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Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 Maggio 2005

 

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 aprile 2005
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 64/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2005;
Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di
seguito: deliberazione n. 34/05);
l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre
2004, n. 4159 (di seguito: atto del Ministro delle attivita'
produttive 24 dicembre 2004);
l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 1° aprile
2005, n. 748 (di seguito: atto del Ministro delle attivita'
produttive 1° aprile 2005).

Considerato che:
l'atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005:
a) prolunga al 30 giugno 2005 il periodo transitorio di cui al
punto 2 dell'atto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004;
b) demanda all'Autorita' la definizione dell'entita' degli
oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano
attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, per il
periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2005;
c) stabilisce che l'entita' di detti oneri di sbilanciamento
non sia inferiore a quella gia' prevista per il mese di marzo 2005;
con deliberazione n. 34/05, l'Autorita' ha definito le modalita'
e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di
cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, e
al comma 41 della legge n. 239/2004;
Ritenuto che sia opportuno procedere alla modifica ed integrazione
della deliberazione n. 168/03 al fine di definire gli oneri di
sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente
con la propria domanda al Sistema Italia 2004, nonche' al fine di
consentire il dispacciamento dell'energia elettrica immessa dalle
unita' di produzione che cedono energia elettrica ai sensi dell'art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'art. 1,
del comma 41, della legge n. 239/2004;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei
termini di seguito indicati:
a) all'art. 1, comma l.1, dopo l'alinea «Disciplina del mercato
e' il testo integrato della disciplina del mercato elettrico
approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente
modificata e integrata;» sono inseriti i seguenti alinea:
«energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita'
di produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza inferiore a
10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle unita' di
produzione ibride, nonche' dalle unita' di produzione di potenza
qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione
di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni
in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n.
34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente
alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite
dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia
elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a
10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;
energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e'
l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da
fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la
produzione non imputabile delle unita' di produzione ibride, e
l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unita' di
produzione, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentate da
fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica,
limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua
fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come
definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad
eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle
convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n.
15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97,
limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte,
come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione.
gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile,
anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete
elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle
attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi
il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto
legislativo n. 79/1999;»;
b) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «unita' di produzione di
cogenerazione e' un'unita' di produzione che rispetta le condizioni
della deliberazione n. 42/02;» e' inserito il seguente alinea:
«unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge
n. 239/2004 e' un'unita' di produzione che cede energia elettrica ai
sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003
o del comma 41 della legge n. 239/2004;»;
c) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «deliberazione n. 224/04
e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004,
n. 224/04;» e' inserito il seguente alinea:
«deliberazione n. 34/05 e' la deliberazione 23 febbraio 2005,
n. 34/05.»;
d) all'art. 4, comma 4.2, lettera a), dopo le parole «gli utenti
del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento nella
loro responsabilita',» sono aggiunte le parole «ad eccezione dei
punti di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo
n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»;
e) all'art. 4, comma 4.2, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente lettera:
«f) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento
per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004 ai fini del ritiro dell'energia elettrica di cui all'art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia
elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»;
f) all'art. 4, comma 4.10, dopo le parole «Qualora un soggetto
abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un
punto di dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le
parole «o per unita' di pompaggio»;
g) all'art. 4, comma 4.10, le parole «con riferimento a detto
punto non possono includere altri punti di dispacciamento per unita'
di esportazione o per unita' di consumo» sono sostituite dalle parole
«che includono il predetto punto in prelievo non possono includere in
prelievo ne' altri punti di dispacciamento per unita' di pompaggio o
per unita' di esportazione ubicati in zone differenti da quella in
cui e' ubicato il predetto punto di dispacciamento ne' punti di
dispacciamento per unita' di consumo»;
h) all'art. 4, dopo il comma 4.10, sono inseriti i seguenti
commi:
«4.11. Qualora un gestore di rete abbia la qualifica di
operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento
per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004, esso e' tenuto a concludere un contratto di compravendita
al di fuori del sistema delle offerte ai fini del dispacciamento
dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41
della legge n. 239/2004.»;
4.12. In deroga a quanto stabilito al comma 4.7, l'operatore di
mercato acquirente del contratto di compravendita di cui al comma
4.11 e' tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente
compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, all'operatore di
mercato cedente, nei tempi e con le modalita' definite dal medesimo
Gestore.»;
i) all'art. 5, dopo il comma 5.2, e' inserito il seguente comma:
«5.2.1. Il titolare di un'unita' di produzione decreto legislativo
n. 387/2003 o legge n. 239/2004 che intenda concludere il contratto
di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve
interporre il gestore di rete della rete con obbligo di connessione
di terzi cui e' connessa, anche per il tramite di linee dirette o di
reti interne d'utenza, la suddetta unita' di produzione. In tal caso,
il gestore di rete deve assumere il mandato.»;
j) all'art. 10, comma 10.1, lettera d), dopo le parole «unita' di
produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle
unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili»;
k) all'art. 10, comma 10.1, la lettera g) e' cosi' sostituita:
«g) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili;»;
l) all'art. 10, comma 10.1, dopo la lettera g) sono inserite le
seguenti lettere:
«h) unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili
non programmabili;
i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge
n. 239/2004;
j) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da
a) a i) del presente comma.»;
m) all'art. 10, comma 10.2, lettera d), dopo le parole «unita' di
produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle
unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili»;
n) all'art. 10, comma 10.2, lettera g) dopo le parole «di cui
alle precedenti lettere da a) a f)» sono aggiunte le parole «e alle
successive lettere da h) a i)»;
o) all'art. 10, comma 10.2, dopo la lettera g) sono inserite le
seguenti lettere:
«h) unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili
non programmabili;
i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge
n. 239/2004.»;
p) all'art. 12, al comma 12.4, dopo le parole «L'insieme dei
punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di
produzione non rilevanti» sono inserite le parole «, ad eccezione
delle unita' di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera
i),»;
q) all'art. 12, dopo il comma 12.4, e' inserito il seguente
comma:
«12.4.1. L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di
dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n.
387/2003 o legge n. 239/2004 e' l'insieme di tutti i punti di
immissione relativi a unita' di produzione di cui all'art. 10, comma
10.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.»;
r) all'art. 14, dopo il comma 14.13, e' inserito il seguente
comma:
«14.14. Ai fini di cui all'art. 35, comma 35.2.2, l'energia
elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004
imputabile a un operatore di mercato per tale punto di dispacciamento
e' pari alla somma di:
a) il prodotto tra l'energia elettrica di cui all'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 immessa in ciascun
punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento
dalle unita' di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a)
della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee
dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di
connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato e' il
gestore di rete ed un fattore pari a zero;
b) il prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 41 della
legge n. 239/2004 immessa in ciascun punto di immissione appartenente
al predeff o punto di dispacciamento dalle unita' di produzione di
cui all'art. 7, comma 7.1, lettera a) della deliberazione n. 34/05
connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne
d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il
suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore
pari a zero;
c) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto
di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamerito dalle
unita' di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della
deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee
dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di
connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato e' il
gestore di rete ed un fattore pari al corrispondente fattore R di cui
all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 34/05;
d) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto
di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle
unita' di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere
a), b) e c) connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti
interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di
cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un
fattore pari a 1»;
s) all'art. 17, dopo il comma 17.2, e' inserito il seguente
comma:
«17.2.1. La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo
in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, deve essere
effettuata dall'operatore di mercato acquirente, nei termini di cui
al comma 17.2. Ai fini di tale comunicazione, i programmi di
immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, registrati da
uno stesso operatore di mercato acquirente sono dal medesimo
operatore aggregati per punto di dispacciamento.»;
t) all'art. 17, comma 17.3.2, dopo le parole «Con riferimento ai
contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte che includono» sono inserite le parole «in prelievo» e dopo
le parole «punti di dispacciamento per unita' di esportazione» sono
inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
u) all'art. 19, comma 19.6, lettera e), dopo le parole «unita' di
produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;
v) all'art. 20, comma 20.6, lettera e), dopo le parole «unita' di
produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;
w) all'art. 29, comma 29.1, lettera a), dopo le parole «relativi
ai punti di dispacciamento nella sua responsabilita», sono aggiunte
le parole «, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
x) all'art. 29, comma 29.3, le parole «comma 35.2» sono
sostituite dalle parole «commi 35.2, 35.2.1e 35.2.2;
y) all'art. 29, dopo il comma 29.3, e' aggiunto il seguente
comma:
«29.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a
quello di competenza, l'operatore di mercato acquirente paga al
Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete
se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32,
comma 32.4, relativi ai punti di dispacciamento delle unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
z) all'art. 32, comma 32.2, lettera a), punto i), dopo le parole
«ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»;
aa) all'art. 32, comma 32.3, lettera b), punto i), dopo le parole
«ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»;
bb) all'art. 32, comma 32.4, dopo le parole «Per i punti di
dispacciamento per unita' di produzione alimentate da fonti
rinnovabili non programmabili,» sono inserite le parole «per i punti
di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n.
387/2003 o legge n. 239/2004,»;
cc) all'art. 35, comma 35.1, le parole «del comma 35.2» sono
sostituite dalle parole «dei commi da 35.2 a 35.2.2»;
dd) all'art. 35, comma 35.2.1, dopo le parole «Per i contratti di
compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che
includono punti di dispacciamento per unita' di esportazione» sono
inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
ee) all'art. 35, comma 35.2.1, lettera b), le parole «nella zona
estera in cui e' ubicato il punto di dispacciamento per unita' di
esportazione» sono sostituite dalle parole «nella zona in cui e'
ubicato il punto di dispacciamento per unita' di esportazione o per
unita' di pompaggio»;
ff) all'art. 35, dopo il comma 35.2.1, e' inserito il seguente
comma:
«35.2.2. Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per
unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico
dell'operatore di mercato cedente e' pari alla differenza tra i
seguenti elementi:
a) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto
di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al
suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e
il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art.
19, comma 19.3, lettera b), nella zona in cui e' ubicato tale punto;
b) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto
di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al
suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e
il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art.
19, comma 19.3, lettera c).»;
gg) all'art. 35, comma 35.3, lettera c), dopo le parole «il
prodotto tra le quantita' delle offerte di acquisto accettate nel
mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per
unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di
pompaggio»;

hh) all'art. 35, comma 35.3, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente lettera:
«d) il prodotto tra le quantita' delle vendite di cui all'art.
17, comma 17.5.1, lettera b), e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c)»;
ii) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo le parole «il prezzo medio
delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di
dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in
tempo reale»;
jj) all'art. 48, comma 48.13.3, la lettera d) e' cosi'
sostituita:
«d) 0,8 per il mese di aprile;»;
kk) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo la lettera d) sono inserite
le seguenti lettere:
«e) 0,9 per il mese di maggio;
f) 0,95 per il mese di giugno;
g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»;
ll) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo le parole «il prezzo medio
delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di
dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in
tempo reale»;
mm) all'art. 48, comma 48.13.4, la lettera d) e' cosi'
sostituita:
«d) 0,8 per il mese di aprile;»;
nn) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo la lettera d) sono inserite
le seguenti lettere:
«e) 0,9 per il mese di maggio;
f) 0,95 per il mese di giugno;
g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»;

oo) all'art. 48, dopo il comma 48.20, e' aggiunto il seguente
comma:
«48.21. In deroga a quanto stabilito all'art. 14, comma 14.14, i
fattori di cui al medesimo comma 14.14, lettere a) e c), sono pari a
1 fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come
verra' individuata dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n.
387/2003.».
2. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei
termini di seguito indicati:
a) all'art. 7, dopo il comma 7.3, e' aggiunto il seguente comma:
«7.4. Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a
quello di competenza, i produttori pagano al gestore di rete se
negativo, ovvero ricevono dal gestore di rete se positivo, il
corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto.»

3. Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella
versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al
precedente punto 1.
4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al
precedente punto 1 si applichino a partire dal 1° gennaio 2005.
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita'
affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.


Milano, 6 aprile 2005
Il presidente: Ortis


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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