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Gazzetta Ufficiale N. 98 del 27 Aprile 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2004
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico;
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, nonche' l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
1982, n. 526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento
tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di prestiti
internazionali e di buoni del Tesoro poliennali;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
con cui si e' stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e
delle finanze determina con propri decreti ogni caratteristica e
modalita' di emissione dei titoli e dei prestiti pubblici, e puo'
procedere al rimborso anticipato e ad operazioni di concambio tra
titoli emessi e da emettere;
Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che attribuisce
al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di emettere
buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche
che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti;
Visto il decreto ministeriale n. 73150 in data 4 agosto 2003, con
il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto legislativo n.
396/2003, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro:
di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a
sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.
Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle
operazioni finanziarie sui prestiti pubblici, stabilendo i limiti da
osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in
tale attivita';

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
396, citato nelle premesse, le operazioni finanziarie indicate nel
medesimo articolo verranno disposte nelle forme previste dalla
normativa altresi' indicata nelle premesse, dal direttore generale
del Tesoro, o, per delega, dal direttore della direzione del
Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico.
Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida
di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo
indicati.
Il Dipartimento del tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso o variabile.
I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione
della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il
gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo,
compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di
rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
In tale attivita', il Dipartimento del tesoro manterra', su base
annua, la quota complessiva dei titoli a breve termine tra il 10% e
il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in
circolazione, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine
dovra' essere compresa tra il 2% e il 10%, la quota dei titoli a
tasso fisso tra il 60% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra
il 20% e il 30%.
Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei
rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni
nette.
Inoltre, il Dipartimento del tesoro potra' effettuare operazioni di
concambio accettando, in sottoscrizione dei titoli in emissione,
titoli di Stato con vita residua non superiore a tre anni; potra'
altresi' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto,
operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita',
previste dalla normativa.
Il Dipartimento del tesoro - Direzione II, dara' regolare
comunicazione al Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in
forza del presente decreto, e previste dalla normativa indicata nelle
premesse, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di
esse; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi
informatici.
Il Dipartimento del tesoro dara' preventiva comunicazione al
Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di Governo; inoltre, nel caso che le condizioni di
mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente
decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro
stesso.

Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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