L'AUTORITA'
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 7 settembre 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, l'art. 15;
Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di
numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR
che prevede che il Piano di numerazione venga monitorato ed
eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze
del mercato, alla disponibilita' delle risorse di numerazione ed alla
loro efficiente allocazione;
Considerato che, secondo quanto previsto dal Piano di numerazione,
di cui all'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, le numerazioni per
servizi di chiamate di massa sono utilizzate, di volta in volta in
limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una
notevole quantita' di utenti ad eventi che prevedono un numero molto
elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo e che,
nell'ambito di tali numerazioni per servizi di chiamate di massa,
quelle definite dal codice «0878» sono dedicate al servizio di
«televoto», ossia consentono il conteggio delle indicazioni di voto
espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione
successiva al codice «0878» medesimo;
Considerato che sono state segnalate all'Autorita', da parte degli
utenti e delle associazioni dei consumatori, utilizzazioni delle
numerazioni «0878» non conformi a quanto disciplinato dal Piano
di
numerazione, riguardanti in particolare l'offerta su tali numerazioni
di servizi di intrattenimento o di accesso ad Internet e che hanno
comportato elevati addebiti nella fattura telefonica, formatisi,
secondo le segnalazioni, senza che l'utente potesse esserne
consapevole;
Considerato che di tali segnalazioni e' stata fornita comunicazione
alle autorita' competenti ed, in particolare, al Ministero delle
comunicazioni competente, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a vigilare sulla coerenza
dell'impiego delle numerazioni con le tipologie di servizi per i
quali le stesse sono disciplinate dal Piano nazionale di numerazione;
Considerato che, nelle more del completamento delle azioni da parte
delle autorita' competenti, fatti salvi l'accertamento e la
repressione delle violazioni commesse, appare necessaria l'adozione
di misure urgenti per tutelare gli utenti dagli oneri derivanti dalle
utilizzazioni improprie ovvero illecite di tali numerazioni;
Considerato che Telecom Italia, in data 5 agosto 2005, nel
riconoscere che sulla numerazione «0878» sono stati segnalati e
verificati parecchi casi di connessioni con addebiti alla clientela
chiamante verso una pluralita' di numerazioni della durata di
pochissimi secondi evidenziando quindi fenomeni di uso improprio o
addirittura di frode, ha proposto l'inserimento, salvo diverso parere
dell'Autorita', di tale numerazione nella prestazione di
disabilitazione gratuita permanente delle chiamate in uscita, che
consente all'utente di bloccare chiamate in uscita verso determinate
tipologie di numerazione e che la stessa Autorita', richiamando
precedenti indicazioni piu' volte formulate, si e' espressa
positivamente su tale iniziativa;
Considerato che una misura quale l'introduzione delle numerazioni
«0878» nella prestazione gratuita di disabilitazione delle chiamate
in uscita, ancorche' risulti appropriata al fine di contrastare
comportamenti di uso non conforme delle numerazioni, esplica i suoi
effetti solo a seguito di una esplicita richiesta dell'utente
informato della prestazione e pertanto non sarebbe sufficiente a
contrastare pratiche illegittime di uso delle numerazioni che possono
essere rilevate solo con la ricezione di elevati addebiti nella
fattura telefonica;
Considerato che l'Autorita' si e' riservata, all'art. 28, comma 6
del Piano di numerazione, di rivedere ed integrare le soglie di
prezzo massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo,
alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato;
Rilevato che le numerazioni «0878» devono essere utilizzate per
il
conteggio delle indicazioni di voto espresse, in occasione di
determinati eventi, dal chiamante attraverso la selezione della
numerazione e che pertanto le stesse numerazioni non possono essere
utilizzate per altri servizi a sovrapprezzo quali quelli di
intrattenimento o per i servizi di accesso ad Internet, per i quali
sono disponibili altre numerazioni;
Considerato quindi necessaria, nell'interesse della generalita'
degli utenti al fine di prevenire le pratiche di uso illegittimo
delle numerazioni, fermo restando le competenze del Ministero delle
comunicazioni, l'avvio di un procedimento finalizzato
all'introduzione di una soglia di prezzo massimo per le numerazioni
«0878», misura da anticipare in via di urgenza, ai sensi dell'art.
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della legge n. 241 del 1990, al fine di offrire una immediata tutela
all'utenza da eventuali ulteriori comportamenti fraudolenti;
Considerato, ai fini della regolamentazione della materia, che
l'adozione di una soglia di prezzo di valore limitato per l'accesso a
tali numerazioni risulta adeguata alle utilizzazioni per le quali
tali numerazioni sono state previste;
Ritenuto pertanto di introdurre in via d'urgenza e nelle more della
conclusione del procedimento di cui sopra, una soglia di prezzo per
le numerazioni «0878» pari a quanto previsto per la fascia di costo
1
della tabella 2 allegata al Piano di numerazione, ossia 0,0656 euro
(iva esclusa) per la quota alla risposta e 0,2293 euro (iva esclusa)
per il prezzo minutario;
Considerato che, in ragione dell'urgenza della misura in esame ai
fini di tutela dell'utenza, gli operatori di accesso di rete fissa, i
soggetti titolari di risorse di numerazione devono provvedere
all'aggiornamento dei prezzi massimi dei servizi offerti su
numerazioni «0878» in coerenza con le disposizioni di cui al presente
provvedimento entro dieci giorni dalla notifica;
Vista la proposta formulata dal Dipartimento regolamentazione;
Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai
sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Avvio di procedimento
1. E' disposto l'avvio del procedimento, la cui responsabilita' e'
affidata al Dipartimento regolamentazione, volto all'introduzione di
una soglia di prezzo massimo alle chiamate su numerazioni «0878»,
ai
sensi dell'art. 28, comma 6, del Piano di numerazione nel settore
delle telecomunicazioni, approvato con delibera n. 9/03/CIR del
3 luglio 2003.
2. Il procedimento si concludera' entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per richieste
di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei
protocolli dell'Autorita' in partenza ed in arrivo.
3. I termini del procedimento possono essere prorogati
dall'Autorita' con provvedimento motivato.
Art. 2.
Misure da introdurre in via d'urgenza
1. Nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 1,
la tabella 1 dell'allegato A al Piano di numerazione nazionale, di
cui alla delibera n. 9/03/CIR, e' sostituita dalla tabella 1 allegata
alla presente delibera.
2. Gli operatori di accesso di rete fissa, i soggetti titolari di
risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del presente
provvedimento entro dieci giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente
provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa
vigente.
La presente delibera e' notificata alle societa' Telecom Italia
S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tiscali S.p.A., Tele2 S.p.A.,
Fastweb S.p.A., Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A.,
Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Fastweb
Mediterranea S.p.A., Teleunit S.p.A., Fly Net S.r.l., TWT S.p.A. ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul
sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 7 settembre 2005
Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Mannoni
Allegato
Tabella 1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono
l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa
Tabella
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato