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Gazzetta Ufficiale N. 177 dell' 1 Agosto 2005

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2005
Disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, regime di imposizione
fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sistema di imposizione fiscale
sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto-legge 30 agosto l993, n. 331, convertito con la
legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro,
l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui
tabacchi lavorati;
Visto l'art. 9 della direttiva comunitaria n. 95/59/CE del
27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul
volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;
Vista la direttiva comunitaria 2002/10/CE del 12 febbraio 2002 che
modifica la direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE e la direttiva
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre
2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la
lotta contro il tabagismo con la quale viene, tra l'altro,
raccomandato agli Stati membri di adottare ed attuare appropriate
misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di
scoraggiarne il consumo;
Visti i commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, con i quali sono
state apportate modificazioni alla legge n. 76/85 sopra richiamata;
Visto l'art. 1, comma 486 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria 2005), con il quale e' stata attribuita al
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato la delega ad individuare criteri e modalita' per la
fissazione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette;
Visto l'art. 1, comma 487 della legge n. 311/2004, con il quale e'
stata limitata la commercializzazione delle sigarette esclusivamente
in pacchetti da dieci e venti pezzi;
Vista la nota n. DCOM/999TP del 9 giugno 2005 con la quale il
Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della
comunicazione, ha espresso il proprio avviso favorevole
all'introduzione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette, a
norma delle disposizioni recate dalla legge n. 311/2004, come misura
ulteriore di prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla
esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, obiettivo
prioritario della politica sanitaria dell'Italia e della Unione
europea;
Visto il proprio decreto n. 2005/33976 del 30 giugno 2005 con il
quale e' stata rideterminata la tabella A di ripartizione dei prezzi
di vendita al pubblico delle sigarette;
Visti gli andamenti dei consumi registrati nel mercato italiano che
mostrano un forte addensamento delle scelte dei consumatori su
prodotti appartenenti a determinate fasce di prezzo;
Visto il prezzo medio ponderato delle sigarette inscritte nella
tariffa di vendita al pubblico, effettivamente commercializzate nel
semestre 1° gennaio-30 giugno 2005, pari a 162,84 euro al kg,
corrispondente a 3,26 euro al pacchetto da 20 sigarette;
Considerato che, per esigenze di tutela e di difesa della salute
pubblica volte al contenimento dei consumi di sigarette - in modo
particolare tra i giovani, piu' facilmente indotti all'uso del
tabacco lavorato da prezzi di vendita al dettaglio troppo bassi,
risulta opportuno introdurre una misura sui prezzi che, nel rispetto
delle direttive e degli orientamenti manifestati dalla Comunita'
europea, favorisca il contenimento dell'uso di questi prodotti;
Considerata altresi' l'opportunita' di contemperare l'esigenza di
introdurre meccanismi di dissuasione dall'uso dei prodotti del
tabacco, in particolare da parte dei giovani, con l'esigenza di
assicurare comunque il previsto livello delle entrate erariali;
Considerato che il sistema di tassazione delle sigarette prevede
l'applicazione della aliquota di base della tassazione sulla classe
di prezzo della sigaretta piu' venduta, liberamente stabilita dal
mercato e determinata sulla base dei quantitativi semestralmente
rilevati al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, per cui appare
opportuno fissare il valore del prezzo minimo allo stesso livello di
prezzo della sigaretta piu' venduta;
Ritenuta l'opportunita', per quanto sopra, di introdurre nel
mercato italiano un prezzo minimo di vendita delle sigarette, al di
sotto del quale vietare la commercializzazione dei prodotti, e di
procedere, ai sensi del precitato art. 1, comma 486, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, alla individuazione di criteri e modalita'
per la fissazione di detto prezzo minimo, sulla base dei quali si
dovra' valutare l'opportunita' della sua periodica rideterminazione
in relazione alle mutevoli situazioni che si registreranno di volta
in volta sul mercato;

Decreta:

Art. 1.
Introduzione del prezzo minimo

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
introdotto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette
al di sotto del quale e' vietata la commercializzazione dei prodotti.

Art. 2.
Modalita' di calcolo del prezzo minimo

Il prezzo minimo di vendita e' individuato in una percentuale del
prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette
inscritte nella tariffa ed effettivamente commercializzate.
Il valore assoluto del prezzo minimo non puo' essere superiore al
prezzo registrato dalla sigaretta piu' venduta, cosi' come
individuata ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge
7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni.

Art. 3.
Criteri di determinazione

L'individuazione della percentuale del prezzo medio ponderato, cui
rapportare il prezzo minimo di vendita delle sigarette che viene
effettuata ad ogni variazione della classe di prezzo della sigaretta
piu' venduta, tiene conto dell'andamento e della comparazione dei
seguenti parametri di riferimento di volta in volta registrati nel
mercato delle sigarette:
a) andamento ed addensamento dei consumi;
b) articolazione dei prezzi di vendita al dettaglio praticati dai
Produttori;
c) variazioni del livello e/o della struttura della tassazione
delle sigarette;
d) andamento del differenziale dei prezzi dei prodotti
commercializzati, inseriti nella tariffa di vendita al pubblico.

Art. 4.
Valore del prezzo minimo

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette e' fissato
nella percentuale del 92,11 per cento del prezzo medio ponderato
delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel
semestre 1°³ gennaio-30 giugno 2005, corrispondente, in valore
assoluto, a 150 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3 euro al
pacchetto da venti sigarette e di 1,50 euro al pacchetto da dieci
sigarette.

Art. 5.
Obblighi dei rivenditori

E' fatto obbligo ai rivenditori generi di monopolio di vendere al
prezzo minimo fissato dal precedente art. 4 le sigarette che,
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sono inscritte
nella tariffa di vendita al pubblico ad un prezzo inferiore a 3,00
euro al pacchetto da venti sigarette e 1,50 euro al pacchetto da
dieci sigarette.

Art. 6.
Variazione dei prezzi di vendita

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono
modificate, secondo l'allegato prospetto che forma parte integrante
del presente decreto, per i prezzi dei prodotti che, anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano essere
inferiori a 150 euro per kg., corrispondente a 3 euro al pacchetto da
20 pezzi e 1,50 euro al pacchetto da dieci pezzi.

Art. 7

Compiti dei depositari

I depositari autorizzati, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, effettuano la vendita alle rivendite generi di
monopolio dei prodotti collocati in fasce di prezzo inferiori al
prezzo minimo al nuovo prezzo e procedono all'immediato accertamento
delle rimanenze fisiche dei prodotti interessati, comunicandone le
risultanze ai competenti uffici regionali dei Monopoli di Stato.

Art. 8.
Ripartizione del prezzo minimo

La ripartizione del prezzo minimo si effettua a norma della vigente
tabella A, pubblicata con decreto direttoriale n. 2005/33976 del
30 giugno 2005.
Il presente decreto, che sara' trasmesso agli organi di controllo
per la registrazione, entra in vigore dalla sua data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 25 luglio 2005
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 131

Tabella


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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