IL DIRETTORE
della Direzione II del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 22 aprile e 22 giugno
2005, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime cinque
tranches dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento
15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati, nel
capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei
Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei
prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del
presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 0,95% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP
Euroi») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010,
fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto
del 22 aprile 2005, altresi' citato nelle premesse, recante
l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto 26 gennaio 2005,
citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».
Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del
22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della settima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art.
3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta
tranche. La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita'
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 aprile
2005, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle
ore 15,30 del giorno 29 settembre 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. Euroi quinquennali, ivi compresa
quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale
complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
30 settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione
di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni.
Il controvalore da versare e' calcolato moltiplicando l'importo
nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione»,
riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di
aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato
diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8
del citato decreto del 22 aprile 2005. Il rateo reale di interesse e'
calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e
arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni
utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei
buoni del Tesoro poliennali.
Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia
provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 2005.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al
2010, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 22 aprile 2005, sara' scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico
al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2005
Il direttore: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato