IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Considerato che l'art. 1, commi da 312 a 320, della legge n.
311/2004 prevede una procedura straordinaria per l'alienazione, anche
ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i
custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro
dell'autorita' giudiziaria, anche se non sottoposti a confisca;
Considerato che il suddetto art. 1, comma 314, demanda al Ministero
della giustizia, di concerto con le altre amministrazioni
interessate, l'individuazione delle modalita' di svolgimento di tale
alienazione, nonche' delle attivita' ad essa funzionali e connesse;
Sentite le amministrazioni interessate;
Rilevato che l'art. 1, comma 318, della citata legge 30 dicembre
2004, n. 311, prevede che al custode-acquirente venga riconosciuto un
compenso complessivo forfettario, in deroga alle tariffe previste
dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Rilevato, altresi', che l'art. 1, comma 321, prevede che alle
procedure di alienazione o rottamazione gia' avviate e non ancora
concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi,
comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse
concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le
disposizioni di cui ai commi da 312 a 320;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione,
anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i
custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro
dell'autorita' giudiziaria, previsto dall'art. 1, commi da 312 a 320
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di seguito indicato come art.
1.
Art. 2.
Commissione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art.
1
1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al procedimento di
cui all'art. 1, e' istituita presso i tribunali, le sezioni
distaccate dei tribunali ed i tribunali per i minorenni la
commissione per l'espletamento delle attivita' indicate all'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cui funzionamento si ispira
ai principi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La commissione e' composta dal Presidente del Tribunale, o da un
Giudice dallo stesso delegato, che ne assume la Presidenza, dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o da un Magistrato
dallo stesso delegato, e da due Funzionari, in servizio presso il
Tribunale e presso la Procura della Repubblica, nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della
Repubblica.
3. Il presidente della commissione ha facolta' di invitare alle
sedute i rappresentanti degli uffici la cui partecipazione e'
ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.
Art. 3.
Predisposizione degli elenchi
1. Sulla base degli atti in possesso dei competenti uffici
giudiziari attestanti la sussistenza delle condizioni di cui all'art.
1, comma 312, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la commissione
predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni
singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla
rottamazione come prevista dal successivo art. 4.
2. A questo fine, il presidente della commissione invita i custodi
ad indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 1, comma 312, lettere b) e c) della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
3. I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito,
comunicano i dati richiesti indicando, altresi', l'organo di polizia
giudiziaria che ha proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli,
ove non risultino altri elementi identificativi, sono individuati
secondo il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio.
4. La comunicazione e' effettuata in conformita' delle disposizioni
previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato sub-1 al
presente decreto.
5. Sulla base della documentazione di ufficio e di quella
eventualmente acquisita, la commissione procede alla verifica dei
dati, anche senza documentazione in ordine allo stato di
conservazione, anche avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'affidamento in custodia.
Art. 4.
Modalita' di alienazione e criteri di valutazione
1. L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata
in conformita' delle modalita' e con l'osservanza dei criteri di
seguito indicati.
2. I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni
alla data del 30 settembre 2004 che siano privi di interesse storico
e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.
3. Sono, altresi', alienati ai soli fini della rottamazione,
indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, quei veicoli
il cui stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso
ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati,
gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti.
4. Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare e' stabilito in
base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata
dalla camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto
delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati
nella tabella allegata sub. 2 al presente decreto.
5. La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni
di cui ai commi 2 e 3 e' determinata dalla media delle quotazioni
riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate del
settore, ridotta del 30%.
Art. 5.
Determinazione del corrispettivo dell'alienazione
1. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato in modo
cumulativo per il totale dei veicoli esistenti presso ogni custode,
tenuto conto della valutazione dei veicoli effettuata secondo i
criteri di cui all'art. 4.
2. Da tale importo vanno detratti:
a) il corrispettivo complessivo riconosciuto al
depositario-acquirente per la custodia ed il trasporto di ciascun
veicolo, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 318, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
b) gli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul
medesimo depositario-acquirente.
3. Il corrispettivo verra' versato entro sessanta giorni dalla
comunicazione sul capitolo 3530 dello stato di previsione
dell'entrata del Ministero della giustizia, utilizzando l'apposito
modello F23.
4. Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia
superiore al valore del veicolo, la differenza verra' corrisposta
dagli uffici giudiziari interessati, secondo il prospetto di calcolo
che sara' allegato al provvedimento di alienazione, con le modalita'
previste dall'art. 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
5. Tutte le necessarie operazioni sono effettuate dalla
commissione.
Art. 6.
Provvedimento di alienazione
1. Il presidente della commissione adotta il provvedimento di
alienazione, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare,
predisposto secondo le modalita' di cui all'art. 3, per il
corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.
2. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al
custode acquirente.
3. Il provvedimento di alienazione e' comunicato all'autorita'
giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
4. Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica al
custode acquirente, e' data altresi' comunicazione al pubblico
registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento,
senza oneri, delle iscrizioni.
Art. 7.
Durata del procedimento
1. Il procedimento di alienazione di cui all'art. 1 deve
concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai
custodi-acquirenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 settembre 2005
Il Capo del Dipartimento: Iannini
Allegato 1
TABELLA
I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie:
A. completi;
B. privi di parti rilevanti;
C. gravemente incidentati;
D. bruciati;
E. a due o tre ruote;
F. roulottes ed altri veicoli non riciclabili.
Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:
a. kg. 700 per i veicoli completi;
b. kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
c. kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
d. kg. 50 per i veicoli bruciati;
e. kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo
eventuale migliore valutazione tecnica;
f. kg. 50 per i veicoli non riciclabili.
Allegato 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato