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Gazzetta Ufficiale N. 184 del 9 Agosto 2005

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2005
Aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei
prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 dei 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 30 del
7 febbraio 2005) e dal decreto dei Minstro della salute 4 marzo 2005
(in corso di registrazione presso la Corte dei Conti);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 305 del 30 dicembre 1992),
30 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 182 del
5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio
2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 221 del 23 settembre
2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei
prodotti destinati all'alimentazione;
Visti i decreti dirigenziali emanati dal 1° giugno 2004 al 31 marzo
2005, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari
contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate
modifiche di impiego di prodotti gia' registrati, nei quali sono
stati definiti inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli
intervalli di sicurezza nazionali;
Vista la decisione n. 2004/129/CE della Commissione europea del
30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di alcune sostanze
attive nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE e i successivi
decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
attive imazetapir, flurenol, esaflumuron, nuarimol, primisulfuron;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004 con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni
di impiego di alcune sostanze attive;

Decreta:

Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive cadusafos,
cyazofamid, foramsulfuron, etoprofos, glufosinate ammonio, imazamox,
iprovalicarb, thiamethoxam, tolylfluanid, indicati nell'allegato 1
del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi
di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive adoxophyes orana
granulosis virus, penoxsulam, pyraclostrobin, zoxamide, indicati
nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2
del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti.

Art. 3.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze
attive azadiractina, azoxystrobin, cadusafos, deltametrina,
etoprofos, glufosinate ammonio, imazamox, iprodione, iprovalicarb,
thiamethoxam, tolylfluanid, indicati nell'allegato 3 del presente
decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del
decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti.

Art. 4.
Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze
attive adoxophyes orana granulosis virus, cyazofamid, foramsulfuron,
penoxsulam, pyraclostrobin, zoxamide, indicati nell'allegato 4 del
presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.
Gli impieghi e i limiti massimi di residui gia' previsti negli
allegati 2 e 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
per le sostanze attive flurenol, imazetapir, nuarimol, esaflumuron,
primisulfuron, sono soppressi, in quanto le citate sostanze attive
non sono state incluse nell'allegato 1 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194. Per le sostanze attive citate, trova pertanto
applicazione il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Ministro della
salute 27 agosto 2004.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 13 maggio 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 354

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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