Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai
principi di unita', continuita' e completezza dell'ordinamento
giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarieta' orizzontale e
verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del
2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi
richiamati;
Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonche'
il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.
101;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita'
ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto
1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti tutto compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare
gli articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei
consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante
attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonche' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco
delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie di consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche
all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in
materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi
di comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 16 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del
20 dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato
in data 10 maggio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita' ai principi
contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee, nel
trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunita' economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il
presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i
processi di' acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 153 del Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 24 dicembre 2002, n.
C 325, e' il seguente:
«Art. 153 (Protezione dei consumatori). - 1. Al fine di
promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un
livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunita'
contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli
interessi economici dei consumatori nonche' a promuovere il
loro diritto all'informazione, all'educazione e
all'organizzazione per la salvaguardia dei propri
interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre
politiche o attivita' comunitarie sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei
consumatori.
3. La Comunita' contribuisce al conseguimento degli
obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell'art. 95 nel quadro
della realizzazione del mercato interno;
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo
della politica svolta dagli Stati membri.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di
cui all'art. 251 e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, adotta le misure di cui al
paragrafo 3, lettera b).
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di
introdurre misure di protezione piu' rigorose. Tali misure
devono essere compatibili con il presente trattato. Esse
sono notificate alla Commissione.».
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
d) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario) concernente «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, supplemento ordinario) concernente la «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
e' il seguente:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
e) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, recante «Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse»;
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n.
175, supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
Governo delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi dei
decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre
1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n.
273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265,
28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464,
attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5,
commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n.
137.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
correttivi o modificativi dei decreti legislativi gia'
emanati ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel
citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo
dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono
adottati secondo le procedure ed i principi e criteri
direttivi di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge
6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari
opportunita' tra uomo e donna, attenendosi ai principi e
criteri direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della legge
6 luglio 2002, n. 137.
6. All'art. 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n.
137, la parola: "diciotto" e' sostituita dalla seguente:
"trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1,
alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1,
alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro
trenta mesi".
8. All'art. 15, comma 1, alinea, della legge
12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'art. 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio
2003, n. 172, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'art. 13-nonies del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e'
differito al 20 luglio 2004.
13. All'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre
2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonche'" e'
sostituita dalle seguenti: "ma non".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 224, abrogato dal presente decreto, reca:
«Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi,
ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per
l'informazione del consumatore», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1991, n. 89.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101 «Regolamento di
attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante
norme per l'informazione del consumatore», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
recante «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea del 31 dicembre 1985, n. L 372), in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n. 27,
S.O.».
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
abrogato dal presene decreto, reca «Attuazione della
direttiva n. 84/450/CEE come modificata dalla direttiva n.
97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, recante
«Attuazione della direttiva n. 95/26/CE (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 18 luglio
1995, n. L 168), in materia di rafforzamento della
vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 ottobre 1999, n. 233.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111,
abrogato dal presente decreto, reca: «Attuazione della
direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanza
ed i circuiti "tutto compreso"».
- L'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.), aggiunge il capo
XIV-bis e gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies dopo il
capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile.
- Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95,
S.O.), come modificati dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al
dettaglio per tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al comune
nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
la sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a
seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di
campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma i deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono
effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal
presente decreto per l'esercizio della vendita al
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati
il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede
del venditore, il numero di iscrizione al registro delle
imprese ed il numero della partita I.V.A. Agli organi di
vigilanza e' consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per
conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
7. (Abrogato).».
19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9. (Abrogato).
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente
per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione
di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili.».
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza.».
- Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 63, abrogato
dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva
98/7/CE che modifica la direttiva 87/102/CEE in materia di
credito al consumo.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE in
materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori
in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253
concernente «Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui
bonifici transfrontalieri», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
2001, n. 218, «Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- L'art. 15, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 recante: «Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
«8. Ai fini della disciplina delle vendite sotto costo
il Governo si avvale della facolta' prevista dall'art. 20,
comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge
10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 22, commi 2 e 3.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a
tutela degli interessi dei consumatori».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24,
recante «Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57,
S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003. n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti».
- La legge 6 aprile 2005, n. 49, abrogata dal presente
decreto, recava: «Modifiche all'art. 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
1ocali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 30 agosto
1997, n. 202), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno
Note all'art. 1:
- Per l'art. 153 del trattato che istituisce la
Comunita' economica europea, vedi le note alle premesse.
Art. 2.
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e'
promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a
perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei
rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti
contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualita' e di efficienza.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni
sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103,
comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del
bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche'
l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel
quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,
anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo
oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi
d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Parte II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'
Titolo I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata a
favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
amministrativi, nonche' la rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da
soggetti pubblici o privati, non hanno finalita' promozionale, sono
dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a
rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla
loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le
informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi
costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse
in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali
da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Capo II
Indicazione dei prodotti
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del
prodotto.
Art. 7.
Modalita' di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1,
lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti
oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano
per gli aspetti non disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti
devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte
in piu' lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e
con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli
usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in
lingua italiana divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di
assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea,
una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione
per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara' consentito
riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle
indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio
1997, n. 101.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 vedi le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato, 8 febbraio 1997, n. 101 «Regolamento di
attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante
norme per l'informazione del consumatore», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli
articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo
che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle
responsabilita' del produttore, ai contravventori al divieto di cui
all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed
al numero delle unita' poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale del professionista.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione. All'accertamento delle
violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni
in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si
applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e
del primo e secondo comma dell'art. 334 del Codice di
procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o 1'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela della strada, approvato con regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente
della Giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comnma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alle esecuzioni del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente».
Capo III
Particolari modalita' di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unita' di misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di
prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un
chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un
metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita'
diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato
alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere
frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue
proprieta';
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti
in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita',
costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso
prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo
di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo
per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando
e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il
prezzo per unita' di misura.
4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano
l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il
prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di
servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Art. 15.
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita'
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido
di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di
misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di
multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi
in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantita'.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione,
esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di
distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli
effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre
in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al
consumo.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e'
il seguente:
«Art. 14 (Pubblicita' dei prezzi). - 1. I prodotti
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o
all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,
ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso
di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello
stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio
l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al
pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al
dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con
caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente
visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del
comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa
l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al
dettaglio per unita' di misura.».
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita'
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle
disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e
successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di
indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente
al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto,
puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche'
indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Note all'art. 16:
- La legge 5 agosto 1981, n. 441, recante «Vendita a
peso netto delle merci» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218.
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione delle
direttive 89/395/CEE 89/396 CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) e' il seguente:
«Art. 9 (Quantita). - 1. La quantita' netta di un
preimballaggio e' la quantita' che esso contiene al netto
della tara.
2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella
definita dall'art. 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto
1976, n. 614, dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n.
690, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati
deve essere espressa in unita' di volume per i prodotti
liquidi ed in unita' di massa per gli altri prodotti,
utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro
(cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo
(kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme
specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu'
preimballaggi individuali contenenti la stessa quantita'
dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita' e'
fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi
individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono
obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi
individuali puo' essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun
preimballaggio individuale puo' essere chiaramente vista
dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti
da due o piu' preimballaggi individuali che non sono
considerati unita' di vendita, l'indicazione della
quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il
numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per
i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers,
biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a
base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della
quantita' totale.
7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato
immerso in un liquido di governo, deve essere indicata
anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di
governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente
mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati,
purche' il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli
elementi essenziali della preparazione alimentare e non
sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose
di altre sostanze o materie edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle
conserve di frutta e di ortaggi.
8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a
collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il
numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno
e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio
stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia
superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5
g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di
volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente
ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta al
momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali
sono previste gamme di quantita' a volume, puo' essere
espressa utilizzando il solo volume».
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non
lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 22, comma 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000».
Titolo III
PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma
di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le
comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
Capo II
Caratteri della pubblicita'Sezione IPubblicita' ingannevole e comparativa
Art. 19.
Finalita'
1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di
tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali
i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari,
nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita'
comparativa.
2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 20.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,
in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi;
b) per pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre
in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che
identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o
servizi offerti da un concorrente;
d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,
gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i
diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 22.
Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o
circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1,
lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia
ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale
si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se
del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei
beni e servizi.
Art. 23.
Trasparenza della pubblicita'
1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di
evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono
essere usati
solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.
Art. 24.
Pubblicita' di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
dei
consumatori
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 25.
Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la pubblicita', che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulita' o mancanza di esperienza o che, impiegando
bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n.
112, recante «Norme di principio in materia di assetto del
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione,» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, S.O., e' il
seguente:
«Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione
televisiva). - 1. Fermo restando il rispetto delle norme
comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in
particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e
nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le emittenti televisive devono osservare le disposizioni
per la tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi
documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto
del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Commissione parlamentare di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela
dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra
forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
Specifiche misure devono essere osservate nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi
pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunita', entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13
dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma
6, lettera b), numero 6), della legge 31luglio 1997, n.
249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e
minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di
tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
secondo le procedure previste dal comma 3 dell'art. 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle
indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge
n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle
comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico
all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie
risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in
materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di
sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
con particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «E'
altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare
riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee, previste dall'art. 2, comma 1, della legge
30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di
animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche'
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a tali opere e programmi e'
determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni».
Art. 26.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito
chiamata Autorita' nella presente sezione, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed
organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all'Autorita' che siano inibiti gli atti di pubblicita'
ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi
della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che
ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o della
pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
all'operatore pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita'
puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di
esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o
illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca
prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorita' provvede con decisione motivata. Se ritiene la
pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicita' non ancora
portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'
iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche',
eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'
comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone
inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata
della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di
cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a
25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le
informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni
del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento dell'Autorita'.
13. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni e' esperibile in via giurisdizionale
con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita'
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'articoli 10 e 14, commi 2, 3 e 4 della
legge 10 ottobre 1990 n, 287 - Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 ottobre 1990 n 240), il seguente:
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istrutton, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.».
«Art. 14 (Istruttoria). - 1. (Omissis).
2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti
utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi
dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle
loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Miistri
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.) e' il seguente:
«17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
iielli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.».
Si riporta il etsto degli artt. 26, 27, 28 e 29 della
l. n. 689 del 1981:
«Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
- L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato
la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate
mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere
inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo'
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione.».
«Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle
somme dovute in base alle norme previste per la esazione
delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
di fmanza che lo da' in carico all'esattore per la
riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non
superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il
versamento delle somme medesime ai destinatari dei
proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la
somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla
riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle
spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in
caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata
di un decmio per ogni semestre a decorrere da quello in cui
la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.».
«Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile.».
«Art. 29 (Devoluzione dei proventi) - I proventi delle
sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito,
secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti
dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle
regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di
ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse
dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro
spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
proporzione attribuita a ciascuno di essi».
- L'art. 2598 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale) - Ferme le
disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi
e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l'attivita' di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinare il
discredito o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».
- La legge 22 aprile 1941 n. 633 recante: «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo
esercizi» e' pubblciata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O.
Art. 27.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto
o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato puo' richiedere all'Autorita' la sospensione del
procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo'
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore
a trenta giorni.
Capo III
Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite,
come definite nel regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e
di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero
strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si
applicano altresi' agli spot di televendita.
Note all'art. 28:
- La delibera dell'Autorita' garante per le
comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP, recante:
«Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 agosto 2001, n. 183.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E' vietata la televendita che offenda la dignita' umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda
convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni,
in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti
del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita' delle
persone rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le
disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a
distanza, cosi' come disciplinati alla parte III, titolo III, capo
II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche'
le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle
televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 2, comma 20, lettera c) della
legge 14 novembre 1995, n. 481 recante: «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 novembre 1995, n. 270, S.O, e' il seguente:
«20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
ciascuna Autorita':
a) - b) (Omissis).
c)irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concession