Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrante con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2005 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
(( «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli
ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di
livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al
finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di
finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la
prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico»; ))
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia
indicato nei commi 1 e 1-bis».
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in
deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n.
286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini
o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel
territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, (( autonomamente )) o
su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle
Forze di polizia (( ovvero dei direttori )) dei Servizi informativi e
di sicurezza, (( ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della
Repubblica, )) rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo puo' essere rinnovato, per motivi di giustizia o di
sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumita' delle persone o per la
concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli
attentati stessi (( ovvero per identificare i responsabili di atti di
terrorismo, )) allo straniero puo' essere concessa, (( con le stesse
modalita' di cui al comma 1 )) la carta di soggiorno, anche in deroga
alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per
motivi di
prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il (( Ministro
dell'interno o, su sua delega, )) il prefetto puo' disporre
l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di
cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui
confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in
deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione
dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di
quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si
procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il
rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 (( del
presente decreto, )) ovvero quando sia necessario per l'acquisizione
di notizie concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. (( Il
ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione
del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e'
ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642. ))
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del
presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende
dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o
il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto
o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati
al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per
un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo puo'
fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a
produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il
provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale
amministrativo decide allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al
31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il
comma 3-sexies e' (( abrogato )).
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i
direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226
delle (( norme )) di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, (( di cui al )) decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la
prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione
dell'ordinamento costituzionale.
(( 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore
generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di
prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
Art. 5.
Unita' antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria
conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita', il
Ministro dell'interno costituisce apposite unita' investigative
interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di
specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i
mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il
pubblico ministero si avvale di regola delle Unita' investigative
interforze di cui al medesimo comma.
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa
che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita'
degli accessi, (( nonche', qualora disponibili, )) dei servizi,
debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una
rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni
vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati
del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalita' del presente decreto-legge, salvo
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole (( «al momento )) dell'attivazione del
servizio.» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le
predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga
garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della
riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano
il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono
inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le
medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi»,
sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico
ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero
anche su istanza»;
f) (( dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e'
comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al
giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via
ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i
dati acquisiti non possono essere utilizzati.». ))
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, ((
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) sono
definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di
cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), (( del presente articolo ))
anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi
costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi
pubblici
di telefonia e internet
(( 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel
caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. ))
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1,
la licenza deve essere richiesta entro (( sessanta )) giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in
materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, (( nonche' le attribuzioni degli enti locali in
materia. ))
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione
tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attivita' di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per
il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione
dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di
identita' dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice
di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e
l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero
dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.
(( Art. 7-bis
Sicurezza telematica
1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di
protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate
di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con
apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e
repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono
svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati. ))
Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita'
concernenti l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, (( di cui al )) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche
esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati,
puo' disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni
all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di
detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli
altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1, possono essere
disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi
internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato
risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le
circostanze di carattere personale previste per il diniego o la
revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi».
4. La revoca del nulla osta (( disposta ai sensi dell'articolo 163,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, )) e' comunicata al
comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato
ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e'
inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da
disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce
istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica
)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o
pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei
anni».
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell'attivita'
di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice
della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge
25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di
regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli
commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti,
attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre
abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre con
proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli
abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attivita'
di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al
nulla osta preventivo del questore, volto a verificare
l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di
controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
(( 2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che l'attivita' di volo
che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da
parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio
dell'attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o
internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia
subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo
in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine o
destinazione. ))
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo
dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito
il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche'
l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli
rilasciati in altri Paesi.
(( Art. 9-bis.
Prevenzione antiterroristica negli aeroporti
1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la
sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad
utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuita'
territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli
interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse. ))
Art. 10.
Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349, del codice di procedura penale, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano (( il
prelievo di capelli o saliva )) e manca il consenso dell'interessato,
la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto
della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta,
oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico
ministero».
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti:
«ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre
le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti
particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita'
consolare o di un interprete (( ed in tal caso con facolta' per il
soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente». ))
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le
parole: «da un imputato all'autorita' giudiziaria», sono inserite
le
seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa
autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 497-bis. ( (( Possesso )) e fabbricazione di documenti di
identificazione falsi). Chiunque e' trovato in possesso di un
documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta'
per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo
detiene fuori dei casi di uso personale».
4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
(( «Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e
con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro». ))
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli accertamenti
comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis (( dell'articolo 349». ))
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis (( dell'articolo
349 del codice di procedura penale si osservano anche per le
procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 maggio 1978, n. 191. ))
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai
predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al com-ma 1, non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 12.
Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' aggiunto il
seguente:
Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato).
«1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la
persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato,
anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di
un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il
quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita'
giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge
penale.».
Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura
penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) fabbricazione,
detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale.».
3. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;
b) al comma 3, le parole «specifici elementi che rendano fondato
il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite
dalle seguenti:
«specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che
rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e' sostituito dal seguente:
«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di
soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne
l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del
soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.».
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al
primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di
flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con
modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Congelamento dei beni). - 1. Quando sulla base delle
informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti
elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni
Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per
disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali
definiti dal regolamento CE 881/2002 del Consiglio del 27 maggio
2002, e successive modificazioni e sussiste il rischio che i fondi o
le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il
presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione
al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2
della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle
dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresi'
applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per
le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale
competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse
economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o
le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.».
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i
seguenti:
«Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche
internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui
all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di
(( atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti contro
uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e'
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con finalita' di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di
cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da
fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive
o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di (( atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, )) anche se rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
(( Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono
considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro
natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad
un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre
condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l'Italia.». ))
1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e'
aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o
l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo
o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta».
Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
(Soppresso).
Art. 17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1. All'articolo 148, del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti
con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il
giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano
eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari
sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero
dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a
compiere o e' tenuta ad eseguire».
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono
tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le
seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di
pace»;
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta
giorni prima della data dell'udienza.»;
c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
(( 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in
quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale
richiamato in servizio. ))
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura
penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 ((
del presente articolo )) e rimane ferma la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale
delle
forze di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorita'
eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie
giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di
sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle
stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto
urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di
pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
(( 2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1,
stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita' per
l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti
concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del
personale impiegato, alla disponibilita' di idonei mezzi di
protezione individuale per il personale stesso, al documentato e
puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in
materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da assicurare
la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di
quelle del rispetto della dignita' della persona.
3. (Soppresso).
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire
l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a
1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( Art. 18-bis.
Impiego della forza pubblica
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In casi eccezionali
di necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4
della legge 22 maggio 1975, n. 152». ))
(( Art. 18-ter.
Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali
1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici
in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il
Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato
organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza
attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la
pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze
dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato
sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni
di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale « Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. ))
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato