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Gazzetta Ufficiale N. 210 del 9 Settembre 2005

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2005
Modalita' di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della
predetta direttiva 90/385/CEE;
Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
concernente i dispositivi medici;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della
citata direttiva 93/42/CEE;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2005, che
determina le tariffe per le attivita' effettuate dal Ministero della
salute finalizzate all'autorizzazione per lo svolgimento delle
indagini cliniche;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67, recante
«Attuazione della direttiva 2003/32/CE concernente i dispositivi
medici fabbricati con tessuti di origine animale»;
Rilevato che la mancanza di modalita' uniformi di presentazione ed
organizzazione della documentazione da trasmettere a corredo della
notifica di indagine clinica con dispositivi medici puo' causare un
aggravio del procedimento;
Ritenuto, pertanto, opportuno fornire indicazioni in ordine alle
modalita' di presentazione ed alla sistemazione organica della
predetta documentazione;
Viste, a tal fine, le norme armonizzate comunitarie, le norme
nazionali che le recepiscono, le norme riconosciute a livello
internazionale e le linee guida internazionali concernenti lo
svolgimento delle indagini cliniche;
Viste, in particolare, le norme EN ISO 14155-1:2003 «Clinical
investigation of medical devices for human subjects - Part 1: General
requirements», UNI EN ISO 14155-2:2004 «Valutazione clinica dei
dispositivi medici per soggetti umani - Parte 2: Piani di valutazione
clinica» e UNI CEI EN ISO 14971:2004 «Applicazione della gestione dei
rischi ai dispositivi medici» e le linee guida ICH/GCP;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. La notifica degli elementi informativi necessari per consentire
al Ministero della salute di adottare decisioni sulla conduzione di
indagini cliniche, riguardanti dispositivi medici e dispositivi
medici impiantabili attivi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e' effettuata con le
modalita' indicate nel presente decreto.
2. La notifica non e' richiesta qualora l'indagine clinica sia
svolta con dispositivi recanti la marcatura CE, non modificati in
alcuna parte e sperimentati nella stessa indicazione d'uso presa in
considerazione nelle procedure di valutazione di conformita' seguite
ai fini dell'apposizione di tale marcatura.

Art. 2.
Contenuti della notifica

1. Il fabbricante del dispositivo o il suo mandatario stabilito
nella Comunita' europea, eventualmente avvalendosi di procuratore
speciale, informa il Ministero della salute delle indagini cliniche
previste dalle disposizioni di legge richiamate all'art. 1 mediante
notifica. Tale notifica deve essere redatta in lingua italiana ed
inviata per raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della
salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio
VI («Sperimentazione clinica dispositivi medici»), piazzale
dell'Industria 20 - 00144 Roma. Dal ricevimento della notifica da
parte del Ministero della salute decorrono i termini di sessanta
giorni previsti dalle citate disposizioni legislative.
2. La notifica non e' validamente effettuata se non e' corredata
della ricevuta di versamento della tariffa di Euro 1859,25 prevista
dal decreto ministeriale 26 gennaio 2005, versata sul c/c n. 60413416
intestato alla tesoreria provinciale di Viterbo.
3. La notifica deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del
mandatario stabilito nella Comunita' europea;
b) il titolo del protocollo clinico (piano di prova o programma
delle indagini);
c) codice identificativo del protocollo clinico a cui dovranno
far riferimento gli eventuali successivi emendamenti;
d) i seguenti dati di identificazione del dispositivo:
1) destinazione d'uso del dispositivo;
2) sintesi, ai fini dell'identificazione del dispositivo, della
descrizione generale del dispositivo e del suo funzionamento, di cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), redatta in lingua italiana che puo'
essere accompagnata da disegni, foto o schemi e relative spiegazioni;
3) classificazione del dispositivo: deve essere specificato se
si tratta di dispositivo medico impiantabile attivo per il quale si
applica il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, ovvero di
dispositivo medico per il quale si applica il decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46; in questo secondo caso devono essere
specificate la classe di appartenenza e le regole di classificazione
applicate secondo l'allegato IX;
4) tipo o modello di identificazione; devono essere indicati
anche i dati di identificazione di eventuali software utilizzati e
degli accessori;
5) informazioni su eventuale marcatura CE del dispositivo: nel
caso in cui il dispositivo oggetto dell'indagine rechi gia' la
marcatura CE, ma venga utilizzato per una diversa destinazione d'uso,
deve essere indicata la destinazione d'uso per il quale esso ha
ottenuto il marchio CE e deve essere fornito il certificato CE
dell'«organismo notificato»;
6) numero dei dispositivi medici che si prevede verranno
utilizzati nell'indagine clinica presso i centri italiani.

Art. 3.
Dichiarazioni del fabbricante

1. Alla notifica deve essere allegato un documento firmato dal
fabbricante o dal mandatario in cui lo stesso dichiara:
a) di assumersi le responsabilita' connesse all'indagine clinica,
indicando nome, titolo ed indirizzo del responsabile scientifico
della stessa;
b) che le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili alle
condizioni normali di utilizzazione del dispositivo;
c) che le procedure utilizzate per realizzare le indagini
cliniche sono adeguate al dispositivo in esame;
d) che in fase di pianificazione e di attuazione della indagine
clinica sono state esaminate tutte le caratteristiche pertinenti,
comprese quelle riguardanti la sicurezza, le prestazioni del
dispositivo e gli effetti sul paziente;
e) che l'indagine clinica si svolge secondo un opportuno
protocollo clinico che tiene conto dello stato attuale delle
conoscenze scientifiche e tecniche e definito in modo tale da
comprovare o smentire le affermazioni del fabbricante riguardanti il
dispositivo; tali indagini comprendono un numero di osservazioni
sufficienti per garantire la validita' scientifica delle conclusioni;
f) che l'indagine clinica, per quanto riguarda la responsabilita'
del fabbricante, sara' condotta, secondo quanto previsto dagli
allegati VIII e X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e
dagli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
507, nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki, nonche' delle
parti applicabili delle linee guida ICH/GCP, delle norme EN ISO
14155-1:2003, UNI EN ISO 14155-2:2004 e successivi aggiornamenti o di
altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da
specificare, e solo dopo l'approvazione, da parte del Comitato etico
competente, del protocollo sperimentale, del testo del consenso
informato e della documentazione prevista dalle norme predette;
g) che si impegna a tenere a disposizione del Ministero della
salute la seguente documentazione:
1) la descrizione generale del prodotto;
2) gli schemi di progettazione e i metodi di fabbricazione, in
particolare di sterilizzazione, gli schemi delle parti, dei pezzi e
dei circuiti;
3) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire gli
schemi summenzionati e il funzionamento del prodotto;
4) i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e
delle prove tecniche eseguite sul dispositivo;
h) che il dispositivo medico e' conforme ai requisiti essenziali
previsti dalle vigenti disposizioni, fatti salvi gli aspetti che
formano oggetto dell'indagine, e che per questi ultimi sono state
prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la
sicurezza del paziente;
i) che e' stato ottemperato a quanto previsto dal decreto
legislativo 6 aprile 2005, n. 67, qualora per la fabbricazione del
dispositivo oggetto di indagine clinica siano stati impiegati tessuti
animali resi non vitali o prodotti non vitali derivati da tessuto
animale che presentano rischi di trasmissione di encefalopatie
spongiformi trasmissibili;
l) che nel corso dell'indagine clinica saranno registrati e
tempestivamente segnalati al Ministero della salute e al Comitato
etico competente gli eventi e le circostanze sfavorevoli ai quali
fanno riferimento l'allegato 7 del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 507 e 1'allegato X del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46;
m) che tutti gli oneri finanziari relativi all'indagine clinica
sono assunti dal fabbricante e non gravano ne' sul Servizio sanitario
nazionale ne' sui pazienti;
n) che e' stata stipulata idonea copertura assicurativa per i
soggetti in studio e che questa e' stata sottoposta alla valutazione
del comitato etico competente;
o) che al Ministero della salute ed ai comitati etici competenti
sara' inviato il rapporto finale predisposto dallo sperimentatore al
termine dell'indagine clinica, comprendente una valutazione critica
di tutti i dati ottenuti nel corso della stessa. Tale rapporto e'
redatto ai sensi della norma EN ISO 14155-1:2003 e successivi
aggiornamenti, o altre analoghe norme riconosciute a livello
internazionale da citare nello stesso.

Art. 4.
Allegati alla notifica

1. Alla notifica deve essere inoltre allegata la seguente
documentazione:
a) Clinical Investigator's Brochure aggiornata, con la
specificazione delle norme seguite per la sua redazione (linee guida
ICH/GCP, norma EN ISO 14155-1:2003 e successivi aggiornamenti, o
altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da citare
nel documento);
b) documentazione relativa all'analisi dei rischi, con la
specificazione delle norme seguite per la sua redazione (UNI CEI EN
ISO 14971:2004 e successivi aggiornamenti, o altre analoghe norme
riconosciute a livello internazionale da citare nei documenti);
c) istruzioni per lo sperimentatore sull'uso del dispositivo,
redatte in lingua italiana e comprendenti, se del caso, le
informazioni indicate al punto 13.6 dell'allegato I al decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, o al punto 15 dell'allegato 1 al
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
d) raccolta della letteratura scientifica relativa
all'utilizzazione prevista del dispositivo, nonche' una valutazione
critica della stessa, firmata dal responsabile scientifico del
fabbricante;
e) protocollo clinico datato e firmato dal fabbricante e dallo
sperimentatore principale, in caso di indagine monocentrica, o dallo
sperimentatore coordinatore in caso di indagine multicentrica, e
redatto secondo la linee guida ICH/GCP, per le parti applicabili, la
norma UNI EN ISO 14155-2:2004 e successivi aggiornamenti, o altre
analoghe norme riconosciute a livello internazionale da citare nel
rapporto;
f) copia del parere espresso dal Comitato etico competente,
comprensivo degli aspetti che hanno formato oggetto di parere e
dell'elenco dei membri partecipanti alla seduta;
g) elenco dei centri italiani partecipanti all'indagine clinica e
dei relativi sperimentatori, con l'indicazione, per ogni centro, dei
seguenti elementi informativi:
1) denominazione ed indirizzo del/i centro/i;
2) qualifica dello sperimentatore/i;
3) data di inizio e durata previste dell'indagine clinica;
4) nome dello sperimentatore coordinatore operante sul
territorio italiano, se individuato dal fabbricante;
5) elenco dei centri europei ed extraeuropei eventualmente
coinvolti;
h) documento da cui risulti che il mandatario e' stato
espressamente designato ad agire in nome e per conto del fabbricante;
i) procura che conferisce all'eventuale procuratore speciale il
potere di presentare la notifica in nome o per conto del fabbricante.
2. Alla notifica deve essere, inoltre, accluso il modello allegato
al presente decreto, riassuntivo della documentazione presentata per
la conduzione delle indagini cliniche con dispositivi medici,
correttamente compilato, sottoscritto e riprodotto anche su supporto
informatico.

Art. 5.
Emendamenti al protocollo clinico

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
europea puo' presentare emendamenti al protocollo clinico, con le
modalita' e alle condizioni specificate nei commi seguenti.
2. La comunicazione al Ministero della salute sulle modifiche del
protocollo clinico, da inviare con le modalita' previste dall'art. 2,
deve indicare i motivi e i contenuti degli emendamenti, deve far
riferimento alla notifica di indagine clinica a cui essi si
riferiscono e specificare la data in cui la notifica e' stata
spedita, il codice identificativo del protocollo clinico ed il codice
progressivo assegnato dal Ministero e comunicato al fabbricante; deve
essere allegata copia del parere espresso sull'emendamento dal
Comitato etico competente.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle
modifiche strutturali relative alle componenti chimico-fisiche del
dispositivo medico, e ad ogni modificazione dei processi di
progettazione, fabbricazione, assemblaggio, confezionamento, che
possano influire sulle caratteristiche del dispositivo. In tali
fattispecie, il dispositivo modificato in corso di indagine clinica
deve essere considerato come un diverso dispositivo medico che deve
essere oggetto di una nuova notifica da sottoporre alle valutazioni
del Comitato etico competente e del Ministero della salute, secondo
le modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 4.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di
controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: Storace

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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