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Gazzetta Ufficiale N. 98 del 27 Aprile 2004

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003
Individuazione delle aree oggetto di estensione degli interventi di promozione industriale - legge n. 289/2002, art. 73. (Deliberazione n. 129/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con
modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli
articoli 5-8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di
reindustrializzazione delle aree interessate al processo di
ristrutturazione della siderurgia pubblica;
Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria
2003), il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n.
181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello
siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da
individuare con delibera di questo Comitato su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, nonche' nelle aree industriali ricomprese
nei territori per i quali, con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza;
Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 73 della legge n.
289/2002 che prevede l'applicazione dell'estensione di cui al comma 1
subordinata all'approvazione della Commissione europea;
Visto l'esito della notifica alla Commissione europea comunicato
con nota del 18 settembre 2003 C(2003)3365;
Viste le delibere C.I.P.I. 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990 e
20 dicembre 1990, con le quali sono state impartite direttive per la
realizzazione del suddetto programma ed individuate le aree di crisi
siderurgica;
Ritenuto, sulla base della grave situazione di crisi
economico-sociale ed occupazionale di alcune zone del territorio
nazionale, di dover estendere la predetta normativa alle aree di cui
alla citata legge n. 289/2002;
Vista la proposta del Ministro delle attivita' produttive;

Delibera:

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 1° aprile 1989, n. 120, convertito con
modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nel
rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato:
alle aree interessate da crisi di settore nel comparto
industriale;
alle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stato
dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.
2. Questo Comitato, su proposta del Ministero delle attivita'
produttive, in coerenza con le linee di politica industriale del
Governo, individuera', sulla base di parametri oggettivi e
considerate le risorse pubbliche e private effettivamente
disponibili, le aree interessate all'estensione degli interventi di
promozione industriale di cui al punto 1, tenuto conto dello stato di
crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale,
delle opportunita' di sviluppo locale, nonche' della disponibilita'
di aree attrezzate.
3. Con riferimento alle aree individuate da questo Comitato, il
Ministro delle attivita' produttive emanera' le direttive per la
predisposizione, da parte di Sviluppo Italia, del programma di
promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti,
compatibile con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, al fine di favorire la salvaguardia dei livelli
occupazionali e lo sviluppo del tessuto economico locale, anche
attraverso la valorizzazione delle infrastrutture e delle
potenzialita' gia' esistenti.
Gli interventi, ricompresi nell'ambito del programma di cui
all'art. 73, comma 2, della legge n. 289/2002, sono approvati dal
Ministero delle attivita' produttive nel rispetto delle finalita'
previste dallo stesso articolo.
4. Il Ministero delle attivita' produttive trasmettera' annualmente
a questo Comitato, entro il semestre successivo all'anno di
riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.

Roma, 23 dicembre 2003
Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 45


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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