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Gazzetta Ufficiale N. 123 del 28 Maggio 2005

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.», corredato delle relative note.

Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI

Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo
di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio
doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze
dei traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi logistici
nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di
sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni
che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di
conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della
disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure
alle tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da
soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le
seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle
apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo
snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di
quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di
ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto
del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge
10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali nonche' finalizzate al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno
2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per
l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le
esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e della
immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo
di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, alloscopo parzialmente
utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto
Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come
previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per
cento per gli investimenti all'estero che riguardano attivita'
aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese,
«joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle
capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di
variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o
per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo,
inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta'
intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche
a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi
titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima provenienza. (( In ogni caso si procede alla confisca
amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le
norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ))
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla
contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le
seguenti: «o di origine».
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. (( L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater )) opera in stretto coordinamento con le
omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge
24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai
progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il
mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca,
sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale ((
delle attivita' )) produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'
all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio
nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi
concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia
di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del-l'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione
delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.
100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo
sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di
durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120,
possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte
in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e
servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Uffici
all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati
al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del
bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del
controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con
decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme
di cui al presente comma.
(( 15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le
finalita' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti
derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti
analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi
deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano
le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, ove cio' sia indispensabile alla
prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o
programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono
condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo
missione sullo stato di realizzazione degli inter-venti, progetti o
programmi. La rendicontazione finale e' altresi' corredata da una
relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione
dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate
disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di
rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione
dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui
pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di
cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze
diplomatiche, il capo missione puo' stipulare convenzioni con le
organizzazioni non governative che operano localmente. La congruita'
dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata dal
capo della rappresentanza diplomatica. ))
Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, supplemento ordinario.
- Si riporta il comma 380 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005); come modificata dalla presente
legge:

«380. Con la convenzione prevista dall'art. 1, comma
1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' definita la
procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate e all'Agenzia delle dogane delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378».
- Si riporta il comma 1, lettera i) n. 3) dell'art. 3
(Principi e criteri direttivi della delega in materia di
amministrazione delle dogane e imposte indirette) della
legge 10 ottobre 1989, n. 349 recante «Delega al Governo ad
adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione
delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
magazzini generali e di applicazione delle discipline
doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad
adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
fabbricazione e di consumo.»:
«1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
sulla nuova organizzazione centrale e periferica
dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e
sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) - h) (omissis);
i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
sara' prevista la revisione del trattamento economico
accessorio del personale in funzione dei servizi resi e
comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il
trattamento del personale di altre amministrazioni operante
in analoghe situazioni. In particolare:
1) - 2) (omissis);
3) dovra' stabilirsi che dall'esercizio finanziario
1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente,
versate all'Italia dalle Comunita' europee a titolo di
partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie
CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa
del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.».
- La legge 24 aprile 1990, n. 100 reca «Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 maggio 1990, n. 101.

- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 reca
«Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolaie
riferimento al commercio elettronico ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento
ordinario.
- Si riporta il comma 49 dell'art. 4 (Finanziamento
agli investimenti) della legge 24 dicembre 2003, n. 350
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2004), come modificato dalla presente legge:
«49. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la conmmercializzazione di
prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi
dell'art. 517 del codice penale. Costituisce falsa
indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione,
anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure,
o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che
il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le
fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al
dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere
sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura
ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto
di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o
sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata
sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione
dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
Italy».
- Si riporta il testo dell'art. 517 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a ventimila euro.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 reca «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza»; ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario.
- La delibera del CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 reca
«Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.a. ai sensi della
delibera CIPE n. 62 del 2002 ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- La delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 reca
«Allocazione delle risorse per interventi nelle aree
sottoutilizzate - triennio 2003-2005.». (Articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria
2003) ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2003, n. 156.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile
1990, n. 100 recante «Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero».
«Art. 1. - Il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa'
finanziaria per azioni, denominata «Societa' italiana per
le imprese all'estero - SIMEST S.p.a.», con sede in Roma,
avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno
Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
nonche' la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
di investimento e di collaborazione commerciale ed
industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
in forma cooperativa, comprese quelle commerciali,
artigiane e turistiche.

2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa'
all'estero da parte di societa' ed imprese, anche
cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici ed altri organismi
pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese
all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in
azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di
cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla
lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di
imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica,
amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e
studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di societa' ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
h) di partecipare, in posizione di minoranza, a
consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a
favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di
cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e'
aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti
alla durata del finanziamento, al destinatario dello
stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano
alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
Internationai Financial Corporation (IFC) o da altre
organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato
italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle
iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il
Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma
2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo
comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento
dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte
dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere
subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili
di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
milioni di azioni del valore nominale di lire mille
ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in
deroga al proprio statuto. li' residuo capitale sociale
puo' essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni
nonche' dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano e
da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle
regioni e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende
di credito ammessi ad operare ai sensi della legge
24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa
normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di
categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa'
a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da
effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale
possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti
indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a.
e' composto da nove membri. Il Presidente det Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del commercio con
l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il
presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente,
dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. e'
formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il
presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del
tesoro tra i funzion
ari della Ragioneria generale dello
Stato.
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto
ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120 reca «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2000, n. 112.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 25 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della pubblica 12 aprile
1988, n. 177 recante «Approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49»:
«Art. 25 (Finanziamenti alle rappresentanze). - 1. Per
la somministrazione di fondi alle rappresentanze
diplomatiche da utilizzarsi per le finalita' di cui alla
legge ed in particolare per l'amministrazione del personale
inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il
funzionamento delle unita' tecniche di cooperazione,
nonche' per le spese relative alla realizzazione delle
iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da
parte della Direzione generale, il Ministro degli affari
esteri, per importi superiori a due miliardi di lire, ed il
direttore generale, per importi inferiori, possono dispone
ordini di rimessa aventi valore di ordine di
accreditamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 febbraio
1985, n. 15, da gestirsi con le modalita' e procedure
previste nella stessa legge, in quanto compatibili, e nel
rispetto delle indicazioni operative della Direzione
generale».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca «Approvazione
del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 ed e' pubblicato nel Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale
3 giugno 1988, n. 129.
- Si riporta il primo comma dell'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»:
«Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1993, n. 559 recante «Disciplina della
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito
delle Amministrazioni dello Stato».
«Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari gia'
destinati al «Fondo speciale per la cooperazione allo
sviluppo» di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica
dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri.
2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente
articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei
crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della
rubrica di cui al medesimo comma 1.
3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del
Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo
anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a
formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al
medesimo comma.
4. L'attivita' della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata
dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal
presente articolo.
5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo".
6 - 8. (Omissis).
9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
fine del comma sono soppresse.
10 - 11. (Omissis).
12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art.
14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti
capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a)".
14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della
citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di
cooperazione" sono sostituite dalle seguenti:
"sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a)"; e l'ultimo periodo e' soppresso.
16. Per l'accreditamento di somme all'estero si
applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
1985, n. 15.
17. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere.
18. Con apposito decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le
necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della
citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della sopracitata
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
«Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di
finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente
sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di
base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario,
indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da
carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di
mortalita';
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri
interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia
direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi
elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente
articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o
dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora
l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero
dal Direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e'
inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo
ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono
affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
apposita unita' operativa della Direzione generale».

Art. 1-bis.
Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

(( 1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di
venticinque anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di
quarantacinque anni di eta', anche pensionati»;
c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di
due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione
per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei
contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;
d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi»;
e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non
danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso
di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;
f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese;
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato».
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: «metropolitane» e'
soppressa. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 34, 59, 70 e
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n.
235, S.O.), come modificati dalla presente legge:
«Art. 13 (Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato). - 1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di
workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art.
23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi
figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al
comma i decade dai trattamenti di mobilita', qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita'
derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro' inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della
attivita' formativa ovvero le agenzie di somministrazione
di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente
l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma e' ammesso ricorso
entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e'
comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
6. (Abrogato).

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano anche con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'art. 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli
oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e
gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie».
«Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi
dell'articolo 37.
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da
soggetti con meno di venticinque anni di eta' ovvero da
lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche
pensionati».
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni».
«Art. 59 (Incentivi economici e normativi). - 1.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per
piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista
diversa previsione da parte dei contratti collettivi
nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), c),
d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n.
2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il
13 dicembre 2002».
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori
di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta';
e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro».
Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu'
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui
valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova
applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto, individua le aree e il concessionario
del servizio attraverso cui avviare una prima fase di
sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e
regolamenta criteri e modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali».

Art. 1-ter.
Quote massime di lavoratori stranieri
per esigenze di carattere stagionale


(( 1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono
comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 3 (Politiche
migratorie) del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 recante «testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente».

Art. 1-quater.
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione

(( 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di
violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione
dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli
uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle
attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 145 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 145 (Comitato nazionale anticontraffazione). - 1.
Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con
funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di
violazione dei diritti di proprieta' industriale, nonche'
di proprieta' intellettuale limitatamente ai disegni e
modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la
tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Le modalita' di composizione e di funzionamento del
Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno,
della giustizia e per i beni e le attivita' culturali, in
modo da garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non
comporta oneri per la finanza pubblica».

Art. 2.
Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile
nonche' in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei
crediti e relative alla Consob.

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono
revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio'
che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi
di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche'
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo
182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non
subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla
scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali
all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata
e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 70. (Effetti della revocazione)». - La revocatoria dei
pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di
compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti
nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari
alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese,
nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si
e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del
1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di
ristrutturazione»;
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). -
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo'
prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla
proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come
assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da
costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
diverse.»;
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione
alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha
la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini
della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell'articolo 152.»;
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito
dal seguente:

«Art. 163 (Ammissione alla procedura).
- Il tribunale, verificata
la completezza e la regolarita' della documentazione, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il
tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza
dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni
degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il
concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori
che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove
siano previste diverse classi di creditori, il concordato e'
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di
una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti
dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale,
purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra
capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato.»;
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito al seguente:
«Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione).
- Il tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la
comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che
il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato,
a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento
dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo
177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177,
puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu'
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso
a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.»;
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura di concordato
preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi
dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il
termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di
sessanta giorni,»;
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
inserito il seguente:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il
debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione di
cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto
sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed
ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in
camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giomi
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese.».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f),
g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato
preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. ))
3. (( Al codice di procedura civile, )) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. (( A tal fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l'avviso»; ))
(( b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l'avviso»;
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: «ultimo»" e'
sostituita dalla seguente: «secondo».
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: «le
eventuali domande riconvenzionali» sono inserite le seguenti: «e le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio»; ))
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. (( Al fine il difensore indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di
posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente:
«Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e'
orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.»;
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della
causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e
la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i
provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma,
dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo
comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice
fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa
l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di
interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato
motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza
dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al
procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La
mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da
parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente
fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti,
sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le
questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le
parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni gia' proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi
mezzi di prova, nonche' un successivo termine perentorio non
superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni
nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che
sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per
l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo
187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie
con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non
superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184
per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo
telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli
atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e
la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). --
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma
dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei
mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna
parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si
rendono necessari in relazione ai primi.»; ))
d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto
inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di
ricevimento.»;
(( e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
«Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata non puo'
avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai
quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in
essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo
che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del
secondo comma.»;
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: «non superiore a
5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000»;
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: «ma se esso»
fino a: «a norma dell'articolo 170» sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore
superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di
stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di
attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito» sono
inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
«Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari
previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al
debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a
pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del
creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo
stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal
momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli
effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo'
richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi e, successivamente, esercitare la facolta' di cui
all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle
cose da sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e
previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere
richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre
banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante piu' soggetti
nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare
distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere
il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.»;
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento
anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,
552 e 569»;
6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «diciotto mesi»;
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti
del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un
sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.»;
7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il
creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o
all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente
pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono
forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del
primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore
pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di
distribuzione.»;
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le
parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo»;
9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente:
«Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di
distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra
creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa
la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la
sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione,
sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con
ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma,
sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma
ricavata.»;
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: «nell'articolo
525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525,
primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525»;
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma e' abrogato;
11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma
dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al
comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione
del ricorso, prevista dall'articolo 529.»;
12) all'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e
del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «a norma dell'articolo 525»;
13) l'articolo 527 e' abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente ai
termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma
ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore
pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in
precedenza.»;
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: «terzo comma»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto
dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato,
ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche'
proceda alla vendita in qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo
avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del
bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale
fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
puo' imporre al commissionario una cauzione.»;
17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice,
con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli
interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma
dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede
preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di
cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con
incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici
registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con
le previsioni della presente sezione.»;
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le
seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato
della meta»;
18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore
puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a
norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di
taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti,
provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.»;
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando
l'immobile non sia occupato dal debitore.»;
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di
inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo
che per la particolare natura degli stessi ritenga che la
sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia
l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o disposta la delega
delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la
persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere
sostituito, e' nominato custode altro soggetto.»;
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Modalita' di
nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;
21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche'
l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con
ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza
costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione
deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.»;
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le
modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati
a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell
'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilita'.»;
22) l'articolo 563 e' abrogato;
23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente:
«Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione
della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato
e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli
atti.»;
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole:
«nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 564»;
25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente:
«Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui
all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di
data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un
certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali
e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola
volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e
per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la
proroga non e' richiesta o non e' concessa, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del
pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata
depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone
la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi'
l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni
pignorati.»;
26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente:
«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A
seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina
l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il giuramento e
fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di
cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere
piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le
modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal
diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita,
fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a
centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto
ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso
in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per
il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per
qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi
il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il
quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha
chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui
all'articolo 498 che non sono comparsi.»;
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e'
ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma
dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del
tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato
dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti
giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta
cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in
misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della
quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome,
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai
sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare
mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle
offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non
intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a
norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e'
senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far
luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente,
ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore
vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha
senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con
l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli
articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il
giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta
piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli
offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore
offerente oppure ordinare l'incanto.»;
28) l'articolo 575 e' abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito
dal seguente:
«5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo
del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare
deve essere prestato dagli offerenti»;
30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto
e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di
cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e'
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato
motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura dei
nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come somma
rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.»;
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono
ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio
di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non
supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in
cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione
per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi
dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la
gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma
dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il
termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori
offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di
cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al
precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano
integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico
degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il
cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall'esecuzione.

Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare
il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone
la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o
l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito
garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con
suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le
spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno
risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di
contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di
primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei
registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se
non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata.»;
32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo:
«Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
successive alla trascrizione del pignoramento.»;
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono
sostituiti dai seguenti:
«Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni
creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto,
puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per
il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di
offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione
deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a
quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non
risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se
non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo'
presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra
il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire,
oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita
all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine
entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di
trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo
incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di
accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione
giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia
nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo
incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni
di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base
inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce
nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi'
un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a
novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai
sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
§ 3-bis.

DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli
interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondano o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o
esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo
179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate
al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza
il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni
delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione
delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede
all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge
l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto
nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul
versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo
comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di
assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi
casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di
trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui
all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con
incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente
il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti,
nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e
seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a
norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in
cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o
dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista
incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.
All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di
attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del
verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di
tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone
ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la
dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista
delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e
590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto
di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione
il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere
allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile
quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista
delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o
ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto
previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui
all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una
banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al
giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista
delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel
corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il
professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione,
il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono
proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti
del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di
vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.»;
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole:
«dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis»;
35) all'articolo 598, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono
inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis»;
36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il
giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice
civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa
ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a
norma dell'articolo 568.»;
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale
l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla
parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in
cui procedera'.»;
38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
«Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte
istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la
parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto
da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale
giudiziario procedente.»;
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: «giudice
dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «a norma degli
articoli 91 e seguenti»;
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su
istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.»;
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e'
proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615,
secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi
motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o
senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e'
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice
dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo
esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a
ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per una sola volta.
L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di
un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata
deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il
processo deve proseguire.»;
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: «e' ammesso
reclamo» sono inserite le seguenti: «da parte del debitore o del
creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel
termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e»;
e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: «in arbitri» sono
inserite le seguenti: «anche non rituali»;
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti
modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2.2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito,
previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonche' ai
provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno
temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda
e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un
diverso processo»;
3) all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai
seguenti:
«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della
causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con
ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente
alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si
allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato
dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di
accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che
ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a
conoscenza.»;
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione
o dalla notificazione se anteriore.»;
4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il
tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi
documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.»;
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre
l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante
e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza
e' proposta.»;
5.2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere
anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi
all'oggetto della verifica.»;
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente:
«Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica,
in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle
condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini
dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti
derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del
terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la
conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della
conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al
processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la
relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del
successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.»;
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente.
«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in
quanto compatibili.»;
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai
sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di
sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che
ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al
terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo
669-novies, terzo comma.»;
8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al
giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i
provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti puo'
proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi
dell'articolo 703.»;
e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706,
707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e'
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto
puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono
comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del
difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha
effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare
un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del
presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire
i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice
istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge
convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza).
- L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura
dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio
stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico
ministero.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa
deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i
termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che
deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri
2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,
nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il
termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con
l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere
revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al
giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi
primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresi'
l'articolo 184.»;
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al
tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero,
in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o
domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o
risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e'
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La
domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello
stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo'
depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le
ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda
non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il
presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi
e i rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori,
da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i
termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile
ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna
altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura
civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di
procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si
applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale,
emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal
momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di
consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8».
3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente:
«Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). - La
citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo
163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai
convenuti, in caso di pluralita' degli stessi, a notificare al
difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non
inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del
primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi
del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.»;
b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui
all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai
notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di
vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.»;
c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo
179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati,
dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei
pubblici registri.»;
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
«Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti
dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da
terzi, del titolo in base al quale e' occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati in data
antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti
incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non
opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene
nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei
documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice,
segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori
procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito,
almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche'
abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le
predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma;
in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i
chiarimenti.
Art. 173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il
Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti
internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo
490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono
formati e resi disponibili.
Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto
da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo
comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione
della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato
di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di
cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato
testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della
citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione
nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone
i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46,
comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto
comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.»;
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il
Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio
nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a
notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le
operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice
dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante
le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico
dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso
costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il
Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei
dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio
ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun
circondano, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti
l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da
ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le
specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure
esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e
lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle
schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone
la cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu' procedure
esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato
rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice
dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del
codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di
delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo.»;
f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice
dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene
indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli
articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti
presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo
comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione
delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente fino a
sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante
la notifica del l'ordinanza».
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano
in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. ))
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga
per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e'
sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario
stesso.»;
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo»
sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se le persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano
di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo
stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del
suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data
notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del
destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure
immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione
del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua
dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche'
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l'atto sara' restituito al mittente.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di
restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato
depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego
stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione
in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non
ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di
restituzione.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale»
sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma e' abrogato.
(( 4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e
del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma
dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso
di ricevimento stesso, secondo le previsioni tarffarie vigenti, fatti
salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle
leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6,
comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del
presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di
crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della
medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui
oggetto esclusivo sia l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante
l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse
dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma
1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al
soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del
codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e
delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei
finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2,
si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i
portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69
e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche
amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti concessi alle societa' di
cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si
applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca
d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo
aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le
obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia
di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio,
utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni
di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano
anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e
le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le
banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal
presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo
scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui
al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno
formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca
cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari
all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli,
e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito dalla
medesima banca cedente.
Art. 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di patrimoni
destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo
7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate
ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i
diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis, commi 5 e 6».
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, e sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in
carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax
o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni.».
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei
quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certjicata. Della convocazione deve essere dato altresi'
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito
internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.».
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561, il quinto comma e' sostituito dal
seguente:
«I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea
per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre
dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli
iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso
mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare
prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni».
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun
distretto e' determinato con decreto del Ministro della giustizia
emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo
conto della popolazione, della quantita' degli affari, della
estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando
che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di
almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media
degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali
repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai
dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere
rivista ogni sette anni, e potra' essere modaicata parzialmente anche
entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata
l'opportunita'.».
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma
4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno
dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto;
b) e' a carico della Cassa nazionale del notariato, con
riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo 4, comma
1, della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che
assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili
gia' oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonche' di
ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di
esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti:
«I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata
dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo
caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in
ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia
stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le
stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici
registri.»;
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: «Se i
donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno
alienato a terzi gli immobili donati» sono inserite le seguenti: «e
non sono trascorsi venti anni dalla donazione»;
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: «Contro i
terzi acquirenti puo' anche essere richiesta» sono inserite le
seguenti: «, entro il termine di cui al primo comma,»;
4) all'articolo 563 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del
termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561,
primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in
linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei
confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla
donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano
trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.»;
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente:
«Art. 187-bis (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti
degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di
chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo
1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi
nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza
dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali
atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui
all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile».
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali
pubblici.
4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili
esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con
contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che, per
i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee
all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione
del personale cosi' assunto e' stabilita con deliberazione adottata
dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge
7giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto
funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con
contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto siano in
servizio,possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica
corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante
apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti
universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale
della CONSOB. L'esame-colloquio e' svolto nei sei mesi precedenti la
scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei
commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le
procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724»;
5 - 8. (Soppressi). ))
Riferimenti normativi
- La rubrica del Titolo III, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, come modificata dalla legge qui pubblicata,
reca: «Del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della
sentenza). - La sentenza e' resa pubblica mediante deposito
nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne
da' notizia alle parti che si sono costituite.
L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato
a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso.».
- Si riporta il testo dell'art. 134 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 134. (Forma, contenuto e comunicazione
dell'ordinanza). - L'ordinanza e' succintamente motivata.
Se e' pronunciata in udienza e' inserita nel processo
verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta
in calce al processo verbale oppure in foglio separato,
munito della data e della sottoscrizione del giudice o,
quando questo e' collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza
pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne
prescrive la notificazione.
L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato
a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso.».
- Si riporta il testo dell'art. 164 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione e'
nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno
dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163,
se manca l'indicazione della data dell'udienza di
comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire
inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca
l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il
giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del
primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un
termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin
dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione
non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione
della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'art. 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e
processuali di cui al secondo comnia; tuttavia, se il
convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o
la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art.
163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei
termini.
La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3)
dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di
cui al n. 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma
precedente, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito,
per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice
fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e
si applica l'art. 167.».
- Si riporta il testo dell'art. 167 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di
risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui
intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o risulta
assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda
riconvezionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano
ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi
dell'art. 269.».
- Si riporta il testo dell'art. 176 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 176 (Forma dei provvedimenti). - Tutti i
provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge
disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono
conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano
comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono
comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Al fine il difensore indicata nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di
posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la
comunicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 250 del codice di
procedura civile come
modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 250 (Intimazione ai testimoni). - L'ufficiale
giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima
ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire
nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il
giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono
essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata
dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice
copia dell'atto inviato, attestandone la conformita'
all'originale, e l'avviso di ricevimento.».
«Art. 476 (Altre copie in forma esecutiva). - Non puo'
spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma
esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte
interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo
dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu
formato.
Sull'istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale
che contravviene alle disposizioni del presente articolo e'
condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con
decreto del capo dell'ufficio o del presidente del
tribunale competente a norma del secondo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 479 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del
precetto). - Se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla
notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e
seguenti.
Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo
esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche'
la notificazione sia fatta alla parte personalmente.».
- Si riporta il testo dell'art. 490 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del
giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o
piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,
quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati
ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti
al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del
debitore.».
- Si riporta il testo dell'art. 495 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 495 (Conversione del pignoramento). - Prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, il debitore puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata
con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti
in udienza non oltre trenta giorni dal deposito
dell'istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni
immobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre,
se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto
mesi la somma determinata a norma del terzo comma,
maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale
pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo
determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero
ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento
anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le
somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone
senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice
dispone che le cose pignorate siano liberate dal
pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in
loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento
con il versamento dell'intera somma.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di
inammissibilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 499 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:

«Art. 499 (Intervento). - Possono intervenire
nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i
creditore che, al momento del pignoramento, avevano
eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un
diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un
diritto di pegno.
Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e
quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla
distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione.
Ai creditori chirografati, intervenuti tempestivamente,
il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto
notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della
vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere
il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o,
altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai
sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni,
il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito
in sede di distribuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 510 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi
e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri
creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore,
dispone a favore del creditore pignorante, il pagamento di
quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice
distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni
contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause
legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme
che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e
ipotecari privi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata e' consegnato al
debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 524 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 524 (Pignoramento successivo). - L'ufficiale
giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto, ne
da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili
precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento
degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non
ve ne sono.
Il processo verbale e' depositato in cancelleria e
inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento, se quello successivo e' compiuto
anteriormente all'udienza prevista nell'art. 525 primo
comma, ovvero alla presentazione del ricorso per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi
prevista nel secondo comma dell'art. 525. In tal caso il
cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e
l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo
l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del
ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo
rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se
colpisce altri beni, per questi ha luogo separato
processo.».
- Si riporta il testo degli art. 525 e 526 del codice
di procedura civile come modificati dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 525 (Condizione e tempo dell'intervento). - Per
gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve
avere luogo non oltre la prima uaienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Ditale
intervento il cancelliere da' notizia al creditore
pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a
norma dell'art. 518, non superi 20.000 euro, l'intervento
di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la
data di presentazione del ricorso, prevista dall'art.
529.».
«Art. 526 (Facolta' dei creditori intervenuti). - I
creditori intervenuti a norma dell'art. 525 partecipano
all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di
titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.».
L'art. 527, abrogato della legge qui pubblicata,
recava: (Diritto dei creditori intervenuti alla
distribuzione).
- Si riporta il testo dell'art. 528 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 528 (Intervento tardivo). - I creditori
chirografari che intervengano successivamente ai termini di
cui all'art. 525, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte
della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante, dei creditori
privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle
cose pignorate, anche se intervengano a norma del comma
precedente, concorrono alla distribuzione della somma
ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui
all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa
l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute
dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le
decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione
o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla
presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione
provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma
saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell'art. 525.».
- Si riporta il testo dell'art. 532 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Il
giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza
incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere
affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel
settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in
qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il
giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore
dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in
relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il
prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
puo' imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o
di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo
inferiore al minimo ivi segnato.».
- Si riporta il testo dell'art. 546 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 546 (Obblighi del terzo). - Dal giorno in cui gli
e' notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo e'
soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute
e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato
della meta', agli obblighi che la legge impone a custode.
Nel caso dipignoramento eseguito presso piu' terzi, il
debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei
singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 ovvero la
dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza.».
- Si riporta il testo dell'art. 557 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). -
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento
deve depositare immediatamente nella cancelleria del
tribunale competente per l'esecuzione l'atto di
pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo
esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento
e, nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultimo comma, la nota
di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di
pignoramento fonna il fascicolo dell'esecuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 559 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). - Col
pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni
pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze
e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona
diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in
caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il
debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
la vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata
delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma
dell'art. 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o
debba essere sostituito, e' nominato custode altro
soggetto.».
- Si riporta il testo dell'art. 560 del codice di
procedura civi
le come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 560 (Modalita' di nomina e revoca del custode.
Modo della custodia). - I provvedimenti di nomina e di
revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al
terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non
impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce
titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione
deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'art.
485.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
il conto a norma dell'art. 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell'esecuzione.
Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo'
continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i
locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di
sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno
alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto
necessario.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma,
stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi
perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto
esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilita'.».
- L'art. 563, abrogato della legge qui pubblicata,
recava: (Condizioni e tempo dell'intervento).
- Si riporta il testo dell'art. 561 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 561 (Pignoramento successivo). - Il conservatore
dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di
pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito
un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di
trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati
nell'art. 557 e' depositato in cancelleria e inserito nel
fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello
successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista
nell'art. 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico
processo.
Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo
l'udienza di cui sopra, si applica l'art. 524 ultimo
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 565 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 565 (Intervento tardivo). - I creditori
chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
nell'art. 564, ma prima di quella prevista nell'art. 596,
concorrono alla distribuzione di quella parte della somma
ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del
creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza
e a norma dell'articolo seguente.».
- Si riporta il testo dell'art. 566 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 566 (Intervento dei creditori iscritti e
privilegiati). - I creditori iscritti e i privilegiati che
intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 564, ma
prima di quella prevista nell'art. 596, concorrono alla
distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro
diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo
esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
- L'art. 575, abrogato della legge qui pubblicata,
recava: (Termine delle offerte senza incanto).
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la
vendita). - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina
l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1. se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2. il prezzo base dell'incanto determinato a norma
dell'art. 568;
3. il giorno e l'ora dell'incanto;
4. il termine che deve decorrere tra il compimento
delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le
eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma
dell'art. 490 ultimo comma;
5. l'ammontare della cauzione in misura non superiore
al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il
quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6. la misura minima dell'aumento da apportarsi alle
offerte;
7. il termine, non superiore a sessanta giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere
depositato e le modalita' del deposito.
L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.».
- Si riporta il testo dell'art. 586 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il giudice con
il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive
alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore
o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.».
- Si riporta il testo dell'art. 596 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 596. (Formazione del progetto di distribuzione).
- Se non si puo' provvedere a norma dell'art. 510 primo
comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista
delegato a norma dell'art. 591-bis, non piu' tardi di
trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare
un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei
creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria
affinche' possa essere consultato dai creditori e dal
debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono
intercorrere almeno dieci giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 598 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 598 (Approvazione del progetto). - Se il progetto
e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti,
se ne da' atto nel processo verbale e il giudice
dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'art.
591-bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti
si applica la disposizione dell'art. 512.».
- Si riporta il testo dell'art. 600 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 600 (Convocazione dei comproprietari). - Il
giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore
pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli
interessati, provvede, quando e' possibile, alla
separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e'
possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione
a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la
vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore
al valore della stessa, determinato a norma dell'art.
568.».
- Si riporta il testo dell'art. 608 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 608 (Modo del rilascio). L'esecuzione inizia con
la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte,
che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in
cui procedera'.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale
giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si
reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando
occorre, dei poteri a lui consentiti dall'art. 513, immette
la parte istante o una persona da lei designata nel
possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi,
ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il
nuovo possessore.».
- Si riporta il testo dell'art. 611 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 611 (Spese dell'esecuzione). - Nel processo
verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese
anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice
dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con
decreto che costituisce titolo esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 615 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 615 (Forma dell'opposizione). - Quando si
contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
proporre opposizione al precetto con citazione davanti al
giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi,
sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del
titolo.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 617 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le opposizioni
relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e
del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480
terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato
impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e
quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e
del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono
con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine
perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se
riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal
giorno in cui i singoli atti furono compiuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 630 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 630 (Inattivita' delle parti). - Oltre che nei
casi espressamente previsti dalla legge il processo
esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o
non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla
legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita
dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa,
salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione e'
dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la
quale e' comunicata a cura del cancelliere, se e'
pronunciata fuori dell'udienza.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero
rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte
del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri
creditori intervenuti nel termine perentorio di venti
giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e
con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo,
quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di
consiglio con sentenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-quinquies del
codice di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-quinquies (Competenza in caso di clausola
compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio
arbitrale). - Se la controversia e' oggetto di clausola
compromissoria o e' compromessa in arbitri anche non
rituali o se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda
si propone al giudice che sarebbe stato competente a
conoscere del merito.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-octies del codice
di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell'art. 669-novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, previsti dal codice
civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi
a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma,
anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso
di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e'
invocabile in un diverso processo.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-decies del codice
di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Salvo che sia
stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies,
nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa
di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare
con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso
anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova
del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia
stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica
dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase
del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies,
possono essere richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione
civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
i provvedimenti previsti dal presente articolo devono
essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
cautelare.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-terdecies del
codice di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato
concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso
reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 696 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione
giudiziale). - Chi ha urgenza di far verificare, prima del
giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione
di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e
seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o
un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e
l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono
essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se
questa vi consente, sulla persona nei cui confronti
l'istanza e' proposta.
L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo'
comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai
danni relativi all'oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace
provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in
quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la
data dell'inizio delle operazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 703 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione
nel possesso). - Le domande di reintegrazione e di
manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al
giudice competente a norma dell'art. 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e'
reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo
ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo
comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art.
669-novies, terzo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 704 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel
corso di giudizio petitorio). - Ogni domanda relativa al
possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del
giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice
di quest'ultimo.
La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia
domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il
quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili;
ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell'art. 703.».
- Si riporta il testo degli artt. 3, 4 e 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890: (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), come modificati della
presente legge:
«Art. 3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di
notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale
spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con
avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da
notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le
indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o
domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni
particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone,
altresi', il numero del registro cronologico, la propria
sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui
l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di
sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita
dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale
giudiziario stesso. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario
si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema informatizzato del
nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento
compilato con le indicazioni richieste dal modello
predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta
del numero del registro cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e
amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo
della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o
il suo procuratore quando sia stato gia' nominato; per le
notificazioni in materia penale e per quelle in materia
civile e amministrativa, effettuate in corso di
procedimento, l'avviso deve indicare come mittente
l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica
si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere
nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta
notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione,
la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente
l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso
dell'impugnazione o dell'opposizione.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali
dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della
raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.».
«Art. 4. L'avviso di ricevimento del piego
raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del
bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso
giorno di consegna, e' spedito in raccomandazione
all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per
telegrafo o in via telematica, quando l'autorita'
giudiziaria o la parte interessata alla notificazione
dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente anticipi
la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il
telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e
contenere le generalita' del destinatario o della persona
abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della
relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del
piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita
notificazione.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita
per posta, si computano dalla data di consegna del piego
risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non
risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto
sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo
restituisce.».
«Art. 8. Se il destinatario o le persone alle quali
puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego,
l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento
indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che
rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi,
la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che
e' subito restituito al mittente in raccomandazione,
unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di
riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data
suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo
del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea
assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e'
depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale
preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del
tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso
l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di
assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica
e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il
deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente
anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara'
restituito al mittente.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al
mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di
dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei
mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato
nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non
ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della
data di restituzione.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del
piego, se anteriore.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego
presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il
destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro,
l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento
che, datato e firmato dal destinatario o dal suo
incaricato, e' subito spedito al mittente, in
raccomandazione.
Qualora la data delle eseguite formalita' manchi
sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la
notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal
bollo di spedizione dell'avviso stesso.».
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69 reca: (Ordinamento
della professione di giornalista).
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge
3 febbraio 1963, n. 69 come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 4 (Elezione dei Consigli dell'Ordine). -
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve
essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza
del Consiglio in carica. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo
di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale.
E posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto
dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore
dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione.
La seconda convocazione e' stabilita a distanza di otto
giorni dalla prima.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando
intervenga almeno la meta' degli iscritti, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.».
- Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382 reca: (Norme sui Consigli degli ordini e
collegi e sulle Commissioni centrali professionali).
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve
essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in
cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso
spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere
dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto
a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo'
tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia
della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due
volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti
contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e
stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda,
nonche' il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale
votazione di ballottaggio.
L'assemblea e' valida in prima convocazione se
interviene una meta' almeno degli iscritti, ed in seconda
convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la
prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti
medesimi».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse), ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di
decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo
della Costituente).
«Art. 2. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in
assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza
relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio
direttivo, che e' composto di cinque membri, se gli
iscritti all'albo non superano i cento; di sette se
superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se
superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di
quindici se superano i mille e cinquecento.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando
abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque,
al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni
consecutivi, dei quali uno festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide
sopra i reclami o le irregolarita' intorno alle operazioni
elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel
verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e
delle decisioni da lui adottate.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e
l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata
entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio
scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito
almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i
sospesi dall'esercizio della professione, per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresi'
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul
sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio
delle comunicazioni.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente,
un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e
Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo
e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e
disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal
presidente.».
- Si riporta il testo dell'art. 561 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 561 (Restituzione degli immobili). - Gli immobili
restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da
ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo'
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652.
I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e'
domandata dopo venti anni dalla trascrizione della
donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di
compensare in denaro i legittimari in ragione del
conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia
stata proposta entro dieci anni dall'apertura della
successione. Le stesse disposizioni si applicano per i
mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della
domanda giudiziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 563 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 563 (Azione contro gli aventi causa dai donatari
soggetti a riduzione). Se i donatari contro i quali e'
stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli
immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla
donazione il legittimario, premessa l'escussione dei beni
del donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel
modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari
medesimi, la restituzione degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi
secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando
dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puo' anche essere
richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo di
restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente
in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell'art. 2652, il
decorso del termine di cui al primo comma e di quello di
cui all'art. 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta del donante che
abbiano notificato e trascritto, nei confronti del
donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla
donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e
rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e'
rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua
trascrizione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare) convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351,
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare).
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
essere incrementato anche con quota parte delle entrate
derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.».
- Si riporta il testo del nono comma dell'art. 1 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari) convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 aprile
1974, n. 95) e successive modificazioni.
«Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 40 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica).
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui
al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.».

Art. 2-bis.
Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2005-2006.
(( 1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Azioni di
sistema» 2000-2006 a titolarita' del Ministerodel lavoro e delle
politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni
dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi
programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n.
183 del 1987. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari).
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dala data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
apporvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».


Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 3.
Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente: «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia,
alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio
culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione
dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora
non siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni,
scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri
provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3
e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) (( puo' anche essere effettuata per istanza
dell'acquirente, )) attraverso lo Sportello telematico
dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 (( del regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, (( del
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 (( del regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358,
sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i
commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8,
nonche' l'allegato 1 (( del citato regolamento, sono abrogati. ))
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi
ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di
valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa
sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai
funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai
funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari
dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero (( delle infrastrutture )) e
dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita'
applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti
ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle
medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di
svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i
requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita'
medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
(( 6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano
direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini
sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il
profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e'
ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di
novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di
un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o
enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo
comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta, per
l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai
commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo'
essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non
oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o
3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui
la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e
procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle
disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente
articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ferma la facolta' degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto si intendono accolte, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il
provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo
che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu'
lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto
dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono
acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca
dei documenti».
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20».
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie
relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti:
«due sole volte».
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una
Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un
numero massimo di venti componenti scelti fra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari,
avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita' . Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi
ordinamenti. La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica.
Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del
presente comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della
segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresi'
l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e
6-terdecies e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per
l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro
per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e
delle finanze» sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche
per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a
tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del'art. 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358 recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50)»:
«Art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello). -
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i
documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle
operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e
passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della
motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che
gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le
imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico
collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero
o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di
aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle
persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Gli
sportelli sono altresi tenuti ad affiggere le tabelle che
indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni
servizio reso.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)»:
«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi (L).
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L)».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 358/2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8. (Inidoneita' o irregolarita' della
documentazione). - 1. In caso di accertata inidoneita'
della documentazione prodotta ovvero degli importi versati,
l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera
i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da'
comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarita' nel rilascio
della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello
e' tenuto a provvedere al ritiro del certificato di
proprieta' eventualmente gia' consegnato alla parte ed a
restituirlo al competente ufficio provinciale dell'ACI.,
che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo,
entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La
richiesta potra' essere definita solo a seguito di
successiva ripresentazione con contestuale integrazione
della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche agli sportelli istituiti presso gli uffici
provinciali della motorizzazione.
3-bis - 3-quinquies (abrogati).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997 recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM».
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Art. 4.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311
e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 e' (( abrogato;
a-bis) al comma 180, dopo le parole: «commi 174 e 176», sono
inserite le seguenti: «nonche' in caso di mancato adempimento per gli
anni 2004 e precedenti»;
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita'
produttive» sono inserite le seguenti: «e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie»;
a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole: «22 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro» e le
parole: «36 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22
milioni di euro»; ))
b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano
a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del
modello per la comunicazione previsto dal presente comma»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite
le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
(( c-bis) al comma 374, lettera d), e' aggiunto il seguente
periodo: «Nel caso di versamento effettuato con modalita'
telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono
riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi
dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di
riscossione»;
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da:
«irregolarita» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino
al 20 novembre 2004»;
c-quater) dopo il comma 426 e' inserito il seguente:
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal
comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di
riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle
definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti
delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita'
relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in
carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30
ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, decorre dal 1o novembre 2006.»;
c-quinquies) il comma 471 e' sostituito dal seguente:
«471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i contribuenti
individuati con regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che
nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto
per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari
al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei
versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere
eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso»;
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: «amministrazioni
regionali» sono inserite le seguenti: «della Federazione Italiana
Gioco Calcio»;
d) il comma 540 e' abrogato.
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le
seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176, nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma».
- Si riporta il testo del comma 209 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita
con decreto ministeriale 15 giugno 2004 del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40 milioni di
euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e
20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono
essere altresi' utilizzate, limitatamente a quelle non
impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi
del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche
degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono
rideterminate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea
recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per
le banche».
- Si riporta il testo del comma 262 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«262. Nel limite complessivo 36 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005,
le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
22 milioni di euro, di misure di politica attiva del
lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza
dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di
tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il
termine di cui all'art. 78, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
Il Ministro dell'interno e' autorizzato a concedere, nel
limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione
degli interventi per favorire l'occupazione previsti
dall'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli
e Palermo».
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241 recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», e successive modificazioni, prima delle
modifiche apportate dalla presente legge era:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita'
di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti».
- Si riportano i testi degli artt. 18, 21 e 25 della
gia' citata legge n. 241/1990, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'art. 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare».
«Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la
denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art.
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20».
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per
l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana
il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto
con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso,
previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita' e negli stessi termini. Le controversie relative
all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto,
entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo
scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni,
ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta
la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella
terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di
ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella
votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la
maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione
del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio,
convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina
l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli
atti di competenza della giunta non sottoposti al regime
della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti
sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima
riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in
coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere
rieletto due sole volte».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O.).
- La Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005), reca:
«STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA»
- Si riporta il comma 8 dell'art. 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.», come modificato dalla
presente legge:
«8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private. Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere
raccolto o conservato in ambiente residente, presso le
farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua
ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 344 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«344. Il modello per la comunicazione di cui all'art.
12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,
approvato con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'interno e della Agenzia delle entrate, e' reso
disponibile gratuitamente, in modalita' telematica, dalla
predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, nonche' degli uffici dell'Agenzia delle
entrate, con la compilazione in formato elettronico del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita'
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la
medesima modalita', a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia
delle entrate, secondo intese con il Ministero
dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni
per la loro successiva trasmissione telematica al predetto
Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti
di cessione di cui al predetto art. 12 del decreto-legge n.
59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al
medesimo art. 12. Le predette disposizioni, e quelle
contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla
data indicata nel decreto di approvazione del modello per
la comunicazione previsto dal presente comma. Le predette
disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di
approvazione del modello per la comunicazione previsto dal
presente comma».
- Si riporta il testo del comma 362 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«362. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «Fondo per i
pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono
riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative
a residui passivi perenti, previamente versate in entrata,
relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del
31 dicembre 9004, derivanti dalla fornitura di beni e
servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa
depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei
titoli giuridici».
- Si riporta il testo del comma 374 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento
del catasto si puo' provvedere, a decorrere dal 1° marzo
2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico
informatico di aggiornamento degli atti catastali
sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che
li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla
presentazione. In caso di irregolare funzionamento del
collegamento telematico, la trasmissione per via telematica
e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del
territorio:
a) e' stabilita la progressiva attivazione del
servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a
specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di
adempimenti;
b) e' approvato il modello unico informatico di
aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le
modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati
relativi alla procedura telematica di cui al presente
articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le
modalita' relative: alla presentazione del modello unico
informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla
presentazione dei documenti e degli atti da allegare al
predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto
deposito presso i comuni, per gli atti per i quali e'
previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti
interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti
dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la
titolarita' sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le modalita' di versamento
dei tributi dovuti. Nel caso di versamento effettuato con
modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa
incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo
giorno lavorativo successivo a quello di riscossione».
- Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal
garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della
riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 20 novembre 2004
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno
2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del
totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006
e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di applicazione delle disposizioni del presente
comma».
- Si riporta il testo del comma 534 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate
mediante bandi dalle amministrazioni regionali della
Federazione Italiana Gioco Calcio in quota pari al numero
di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai
campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie
A, A2 e B».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
27 dicembre 2002. n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica). - 1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art.
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il
fondo per il finanziamento di progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con
una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al
cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi
intermedi di cui all'art. 23, comma 3. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del
fondo, individua i progetti da finanziare e, ove
necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della
spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni, di generare significativi risparmi
eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le
migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di
indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata
strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali di cui all'art. 7 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione
tecnologica che ritiene di grande valenza strategica
rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura
il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono
essere realizzati in collaborazione tra le varie
amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento
e definendone le modalita' di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle
risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da
parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche
amministrazioni comunicano le informazioni relative ai
programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne
il riuso previsto dall'art. 25, comma 1, della legge
24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole
minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2
riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica
delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di
identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi,
le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un
programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per
l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i
necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche
cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di
promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei
corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai
sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al termine dei
corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato
fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
243, e dall'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del
presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini
dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei
titoli accademici, le istituzioni devono disporre di
adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e
capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie
per la gestione dell'interattivita', salvaguardando il
principio della loro usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente
valida della gamma di servizi di supporto alla didattica
distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione
di adeguate risorse di apprendimento per ciascun
courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la
somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di
apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato
servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
conoscenze in funzione della certificazione delle
competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo
sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning
in grado di supportare il flusso di dati multimediali
relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e per la informatizzazione delle
prefetture e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Art. 4-bis.
Trasferimenti erariali alle regioni
(( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2006».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e' sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo
5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2006,
esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri
connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di
cui al comma 1».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26,
le parole: «Entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 30 settembre 2005». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133», come modificato dalla
presente legge:
«Art.6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui
all'art. 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal
1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la
copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314 recante «Proroga di termini»,
convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n.
26, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Finanziamento provvisorio alle regioni). - 1.
Entro il 30 settembre 2005, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 il Governo approva le proposte normative per adeguare
il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi
contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto
delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino
alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'art. 7 del
decreto legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del
2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla
medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio,
per le finalita' di cui all'art. 13, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando,
relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni
di cui all'art. 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311».

Art. 4-ter.
Indicazione del codice fiscale nelle distinte
di versamento in Tesoreria
(( 1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti
disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in
Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero
sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale
indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso
i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti
affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie. ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano le tabelle A e B della legge 29 ottobre
1984, n. 720 recante «Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici»:
Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei.
Aereo club d'Italia.
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA).
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
Agenzia spaziale italiana.
Automobile Club d'Italia.
Autorita' portuali.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992.
Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP).
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Club alpino italiano.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Comitato per l'intervento nella SIR.
Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB).
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali.
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura.
Consorzi interuniversitari.
Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici.
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste.
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Croce rossa italiana.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente Irriguo Umbro-Toscano.
Ente Mostra d'Oltremare di Napoli.
Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV).
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
Ente nazionale sementi elette.
Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS).
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania.
Ente Risorse Idriche Molise (ERIM).
Ente teatrale italiano.
Ente zona industriale di Trieste.
Enti parchi nazionali.
Enti parchi regionali.
Enti provinciali per il turismo.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali.
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993. n. 269.
Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativo (IRRSAE).
Istituti sperimentali agrari.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE).
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» -
Torino.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale di alta matematica.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale per il commercio estero.
Istituto nazionale per la fisica della materia.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA).
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori.
Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990.
Jockey club d'Italia.
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Lega navale italiana.
Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992.
Province.
Regioni.
Riserva fondo lire UNRRA.
Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
Societa' degli Steeple-chases d'Italia.
Soprintendenza archeologica di Pompei.
Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).
Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti.
Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria
e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale».
«Tabella B
Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno.
ANAS.
Cassa conguaglio zucchero.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Ente nazionale risi.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le
ferrovie metropolitane.
Fondo per il piano straordinario per la rinascita
economica e sociale della Sardegna.
Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della
Sardegna
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione
sarda.
INAIL.
INPDAP.
INPS.
IPSEMA.
Istituto postelegrafonici.
Regioni a statuto ordinario e speciale, province
autonome di Trento e Bolzano.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione.
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia».


Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Art. 5.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale
di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese
disponibili (( per effetto delle )) modifiche dell'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n.
21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita'
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali
delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2
e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni,
sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale,
come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del
29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265
dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project
financing possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((
possono essere )) dichiarati interventi infrastrutturali strategici e
urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori
previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite,
(( anche se )) non inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del
21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui
completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del
Paese.
(( 6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni
appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche
soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed
autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritenuto eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle
opere stesse, gli atti ed i provvedimenti gia' formati o assunti, ed
i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in
luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di
un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalita', competenza ed esperienza maturata nel settore
specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari
straordinari eventualmente gia' nominati. ))
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi
esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo
qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o
impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti
per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
(( 10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni
e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei
terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata
ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il
Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli
adempimenti di competenza. ))
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono,
nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e (( della
normativa )) comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta
dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui
all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
(( 12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche
gia' proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i
soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei
lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in
deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi
1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara
informale, sulla base del progetto originario eventualmente
modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese
nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno
dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo
intervenga allorche' i lavori siano gia' stati realizzati per una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo
dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di cui al comma 12-quater. ))
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa
si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle
acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata
la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a
carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale
fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in
attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di
competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono
prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato
anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.
(( 16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo
sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a),
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati
secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente:
«24-bis. La SACE S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da
essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta
effettuate dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si
applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di
nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni».
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004,
n. 312, e' abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies
quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 dicembre 2000, n. 398, nonche' l'obbligo di applicazione da parte
del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto
regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli
arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della
relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro,
ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la Camera
arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai
giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme
di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n. 398».
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, purche' risultino rispettate le
disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura
civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 16-sexies del presente articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 della
legge 27 dicembre 2002 n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000 n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e delibera CIPE
21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del
15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e'
altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative
per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni.».
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998. n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001. n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 1l-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11 - 12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 recante «Modifiche
della legge 1° marzo 1986, n. 64», convertito con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive» (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario).
- La delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004 reca
«Ripartizione delle risorse per l'accelerazione del primo
programma delle infrastrutrure strategiche» (Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004).
- Si riporta il testo del punto 1.1 della delibera CIPE
n. 20/04 del 29 settembre 2004 recante «Ripartizione delle
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -
Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge
fmanziaria 2004)» (nella Gazzetta Ufficiale n. 265
dell'11 novembre 2004):
«1. Risorse addizionali, premialita', destinazioni
straordinarie e riserve.
1.1. Nell'ambito delle risorse, pari a 4.582 milioni di
euro, complessivamente destinate al rifinanziamento della
legge n. 208/1998 con la delibera generale di riparto n.
19/2004 adottata in data odierna, e' compreso l'importo di
207 milioni di euro, quale destinazione aggiuntiva di
risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno, ripartita
secondo la chiave consolidata (v. Allegato 1), per il
finanziamento di interventi nelle citta' e nelle aree
metropolitane del Mezzogiorno, in attuazione del programma
di accelerazione previsto dalla legge finanziaria 2004,
art. 4, comma 130. In base al punto 11 della citata
delibera generale, le regioni meridionali sono chiamate a
programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le
priorita' strategiche e i criteri di selezione, coerenti
con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che
garantiranno la qualita' strategica degli interventi, il
carattere aperto della fase istruttoria per la loro
selezione, nonche' la valorizzazione della capacita'
propositiva dei comuni. A tal fine il Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione promuovera' un tavolo
inter-istituzionale composto da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei comuni nelle suddette
regioni e dal partenariato istituzionale ed
economico-sociale a livello nazionale. Il tavolo approvera'
entro il 30 novembre 2004 i criteri e le procedure
vincolanti che le regioni applicheranno per la selezione
degli interventi a valere sulla presente assegnazione
finanziaria. Per assicurare l'obiettivo di accelerazione,
ogni intervento selezionato dovra' prevedere, per il
biennio 2004-2005, una spesa pari ad almeno l'80% delle
risorse disponibili per detto periodo.
Sempre al medesimo fine di accelerazione, gli accordi
di programma quadro, o i protocolli aggiuntivi, relativi
all'attivazione di questi interventi dovranno essere
stipulati entro il 28 febbraio 2005; in mancanza di tale
requisito le relative risorse rientreranno nella
disponibilita' di questo Comitato, confluendo nella voce
«accantonamenti» di cui al punto E.3 della richiamata
delibera generale di riparto n. 19/2004 e saranno
riprogrammabili per altre finalita'.».
- L'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive) reca:
«1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive).».
- La delibera CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001 reca
«Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture
strategiche».
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale.»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n.
199, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67 recante «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione», convertito con modificazioni dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuale le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 669, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del gia'
citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190:
«5. Al fine di agevolare la realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per
le opere non aventi carattere interregionale o
internazionale, la proposta di nomina del commissario
straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della
regione o provincia autonoma, o sindaco della citta'
metropolitana interessata».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999»:
«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
e l'approvvigionamento strategico dell'energia). - 1. L'uso
o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di
impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e'
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di
gas naturale liquido. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il
responsabile unico del procedimento che convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990. n.
241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero
dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante
la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel
termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla
prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i
presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della
conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al
comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
della presente legge».
- Si riporta il testo degli articoli 118, 119 e 120 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo al Regolamento
di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni»:
«Art. 118 (Risoluzione dei contratti per reati
accertati). - 1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento,
l'opportunita' di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto
al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.».
«Art. 119 (Risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita' e grave ritardo). - 1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi,
l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni,
per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal
giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei
lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o,
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.».
«Art. 120 (Inadempimento di contratti per cottimo). -
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di
inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata
per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le
facolta' riservate dal contratto alla stazione
appaltante.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro
in materia di lavori pubblici»:
«2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 10
della gia' citata legge n. 109/1994:
«1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.».
- Si riportano i testi degli articoli 2, 10 commi 1-ter
e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della citata legge n.
109/1994:
«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e
ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed
ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del
citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attivita' la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della
presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di
pubblicita' dei bandi di gara e termini per concorrere,
secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o
tramite imprese collegate o controllate, individuate ai
sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contratto di concessione, di affidare a
terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del
30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che essi intendono affidare a
terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle
convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori,
applicando le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32, 33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2,
lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati
in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti
non si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli
appalti di forniture e servizi restano comunque regolati
dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati
a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo
superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono
tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'art. 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all'art. 119 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'art.
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto
interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)».
«Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. -1-bis
(Omissis).
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».
«Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1-quater.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001. n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo
di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attivita' previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37-quater, partecipano alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i
contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4)
del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche'
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione.».
«Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche;
l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21,
comma 2, lettera b), nonche' le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.».
«Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu'
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore
al 75 per cento di quello posto a base d'asta, Il bando o
la lettera di invito devono precisare le modalita' di
presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle
offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all'esclusione potra'
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne'
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
8-bis.».
«Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). - 1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai
lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
gare di cui al comma 1-bis del presente articolo,
presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo
di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in
numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal
comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale
il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a
campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre
ha validita' per l'anno successivo a quello della domanda.
La domanda presentata negli altri mesi ha validita' per
l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda
stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le
sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.».
«Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a
trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a
100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre
100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
contabilita' generale dello Stato e, in particolare,
dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c)
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa
privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
trattativa privata devono possedere i requisiti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.
5-bis.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo
di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della
difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle
truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui
all'art. 3, comma 7-bis, e degli organismi di cui agli
articoli 3,4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui
all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere
assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in
tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis.
8».
«Art. 29 (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa,
prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di
gara, nonche' degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di
pubblicita' a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita'
semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa
comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della
stipula del contratto o della concessione, anche nei casi
in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa
privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara,
del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta
giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del
collaudo, dell'importo finale del lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori
superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e e) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del
maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli
articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti
devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o
le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le
stesse modalita' di cui alle lettere b) e e) del presente
comma.
2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna
possibilita' di rivalsa sull'amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia'
citato decreto legislativo n. 190/2002:
«2. Il programma triennale costituisce momento
attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA
di Genova Cornigliano). - 1. Al fine di conseguire gli
scopi previsti dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le
lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti
inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale,
escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono
assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo
versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al
patrimonio disponibile della regione Liguria per essere
destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di
Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei
rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad
insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante
interesse regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al
comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita,
alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.
Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota
minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa'
per azioni dispone di dette aree anche per definire,
secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina
complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al
soggetto privato attuale concessionario, garantisce la
continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il
consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le
risorse indicate nell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il
mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i
lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal
presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.».
- Si riporta il testo dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla
riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36 reca «Disposizioni in
materia di risorse idriche» (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 83 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il
finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato
di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e' concesso un contributo, limitatamente al
triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni
di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a
fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che
Sviluppo Italia Spa puo' contrarre sul mercato, o derivanti
dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla
medesima Sviluppo Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico»:
«Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le
finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali
partecipanti a programmi in collaborazione internazionale
per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in relazione all'apprendimento
precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per
lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella
misura del 70 per cento del costo del programma di
produzione considerato e per un periodo massimo di cinque
anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura e'
rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti
per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
misure necessarie ad allineare le condizioni del
finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al
programma.
Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere effettuati anche in relazione all'eventuale
finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle
attivita' comuni di programma per la quota di loro
pertinenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 maggio 1999, n. 140 recante «Norme in materia di
attivita' produttive»:
«Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale
ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata
integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro
giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane,
anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni
internazionali, di progetti e programmi ad elevato
contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia
suscettibili di impiego duale;
b) a partecipazione di imprese italiane del settore
aeronautico al capitale di rischio di societa',
preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione
europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 (Finanziamento agli
investimenti), comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)»:
«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali. anche
straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici», convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.a.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa
con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni.
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del
31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo
di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono
iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al valore indicato
nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.a. possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.a., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma
3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.a. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.a., previsti
dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.a. convoca entro il
28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di
SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, come definite
dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, alla
legge 5 luglio 1961, n. 635, alla legge 28 febbraio 1967.
n. 131, alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle
medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982. n. 576.
14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933. n. 1611 e successive modificazioni e
integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.a., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e'
stata deliberata la distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al
bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al
100% degli stessi che e' versata nel conto corrente di
Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le
finalita' ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'art. 7, commi
3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e alle
operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento a ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.a. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'art. 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.a. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.a., per
quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge
25 luglio 2000, n. 209, le parole «vantati dallo Stato
italiano» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 2
della presente legge».
22. Alla SACE S.p.a. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. (Omissis).
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, comma 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3
e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998. n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogati, ma continuano
ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le
disponibilita' del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono
trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di riserva, a
fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia
dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.».
- Il comma 5 dell'art. 2, abrogato dalla presente
legge, recava: «Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7-vicies
quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante
«Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti», convertito con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-vicies quater (Disposizioni in materia di carte
valori). 1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui
all'art. 7-vicies ter da parte delle competenti
amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono
tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese
necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per
la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad
esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, compresi quelli di natura
privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro in materia
di lavori pubblici», cosi' come modificato al comma 2 dalla
presente legge:
«Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398,
nonche' l'obbligo di applicazione da parte del collegio
arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto
regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila
del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del
terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente,
provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi
costituiti ai sensi del presente comma si applicano le
norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2».

Art. 5-bis.
Incentivazione della logistica
(( 1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il
CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la
realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed
intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del
Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello
sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della
incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' prevista
prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e
logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in
aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale,
partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono
adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del
sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al
trasporto ferroviario e all'intermodalita', con l'adeguata offerta
dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed
intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in
grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema
integrato di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure
amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima
semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo di
tecnologie informatiche. ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi del comma 354, come modificato
dalla presente legge, e 361 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti che
assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un
piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del
Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e'
stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque
nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati ai sensi del comma 361».
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, e' posta a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo
stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006,
pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle
aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e
all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50
milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dal comma 300.».


Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
IN RICERCA E SVILUPPO

Art. 6.
Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in
ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti
pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse.
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale
e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata
sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al
sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti
della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita',
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai
sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte
della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi
aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei limiti delle
finalita' di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono
inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca», (( e, al
secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le
seguenti: «, anche associate in appositi organismi, anche
cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali
e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,»;
))
b) al comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di
investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al
risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui
alla (( comunicazione della Commissione europea 2001/C )) 37/03,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37
del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n.
8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti
infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad
essi collegate».
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate
prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca,
che coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed enti
pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei settori
industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto
tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che
comprendano attivita' di formazione per almeno il dieci per cento
delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti
tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri
enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con
particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione,
per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, puo' riservare una quota delle risorse del
fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico
nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il
CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie
dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci (( delle imprese
proponenti, )) anche al fine di promuovere interscambi tra mondo
della ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso
preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di
cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti
bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, (( nonche' quelle stipulate dal
Ministero delle attivita' produttive con gli istituti bancari per la
gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, )) possono
essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse,
per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata
contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del
corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
(( 6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione
a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni. ))
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie
sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione agli
studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi
sui prestiti stessi, e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei
criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, (( le regioni e le province autonome ))
di Trento e di Bolzano
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l'innovazione e la produttivita' dei distretti e dei settori
produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale
delle strutture del proprio decreto, le modalita' semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze
e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su
proposta dei Ministri delle attivita' produttive, (( per lo sviluppo
e la coesione territoriale, )) delle politiche agricole e forestali,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'innovazione
e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita' e la
tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali
interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale
riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso
interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme,
anche facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma
206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle
imprese che, (( anche in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, )) si associano con universita', centri di ricerca, e
istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni
interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di
sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo
ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della
citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10,
il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie
iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste
apposito stanziamento di bilancio e (( fa ricorso, secondo i criteri
stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalita' del Fondo stesso,
alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, )) di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo
rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere
l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese,
con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si
costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle
proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce con proprio decreto le modalita' semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato
definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno
attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e
n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
156 dell'8 luglio 2003. (( Per l'attrazione di professionalita' di
alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. puo' operare in convenzione
con le universita', le associazioni imprenditoriali e le camere di
commercio. ))
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del
2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in
generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli
investimenti.
(( 14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al
Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE
ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 354 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5-bis.
- Si riporta il testo del comma 361 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, e' posta a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo
stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006,
pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle
aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e
all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50
milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dal comma 300».
- Il titolo del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288 recante «Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2003, n.
250.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
«1. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto,
le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF
da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli
indirizzi di cui all'art. 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali,
delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta
periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento
con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche
amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n.
48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni
pubbliche».
- Si riporta il testo del comma 355 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' modificato dalla
presente legge:
«355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle
stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della
Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. 37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate».
Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Il Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144), reca: «Incentivi in favore
dell'autoimprenditorialita».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
(Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1999, n. 201.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale».
«Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili».
- Il titolo del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
1999, n. 53, S.O.
- Si riporta il comma 100 dell'art. 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)».
«100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei
prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli
studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il
rimborso dei predetti prestiti fiduciari».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del vigente
regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
199 del 27 agosto 1998:
«Art. 3 (Riunione preparatoria del Comitato). - Gli
schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza
del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria da
convocarsi a cura della Segreteria di norma almeno cinque
giorni prima della riunione del Comitato stesso, al fine di
assicurare, ove possibile, la completa definizione degli
argomenti da sottoporre all'esame del CIPE, approfondendone
anche le eventuali implicazioni di carattere politico. Ove
non vi sia consenso su arti o provvedimenti istruiti dalle
Commissioni di cui all'art. 2, il Segretario del CIPE puo'
disporre la restituzione alla Commissione per ulteriori
approfondimenti o la discussione dell'affare in sede CIPE.
In relazione alla complessita' e rilevanza della questione,
il Segretario puo' assegnare alla Commissione l'istruzione
di affari, in precedenza non istruiti da quest'ultimo.
La riunione preparatoria e' coordinata dal
Sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla
programmazione economica con funzioni di Segretario del
CIPE. Ad essa partecipano, per le Amministrazioni
interessate, i Sottosegretari di Stato, eventualmente
coadiuvati da un funzionario delegato dall'Amministrazione.
Partecipa alla riunione un Sottosegretario delegato dal
Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Ove siano in
esame questione di interesse generale per le regioni
partecipa il Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Giunte Regionali e delle Province Autonome. Partecipa
altresi', ai fini di cui all'art. 11-ter, comma 2, della
legge n. 468/1978 e successive modificazioni, il Ragioniere
Generale dello Stato. Segretario della riunione e' il
Dirigente della Segreteria del CIPE. Di tale riunione viene
redatto un processo verbale sintetico che riporta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della
riunione;
b) ordine del giorno;
c) l'elenco dei presenti;
d) le risultanze della discussione distinte per
argomento.
3. Gli argomenti da trattare in sede CIPE possono
essere inseriti all'o.d.g. delle riunioni del Comitato
stesso soltanto se esaminate nella riunione preparatoria di
cui al comma 1, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 3».
- Si riporta il testo del comma 206 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica».
«206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
le modalita' di approvazione dei contratti di programma,
dei patti territoriali e dei contratti di area e gli
eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie
della contrattazione programmata disciplinandone le
modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di
verifica e controllo».
- Per il testo degli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 5.
- La delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002
(Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.a. ai sensi della
delibera CIPE n. 62 del 2002) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- La delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 (Allocazione
delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -
triennio 2003-2005) - articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156.

Art. 6-bis.
Disposizioni per l'incentivazione
e lo sviluppo dell'industria per la difesa
(( 1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea
multimissione) e delle relative dotazioni operative, e' autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro
per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi
stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del
programma, si potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio»:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
l-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7».


Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE
E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

Art. 7.
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la
larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03
del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree
sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa'
infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel
Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto
dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e'
rinnovato, per il triennio 2005 2007 per l'importo di 5.165.000 euro
annui. (( La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella
quale da' conto delle attivita' svolte nell'anno precedente. ))
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
502 e' sostituito dal seguente:
«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei
sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme
di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei
documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo
38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da
assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra
chi e' preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I
sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche
in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un
sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti».
(( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica
a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero».
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di
personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso
esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi
programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', in favore di lavoratori
dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a
presupposto di imponibilita' per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i
cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonche' inviare
se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa
vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad
ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse
finanziarie gia' disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo
di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica
amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo della delibera CIPE n. 83 del
13 novembre 2003 «Ripartizione accantonamento di 900
milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n.
48).
- Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il comma 5 dell'art. 41 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione».
«5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 4 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore
del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»,
come modificato dalla presente legge:
«2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse
gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei
casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro
esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da'
pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero».


Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

Art. 8.
Riforma degli incentivi
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle
aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla
competitivita' del sistema produttivo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle
agevolazioni per investimenti in attivita' produttive disposta ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, (( e successive modificazioni, )) e dell'articolo 2, comma 203,
lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da
un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario
ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma
356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e
le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico
agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico
agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano
positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il
rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie (( ove
previste )) sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi
dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro,
da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto (( di natura non regolamentare )) del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
per quanto riguardante le attivita' della filiera agricola, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
conformita' alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della
disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita'
della procedura valutativa a graduatoria, (( ad eccezione della
misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662; ))
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e
territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che
l'intensita' di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle
intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e
finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al
comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande,
prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale
modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso
dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'.
(( 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356,
lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi
disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in
vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per
i quali il Ministro delle attivita' produttive, alla stessa data,
abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE
n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 2003. ))
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti
abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli
incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi (( del testo unico di cui al ))
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono
essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo art.
1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360,
della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni
contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, (( e successive modificazioni, )) si conforma all'indirizzo di
assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al
complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantita' di risorse
in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e
revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio
agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di
attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un
trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e
immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale,
non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una
disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355
milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da
utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma
1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i
massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni »;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 11, comma 2, le parole: « composte esclusivamente da
soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni »
sono sostituite dalle seguenti: « composte prevalentemente da
soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni »;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo
11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « alla data
del 1° gennaio 2000 » sono inserite le seguenti: « ovvero da almeno
sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, »;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: « gli agricoltori di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « i
giovani imprenditori agricoli »;
(( e) nel titolo I, e' aggiunto il seguente articolo: ))
«Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai
capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per
finanziare ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima
della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'
di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in
cui le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di
cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver
completato l'originario programma di investimenti ammesso alle
agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della
domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo»;
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: « nei sei mesi
antecedenti la » sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12,
18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati
con delibera del CIPE».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante «Modifiche
della legge 1° marzo 1986, n. 64» convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo».
- Si riporta il testo del comma 203, lettere d), e) ed
f), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica»:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a)-c) (omissis);
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389».
- Si riporta il testo del comma 356, lettera e), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«356. Il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le
modalita' previste dal comma 355:
a)-d)(omissis);
e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed
erogazione delle misure agevolative previste dai commi da
354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i
quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di
erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non
sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o
parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti
formale opzione e comunque previo parere conforme del
soggetto responsabile dell'istruttoria».
- La delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 recante
«Regionalizzazione dei Patti territoriali e coordinamento
Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di
programma» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 2003:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Per il testo del comma 354 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 5-bis.
- Per il testo del comma 355 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 6.
- Si riporta il testo del comma 360 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«360. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sulle
somme erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere
sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera
a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente».
- Per il testo degli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
- Si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 9, 11, 17 e
23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante
«Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144» come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per
gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione
europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione,
secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli
investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attivita' di formazione e qualificazione dei
profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del
progetto.
1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano
i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli
investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per
le iniziative nel settore della produzione agricola il
mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a quindici anni».
«Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono
essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le societa',
ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione, che presentino progetti per
l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 6,
comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000
ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione
della domanda, nei comuni ricadenti, anche in pari nei
territori di cui all'art. 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui
all'art. 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte
individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
un unico socio».
«Art. 7 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono
essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3, le societa',
ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione, che presentino progetti per
l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 8,
comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000
ovvero da almeno sei mesi all'atto della presentazione
della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all'art. 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui
all'art. 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte
individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
un unico socio».
«Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in
agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui
all'art. 3, i giovani imprenditori agricoli, subentranti
nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che
presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di
iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare
residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti,
anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei
territori di cui all'art. 2».
«Art. 11 (Soggetti beneficiari). - 1. A sostegno
dell'imprenditorialita' sociale possono essere ammesse ai
benefici di cui all'art. 3 le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, che presentino progetti per l