Ai componenti del Comitato
nazionale bovini
Alle Organizzazioni professionali
Il regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio
1991, relativo alle modalita' di attuazione del regolamento (CEE) n.
1186/90 del Consiglio che estende il campo di applicazione della
tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini
adulti, e' stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1215/2003 del 7 luglio 2003.
Con tale modifica la Commissione ha dato facolta' agli Stati membri
di effettuare la classificazione delle carcasse di bovini adulti
avvalendosi di sistemi automatizzati subordinandone, pero',
l'utilizzo al rilascio di apposite «licenze» da parte dell'autorita'
competente.
A tale riguardo, con la presente circolare si intendono specificare
le procedure e fornire i necessari chiarimenti per le richieste
relative al rilascio delle licenze per l'applicazione di tecniche di
classificazione automatizzata delle carcasse bovine, in ottemperanza
agli obblighi derivanti dalla predetta regolamentazione comunitaria.
Richiesta di concessione della licenza.
Possono fare richiesta per il rilascio della licenza di
classificazione automatizzata i responsabili delle strutture di
macellazione a bollo CE obbligati alla classificazione delle carcasse
di bovini adulti ai sensi del regolamento CEE n. 1186/90.
L'Autorita' competente alla quale tali richieste dovranno essere
inoltrate e' il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr. IV - via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma, in appresso denominato «Ministero».
Contestualmente alla predetta istanza, da inoltrare sulla base del
fac-simile allegato n. 1, i richiedenti dovranno trasmettere le
seguenti informazioni:
descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata,
per cui si richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche
tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina
contro manomissioni di ogni tipo;
la presentazione delle carcasse da utilizzare nel corso della
prova di certificazione;
i dati di macellazione del triennio precedente l'anno in cui lo
stabilimento o gli stabilimenti richiedono di effettuare le prove.
Detti dati dovranno essere forniti suddivisi per categoria di animali
e per specifiche di classificazione (conformazione e stato di
ingrassamento).
Inoltre, si dovra' specificare se, prima della prova di
certificazione ufficiale, si intende o meno effettuare un «pre-test»
(informale) sul funzionamento della macchina classificatrice.
Organizzazione della prova.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 punto 1-bis del
regolamento CEE n. 344/91, il Ministero:
procede alla nomina di un coordinatore della prova di
certificazione, il quale:
non fa parte della giuria;
possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed e' pienamente
indipendente;
controlla che i membri della giuria lavorino in modo
indipendente ed autonomo;
raccoglie i risultati della classificazione dei membri della
giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione
automatizzata;
assicura che per l'intera durata della prova di certificazione,
i risultati di classificazione ottenuti con le tecniche di
classificazione automatizzata non siano disponibili ad alcun membro
della giuria e viceversa ad alcuna altra parte interessata;
convalida le classificazioni per ciascuna carcassa e puo'
decidere, per motivi obiettivi che dovra' precisare, di rifiutare una
o piu' carcasse dal campione da utilizzare durante la prova;
designa, un organismo indipendente incaricato di esaminare i
risultati della prova di certificazione;
provvede, d'intesa con il coordinatore, a fissare la data per la
prova di certificazione ed a trasmettere, alla Commissione
dell'Unione europea, almeno due mesi prima di tale data, le
necessarie informazioni, di cui all'allegato II, parte A del citato
regolamento;
nomina una giuria composta da cinque esperti classificatori di
qualificata e comprovata esperienza professionale nel settore. Dei
cinque componenti due sono scelti in Italia ed i rimanenti sono
scelti da altri Stati membri.
Definizioni.
Per quanto contenuto nella presente circolare, si intendono per:
carcasse valide: le carcasse scelte per il campione e che non
sono state rifiutate dal coordinatore;
carcasse rifiutate: le carcasse che sono state rifiutate dal
coordinatore nell'ambito della scelta del campione, per ragioni
obiettive;
carcasse non classificate dalla macchina: il numero delle
carcasse valide classificate dagli esperti meno il numero di carcasse
valide classificate dalla macchina;
carcasse valide classificate dalla giuria: le carcasse valide
classificate da tutti i membri della giuria;
carcasse convalidate: le carcasse valide che sono state
classificate sia dagli esperti della giuria che dalla macchina
automatica.
Prova di certificazione.
Alla prova di certificazione possono partecipare, in qualita' di
osservatori, gli esperti della Commissione dell'Unione europea e
quelli degli altri Stati membri che ne fanno esplicita richiesta.
Inoltre, alla prova puo' assistere un rappresentante della societa'
di fabbricazione della macchina.
Prima dell'esecuzione della prova, il Ministero procede, d'intesa
con il coordinatore, a stabilire le modalita' per selezionare il
campione di carcasse che, rappresentativo in termini di categoria,
conformazione e stato di ingrassamento di una popolazione di bovini
adulti da determinare, dovra' essere sottoposto alla prova di
certificazione.
Le operazioni di classificazione, eseguite nell'ambito del test di
certificazione, saranno effettuate tenendo conto che ciascuna classe
di conformazione e stato di ingrassamento viene suddivisa,
proporzionalmente, in tre sottoclassi, indicate rispettivamente con
le sigle: « + », « = », « - ».
Nel corso della prova di certificazione ciascun esperto, in ogni
fase della prova medesima, compila un documento, come da fac-simile
allegato n. 2, contenente il nominativo del medesimo, il numero di
riferimento di ogni carcassa valida classificata, gli estremi della
classificazione (conformazione e stato di ingrassamento) ed eventuali
commenti ritenuti opportuni.
Detto documento una volta compilato viene firmato dall'esperto e
consegnato al coordinatore il quale, dopo averlo siglato, dovra'
conservarlo agli atti come documento confidenziale.
Il coordinatore provvede, altresi', a firmare i relativi fogli di
classificazione della macchina automatica nonche' a controllare il
regolare inserimento a computer dei risultati della classificazione
della giuria e della macchina.
Valutazione della prova.
Al fine di procedere alla corretta analisi dei risultati
dell'intera prova di certificazione, il Ministero, d'intesa con il
coordinatore e l'organismo indipendente, predispone, prima della
esecuzione della prova, un programma di calcolo su formato
elettronico.
L'inserimento dei dati della classificazione degli esperti e della
macchina nel citato formato consentira', al termine del test, di
analizzare i risultati della prova nel quadro di quanto specificato
dall'allegato I, punto 3, del regolamento (CEE) n. 344/91.
Infatti, al fine di valutare il funzionamento delle tecniche di
classificazione automatizzata, il predetto programma informatico pone
a confronto, per ciascuna carcassa, i risultati della macchina con la
«mediana» dei risultati della giuria.
A tale riguardo, come specificato dalla citata normativa
comunitaria, viene utilizzato un sistema di punti, assegnati come
segue:
|Conformazione|Tenore di grasso --------------------------------------------------------------------- Nessun errore |10 |10 --------------------------------------------------------------------- Errore di 1 unita' (1 sottoclasse | | superiore o inferiore) |6 |9 --------------------------------------------------------------------- Errore di 2 unita' (2 sottoclassi | | superiori o inferiori) |- 9 |0 --------------------------------------------------------------------- Errore di 3 unita' (2 sottoclassi | | superiori o inferiori) |- 27 |- 13 --------------------------------------------------------------------- Errore di oltre 3 unita' (oltre 3 | | sottoclassi superiori o inferiori) |- 48 |- 30
La prova di certificazione si intende, quindi, superata se:
il numero delle carcasse convalidate e' di almeno 600;
la percentuale di carcasse non classificate dalla macchina e'
inferiore al 5%;
il punteggio ottenuto e' almeno il 60% del punteggio massimo sia
per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.
Inoltre, gli indici statistici utilizzati per misurare la
variabilita' della classificazione (scarto semplice e coefficiente di
regressione lineare) sia per la conformazione che per il tenore di
grasso devono rimanere nei limiti fissati dal citato allegato I al
regolamento CEE n. 344/91.
Al fine di un maggior chiarimento di quanto sopra riportato,
nell'allegato 3 alla presente circolare e' riportata una casistica
esemplificativa relativamente ai diversi risultati che si possono
ottenere al termine di una prova di certificazione.
Alla fine della prova di certificazione i risultati, in forma
cartacea e su supporto magnetico, vengono trasmessi al Ministero il
quale procede all'inoltro dei medesimi all'organismo indipendente.
Inoltre, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione,
entro due mesi dal termine della prova, la documentazione di cui
all'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 344/91.
Rilascio della licenza senza prova di certificazione.
Il Ministero, salvo future valutazioni, non intende far ricorso a
quanto disposto all'art. 3, punto 1-bis - 3° paragrafo - del
regolamento CEE n. 344/91 circa la possibilita' di procedere al
rilascio della licenza di classificazione automatizzata, senza che
venga organizzata la prova di certificazione.
Per quanto contenuto nella presente circolare, tutti gli
interessati possono richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti
sull'argomento al Ministero delle politiche agricole e forestali,
Direzione generale per le politiche agroalimentari - PAGR IV -
telefono 06-46656104/05 - telefax 06-46656143 - oppure scrivendo al
seguente indirizzo di posta elettronica: PAGRIV@@politiche agricole.
it
Roma, 22 marzo 2005
Il direttore generale
per le politiche agroalimentari
Petroli
Allegato 1
Fac - simile domanda
di prova di certificazione
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di mercato -
Direzione generale per le politiche
agroalimentari - PAGR IV
Il sottoscritto ........................., nato a ...............
il ......................., codice fiscale n. ......................,
in qualita' di rappresentante legale dello stabilimento di
macellazione denominato ............................
sito in ............. con sede legale ...............................
bollo CE ........ ai sensi del regolamento CEE n. 344/91, chiede a
codesto Ministero il rilascio della licenza per la classificazione
automatizzata delle carcasse bovine con la macchina classificatrice
denominata &ul;
Il sottoscritto, altresi', comunica che intende/non intende far
ricorso al pre-test di classificazione automatizzata.
Distinti saluti
Firma rappresentante legale
......................................
Allega alla presente richiesta:
descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata,
per cui si richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche
tecniche;
descrizione sulla presentazione delle carcasse che saranno
utilizzate nel corso della prova di certificazione;
i dati di macellazione del triennio precedente suddivisi per
categoria di animali e per specifiche di classificazione
(conformazione e stato di ingrassamento).
Allegato 2
Nome esperto: .......................................
=====================================================================
Numero Conformazione Grasso Correzioni Visto coordinatore Note
Carcassa su correzioni
---------------------------------------------------------------------
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Firma esperto Visto coordinatore
....................... ............................
Allegato 3
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato