Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI Capo I
Definizioni e classificazioni generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
riferimento ai principi di unita', continuita' e completezza
dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione,
riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per
il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di assicurazioni private, cosi' come
modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento
per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966,
concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e
funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della
coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per
danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante
attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in
materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni
e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge
29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione
della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla
fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la
direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e
funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante
minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse
collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento
della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione
della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione
della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione
della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti
il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione
sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio
delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione
della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di
investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre
2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono
per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate
all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni
indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi
effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei
rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei
rischi effettuata da un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o
rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi:
l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti
aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in
regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa
assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro
in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della
vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori
del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione
emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per
l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti
lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da
operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di
attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto
allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti
da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni,
in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che
ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo
non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento
dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito
indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti
professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8
(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c.
autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2)
l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti
occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente
parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione
autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa
di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e
la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede
legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione
europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di
assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno
Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio
economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa'
controllante il cui unico o principale oggetto consiste
nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella
gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese
controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e
che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo
le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa'
controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da
un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una
delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente
sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una
societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed
immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I
crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli
stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio
dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto
degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del
patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o
riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati
appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati
da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita'
nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione
marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione
meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito
presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il
controllo della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP,
in conformita' ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal
Ministro delle attivita' produttive, con riguardo alle diverse
fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti
stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di
quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti,
ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di
imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e'
essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte
del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in
cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro
Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno
stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte
del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili
internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita
o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme
omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che
l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato
aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione
europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei
servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione
europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera
bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il
contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla
lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando
l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera
bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni,
quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e
beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti
dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione,
quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a
quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il
domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in
tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea
o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata
la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite
di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta
persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del
limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a
direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola
statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti
in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura
rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo'
ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese
di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita'
civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione
n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile
autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice
della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione reca:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiamo e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) concernente la
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, S.O.) concernente: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa».
Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 luglio
2003, n. 229 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto
2003, n. 196) concernente gli «Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. - Legge di semplificazione 2001»:
Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei
contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa
preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei
sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale
servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le
imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita'
assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di
prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di
esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate
dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e
finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con
riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in
soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse
figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del
pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e
sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla
luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla
sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
e operatori del settore, la previsione di specifiche
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa,
agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
moli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla
documentazione relativa alle anzidette attivita', anche
esercitate in via di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra
l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
sono assoggettate le imprese di assicurazione.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.) concerne il Codice in materia di protezione dei
dati personali».
- Il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1925, n. 35) concerne
il «Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile
1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni
private».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449 (pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1959) concerne il «Testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) concerne
l'«Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti».
- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) concerne
la «Modifica della disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» ed e'
stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54).
- Il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1978, n.
272), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 1978, n. 738 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 1978, n. 330), concerne le
«Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in
liquidazione coatta amministrativa.».
- La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1979, n. 49) concerne
«L'Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli
agenti di assicurazione».
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la
«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1984, n. 329) concerne
l'«Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di
assicurazione.».
- La legge 22 ottobre 1986, n. 742 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1986, n. 259, S.O.) concerne
le «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private
sulla vita».
- La legge 11 novembre 1986, n. 772 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1986, n. 274) concerne la
«Disciplina della coassicurazione comunitaria».
- La legge 7 agosto 1990, n. 242 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1990, n. 193) concerne la
«Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione
nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei
natanti immatricolati o registrati in Stati esteri».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1991, n. 18) concerne le
«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n.
576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese
o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».
- Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n.
291) concerne l'«Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE,
n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni
di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela
giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge
29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1942, n. 49
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n.
27, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n.
88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE».
- La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48) concerne
l'«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei
periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni
ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1993, n.
153) concerne «Minimi di garanzia per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, S.O.) concerne il «Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato».
- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295),
convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), concerne
le «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle
attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.
114, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n.
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e
che modifica le direttive n. 72/267/CEE e n. 90/619/CEE».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.
114, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n.
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita» e che modifica le direttive
n. 73/239/CEE e n. 88/357/CEE.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n.
143, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n.
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle
imprese di assicurazione».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n.
253) concerne la «Razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma
1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1999, n.
234) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel
settore assicurativo».
- Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 maggio 2000,
n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2000,
n. 73), concerne «Disposizioni urgenti per il contenimento
delle spinte inflazionistiche».
- La legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66) concerne le
«Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati».
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2001, n.
144, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n.
98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo».
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne
le «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98)
concerne l'«Attuazione della direttiva n. 2001/17/CEE in
materia di risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n.
171) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 2000/26/CE
in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica
anche la direttiva n. 73/239/CEE e la direttiva n.
88/357/CEE.».
- Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
266, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n.
202/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il
margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66)
concerne l'«Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005, n.
171, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n.
2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario, nonche' all'istituto della consultazione
preliminare in tema di assicurazioni».
- La direttiva n. 2002/92/CE (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 15 gennaio 2003, n. L
9/3) concerne l'«Intermediazione assicurativa».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114
S.O.) concerne il «Codice della strada».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.) concerne il «Codice in materia di protezione dei
dati personali».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne la
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa».
- L'art. 2351 ultimo comma del codice civile, e' il
seguente:
«Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
- Il regolamento CE n. 1606/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale C.E. 11 settembre 2002, n. L 243)
concerne l'«Applicazione di principi contabili
internazionali»;
- La legge 28 luglio 1993, n. 300 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1993, n. 191, S.O.) concerne
la «Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico
europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto ad
Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di
detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il
17 marzo 1993».
- Il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.) concerne il «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.) concerne il «Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2000, n. 50)
concerne le «Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n.
202, S.O.) concerne il «Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172».
Art. 2.
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni
principali sono direttamente collegate al valore di quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio
di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di
lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per
l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in
caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle
assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella
di cui al ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare
anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico,
con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi
di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a
seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del
comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire
prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto
nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme
miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee;
forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni
danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non
automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli
ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno
subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,
indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla
tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai
beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal
gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da
quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni
responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri
(compresa la responsabilita' del vettore);
11. Responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita'
risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del
vettore);
12. Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del
vettore);
13. Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa
da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito
agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi
all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie;
perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali
impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite
pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di
difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per
piu' rami e' cosi' denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10,
«Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e
12, «Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5,
7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai
beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita'
civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un
rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami,
puo' garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita'
di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio
principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3
non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia,
fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i
rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo
l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante
trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o
quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o
comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla
classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del
principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio
comunitario.
Capo II
Vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa
Art. 3.
Finalita' della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e
degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla
stabilita', all'efficienza, alla competitivita' ed al buon
funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4.
Ministro delle attivita' produttive
1. Il Ministro delle attivita' produttive adotta i provvedimenti
previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5.
Autorita' di vigilanza
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo
mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle
disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e
prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende
nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per promuovere un
appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche
ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle
linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorita'
degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed
omogenea la vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa in
conformita' alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi
di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle
funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Nota all'art. 5:
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la
«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
Art. 6.
Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che
esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione
o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero
operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso
di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita'
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei
quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in
conformita' alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai
profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei
periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.
Art. 7.
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni
riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori
hanno facolta' di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei
confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista
con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del
giusto procedimento.
Art. 8.
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attivita' produttive e l'ISVAP esercitano i
poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si
conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie
disciplinate dal presente codice.
Art. 9.
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice
sono emanati dal presidente dell'Istituto nel rispetto della
procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure
per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP
disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento
delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei
principi della facolta' di denuncia di parte, della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione
nonche' della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle
decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso
agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'ISVAP determina i casi di necessita' ed urgenza o i motivi di
riservatezza per cui e' consentito derogare ai principi sanciti nel
presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione dell'ISVAP possono essere applicate dall'Istituto
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate
dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalita'
previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di
carattere generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. I medesimi atti, nonche' ogni altro provvedimento
rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono
pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il mese successivo a
quello della loro adozione e sono altresi' resi prontamente
disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente
codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attivita'
produttive, in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel
corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano
intervenute modifiche di quelli gia' emanati.
Note all'at. 9:
- L'art. 17 della legge 400 del 1988 e' il seguente:
Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Art. 10.
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
dell'ISVAP in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti
dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le
indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarita'
constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali
l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con
la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC),
e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine
di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere
reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto nei
confronti del Ministro delle attivita' produttive e nei confronti dei
due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei
rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta
dall'ISVAP, in conformita' alle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con
le autorita' competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad
altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita'
che le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di
reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo'
scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi
rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita'
amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo
scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11.
Attivita' assicurativa
1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami
danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di
assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale
all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della
relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei
rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata
per ciascuna delle due attivita' secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni
connesse o strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita' relative alla
costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e
di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite
dalla legge.
Art. 12.
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le
assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il
prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di
violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica
l'articolo 167, comma 2.
2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di
societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero
dell'attivita' assicurativa.
Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 13.
Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con
provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende
esercitare l'attivita' nei rami vita oppure nei rami danni ovvero,
congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' rami vita
o danni e copre tutte le attivita' rientranti nei rami cui si
riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una
parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica,
per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni
relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel
rispetto della legislazione di tali Stati.
Art. 14.
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa'
cooperativa o di societa' di mutua assicurazione le cui quote di
partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile,
nonche' nella forma di societa' europea ai sensi del regolamento (CE)
n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia
di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con
regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque
milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli
rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in
denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica,
sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale,
contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma
stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni
relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei
requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita',
onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati
membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12
dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e
all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega
l'autorizzazione e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e'
comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti
richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui
all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
Note all'art. 14:
- Gli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile sono
i seguenti:
«Art. 2325 (Responsabilita). - Nella societa' per
azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
societa' con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societa', per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni
sono appartenute ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 o fin
quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta
dall'art. 2362.».
«Art. 2511 (Societa' cooperative). - Le cooperative
sono societa' a capitale variabile con scopo
mutualistico.».
«Art. 2546 (Nozione). - Nella societa' di mutua
assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio
sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o
variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto
costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la
qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa',
e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi
dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.».
- Il regolamento CE dell'8 ottobre 2001 n. 2157/2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 10 novembre 2001,
n. L 294) concerne «Regolamento del Consiglio relativo allo
statuto della Societa' europea «S.E.»).».
Art. 15.
Estensione ad altri rami
1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita
o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata
dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa da'
prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di
garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere
in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al
margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Qualora per
l'esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia piu'
elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresi' dimostrare di
disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad
altre attivita' o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata
autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per
l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del
programma di attivita'.
5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del
provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta
comunicazione all'impresa medesima.
Art. 16.
Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un
altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di
attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle
obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa
della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la
nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare
l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' dello Stato
membro di stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i
contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere
domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a
sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica
che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta
alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in
possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' secondo quanto previsto
nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza
dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per
l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se
diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria.
Art. 17.
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli
impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa
intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che
l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di
solvibilita' richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita'
della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del
programma di attivita' presentato, ovvero quando il rappresentante
generale non possieda i requisiti di onorabilita' e di
professionalita'.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai
sensi del comma 2.
4. L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e dare inizio
all'attivita' prima di aver ricevuto una comunicazione da parte
dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi
sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto
dall''ISVAP la comunicazione di cui all'articolo 16. L'ISVAP
trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla stessa autorita' di vigilanza e che pervenga entro il
medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve
informarne l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione
alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare
l'autorita' competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP
trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che
pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede
secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18.
Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato
membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta
attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro
Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel
quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone
di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare,
la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le
altre informazioni indicate dall'ISVAP.
Art. 19.
Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorita' di
vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di
operare in regime di liberta' di prestazione di servizi, le
necessarie informazioni e contestualmente ne da' notizia all'impresa
interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita'
della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del
programma di attivita' presentato. In tale caso l'ISVAP adotta
provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro
il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa puo' dare inizio all'attivita' dal momento in cui
riceve dall'ISVAP l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle
informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata, applica la procedura prevista
dall'articolo 17, comma 5.
Art. 20.
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di
previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia
ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni
sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria
fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono
obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP
le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici
pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli
Stati interessati. L'ISVAP effettua prontamente la relativa
comunicazione all'impresa richiedente.
Art. 21.
Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di liberta' di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una
sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne da' preventiva
comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal momento in
cui l'ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal
comma 1. L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica
della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto alle
disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia,
nonche' agli articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22.
Attivita' in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno
Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della
sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del
programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della
sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta'
di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23.
Attivita' in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di
un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e'
subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti
previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione
include la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro
dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere
munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita'
della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i
contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere
domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve
avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che
abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente
i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione l'ISVAP indica all'autorita' di vigilanza dello Stato
membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse
generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare inizio
all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui
riceve dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine la
comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza
del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione
effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere
in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle
informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti
che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato.
Art. 24.
Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in
regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte
dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che
l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'ISVAP
attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza
dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende
apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della
Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di liberta' di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non
puo' avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra
presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o
tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in
permanenza per conto dell'impresa stessa.
Art. 25.
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della
Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono
essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica
e non puo' svolgere per conto dell'impresa attivita' diretta
all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le
richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza
e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in regime di
liberta' di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri
possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante sono indicati
nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26.
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di
assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere
all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di
servizi.
Art. 27.
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a
forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni
nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a
protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attivita' in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda
esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami
danni, e' preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento
pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio
nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni
per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere autorizzata ad
esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che
richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami
infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della
Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti
dall'articolo 23, comma 2, nonche' del potere di compiere le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito
cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione
contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il
rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per
la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il
rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di
presentare un programma di attivita', nonche' il possesso nel
territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno
uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a
titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la
Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad
almeno alla meta' dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14,
commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati
i procedimenti e le condizioni d