Capo I
PRINCIPI GENERALISezione IDefinizioni, finalita' e ambito
di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge
9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento
dei dati
presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme
di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono l'identita' nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita'
munito
di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare
l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico
conforme
ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui
all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato,
o
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai
dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica
di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica
ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma
elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare
il dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle
attivita'
finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche'
alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni
dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita
la firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione dispone che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione conferisce allo Stato legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: «r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due amni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001.):
«Art. 10 (Riassetto in materia di societa'
dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei
dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e
al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in
sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni
comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i
seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e
la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle Amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
alle banche dati di competenza delle Amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro dodici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
n. 42, reca «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, supplemento ordinario, reca «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario, reca «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, supplemento ordinario, reca «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.».
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
n. 39, reca «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
174, supplemento ordinario, reca «Codice in materia di
protezione dei dati personali.».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2004, n. 13, reca
«Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici.».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
n. 49, supplemento ordinario, reca «Attuazione della
direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA.».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca
«Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- La direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche e' stata pubblicata
nella G.U.C.E. del 19 gennaio 2000, n. L 13. - Entrata in
vigore il 19 gennaio 2000.-.
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
vedano le note alle premesse.
Art. 2.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita'
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita' piu' appropriate le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente
stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della
Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti
informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri
e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla
formazione, gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di
cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici
si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai
documenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitali
si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
d.lgs. n. 165 del 2001.
«2. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Per l'art. 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. n.
445 del 2000:
«Art. 3 (R) (Soggetti). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa'
di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
veritieri.».
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), si
vedano le note alle premesse.
Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese
Art. 3.
Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici
servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
Art. 4.
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo
quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento puo' essere trasmesso alle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente
normativa.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 59 e 60 del D.P.R.
n. 445 del 2000:
«Art 59 (R) (Accesso esterno). - 1. Per l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono
essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego
di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle
informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure
organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi
per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di
gestione informatica dei documenti per il reperimento, la
visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e
dei documenti da parte dell'interessato, le misure
organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2
determinano, altresi', le modalita' di identificazione del
soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici
per la firma digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione possono
utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione -
anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni
col pubblico.».
«Art. 60 (R) (Accesso effettuato dalle pubbliche
Amministrazioni). - 1. Le pubbliche Amministrazioni che,
mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al
sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi
aree organizzative omogenee di cui al cornma 4 dell'art.
50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite
nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per
la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
Amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi
di gestione informatica dei documenti attraverso la rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano
funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le
seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei
documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o
congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del
mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del
documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della
data e del numero di protocollo attribuiti
dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche
Amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle
indicazioni fornite dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri
tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.».
Art. 5.
Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni
centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione
dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta
elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che
hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle
pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia
diversamente stabilito.
Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005, reca «Disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata».
Art. 7.
Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla
riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine
sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali
esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni
centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e
al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei
diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
Art. 10.
Sportelli per le attivita' produttive
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in
modalita' informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche
in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze,
dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in
via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello
sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di
relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o piu'
modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le
migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilita'
delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema
pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
(Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 3 (Sportello unico). - 1. I comuni esercitano,
anche in forma associata, ai sensi dell'art. 24, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad
essi attribuite dall'art. 23, del medesimo decreto
legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia
affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota
di uno sportello unico per le attivita' produttive, al
quale gli interessati si rivolgono per tutti gli
adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente
regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto
territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la
struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del
patto territoriale o con il responsabile unico del
contratto d'area.
2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione
di un archivio informatico contenente i necessari elementi
informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per le procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande di
autorizzazione presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonche' a tutte le informazioni utili
disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti
le attivita' promozionali. Per la istituzione e la gestione
dello sportello unico i comuni possono stipulare le
convenzioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si
pronuncia sulla conformita', allo stato degli atti, in
possesso della struttura, dei progetti preliminari dai
medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti
di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica,
senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si
pronuncia entro novanta giorni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e
nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario
preposto alla struttura e' responsabile dell'intero
procedimento.».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo
2005, reca «Istituzione del sistema pubblico di
connettivita' e della rete internazionale della pubblica
amministrazione», a norma dell'art. 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229».
Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a
questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di
seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo
degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa,
nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,
il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai
concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi
pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle
attivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le
modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro,
nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio
2003, n. 229.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«2. Presso la struttura e' istituito uno sportello
unico al fine di garantire a tutti gli interessati
l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio
informatico contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,
nonche' tutte le informazioni disponibili a livello
regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita'
promozionali, che dovranno essere fornite in modo
coordinato.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione 2001.)
«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 16,
determinato nella misura massima di 516.457 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato,Regioni e
autonomie locali
Art. 12.
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione
e delle
comunicazioni nell'azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione
e partecipazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure
informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati,
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e
della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti
telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche
amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto
delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la
circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche'
l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di
cui all'articolo 7-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale
finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato d.lgs.
n.165 del 2001:
«Art. 7-bis (Formazione del personale). - 1.
Le
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione
delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito
delle attivita' di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di
comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli
obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e
delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo,
disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e,
comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi
in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le
risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro
un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.».
Art. 14.
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione
dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce
organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali,
promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle
soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
Note all'art. 14:
- Per l'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione si vedano le note alle premesse.
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu'
esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in
conformita' alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle
pubbliche amministrazioni con modalita' idonee a garantire la
partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell'Unione europea.
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di
innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione
della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni
centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in
tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della
loro qualita' e relativi aspetti organizzativi e della loro
sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17.
Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i
compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard
tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi
dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i
costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
Note all'art. 17:
- Per la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici) si vedano le note alle premesse.
Art. 18.
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio
dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e'
presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte
il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo
del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonche' i
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si
riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del
piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per
l'innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica puo'
sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 9. - 1. L'Autorita' fissa contenuti, termini e
procedure per la predisposizione del piano triennale e
delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma
1, lettera b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e
delle successive revisioni annuali:
a) l'autorita' elabora le linee strategiche per il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
b) le Amministrazioni propongono una bozza di piano
triennale relativamente alle aree di propria competenza,
con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del
triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti di
sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi
automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi,
implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione
e modalita' di affidamento;
c) l'Autorita' redige il piano triennale sulla base
delle proposte delle amministrazioni, verificandone la
coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a),
integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei
fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti
di grande rilievo.
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali predisposti dall'Autorita' sono approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno;
essi costituiscono documento preliminare per la
predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra
di finanza pubblica.
4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione
che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e
dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni,
con particolare riferimento al livello di utilizzazione
effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro
trenta giorni la relazione al Parlamento.».
Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, la denominazione: «Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione» contenuta
nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente:
«Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione».
Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la
normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di
cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio
2003, n. 229.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione 2001):
«3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 17,
determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno
2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Sezione
Documento informatico
Art. 20.
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della
forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilita'
dell'autore e l'integrita' del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei
documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la
data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla
validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',
la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.
Art. 21.
Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con
un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del
dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che
sia data prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale
o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato
da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.
Note all'art. 21:
- L'art. 2702 del Codice civile reca: «Art. 2702
(Efficacia della scrittura privata). - La scrittura privata
fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui
contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata
come riconosciuta».
- Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche si veda la nota
all'art. 1.
Art. 22.
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e
telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che
ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine
su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.
Art. 23.
Copie di atti e documenti informatici
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente:
«, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se
ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non
unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata
dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Note all'art. 23:
L'art. 2712 del Codice civile, come modificato dal
presente decreto legislativo, reca: «Art. 2712
(Riproduzioni meccaniche). - «Le riproduzioni fotografiche
informatiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono
prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle
cose medesime.».
- Si riporta il testo degli articoli 2714 e 2715 del
codice civile:
«Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le copie di atti
pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari
pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio'
autorizzati.».
«Art. 2715 (Copie di scritture private originali
depositate). - Le copie delle scritture private depositate
presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari
autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura
originale da cui sono estratte.».
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori
Art. 24.
Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Art. 25.
Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma
elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della
validita' del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma
elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha
l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2703 del codice civile:
«Art. 2703 (Sottoscrizione autenticata). - Si ha per
riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte
del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata
apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve
previamente accertare l'identita' della persona che
sottoscrive.».
Art. 26.
Certificatori
1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone
giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilita'
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei
requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione
dell'attivita' intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si
applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche
di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Note all'art. 26:
- Si riporta l'art. 26 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230, supplemento
ordinario. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):
«Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di Amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono possedere i requisiti di
professionalita' onorabilita' e indipendenza stabiliti con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.».
- Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche si veda la nota
all'art. 1.
Art. 27.
Certificatori qualificati
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati
qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo
26.
2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa, tecnica e
finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,
in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme
elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione
adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti
in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e
la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui
il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima
dell'inizio dell'attivita', anche in via telematica, una
dichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di
soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente
codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
Art. 28.
Certificati qualificati
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un
certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come
tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come
codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di
validita' del certificato;
g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha
rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve
indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del
Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo
scopo per il quale il certificato e' richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di
altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30,
comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.
Art. 29.
Accreditamento
1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del
possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di
qualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il
CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui
all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati
nel medesimo articolo il profilo professionale del personale
responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la
verifica della firma, della emissione dei certificati e della
gestione del registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto
delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
alla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti
legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e
dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non
venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone
l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto
dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini
dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del
presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Note all'art. 29:
- Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la Direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i
requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e
sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
nell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
dell'attivita'.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b),
c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche
conto della condizione di reciprocita'.».
- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) si vedano le note all'art.
26.
- Si riporta il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 1999/93/CE (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche.):
«2. Fatto salvo il paragrafo 1 (1. Gli Stati membri non
subordinano ad autorizzazione preventiva la prestazione di
servizi di certificazione), gli Stati membri possono
introdurre o conservare sistemi di accreditamento
facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di
livello piu' elevato. Tutte le condizioni relative a tali
sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate
e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono
limitare il numero di prestatori di servizi di
certificazione accreditati per motivi che rientrano
nell'ambito di applicazione della presente direttiva.».
Art. 30.
Responsabilita' del certificatore
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilita' del
certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o
dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni
necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti
dall'articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano
affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto
della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non
tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto.
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver
agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un
valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il
certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel
processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile
dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda
i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore
limite.
Art. 31.
Vigilanza sull'attivita' di certificazione
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'
dei certificatori qualificati e accreditati.
Art. 32.
Obblighi del titolare e del certificatore
1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad adottare tutte
le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri
ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza
del buon padre di famiglia.
2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi
incluso il titolare del certificato.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19,
certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale o
a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma
del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del
dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorita', di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici sicuro e tempestivo nonche' garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato dal momento della
sua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di firma del
soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di
certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le
informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e
condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed
essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed
il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati con modalita' tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa
rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
4. Il certificatore e' responsabile dell'identificazione del
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se
tale attivita' e' delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente
dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e
soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della
persona cui si riferiscono.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196):
«Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio
provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da ser aizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.».
Art. 33.
Uso di pseudonimi
1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare
per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
Art. 34.
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per
altri
soggetti qualificati
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei
certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi
ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di
categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati
rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori
dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti
informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna
amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui
all'articolo 72.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico
ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di
cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di
firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle
firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso
da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono
garantire l'integrita' dei documenti informatici a cui la firma si
riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al
titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza
ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare
la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte
con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura
automatica e' valida se l'attivazione della procedura medesima e'
chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare e lo stesso
renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento
firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la
creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della
direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schema
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel
settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i
centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.
Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto.
6. La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri
per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta
se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato
membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva stessa.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'allegato III della direttiva
1999/93/CE del 13 dicembre 1999 (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche.): «Allegato III (Requisiti
relativi ai dispositivi per la creazione di una firma
sicura). - 1. I dispositivi per la creazione di una firma
sicura, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati,
devono garantire almeno che:
a) i dati per la creazione della firma utilizzati
nella generazione della stessa possono comparire in pratica
solo una volta e che e' ragionevolmente garantita la loro
riservatezza;
b) i dati per la creazione della firma utilizzati
nella generazione della stessa non possono, entro limiti
ragionevoli di sicurezza, essere derivati e la firma e'
protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di
tecnologia attualmente disponibile;
c) i dati per la creazione della firma utilizzati
nella generazione della stessa sono sufficientemente
protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di
terzi.
2. I dispositivi sicuri per la creazione di una firma
non devono alterare i dati da firmare ne' impediscono che
tali dati siano presentati al firmatario prima
dell'operazione di firma.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.):
«b) nomi e indirizzi degli organismi nazionali
responsabili dell'accreditamento e della supervisione
nonche' degli organismi di cui all'art. 3, paragrafo 4;».
Art. 36.
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autorita';
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'
previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della
capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o
sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
Art. 37.
Cessazione dell'attivita'
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di
cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o
l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attivita' del
certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29,
comma 6.
Sezione III
Contratti, pagamenti, libri e scritture
Art. 38.
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d'Italia.
Art. 39.
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni
del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse
tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le
regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di
documenti originali su supporto cartaceo, nonche' la copia di
documenti informatici sul medesimo supporto e' consentita solo ove
risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio
dell'economicita'.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei
Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate le categorie di documenti amministrativi che possono
essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati
concernenti stati, qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle
amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri
cartacei.
Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) ».
Art. 41.
Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento puo'
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i
dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le
modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni
coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi
e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 10, 14,
14-bis-ter-quater e quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.):
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'Amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'Amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
«Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.».
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La Conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La Conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi