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Gazzetta Ufficiale N. 156 del 7 Luglio 2005

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n.124

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, che modifica
il citato decreto presidenziale n. 574 del 1988;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 107,
comma 2, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della
giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola:
«amministrativo» e' inserita la seguente: «, contabile,».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
1989, n. 105.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernenti modifiche integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, in materia di processo penale e di processo civile,
nonche' in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in
materia di redazione in doppia lingua delle etichette e
degli stampati illustrativi dei farmaci), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162.
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 107
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301:
«In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione
delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso
della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca e'
parificata a quella italiana, che e' la lingua ufficiale
dello Stato:
a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della
pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati
nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale,
nonche' con i concessionari di servizio di pubblico
interesse svolti nella provincia medesima;
b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli
organi giurisdizionali ordinari, anmiinistrativi e
tributari situati nella provincia di Bolzano;
c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di
assise d'appello, la sezione della corte di appello per i
minorenni, la Procura generale presso la corte d'appello,
il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza
e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici, nonche' con ogni altro
ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario,
amministrativo contabile o tributario, con sede in
provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di
Bolzano;
d) nell'attivita' svolta nei rapporti interni dal
personale degli organi, degli uffici e dei concessionari
indicati nelle lettere a), b) e c);
e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e
reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in
provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con
competenza anche nella provincia di Bolzano;
f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.
2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle
Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che
e' soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua
soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i
casi in cui vengono compiuti atti che riguardano la
attivita' di polizia in genere, ovvero sono destinati ad
avviare un'azione penale o comunque provochino una
sanzione.».

Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Qualora la detta persona effettui la richiesta
dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.».
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' soppresso il seguente
periodo: «Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione,
gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di
fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale
ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di
una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri
indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del
codice di procedura penale, devono chiedere alla persona
sottoposta alla misura cautelare personale ovvero
destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna.
Qualora detto persona effettui la richiesta dichiarazione,
gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.
«2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si
procede o si continua a procedere nella presunta lingua
materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza
della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in
base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti.».

Art. 3.
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto in fine il seguente
comma:
«4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua
diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di
parte.».

Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 15 - 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto
il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel
registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura
penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della
persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai
criteri di cui al comma 2 dell'art. 14.
2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito
di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu'
della notificazione o comunicazione di altri atti formali
equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle
indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel
momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il
termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o
comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero
personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata
dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra
lingua.
3. Il pubblico ministero, quando procede
all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura
cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta
interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la
possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal
comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua
lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la
richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere
usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona
si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella
quale sono stati formati gli atti precedenti.
4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da
quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone
la traduzione degli atti posti in essere fino a quel
momento.
4 bis - I documenti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero, nonche' le consulenze tecniche e le
perizie che siano in lingua diversa da quella del
procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».

Art. 4.
1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «verbalizzati
nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti:
«immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo».
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, sostituiti dall'articolo 3 del decreto
legislativo 29 maggio 2001, n. 283, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti
dai seguenti:
«3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua
richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta
e verbalizzata nella lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene
svolta nella lingua da essi prescelta ed e' immediatamente tradotta e
verbalizzata nella lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte
civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del
processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata
traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene
nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla
traduzione vi abbia rinunciato.
7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonche' le
consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da
quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio,
anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata
secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano
questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da
difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua
del processo, possono essere pronunciati nella predetta
madrelingua e sono immediatamente tradotti e verbalizzati
nella lingua del processo.
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge,
a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'art.
14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene
immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del
processo.
4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e
periti viene svolta nella lingua da essi prescelta, ed e'
immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del
processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e
dalla parte civile non rilevano ai fini della
determinazione della lingua del processo. Esse vengono
sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e
verbalizzazione nella lingua del processo.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la
verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata
qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia
rinunciato.
7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio,
nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in
lingua diversa da quella del processo sono tradotti a
richiesta di parte.».

Art. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 4 del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di
esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di
24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1
dell'articolo 14.».

Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 17 - 1. La persona sottoposta alle indagini o
l'imputato puo' chiedere, con dichiarazione resa
personalmente all'autorita' procedente o fatta alla
medesima pervenire per atto scritto anche tramite il
difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo
nell'altra lingua. Tale dichiarazione non puo intervenire
prima del decorso di 24 ore dalla conclusione
dell'interrogatorio, nei casi di arresto in flagranza, di
fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale,
ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri
atti di cui al comma 1 dell'art. 14.
2. Tale dichiarazione e' ammessa una sola volta nel
corso del procedimento di primo grado e deve intervenire
non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di
richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione
di tale richiesta.
3. La variazione della lingua del processo non richiede
la traduzione degli atti formati precedentemente.».

Art. 6.
1. Al comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 5 del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «con
verbalizzazione nella lingua del processo» sono sostituite dalle
seguenti: «e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella
lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene
verbalizzata nella sola lingua utilizzata».

Note all'art. 6:
- Il testo dell art. 17-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. La lingua del processo osservata
nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si
estende al giudizio di appello. All'imputato e', tuttavia,
data facolta' di richiedere, per una sola volta, la
prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra
lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facolta'
deve essere esercitata, a pena di decadenza, con
dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente
dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al
medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovra'
essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di
impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima
facolta' deve essere esercitata dall'imputato, a pena di
decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di
appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte
personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata
dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.
2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non
richiede la traduzione degli atti gia' formati.
3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta,
nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo,
e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua
del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene
verbalizzata nella sola lingua utilizzata.».

Art. 7.
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile
utilizzano una lingua diversa e' bilingue.
2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di
scegliere la stessa lingua.
3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai
sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:
a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;
b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richeste e le
requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe
le lingue;
c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella
lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre
parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con
immediata traduzione;
e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze
tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;
f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;
g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le
lingue.».

Art. 8.
1. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17,
17-bis, l7-ter, 17-quater, 18 e 18-ter e' prescritta a pena di
nullita' assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura
penale.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma
3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, e' prescritta a pena di nullita', ai
sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La
dichiarazione di nullita' comporta l'obbligo di traduzione, senza
regressione del procedimento allo stato e grado in cui e' stato
compiuto l'atto nullo.
3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorita' procedente,
della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma
2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullita'.».

Art. 9.
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 8 del decreto
legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. - 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di
scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La
scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra
lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di
risposta o degli atti aventi funzione equipollente.
2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di
risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa
lingua, il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e'
bilingue.
3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa
scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in
entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui e'
richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia
interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua
italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese
d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi
sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e
documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua
in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice puo'
escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati
dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il
successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una
comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale
momento si e' svolto il processo, si applicano le disposizioni sul
processo bilingue.
5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite
dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione e' fatta
dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del
giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e
notificato alle altre parti, ed e' irrevocabile.
6. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come
processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno
dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro
processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo
procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente
in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre
parti. La dichiarazione di adesione e' irrevocabile.
7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate
nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due
lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore
speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.
8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono
essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario,
entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della
notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla
parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti
e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi
quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale.
La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a
decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica
anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai
relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice puo'
autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine,
su istanza di parte.
9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del
territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati
dalla traduzione in lingua italiana.
10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni
vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la
verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate
nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese
dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo
procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.
11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente
tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione e' tradotta a
cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o
il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.
12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti
del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo
bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella
lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse.
Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro
procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle
conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri
provvedimenti in forma bilingue il giudice puo' avvalersi
dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio
giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni
processuali per il deposito delle sentenze e degli altri
provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il
deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due
lingue.».

Art. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei procedimenti avviati su impulso di parte si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto
compatibili.».

Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 20-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 20-bis. - 1. Nei procedimenti di volontaria
giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati
d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento e' redatto
nella lingua presunta del soggetto destinatario del
provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte
si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20, in
quanto compatibili.».
2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del
minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il
processo e' bilingue.
3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato
nella lingua materna.».

Art. 11.
1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' inserito il seguente:
«Art. 20-ter. - 1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario
di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in
quanto compatibili.».

Art. 12.
1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. - 1. Nel processo civile la pubblica amministrazione
attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi
dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta
dal convenuto con il primo atto difensivo.
2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza,
ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del
convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.
3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma
alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.».

Art. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativi»
e' inserita la seguente: «, contabili», e la parola: «applicabili» e'
sostituita dalla seguente: «compatibili».


Nota all'art. 13:
- Il testo del comma 1, dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 23 - 1. Nei procedimenti davanti agli organi
giurisdizionali amministrativi, contabili e tributari di
cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21,
in quanto compatibili.

Art. 14.
1. L'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis. - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla
scelta e all'uso della lingua produce la nullita' rilevabile
d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua
diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del
codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far
valere la suddetta nullita' puo' essere proposta solo dalla parte nel
cui interesse e' stabilito l'uso della lingua omesso.».

Art. 15.
1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativi»
e' inserita la seguente: «,contabili».


Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 24 - 1. Nei procedimenti innanzi agli organi
giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e
tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art.
1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco,
residenti nella provincia di Bolzano, hanno facolta' di
rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua
tedesca.».

Art. 16.
1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 12 del decreto
legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di
impugnazione, nonche' i verbali d'udienza in lingua tedesca, che
devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della
regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo
svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti
nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua
italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla
trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono
assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del
giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i
documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a
cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla
trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi
giurisdizionali.».

Art. 17.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
procedimenti civili pendenti alla data della sua entrata in vigore,
salvo che siano gia' state precisate le conclusioni o la causa sia
stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, devono essere effettuate, a pena di
decadenza, nella prima udienza successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Nota all'art. 17:
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, e' riportato nell'art. 9 del
presente decreto.

Art. 18.
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 13 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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