle attivita' nell'ambito dello Schema
nazionale in armonia con i criteri ed i metodi di valutazione;
c) la predisposizione delle linee guida per la valutazione di
prodotti, traguardi di sicurezza, profili di protezione e sistemi, ai
fini dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro della Comunicazioni;
d) la divulgazione dei principi e delle procedure relative allo
Schema nazionale;
e) l'accreditamento, la sospensione e la revoca
dell'accreditamento dai LVS;
f) la verifica del mantenimento dell'indipendenza, imparzialita',
affidabilita', competenze tecniche e capacita' operative da parte dei
LVS accreditati;
g) l'approvazione dei piani di valutazione;
h) l'ammissione e registrazione delle valutazioni;
i) l'approvazione dei rapporti finali di valutazione;
l) l'emissione dei rapporti di certificazione sulla base delle
valutazioni eseguite dai LVS;
m) l'emissione e la revoca dei cerificati di sicurezza;
n) la definizione, l'aggiornamento e la diffusione, su base
semestrale, di una lista di prodotti, sistemi e profili di protezione
certificati;
o) la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
dai LVS accreditati;
p) la promozione delle attivita' per la diffusione della cultura
della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione;
q) la formazione, abilitazione e addestramento dei certificatori,
personale dipendente dell'organismo di certificazione, nonche' dei
valutatori, dipendenti dei LVS e assistenti, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di valutazione;
r) la predisposizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei
certificatori valutatori e assistenti.
3. L'organismo di certificazione riferisce semestralmente
sull'attivita' al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e dal Ministro delle comunicazioni,
l'organismo di certificazione cura i rapporti con organismi di
certificazione esteri congiuntamente con l'Autorita' Nazionale di
Sicurezza, nonche' partecipa alle altre attivita' in ambito
internazionale e comunitario riguardanti il mutuo riconoscimento dei
certificati di sicurezza.
5. Alle predette attivita' l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) fara' fronte senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 5.
Laboratori per la valutazione della sicurezza

1. I laboratori per la valutazione della sicurezza (LVS) sono
accreditati dall'organismo di certificazione ed effettuano le
valutazioni di ODV secondo lo Schema nazionale e sotto il controllo
dell'organismo di certificazione medesimo.
2. Ai fini dell'accreditamento, il LVS deve possedere i seguenti
requisiti:
a) capacita' di garantire l'imparzialita', l'indipendenza, la
riservatezza e l'obiettivita', che sono alla base del processo di
valutazione;
b) disponibilita' di locali e mezzi adeguati ad effettuare
valutazioni ai fini della sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione;
c) organizzazione in grado di controllare il rispetto delle
misure di sicurezza e della qualita' previste per il processo di
valutazione;
d) disponibilita' di personale sufficiente dotato delle
necessarie competenze tecniche e iscritto nell'elenco dell'organismo
di certificazione;
e) conformita' ai requisiti specificati nelle norme UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2000 e UNI CEI EN 45011 per quanto applicabili;
f) capacita' di mantenere nel tempo i requisiti in virtu' dei
quali e' stato accreditato.
3. Il LVS deve garantire la massima riservatezza su tutte le
informazioni acquisite relative all'oggetto della valutazione. A tal
fine il committente puo' chiedere la sottoscrizione di un documento
nel quale il LVS si impegna a mantenere la riservatezza su
informazioni tecniche acquisite durante le attivita' di valutazione.
4. Oltre alle valutazioni di cui al comma 1, il LVS, previa formale
comunicazione all'organismo di certificazione, puo' svolgere le
seguenti attivita':
a) assistenza al committente per la stesura della documentazione
di sicurezza, nonche', durante la preparazione alla valutazione, per
la determinazione della valutabilita' del traguardo di sicurezza, ODV
o profilo di protezione, assicurando che siano strutture e persone
separate da quelle che effettuano la valutazione;
b) formazione sulle problematiche della sicurezza nel settore
della tecnologia dell'informazione in generale e, in particolare,
sulle tecniche di valutazione.
5. I valutatori devono essere indipendenti nello svolgimento delle
loro attivita'. Qualora uno o piu' valutatori di un LVS diano
assistenza ad un fornitore o committente per un ODV o parte di esso,
gli stessi non potranno partecipare alla valutazione dello stesso
ODV.

Art. 6.
Responsabile della valutazione

1. L'organismo di certificazione, il LVS e il committente devono
rispettivamente designare un responsabile per ogni valutazione.

Art. 7.
Accesso alle informazioni e garanzie di riservatezza

1. Il committente deve garantire al LVS e all'organismo di
certificazione il libero accesso ad ogni tipo di informazione,
inerente il sistema, profilo di protezione, prodotto o traguardo di
sicurezza, che risulti necessaria per lo svolgimento delle attivita'
di valutazione e certificazione. L'organismo di certificazione e il
LVS devono garantire che le informazioni a cui hanno accesso non
siano divulgate a soggetti non autorizzati.

Art. 8.
Attivita' preparatorie della valutazione

1. Le attivita' di preparazione della valutazione sono svolte dal
LVS e dal committente.
2. Il committente chiede l'intervento del LVS, specificando il
traguardo di sicurezza o il profilo di protezione richiesto.
3. Il LVS esamina il traguardo di sicurezza o il profilo di
protezione al fine di accertare, sulla base anche di eventuale
ulteriore documentazione richiesta al committente, che lo stesso
costituisca una solida base per la conduzione del processo di
valutazione; ove necessario richiede modifiche.
4. Il LVS, in ragione delle informazioni di cui dispone, verifica
l'assenza di elementi che possano pregiudicare il buon esito della
valutazione.
5. Al fine di ottenere la certificazione il LVS comunica
all'organismo di certificazione l'avvio dell'attivita' di
valutazione.

Art. 9.
Valutazione

1. Il LVS effettua la valutazione impiegando il materiale per la
valutazione, le risorse e i tempi indicati nel piano di valutazione,
sottoposto all'approvazione dell'organismo di certificazione.
2. L'organismo di certificazione sovrintende alla valutazione
mediante l'analisi dei rapporti di attivita' e dei rapporti di
osservazione, le riunioni di aggiornamento ed eventualmente la
partecipazione alle attivita' di valutazione.
3. Il LVS invia all'organismo di certificazione rapporti di
attivita' per l'aggiornamento sullo stato della valutazione.
4. Il LVS puo' inviare al committente rapporti di osservazione
finalizzati alla richiesta di chiarimenti o modifiche all'oggetto
della valutazione, profilo di protezione, traguardo di sicurezza o al
materiale per la valutazione. In tal caso, il committente e' tenuto a
fornire chiarimenti attraverso le risposte ai rapporti di
osservazione, eventualmente apportando modifiche, entro il termine
fissato.
5. Il LVS invia all'organismo di certificazione il rapporto finale
di valutazione, allegandovi i verdetti intermedi e finali emessi con
le relative motivazioni. In tale rapporto il LVS indica le risorse
impiegate, le attivita' svolte, le osservazioni formulate e le
relative risposte.
6. L'organismo di certificazione approva il rapporto finale di
valutazione entro sessanta giorni dalla sua ricezione, qualora ne
riscontri la conformita' con i criteri e la metodologia adottati e lo
Schema nazionale.
7. Qualora vengano individuate nel rapporto finale di valutazione
delle anomalie risolvibili, l'organismo di certificazione richiede al
LVS, nello stesso termine di cui al comma 6, il perfezionamento del
rapporto finale di valutazione. In tal caso, il LVS e' tenuto a
perfezionare il rapporto entro i successivi quindici giorni. La
richiesta di cui al presente comma sospende, fmo al relativo esito,
il decorso del termine di cui al comma 6.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il rapporto
finale di valutazione si intende approvato.

Art. 10.
Certificazione

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del rapporto finale di
valutazione, l'organismo di certificazione redige uno schema di
rapporto di certificazione, contenente le indicazioni di cui al comma
2, che invia al LVS e al committente per avere conferma dell'assenza
di errori materiali e della volonta' dello stesso di ottenere il
rilascio del rapporto di certificazione e del relativo certificato,
nonche' dell'assenza di elementi che consentano la divulgazione di
informazioni riservate. Il LVS e il committente si pronunciano sulla
richiesta entro i successivi 5 giorni.
2. Acquisita la conferma da parte del LVS e del committente, o
decorso inutilmente il termine per la loro pronuncia, l'organismo di
certificazione emette entro i successivi trenta giorni il rapporto di
certificazione, in cui deve:
a) motivare l'eventuale emissione di giudizi in contrasto con
quelli LVS;
b) dichiarare se la valutazione e' stata condotta secondo i
criteri e la metodologia previsti dallo Schema nazionale;
c) dichiarare se l'ODV o il traguardo di sicurezza o il profilo
di protezione e' conforme ai criteri di valutazione;
d) dichiarare se l'ODV o il profilo di protezione soddisfa il
livello di fiducia dichiarato;
e) dichiarare che l'ODV e' caratterizzato da meccanismi critici o
funzioni di sicurezza la cui robustezza e' conforme alla
dichiarazione del committente.
3. Il rapporto di certificazione non deve contenere informazioni
riservate, puo' essere utilizzato esclusivamente dall'organismo di
certificazione e dal committente e reso pubblico solo integralmente.
4. In caso di valutazione positiva, l'organismo di certificazione
allega al rapporto di certificazione il relativo certificato.
5. In relazione alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai
commi 1 e 2 possono essere differiti, d'intesa con le parti, in
ragione della complessita' del sistema stesso. Ai fini del decorso
dei predetti termini non e' computato il tempo richiesto per il
riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.

Art. 11.
Validita' della certificazione

1. I risultati delle attivita' di valutazione e certificazione sono
riferibili esclusivamente ad una specifica e determinata
configurazione dell'ODV e il certificato e' valido ed efficace
limitatamente a tale configurazione.
2. La commercializzazione di un sistema o prodotto certificato e'
vincolata a tale configurazione.

Art. 12.
Controversie
1. Nelle linee guida di cui all'art. 13 sono stabilite le procedure
di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte in ordine
alle attivita' di valutazione e certificazione svolte secondo lo
Schema nazionale, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza, efficacia ed equita' della procedura, nonche' nel
rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 13.
Norme transitorie e finali

1. Entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, l'organismo di certificazione predispone le
«Linee guida provvisorie» per l'applicazione dello Schema nazionale,
da approvare con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, valevoli
fino all'adozione delle «Linee guida definitive».
2. L'organismo di certificazione predispone, altresi', entro 12
mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le «Linee guida
definitive», recanti indicazioni dettagliate relative allo
svolgimento delle attivita' di valutazione e certificazione, da
approvare con la medesima procedura di cui al comma 1, esperita la
procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427.
3. Per le valutazioni dei dispositivi di firma gia' effettuate, ai
sensi delle vigenti regole tecniche, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto da centri di valutazione rispondenti ai requisiti di
cui al presente decreto, ciascun LVS invia all'organismo di
certificazione il rapporto fmale di valutazione. L'organismo di
certificazione procede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'art. 9.
4. Per un periodo di nove mesi decorrente dall'entrata in vigore
del presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano
la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi di firma elettronica
ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa mediante
autodichiarazione. Decorso il periodo indicato, si ricorre alla
certificazione ai sensi del presente decreto, come prescritto
dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10.
5. Le autodichiarazioni rese ai sensi dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, del 20 aprile 2001 e
del 3 ottobre 2001, continuano a spiegare ininterrottamente i propri
effetti fino al termine del periodo di cui al comma 4.
6. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana

Roma, 30 ottobre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri STANCA
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 320


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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