IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto l'art. 8 del vigente statuto di autonomia;
Visto il parere del consiglio degli studenti espresso nella seduta
del 22 aprile 2005;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute
del 27 aprile 2005 e del 16 maggio 2005;
Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella
seduta del 28 aprile 2005;
Vista la nota n. 6222 del 6 giugno 2005 con la quale e' stato
inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca il testo di revisione dello statuto per il prescritto
controllo di legittimita' e di merito;
Considerato che e' trascorso il termine perentorio di sessanta
giorni per addivenire alla richiesta motivata di riesame;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il testo di
revisione dello «Statuto dell'Universita' degli studi di Macerata»
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 2.
Lo Statuto allegato al presente decreto entrera' in vigore il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale
di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Macerata, 20 settembre 2005
Il rettore: Sani
STATUTO
TITOLO I
Norme generali
Capo I
Principi fondamentali dell'universita'
Art. 1.
Fini e principi di riferimento
1. L'Universita' degli studi di Macerata ha per fini primari la
promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la
diffusione, ai piu' elevati livelli intellettuali, delle conoscenze
umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta
formazione universitaria e professionale; la formazione continua e
ricorrente.
2. L'Universita' assume, come preminenti valori e principi di
riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali
sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e
convenzioni europee ed internazionali. L'Universita' promuove il
libero svolgimento delle attivita' di studio, di insegnamento e di
ricerca; la piu' ampia collaborazione con le altre universita', con
le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e
straniere; l'apertura alla comunita' scientifica nazionale ed
internazionale; la leale cooperazione con le amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con
le istanze ed i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di
cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle
professioni, con il volontariato e con il settore del nonprofit.
3. L'Universita' e' indipendente da ogni orientamento ideologico,
politico o religioso; opera in conformita' ai principi della
Costituzione ed alle disposizioni giuridicamente vincolanti;
garantisce la liberta' di studio, di insegnamento e di ricerca;
promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante
azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso
all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attivita' di
insegnamento e di ricerca, nel reclutamento e nella carriera del
personale.
Art. 2.
Autonomia dell'Universita'
1. In attuazione del principio di autonomia universitaria
garantito dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato, l'Universita' stabilisce il proprio
ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti
dallo stesso previsti.
2. L'Universita' e' un'istituzione culturale pubblica e dotata di
autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con
piena capacita' di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.
3. L'Universita' ha sede a Macerata; si avvale di sedi decentrate
nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite
convenzioni.
Art. 3.
Autonomia delle strutture didattiche e scientifiche
1. L'Universita' assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle
attivita' di ricerca, anche provvedendo alla tutela ed alla
diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture
predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita'
scientifiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento
dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e
dai regolamenti da esso previsto.
2. L'Universita' assicura l'istruzione e la formazione culturale
e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte
per l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche;
a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro
assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti
da esso previsto.
Art. 4.
Autonomia delle strutture amministrative e di servizio
1. L'Universita', per lo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali, si avvale di apposite strutture amministrative e di
servizio cui e' attribuita, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai
regolamenti da esso previsti ed in conformita' al principio di
separazione tra le funzioni di amministrazione e le funzioni di
indirizzo spettanti agli organi di governo dell'Universita', la
gestione delle attivita' amministrative mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, e la connessa responsabilita' per il raggiungimento dei
risultati.
2. L'Universita' valorizza la professionalita' del personale
tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne
assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e
programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.
3. L'Universita' favorisce le attivita' svolte dal personale a
scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la
predisposizione di strutture idonee.
Art. 5.
Partecipazione e diritti degli studenti
1. L'Universita' assicura e promuove la partecipazione attiva
degli studenti; organizza i suoi servizi in modo da rendere
accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio
universitario, e concorre ad assicurare ai capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, l'accesso ai gradi piu' alti degli studi; soddisfa
le esigenze dell'orientamento degli studenti e ne favorisce
l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. L'Universita' riconosce e favorisce le attivita' culturali,
formative, sportive e di tempo libero degli studenti mediante
l'istituzione di appositi servizi e strutture, anche in
collaborazione con altri enti pubblici e privati o avvalendosi di
associazioni e cooperative studentesche; agevola le attivita'
autogestite dagli studenti.
3. L'Universita' garantisce e tutela il diritto degli studenti
disabili a partecipare a tutte le attivita' dell'Ateneo ed a fruire
pienamente dei relativi servizi.
Art. 6.
Modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali
1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione annuale e
pluriennale, e concorre alla determinazione ed all'attuazione dei
programmi, nazionali e regionali, generali o settoriali, in materia
di universita' e di ricerca.
2. L'Universita' impronta le sue attivita' al principio della
trasparenza e della pubblicita'; assicura la piena conoscenza, anche
in via telematica, degli atti normativi da essa adottati.
3. L'Universita', nel rispetto della liberta' e dell'autonomia
delle attivita' di studio, di insegnamento e di ricerca, garantisce a
tutte le sue componenti la partecipazione agli organi di governo
dell'Ateneo secondo le modalita' stabilite dallo Statuto e dai
regolamenti.
4. L'Universita' puo' stipulare convenzioni, contratti,
concludere accordi e svolgere attivita' in collaborazione con altre
universita', con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e
privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione
didattica e scientifica e per lo svolgimento di attivita' di comune
interesse; puo' dare vita, partecipare o concorrere alle attivita' di
centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati,
o.n.lu.s., societa' di capitali, in Italia ed all'estero; promuove
collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della
ricerca; puo' organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici
e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di
formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di
educazione continua e ricorrente, nonche' corsi di preparazione ai
concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni.
5. L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti
dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altra attivita' di
formazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione
continua e ricorrente, da essa organizzati o cui concorra
ufficialmente.
6. L'Universita' fornisce le attrezzature ed appresta le
strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle sue
attivita' istituzionali, anche in collaborazione con altre
amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando
a consorzi ed a centri interuniversitari per lo svolgimento di
attivita' di comune interesse.
7. L'Universita' garantisce la sicurezza e l'igiene dei luoghi di
lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca, anche mediante
l'abbattimento delle barriere architettoniche; rispetta l'equilibrio
ambientale e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di
sua pertinenza.
Capo II
Fonti normative
Art. 7.
Revisione dello statuto
1. La revisione dello Statuto puo' essere proposta da ciascuna
struttura didattica o scientifica, dal consiglio di amministrazione o
dal Rettore. Sulla proposta, sentiti il consiglio degli studenti e il
consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta dei
componenti, il senato accademico nella composizione di cui all'art.
11, comma 7.
Art. 8.
Regolamenti
1. Nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 1,
l'attuazione dello statuto e' rimessa, secondo le rispettive materie
di competenza, ai seguenti regolamenti generali di Ateneo:
a) regolamento di organizzazione;
b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';
c) regolamento didattico.
2. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo disciplina
l'assetto organizzativo dell'Universita'. In particolare, esso
contiene l'elenco delle strutture didattiche, scientifiche,
amministrative e di servizio dell'Ateneo, e ne indica le modalita' di
attivazione, di modifica, di disattivazione, di organizzazione e di
funzionamento, nonche' di elezione dei loro organi di governo.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e
contabile, le forme di controllo interno di gestione e
l'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo, anche mediante il
rinvio ad appositi ulteriori regolamenti da approvarsi ed emanarsi
nelle medesime forme del regolamento di organizzazione.
4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina i principi
generali delle attivita' didattiche che si svolgono nell'Ateneo,
degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Universita'
rilascia titoli accademici, e delle modalita' di svolgimento dei
corsi di studio; contiene la disciplina regolamentare delle modalita'
di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei
professori, dei ricercatori, e del personale che contribuisce alla
didattica ed alla ricerca, nonche' dei diritti e doveri degli
studenti.
5. I regolamenti generali sono approvati e modificati, a
maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito
il consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge
circa l'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' dell'Ateneo. I regolamenti generali sono
emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore, salvo che non
sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione nell'albo degli atti normativi d'Ateneo.
6. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 1
del presente articolo, le singole strutture didattiche, scientifiche
e di servizio dell'Universita' adottano il proprio regolamento per
disciplinare il funzionamento delle stesse, dei loro organi di
governo e dei servizi di supporto. Questi regolamenti sono approvati
dal senato accademico e sono emanati con decreto del rettore; in
presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativa e
contabile della struttura, l'approvazione e' subordinata al parere
conforme del Consiglio di amministrazione.
7. L'Universita' adotta gli altri regolamenti previsti dalle
normative vigenti; salvo diversa disposizione di legge, essi sono
approvati ed emanati nelle forme previste dal precedente comma 5.
TITOLO II
Organi dell'universita'
Capo I
Organi di governo
Art. 9.
Definizione
Gli organi di governo dell'Ateneo sono il rettore, il senato
accademico e il Consiglio di amministrazione.
Art. 10.
Rettore
1. Il rettore rappresenta l'Ateneo. Egli:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di
amministrazione, e ne predispone l'ordine del giorno. Coordina le
loro attivita' e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione
delle rispettive delibere;
b) esercita la vigilanza su tutte le strutture e i servizi
dell'Ateneo al fine di garantire l'autonomia didattica e di ricerca
dei professori e dei ricercatori, l'efficiente ed equilibrato
funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Universita', la debita
esecuzione dei deliberati da parte degli altri organi
dell'Universita', la corretta applicazione delle norme di legge,
dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;
c) in caso di necessita' e urgenza puo' adottare i
provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e
del consiglio di amministrazione, dandone specifica motivazione e
sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella seduta
immediatamente successiva;
d) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato
dell'Ateneo, discussa con la consulta di Ateneo;
e) propone gli indirizzi relativi al piano pluriennale di
sviluppo dell'Ateneo coordinando le istanze di programmazione delle
facolta';
f) emana lo statuto, i regolamenti, nonche' le loro
modificazioni o integrazioni, e ne cura l'inserimento nell'albo degli
atti normativi d'Ateneo;
g) indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel
senato accademico e nel consiglio di amministrazione, almeno sessanta
giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta
giorni;
h) predispone e presenta al consiglio di amministrazione la
proposta di bilancio preventivo e la relazione illustrativa; le
proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni
di bilancio; la relazione che accompagna il conto consuntivo;
i) propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione, il
rinnovo e la revoca dell'incarico di direttore amministrativo;
l) esercita l'autorita' disciplinare nell'ambito delle
competenze previste dalla legge;
m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e
internazionale, nonche' i contratti e le convenzioni tra Universita'
e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, nei
limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita';
n) trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca le relazioni previste dalla legge;
o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti
dell'Ateneo.
2. Il rettore designa un pro-rettore vicario, scelto tra i
professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in ogni sua
funzione in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario e'
membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato
accademico. La carica di pro-rettore e' soggetta alle stesse
incompatibilita' previste per quella di rettore.
3. Il rettore si avvale di delegati scelti fra i professori di
ruolo. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono
specificati i compiti ed i settori di competenza e, relativamente ai
compiti attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al
rettore. La conferenza dei delegati si riunisce periodicamente per
elaborare, programmare e verificare le attivita' oggetto di delega.
4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima
fascia, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere
rieletto consecutivamente piu' di una volta. La carica di rettore e'
incompatibile con il tempo definito.
5. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di
amministrazione e nei Consigli di facolta';
c) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel
consiglio di amministrazione, nonche' a sei rappresentanti eletti dal
consiglio degli studenti;
d) al personale tecnico-amministrativo, i cui voti saranno
computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun
candidato.
6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima
fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta
giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di sei
mesi prima della scadenza del mandato del rettore in carica.
7. Il rettore nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza
assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si
procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che
nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In
caso di parita', si procedera' a nuove e immediate votazioni sino
all'elezione.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato eletto dal decano, e' nominato dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in carica
all'inizio del successivo anno accademico.
9. Nel caso di anticipata cessazione del rettore, il decano
convoca le elezioni non oltre trenta giorni dalla cessazione stessa e
con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data
stabilita per le votazioni. Il rettore eletto entra in carica appena
nominato dal Ministro; il quadriennio del suo mandato e' computato a
partire dal 1° novembre successivo, se l'entrata in carica avviene
dopo il 30 aprile, ed a partire dal 1° novembre precedente se
l'entrata in carica avviene anteriormente al 1° maggio.
Art. 11.
Senato accademico
1. Il senato accademico esercita tutte le competenze pertinenti
alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e
di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le specifiche
attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In
particolare, sono attribuiti al Senato i seguenti compiti:
a) l'approvazione del piano pluriennale di sviluppo nonche',
prima dell'inizio di ogni anno accademico, del programma annuale per
l'attivita' didattica e scientifica sulla base del predetto piano;
b) la determinazione dei criteri per l'attribuzione e
l'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore nonche' dei
contratti di ricerca e di insegnamento tra le strutture didattiche e
scientifiche, nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo;
c) l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle
strutture scientifiche dell'Ateneo, sentiti le strutture interessate,
il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, il
comitato scientifico di Ateneo;
d) la ripartizione, sentito il comitato scientifico di Ateneo,
dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;
e) l'elaborazione delle relazioni sull'attivita' didattica e
scientifica dell'Ateneo;
f) la determinazione dei criteri per l'attuazione dei programmi
nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, con
particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli
esami sostenuti all'estero;
g) il parere circa le misure da adottare in caso di violazioni
dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo;
h) il parere sui problemi che il rettore ritiene di sottoporre
al suo esame;
i) ogni altra attribuzione che gli sia conferita
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti
dell'Ateneo.
2. Il senato accademico e' costituito con decreto rettorale ed e'
composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) dal pro-rettore;
c) dai presidi delle facolta';
d) dai rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli
Istituti, eletti dagli stessi cirettori ogniqualvolta si rinnovi il
consiglio di amministrazione, in numero pari alla meta' del numero
dei presidi, con arrotondamento all'intero superiore, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione;
e) da due rappresentanti degli studenti;
f) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
g) dal direttore amministrativo, senza diritto di voto e con
funzioni di segretario.
3. I componenti di cui alle lettera e) ed f) del precedente comma
sono eletti dalle rispettive categorie ai sensi del regolamento di
organizzazione.
4. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due
mesi. Il senato deve essere comunque convocato entro venti giorni
dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con
all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.
5. Il senato accademico e' validamente riunito se partecipa la
maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono valide
qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo le
maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo
statuto.
6. Le componenti elettive durano in carica tre anni, ad eccezione
della rappresentanza degli studenti che resta in carica per due anni,
e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.
7. Nel caso di deliberazioni relative alla revisione dello
statuto, il Senato accademico viene integrato:
a) dal primo degli eletti quale rappresentante in consiglio di
amministrazione rispettivamente tra i professori ordinari, associati
e ricercatori;
b) dal primo degli eletti tra i rappresentanti del personale
tecnico e amministrativo;
c) dal primo degli eletti tra i rappresentanti degli studenti.
Il senato viene altresi' integrato dal presidente del comitato
scientifico di Ateneo, dal presidente della commissione didattica di
Ateneo e dal presidente del consiglio degli studenti.
Art. 12.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, con
l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia nel perseguimento dei
fini di cui all'art. 1, comma primo del presente statuto, e
dell'equilibrio finanziario. In particolare, spetta al consiglio di
amministrazione:
a) determinare, sentito il Senato accademico, i criteri
generali circa l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo
e la relativa assegnazione alle singole strutture;
b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla
base del piano pluriennale di sviluppo presentato dal Senato
accademico e degli indirizzi formulati dal rettore, il programma
annuale di attivita' dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione
delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
c) adottare i criteri per il controllo della gestione in
relazione agli obiettivi programmatici e individuare gli strumenti
idonei per la verifica dell'efficienza dell'attivita' tecnica e
amministrativa dell'Universita';
d) approvare, sentito il Senato accademico, il bilancio di
previsione;
e) approvare il conto consuntivo;
f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano
pluriennale di sviluppo, il programma di sviluppo edilizio
dell'Ateneo e approvarne le modalita' di attuazione;
g) autorizzare il rettore, con apposita delibera, a contrarre i
mutui e i prestiti;
h) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e
di transazioni;
i) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a
carico degli studenti, sentito il consiglio degli studenti;
l) determinare i criteri generali circa gli incarichi attinenti
alle funzioni dirigenziali nonche' attribuire, rinnovare e revocare,
previe controdeduzioni del diretto interessato e con delibera
motivata, l'incarico di direttore amministrativo;
m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia conferita
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti
dell'Ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto
rettorale ed e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo, senza diritto di voto e con
funzioni di segretario;
d) tre rappresentanti dei professori in ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei professori in ruolo di seconda
fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori;
g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) quattro rappresentanti degli studenti;
i) il sindaco pro-tempore del comune di Macerata, o suo
delegato;
l) il presidente pro tempore della provincia di Macerata, o suo
delegato.
Su proposta del rettore, approvata dal consiglio, possono essere
chiamati a far parte del consiglio di amministrazione fino ad un
massimo di quattro rappresentanti legali di enti pubblici o di
soggetti privati, i quali ultimi abbiano contribuito e si impegnino a
contribuire, per il periodo di durata del consiglio, al bilancio
dell'Universita'. Tali rappresentanti non possono essere docenti o
dipendenti dell'Ateneo ne' titolari di contratti in corso ne'
soggetti di liti pendenti con l'Universita'. Alle sedute del
consiglio assistono i revisori dei conti.
3. I componenti di cui alle lettera d), e), f), g) ed h) del
precedente comma sono eletti dal personale docente, da quello
tecnico-amministrativo e dagli studenti, ai sensi del regolamento di
organizzazione dell'Ateneo.
4. Il Consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni tre anni
accademici. Le componenti elettive hanno la durata di tre anni, ad
eccezione della rappresentanza degli studenti che resta in carica per
due anni, e possono essere rielette consecutivamente una sola volta.
5. Il Consiglio e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi.
Esso deve essere comunque convocato entro venti giorni dalla
richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con
all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.
6. Il Consiglio di amministrazione e' validamente riunito se
partecipa la maggioranza assoluta dei componenti di cui alle lettere
a), b), d), e), f), g), h) del precedente comma 2. Le deliberazioni
sono valide qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo
le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e
dallo Statuto.
Capo II
Organi di consultazione
Art. 13.
Definizione
Gli organi di consultazione sono il consiglio degli studenti e la
consulta d'Ateneo.
Art. 14.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza,
organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Ateneo.
2. Esso e' composto dagli studenti eletti nel senato accademico e
nel consiglio di amministrazione e da un numero non inferiore a dieci
di studenti eletti a suffragio universale diretto, secondo modalita'
stabilite dal regolamento generale di organizzazione. Il consiglio
degli studenti e' costituito con decreto rettorale. Ciascun
componente resta in carica sino al termine del suo mandato di
origine.
3. Il consiglio degli studenti elegge il presidente nel proprio
seno e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il consiglio e'
convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi
componenti.
4. Il consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori ma non
vincolanti agli organi di governo sulle seguenti materie:
a) revisione dello statuto;
b) regolamento didattico di Ateneo;
c) coordinamento delle attivita' didattiche;
d) organizzazione dei servizi offerti;
e) misure attuative del diritto allo studio;
f) piano pluriennale di sviluppo e programma annuale in
relazione alle attivita' didattiche;
g) attivita' culturali, formative, sportive e del tempo libero;
5. Qualora i pareri di cui al precedente comma non siano espressi
e comunicati dal consiglio degli studenti entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta dell'organo competente, quest'ultimo
procedera' anche in assenza dello stesso.
6. Il consiglio degli studenti puo' esprimere, altresi', il
proprio parere, non obbligatorio, su ogni altra proposta riguardante
in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
7. Il consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e di
gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze
studentesche di altri Atenei.
8. Il consiglio degli studenti puo' chiedere, per importanti e
motivate ragioni, il riesame delle deliberazioni intervenute nelle
materie di cui al comma 4.
9. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza
studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.
10. L'Universita' garantisce al consiglio degli studenti le
risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri
compiti.
Art. 15.
Consulta di Ateneo
1. La consulta di Ateneo e' composta dai presidenti degli organi
di garanzia, valutazione e controllo, dai responsabili delle
strutture didattiche, scientifiche, di servizio e amministrative e da
cinque studenti designati dal consiglio degli studenti. Essa viene
convocata dal rettore, almeno una volta l'anno, per la presentazione
e la discussione della relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo.
2. La consulta viene altresi' chiamata a discutere annualmente
della relazione predisposta dal garante d'Ateneo.
Capo III
Organi di garanzia, valutazione e controllo
Art. 16.
Definizione
1. Gli organi di garanzia, valutazione e controllo istituti
nell'Universita' sono il garante di Ateneo, la commissione didattica
di Ateneo, il comitato scientifico di Ateneo, il collegio dei
revisori dei conti, il Nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 17.
Garante di Ateneo
1. L'ufficio del garante e' istituito a tutela
dell'imparzialita', della tempestivita', della correttezza e della
pubblicita' delle attivita' svolte nell'ambito dell'Universita'.
2. L'ufficio del garante e' composto da tre professori di ruolo e
da due membri del personale tecnico-amministrativo che diano garanzie
di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza
dell'organizzazione universitaria e di imparzialita' e indipendenza
di giudizio. Fa parte dell'ufficio, ove nominato, il delegato del
rettore alle pari opportunita'.
3. I componenti del garante sono designati, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto dal senato accademico e dal consiglio
d'amministrazione in seduta congiunta. Sono nominati con decreto
rettorale; durano in carica tre anni e non sono immediatamente
rieleggibili. Ciascun componente dell'ufficio puo' essere revocato
con le stesse modalita' previste per la sua designazione, per gravi e
giustificati motivi connessi all'esercizio delle relative funzioni.
La carica di componente dell'Ufficio del garante e' incompatibile con
l'appartenenza agli organi di governo e con la direzione delle
strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio
dell'Universita'.
4. Il garante, presieduto da un professore eletto nella prima
seduta dell'organo, ha il compito di intervenire per la tutela di
chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi,
disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti,
comportamenti anche omissivi di organi, di uffici o di singoli,
appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo
dell'Universita'.
5. Gli altri organi dell'Ateneo e le strutture didattiche,
scientifiche, amministrative e di servizio dell'Universita'
collaborano con il garante, consentendogli l'accesso pieno e diretto
alle informazioni e agli atti o documenti utili allo svolgimento dei
propri compiti. I componenti dell'ufficio del garante sono tenuti al
dovere di riservatezza con riguardo alle notizie apprese
nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Il garante esercita le proprie funzioni su richiesta scritta,
dopo averne rilevato la non manifesta infondatezza. Il garante,
acquisiti tutti gli elementi utili ai fini della propria valutazione
e uditi i soggetti interessati, qualora riscontri abusi, disfunzioni,
carenze o ritardi nell'azione amministrativa e' tenuto ad investire
della questione i competenti organi di Ateneo avanzando proposte
conciliative o risolutive della questione.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se sono presenti
almeno quattro componenti.
Il garante sospende ogni sua attivita' qualora la questione ad
esso sottoposta sia oggetto di controversia in sede amministrativa o
giurisdizionale e sino alla decisione adottata in via definitiva
dagli organi competenti.
7. L'ufficio del garante invia annualmente agli organi di governo
dell'Ateneo una dettagliata relazione sull'attivita' svolta,
corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte e la illustra alla
consulta d'Ateneo.
8. Il consiglio di amministrazione stabilisce un'indennita' di
carica per i componenti l'ufficio del garante e assegna i mezzi
necessari allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali.
9. Il regolamento di organizzazione dell'Ateneo stabilisce le
modalita' per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri
dell'ufficio del garante nonche' le disposizioni per il suo
funzionamento.
Art. 18.
Commissione didattica di Ateneo
1. La commissione didattica di Ateneo svolge funzioni di
coordinamento delle attivita' delle commissioni didattiche
paritetiche di facolta'. Essa esprime pareri e proposte, da
trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti
materie:
a) valutazione della didattica e relativa sperimentazione;
b) organizzazione della didattica e del tutorato.
2. La Commissione didattica dura in carica due anni accademici;
essa e' costituita con decreto rettorale ed e' composta, sulla base
della normativa vigente, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
Art. 19.
Comitato scientifico di Ateneo
1. Il Comitato scientifico di Ateneo esprime pareri e proposte,
da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti
materie:
a) valutazione della ricerca e relativa sperimentazione;
b) organizzazione e diffusione della ricerca scientifica;
c) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica.
2. Puo' esprimere altresi' pareri e proposte sotto i profili di
propria competenza, sulle seguenti materie:
a) costituzione delle strutture didattiche e scientifiche;
b) piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo;
c) programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.
3. Il comitato provvede al coordinamento delle attivita' di
ricerca dell'Ateneo attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati
forniti ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto.
4. Il comitato scientifico dura in carica due anni accademici;
esso e' costituito con decreto rettorale ed e' composto, sulla base
della normativa vigente, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di organizzazione dell'ateneo.
Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di verificare
il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e
patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono
essere nominati consecutivamente nella carica una sola volta.
3. Le funzioni e la composizione del collegio, le modalita' di
designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo
funzionamento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' dell'Ateneo.
Art. 21.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante
esami comparativi dei costi e dei rendimenti, la corretta ed
economica gestione delle risorse dell'Universita' nelle attivita' di
didattica, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, nonche'
la realizzazione degli obiettivi programmati dagli organi competenti.
Esso determina, inoltre, anche su indicazione degli organi accademici
e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, i necessari parametri di riferimento.
2. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il
diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a tutela della riservatezza.
3. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i suoi
membri possono essere nominati consecutivamente nella carica una sola
volta.
4. La composizione del nucleo di valutazione, le modalita' di
designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo
funzionamento sono definite dal regolamento di organizzazione
dell'Ateneo.
TITOLO III
Strutture didattiche e scientifiche
Capo I
Norme generali
Art. 22.
Articolazione ed autonomia
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche
e scientifiche, l'Ateneo si articola nelle corrispondenti strutture
didattiche e scientifiche.
2. Le strutture didattiche e scientifiche sono dotate di
autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e bilancio secondo
quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' d'Ateneo.
Art. 23.
Definizioni
1. Le strutture didattiche attivate dall'Ateneo sono:
a) i corsi di studio;
b) le facolta';
c) le scuole di specializzazione;
d) i corsi di dottorato di ricerca.
2. L'attivita' didattica dell'Universita' puo' esplicarsi anche
attraverso l'istituzione delle seguenti strutture didattiche e dei
relativi corsi di studio:
a) la scuola di eccellenza di Ateneo;
b) i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione
continua e ricorrente;
c) i master di primo e secondo livello.
3. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce per le scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per le scuole
di eccellenza, per i corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di
educazione continua e ricorrente, e per i master di primo e secondo
livello di cui ai precedenti commi, le specifiche norme di
funzionamento, prevedendo, altresi', la costituzione di un organismo
di direzione.
4. Le strutture scientifiche dell'Ateneo sono i dipartimenti e
gli istituti. Per lo svolgimento piu' efficiente di particolari
attivita' scientifiche possono essere costituiti, ai sensi del
presente statuto, i centri interdipartimentali, i centri
interuniversitari, i consorzi, i centri di servizio.
Capo II
Strutture didattiche
Art. 24.
Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione
1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di studio e'
formulata, nel rispetto del piano di sviluppo di Ateneo, da una o
piu' facolta', considerate le esigenze culturali e professionali, le
prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili o
acquisibili.
2. L'istituzione di un corso di studio e' deliberata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base di
una relazione tecnica del nucleo di valutazione.
3. L'attivazione di un corso di studio e' deliberata dal senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione limitatamente
alla compatibilita' con le risorse disponibili o acquisibili.
4. La disattivazione di un corso di studio e' deliberata dal
senato accademico, sentita la struttura didattica interessata, ed e'
comunicata al consiglio di amministrazione.
5. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono
essere comunicate al MIUR; nel caso di disattivazione, l'Universita'
assicura comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di
concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, nonche' la
facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi
di studio attivati.
6. Per l'istituzione, la modificazione, l'attivazione e la
disattivazione di facolta' e' inoltre richiesto il parere dei
consigli delle facolta' attivate nell'Ateneo.
7. Ogni modificazione delle strutture didattiche costituisce
modifica del regolamento didattico di Ateneo.
Art. 25.
Classi dei corsi di studio
1. Le classi dei corsi di studio sono composte dai professori di
ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti ordinari del
ruolo ad esaurimento che vi afferiscono secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta
definire anche le modalita' di trasferimento tra le classi.
2. Ciascun corso di studio e' retto da un consiglio costituito da
coloro che afferiscono alla classe ad esso relativa e che vi prestano
attivita' di docenza. Al consiglio partecipano, alle condizioni
stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo, i titolari di supplenze
e affidamenti, ed una rappresentanza degli studenti eletta secondo le
modalita' indicate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. Il
Consiglio dei corsi di studio e' presieduto da un docente di ruolo
eletto tra i professori afferenti.
3. I corsi di studio aventi percorsi formativi tra loro
interrelati possono essere retti da un consiglio unico secondo quanto
stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
4. I consigli dei corsi di studio hanno il compito primario di
programmare, organizzare e gestire le attivita' didattiche. In
particolare approvano i piani di studio, formano le commissioni per
la verifica del profitto degli studenti nonche' per le prove finali
per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Universita'. Essi
inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti
vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. I
consigli svolgono le proprie funzioni sulla base del regolamento
approvato dalla facolta' al cui interno sono attivati i relativi
corsi di studio. Ai consigli spetta ogni altra attribuzione ad essi
demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti
dell'Ateneo.
5. I consigli dei corsi di studio formulano al consiglio di
facolta' proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo
dell'Ateneo, e con riguardo alle richieste di personale docente e
ricercatore.
Art. 26.
F a c o l t a'
1. La facolta' e' la struttura di appartenenza dei professori di
ruolo e dei ricercatori secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta definire anche
le condizioni di trasferimento dei docenti tra le facolta' esistenti
nell'Universita'.
2. La facolta' ha il compito primario di promuovere, coordinare,
e regolamentare l'attivita' didattica svolta nei corsi di studio ivi
attivati, per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo, ai
sensi della legislazione vigente, nonche' le altre attivita'
didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti
dell'Ateneo.
3. La facolta' concorre al coordinamento ed allo sviluppo delle
attivita' culturali e formative dell'Ateneo, relativamente alle aree
disciplinari che la caratterizzano.
4. Le facolta' possono organizzare, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale, di formazione continua e ricorrente, nonche' di
attivita' culturali, formative e di orientamento e corsi di
preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni e agli altri concorsi pubblici.
5. La facolta', con delibera del consiglio, puo' istituire un
comitato consultivo composto da personalita' italiane o straniere
provenienti dal mondo scientifico, culturale ed accademico esterno
all'Ateneo, nonche' di quello delle professioni, delle istituzioni e
dell'economia, con il compito di promuovere, sostenere e rafforzare i
collegamenti esterni della facolta'. Il comitato, il cui
funzionamento e' disciplinato dal regolamento di organizzazione
d'Ateneo, e' presieduto dal preside di facolta' ed i suoi componenti
sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di facolta'.
6. Sono organi della facolta':
a) il consiglio di facolta';
b) il preside;
c) il consiglio di presidenza, ove previsto dal regolamento di
facolta'.
Art. 27.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo
della facolta', dai ricercatori universitari e dagli assistenti
ordinari del ruolo ad esaurimento della facolta' titolari di
affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori
universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento
della facolta' e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla
facolta', in ragione di cinque rappresentanti nelle facolta' con meno
di duemila iscritti, di sette, quando questi siano duemila o piu' di
duemila ma meno di cinquemila, di nove negli altri casi.
2. Le modalita' di elezione delle rappresentanze, saranno
determinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo.
3. In particolare sono attribuiti al consiglio di facolta' i
seguenti compiti:
a) l'organizzazione, la programmazione, la regolamentazione e
il coordinamento delle attivita' didattiche, formative e culturali,
nel rispetto delle liberta' di cui all'art. 1 del presente statuto;
b) la destinazione delle risorse, nel quadro delle decisioni
del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sentite le
strutture didattiche interessate;
c) la programmazione triennale dello sviluppo della facolta' e
il coordinamento del programma annuale dei corsi di studio attivati
dalla facolta';
d) la distribuzione dei compiti e dei carichi didattici;
e) la determinazione dei crediti relativi a ciascun
insegnamento;
f) le determinazioni in ordine all'indizione e all'attuazione
delle procedure relative alla copertura dei posti di professore e di
ricercatore di ruolo, in conformita' alla vigente legislazione;
g) la chiamata dei professori di ruolo ed il nulla osta a
professori e ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche e
di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di
esclusiva attivita' di ricerca;
h) il coordinamento generale delle attivita' di assistenza e di
orientamento agli studi e tutorato;
i) il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;
l) la formulazione delle proposte di conferimento delle lauree
honoris causa;
m) l'approvazione dei regolamenti di facolta' e dei regolamenti
dei corsi di studio attivati nella facolta';
n) la proposta di istituzione, attivazione, modificazione e
disattivazione delle classi dei corsi di studio da attivarsi o
attivati nella facolta';
o) ogni altra attribuzione che gli sia conferita
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti
dell'Ateneo.
Art. 28.
P r e s i d e
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il
consiglio di facolta' ed il consiglio di presidenza, ove esistente,
predispone i relativi ordini del giorno e provvede ad attuare le loro
deliberazioni avvalendosi degli uffici della segreteria della
Presidenza. Esercita funzioni di iniziativa e coordinamento,
sovrintende all'andamento dei servizi che fanno capo alla facolta',
svolge azione di vigilanza e controllo sulle attivita' didattiche
della medesima, adempiendo a tutte le altre funzioni attribuitegli
dalla legge e dallo statuto.
2. Il preside viene eletto secondo modalita' stabilite nel
regolamento di organizzazione di Ateneo, tra i professori di ruolo a
tempo pieno di prima fascia, dai componenti del consiglio di
facolta', in una adunanza presieduta dal decano.
3. Il preside, nominato con decreto rettorale, dura in carica tre
anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
4. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore,
pro-rettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura
scientifica e membro del consiglio di amministrazione.
5. Il preside nomina un vice preside tra i professori di ruolo a
tempo pieno col compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di
assenza o impedimento. Puo' nominare, tra i professori di ruolo e i
ricercatori, delegati su specifiche materie, che relazionano
annualmente sull'attivita' svolta al consiglio di facolta'.
Art. 29.
Consiglio di presidenza
1. Il consiglio svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui
punti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di facolta' e
coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di
facolta' medesimo.
2. Il consiglio di presidenza dura in carica tre anni ed e'
composto dal preside, dal vice-preside e dai presidenti dei corsi di
studio appartenenti alla facolta'.
Capo III
Strutture scientifiche
Art. 30.
Dipartimenti
1. I dipartimenti promuovono, organizzano e coordinano le
attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari affini per
obiettivi, temi o metodi di ricerca.
2. Al dipartimento e' attribuita autonomia regolamentare,
finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa secondo le
modalita' indicate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'. Dispone, per il suo funzionamento, di personale
tecnico-amministrativo e di spazi adeguati.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il dipartimento dispone
di un'apposita dotazione finanziaria stabilita annualmente
nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Ateneo.
I dipartimenti possono inoltre avvalersi di altre risorse reperite
attraverso contratti o convenzioni per attivita' di ricerca e di
consulenza, secondo quanto previsto dal regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Ateneo, i
dipartimenti concorrono, tenendo conto delle indicazioni delle
strutture didattiche, allo svolgimento delle attivita' relative ai
settori di ricerca di propria competenza, all'organizzazione e al
funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonche' dei master di
primo e secondo livello, curandone le relative attivita' didattiche,
di ricerca e di gestione.
5. I dipartimenti danno i pareri previsti dalla legge e
propongono l'attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti
disciplinari di loro competenza e secondo i criteri stabiliti dal
Senato accademico.
6. Il regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i
requisiti minimi per la costituzione e il mantenimento dei
dipartimenti e ne disciplina la disattivazione.
Art. 31.
Organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento: il consiglio, il direttore e la
giunta, ove istituita ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Il consiglio ha compiti di indirizzo e di governo in materia
di programmazione e coordinamento dell'attivita' di ricerca; elegge
il direttore; stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi, del
personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione, nonche' per
l'organizzazione dei corsi, convegni e seminari di interesse
dipartimentale; autorizza i contratti, le convenzioni e le
collaborazioni esterne inerenti alle attivita' del dipartimento;
adotta il regolamento interno; approva il bilancio preventivo, il
conto consuntivo, le variazioni di bilancio; formula la richiesta di
finanziamenti.
Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i
ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, il segretario
amministrativo senza diritto di voto e con funzioni di segretario,
una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e, ove
esistente, una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli
assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal regolamento di
organizzazione dell'Ateneo.
3. Il direttore di dipartimento e' eletto, secondo modalita'
previste dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo, di norma tra
i professori in ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al
dipartimento stesso ed e' nominato con decreto del rettore. Dura in
carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di
una volta.
4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, propone le
attivita' e sovrintende al suo funzionamento; convoca e presiede il
consiglio, curandone l'esecuzione delle delibere; esercita tutte le
altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
5. Il consiglio puo' istituire, in relazione alle esigenze di
funzionamento del dipartimento, una giunta secondo le modalita'
stabilite dal regolamento di organizzazione.
Art. 32.
I s t i t u t i
1. Gli istituti sono strutture organizzative di un settore
scientifico omogeneo per fini e per metodo, finalizzate allo sviluppo
della ricerca ed allo svolgimento dell'attivita' didattica. Essi
svolgono, in quanto compatibili, le funzioni previste dal presente
statuto per i dipartimenti.
2. Sono organi dell'istituto: il consiglio e il direttore.
3. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita' dell'istituto. Il consiglio e' costituito dai professori di
ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad
esaurimento, da una rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo e, ove esistenti, da una rappresentanza dei dottorandi
di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal
regolamento di organizzazione.
4. Il direttore ha la rappresentanza dell'istituto. Il direttore
e' eletto tra i professori di ruolo dai membri del consiglio di
istituto, nel modo previsto dal regolamento di organizzazione di
Ateneo. Il direttore, nominato con decreto del rettore, dura in
carica tre anni accademici.
5. Il regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i
requisiti minimi per il mantenimento degli istituti e ne disciplina
la disattivazione.
Capo IV
Altre norme in materia di attivita' didattiche e scientifiche
Art. 33.
Forme di cooperazione interfacolta' o interuniversitaria
1. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e
al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono
essere istituiti corsi di studio interfacolta' e interuniversitari,
secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili,
l'Ateneo puo' attivare strutture didattiche o organizzare corsi di
studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri
atenei e in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. In
ogni caso al senato accademico spetta la previa attestazione del
livello universitario delle attivita' da svolgere e l'accertamento
della loro congruita' alle finalita' istituzionali dell'Ateneo; al
consiglio di amministrazione spetta verificare la disponibilita'
delle risorse finanziarie ed organizzative richieste. La
collaborazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato
di beni, mezzi o strutture, nel rispetto delle norme generali di cui
al titolo I del presente statuto e con oneri a carico del
comodatario.
3. Nel quadro di accordi con universita' o istituzioni di
formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei corsi di
studio possono essere variamente determinati in conformita' alle
normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di
studio conseguiti in Paesi stranieri.
Art. 34.
Centri interdipartimentali di ricerca
1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture
istituite dall'Universita' per lo svolgimento di ricerche di
rilevante impegno scientifico e finanziario, che si sviluppano su
progetti di durata pluriennale, coinvolgendo l'impiego di molteplici
attrezzature e le attivita' di piu' dipartimenti.
2. I centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti, su
proposta dei dipartimenti interessati, con decreto rettorale,
acquisito il parere, per quanto di loro competenza, del senato
accademico e del consiglio di amministrazione. La struttura
organizzativa e le relative norme di funzionamento sono stabilite dal
regolamento di organizzazione di Ateneo.
Art. 35.
Centri interuniversitari di ricerca e consorzi
1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno e di notevole
interesse che si esplichino su progetti di durata pluriennale e
coinvolgano le attivita' di piu' l'universita' puo' concorrere alla
costituzione di centri interuniversitari di ricerca previa
deliberazione del senato accademico e sentito, per quanto di
competenza, il consiglio di amministrazione.
2. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa,
le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro.
Partecipano all'attivita' del centro i professori, i ricercatori ed
il personale tecnico-amministrativo appartenente alle universita'
interessate.
3. Per le attivita' di comune interesse istituzionale possono,
altresi', essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e
altre Universita' o enti pubblici e privati mediante la costituzione
di consorzi o di altre forme associative previste dalla normativa
vigente.
Art. 36.
Coordinamento dell'attivita' di ricerca
1. Al fine di promuovere, coordinare e diffondere informazioni
inerenti alle attivita' ed ai risultati conseguiti, tutte le
strutture di ricerca attive nell'Universita' comunicano annualmente
al Comitato scientifico di Ateneo le tematiche della ricerca
affrontate e le interrelazioni con gli altri settori scientifici.
TITOLO IV
Attivita' e strutture di servizio
Capo I
Servizi per gli studenti
Art. 37.
Orientamento e tutorato
1. L'Universita', anche in collaborazione con le scuole
secondarie superiori, le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli
enti locali, altri enti pubblici, le associazioni produttive e
sindacali, enti ed organismi operanti nel settore della formazione
professionale, predispone e svolge le attivita' e i corsi di
orientamento degli studenti per favorire una scelta motivata e
consapevole degli studi universitari e per la elaborazione dei piani
di studio.
2. Nell'Ateneo sono istituiti servizi di tutorato, degli
studenti, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture
didattiche.
3. I servizi di orientamento e di tutorato, anche mediante
l'istituzione di apposite strutture di coordinamento, e le
collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio
sono svolti secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico
di Ateneo e, conformemente a questo, nei regolamenti delle strutture
didattiche.
Art. 38.
Commissione per lo sport universitario
1. L'Ateneo istituisce la commissione per lo sport universitario,
con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del
personale universitario, definire gli indirizzi di gestione degli
impianti a disposizione e sovrintendere ai programmi di sviluppo
delle varie attivita'.
2. La commissione per lo sport universitario e' costituita con
decreto rettorale e dura in carica tre anni. Essa e' composta da:
a) il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato dagli enti sportivi universitari
legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' degli studenti su
base nazionale e internazionale;
c) il presidente dell'E.R.S.U. o un suo delegato;
d) un docente designato dal senato accademico e un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal
consiglio di amministrazione;
e) due studenti designati dal consiglio degli studenti tra i
suoi componenti;
f) un funzionario amministrativo, delegato del direttore
amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo
delle attivita' sportive deliberati dalla commissione, nonche' la
gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante
convenzione, ad enti legalmente riconosciuti che perseguono come
finalita' la pratica e la diffusione dello sport e l'organizzazione
di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale, a
beneficio degli studenti. Gli impianti e le risorse messi a
disposizione degli enti gestori devono essere destinati in via
esclusiva, salvo diversa e motivata determinazione della commissione
stessa, ai fini istituzionali di cui al comma primo del presente
articolo.
4. L'Ateneo puo' stipulare convenzioni per l'uso di impianti
sportivi gestiti da altri enti.
5. Le ulteriori modalita' di organizzazione e di funzionamento
della commissione per lo sport universitario sono stabilite dal
regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
Capo II
Altre strutture di servizio
Art. 39.
Sistema bibliotecario d'Ateneo
1. Il sistema bibliotecario d'Ateneo e' istituito con il compito
di coordinare e promuovere le attivita' del settore bibliotecario
nell'acquisizione, nella catalogazione e nella fruizione del
patrimonio librario e documentale. Esso organizza e gestisce servizi
di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche, e
promuove forme di coordinamento e di razionalizzazione delle
attivita' delle biblioteche dell'Ateneo, di concerto con le strutture
assegnatarie.
2. Il regolamento di organizzazione definisce la struttura, le
risorse, le modalita' di funzionamento e il tipo di autonomia
amministrativa, contabile e di spesa del sistema bibliotecario
d'Ateneo.
Art. 40.
Centri di servizio di Ateneo
1. Per la predisposizione, l'organizzazione e l'erogazione di
servizi di interesse generale a carattere continuativo, finalizzati
in particolare all'attivita' didattica e di ricerca, l'Ateneo puo'
istituire con decreto rettorale appositi centri di servizio.
2. I centri di servizio sono dotati di un proprio regolamento,
emanato con decreto rettorale, che ne definisce la struttura
organizzativa, le risorse, le competenze e le modalita' di
funzionamento nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento di
organizzazione e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita'.
Art. 41.
Centri per i rapporti con l'esterno
1. Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche
aventi interessi culturali complementari, possono essere costituiti
dal senato accademico, previo parere del consiglio di
amministrazione, centri per i rapporti con l'esterno (CRE) con il
compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate
dall'attivita' didattica e scientifica ed anche al fine di migliorare
le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori
pubblici e privati.
2. I centri assicurano la collaborazione tra strutture
universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati
che operano nella medesima area di attivita', nelle seguenti forme:
a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;
b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di
conoscenze tecniche;
c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel
rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente
statuto.
Art. 42.
Rapporti con il mondo del lavoro
1. L'Universita' organizza, in collaborazione con aziende,
organizzazioni pubbliche e private, ordini professionali, seminari
informativi, stage, tirocini, banche dati e altre attivita' che
favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e
neolaureati, anche mediante l'istituzione di apposite strutture,
ovvero nelle altre forme previste dalle leggi vigenti.
2. L'Universita' favorisce e promuove iniziative per l'avvio di
attivita' di impresa, sulla base di apposite deliberazioni degli
organi di governo dell'Ateneo.
3. L'Universita' puo' partecipare, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato
accademico, ed udito il collegio dei revisori dei conti, a consorzi e
a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di
programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e
tecnologico secondo le condizioni e nei limiti dettati dalla
normativa vigente.
4. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le
invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolte
utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita' e'
regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
5. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta
all'Universita' salvo riconoscimento all'autore di un equo compenso
commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
6. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca
o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con
enti pubblici o privati, l'Universita' potra' riconoscere nel
contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di
contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento
dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.
TITOLO V
Amministrazione dell'Universita'
Capo I
Principi generali
Art. 43.
Autonomia finanziaria, contabile e di bilancio delle strutture
1. Sono rispettivamente assicurate:
a) l'autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per i
dipartimenti, i centri interdipartimentali, i centri
interuniversitari, i centri di servizio e le altre strutture a questi
assimilate;
b) la gestione autonoma della spesa per gli istituti, per le
biblioteche non appartenenti a dipartimenti e istituti, per i servizi
e per altre strutture assimilate.
2. Le presidenze delle facolta' possono godere di autonomia per
le esigenze funzionali dei loro uffici, secondo quanto stabilito dal
consiglio di amministrazione.
3. Le predette forme di autonomia sono disciplinate dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
dell'Ateneo.
Art. 44.
Istituzione delle strutture
1. Tutte le strutture dell'Universita' sono istituite con decreto
rettorale su conforme delibera degli organi competenti.
2. L'atto istitutivo delle strutture indica il tipo di autonomia
e l'organico del personale tecnico-amministrativo di cui la struttura
e' dotata.
Capo II
Organizzazione dell'amministrazione dell'Universita'
Art. 45.
Il direttore amministrativo
1. Le strutture amministrative dell'Universita' fanno capo al
direttore amministrativo, che ne cura l'organizzazione e la gestione,
tenendo conto degli obiettivi, dei programmi e dei criteri generali
espressi dagli organi di governo, nel rispetto delle prerogative
attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato.
2. Il direttore amministrativo da' attuazione, per quanto di
competenza, ai programmi e ai provvedimenti adottati dagli organi
accademici. Esplica, altresi', una generale attivita' di direzione e
di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.
3. In particolare spettano al direttore amministrativo:
a) l'attuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e
dei servizi in conformita' alle direttive impartite dagli organi di
governo;
b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle
strutture in coerenza con i criteri individuati dagli organi di
governo e valutando le specifiche competenze necessarie;
c) la verifica e il coordinamento dell'attivita' dei dirigenti;
d) la vigilanza sui beni dell'Universita';
e) tutte le altre funzioni attribuitegli da disposizioni di
legge, dallo statuto di autonomia e dai regolamenti dell'Ateneo.
4. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza e nel rispetto
delle leggi vigenti, l'incarico di direttore amministrativo e'
attribuito ai dirigenti della stessa Universita' o di altra sede
universitaria, ovvero a soggetti di comprovata competenza ed
esperienza provenienti da altra amministrazione. L'incarico e' a
tempo determinato, puo' essere conferito per un periodo da due a
quattro anni e puo' essere rinnovato.
Per giustificati motivi, l'incarico puo' essere revocato ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera l) del presente statuto.
5. Il consiglio di amministrazione determina il trattamento
economico del direttore amministrativo in applicazione delle leggi
vigenti.
Art. 46.
Funzioni dirigenziali
1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici il
consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
amministrativo, assegna le funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale
e' conferito, nei modi e nelle forme stabiliti dalla normativa
vigente, con provvedimento del direttore amministrativo, a un
dirigente di ruolo dell'Universita' o, con contratto a tempo
determinato rinnovabile con verifica annuale, a personale
dell'Universita', ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata qualifica e specifica
preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da
esperienze lavorative secondo le norme vigenti.
3. Ai responsabili delle funzioni dirigenziali, nell'ambito delle
strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
a) provvedere alla gestione dei programmi e al raggiungimento
degli obiettivi ad essi assegnati, adottando gli atti amministrativi
conseguenti;
b) organizzare le risorse umane e strumentali assegnate;
c) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la
produttivita';
d) individuare i responsabili del procedimento;
e) esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata da
disposizioni di legge, dallo statuto di autonomia, dai regolamenti
dell'Ateneo nel rispetto del loro stato giuridico.
4. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo il
disposto di cui all'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione e all'organizzazione della ricerca e
dell'insegnamento.
Art. 47.
Responsabilita' dirigenziale
1. Il direttore amministrativo e i dirigenti di cui all'art. 46
sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze,
dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei risultati della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale.
2. Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti
gli atti che impegnano l'Universita' verso l'esterno. I dirigenti e
gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna
sono responsabili della tempestivita' e della regolarita' degli atti
da essi emanati.
3. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore
amministrativo una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente. Parimenti, il direttore amministrativo presenta agli
organi di governo dell'Ateneo una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
4. Per giustificati motivi, l'incarico dirigenziale puo' essere
revocato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera l) del presente
statuto.
Art. 48.
Uffici e personale tecnico-amministrativo
1. Le attivita' amministrative svolte dalla struttura centrale
dell'Universita' e delle altre strutture dotate di autonomia, sono
organizzate al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle
attivita' didattiche e di ricerca.
2. L'Universita', nel rispetto del principio delle pari
opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del
personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacita' e
delle professionalita' di ciascuno, e per una piu' efficiente
organizzazione delle proprie strutture.
3. Per gli obiettivi di cui al comma precedente l'Ateneo:
a) predispone e aggiorna periodicamente gli organici del
personale tecnico-amministrativo suddivisi per singole strutture e
con indicazione delle relative categorie ed aree;
b) assicura un periodico aggiornamento professionale del
proprio personale;
c) nel rispetto dello stato giuridico adotta criteri di
trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilita' dei
diversi settori nei quali si articola l'amministrazione;
d) valorizza le competenze e le capacita' del proprio
personale, anche ai fini della attribuzione di cui al comma
successivo.
4. Il personale tecnico-amministrativo puo' ricevere
dall'amministrazione incarichi che, in quanto rivestano carattere di
notevole complessita' tecnica od amministrativa o comportino
l'assunzione di specifiche e personali responsabilita' possono essere
incentivati anche sotto il profilo economico secondo criteri di
equita' e trasparenza.
Art. 49.
Indennita' di carica
1. Al rettore e al pro-rettore vicario spetta un'indennita' di
carica il cui ammontare e' stabilito annualmente dal consiglio di
amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' riconoscere
l'indennita' di carica, determinandone annualmente la misura secondo
quanto disposto dal regolamento di amministrazione, finanza e
contabilita' dell'Ateneo, per l'esercizio di altre funzioni
istituzionali e per l'espletamento di attivita' svolte in commissioni
o altri organismi rilevanti, costituiti dagli organi di governo.
3. Il consiglio di amministrazione, nel commisurare le indennita'
di carica, terra' conto delle compatibilita' di bilancio e seguira'
un criterio di proporzionalita'.
Disposizioni transitorie e finali
1. L'entrata in vigore del presente statuto comporta l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate
all'adozione di apposite norme regolamentari.
2. Tutti gli organi elettivi in carica all'entrata in vigore del
presente statuto e dallo stesso previsti, verranno rinnovati alla
scadenza stabilita dal precedente statuto. Un decreto del rettore
disporra' la cessazione degli organi non piu' previsti dal presente
statuto, non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore.
3. L'entrata in vigore del presente statuto non comporta la
protrazione della durata delle cariche elettive in corso, ne' il
venir meno di eventuali limiti alla rielezione gia' previsti dalle
disposizioni vigenti sotto il precedente statuto. Eventuali mutamenti
nella composizione degli elettorati attivi non comporteranno
rieleggibilita' ulteriori rispetto a quelle previste nel presente
statuto.
4. Sino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione
di Ateneo previsto dal presente statuto, l'elezione degli organi
accademici e' disciplinata dalle disposizioni vigenti sotto il
precedente statuto.
5. Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare
esecuzioni a norme del presente statuto si faranno alla cifra
unitaria superiore.
6. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto,
continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, con esclusione
delle disposizioni incompatibili con le norme dello statuto.
7. Il presente statuto, come anche le sue future modifiche,
entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato