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Gazzetta Ufficiale N. 239 del 13 Ottobre 2005

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2005, n.195

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale», corredato delle relative note.
(Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante
attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, e successive modificazioni, recante regolamento per la
disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
16 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in
materia di informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale
detenuta dalle autorita' pubbliche e stabilire i termini, le
condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che
l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati
facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare,
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.
41 del 14 febbraio 2003.
- La direttiva 90/313/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 158 del 23 giugno 1990.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 2003)».
- Il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39,
reca: «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente
la liberta' di accesso alle informazioni in materia di
ambiente».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, reca: «Regolamento per la disciplina delle
modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile
in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra
forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita'
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche'
le attivita' che incidono o possono incidere sugli elementi e sui
fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le
attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi
economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui
al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui
al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui
ai punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali,
regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o
giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche
ambientali o eserciti responsabilita' amministrative sotto il
controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorita' pubblica»:
l'informazione ambientale in possesso di una autorita' pubblica in
quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da
persona fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede
l'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o piu' persone, fisiche o giuridiche, e le
associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o
giuridiche.

Art. 3.
Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni
del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque
ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 e tenuto conto del
termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita'
pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione
ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla
data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla
stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita' della
richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il
predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita'
pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto
termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la
giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera
eccessivamente generica l'autorita' pubblica puo' chiedere al
richiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data
del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da
mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria
collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni
sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero
puo', se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una
forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di
documenti, l'autorita' pubblica la mette a disposizione nei modi
richiesti, eccetto nel caso in cui:
a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra forma
o formato, a norma dell'art. 8, e facilmente accessibile per il
richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibile
in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita'
pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto
dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il
termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta
stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica
indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove
possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al
procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di
prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per
raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia
normalizzata utilizzata.
7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta
in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile,
consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri
mezzi elettronici.

Art. 4.
Cataloghi e punti d'informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al
reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica
istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici
dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie
dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici
per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui al
comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere
diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5.
3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul
diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal
presente decreto.

Art. 5.
Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita'
pubblica alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso
l'autorita' pubblica, se conosce quale autorita' detiene
l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e
ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione
richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo
alle finalita' di cui all'art. 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o
in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa
il richiedente circa l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni
caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in
modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di
accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico
all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione
dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la
richiesta di accesso non puo' essere respinta qualora riguardi
informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2,
l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale, a favore del
richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione
richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei
citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in
parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o,
se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'art.
3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il
richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
vedi note alle premesse.

Art. 6.
T a r i f f e

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'art. 4 e l'esame presso il
detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo
quanto stabilito all'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica
puo', in casi specifici, applicare una tariffa per rendere
disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla
base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e'
adeguatamente informato sulla entita' della tariffa e sulle
circostanze nelle quali puo' essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione
l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di
garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione
dell'informazione l'impone, puo' essere prevista una tariffa
calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e
pubblica.

Note all'art. 6:
- L'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
cosi' recita:
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
i diritti di ricerca e di visura.».

Art. 7.
Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il
diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di
cui all'art. 3, comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in
sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'art. 25,
commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo'
chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la
procedura stabilita all'art. 25, comma 4, della stessa legge n. 241
del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di
atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla
commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge
n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o
periferiche dello Stato.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 25, commi 4, 5,
5-bis e 6 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi). - 1.-3. (Omissis).
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la commissione per l'accesso di cui
all'art. 27. Il difensore civico o la commissione per
l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana
il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I, del titolo
I, della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in Camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto
con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso,
previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in Camera
di consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita' e negli stessi termini. Le controversie relative
all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della commissione. La commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Art. 8.
Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica
rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai
fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove
disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e
delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica
stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale
progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente
accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche,
da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce
nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma
2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi
internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o
locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui
alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica
dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a
livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di
attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti
autorita' in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto
ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento
al luogo in cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a
norma dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione
ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione
ambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti a
sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da
altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al
pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per
l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le
autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di
protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia,
diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a
chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o
alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale
informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.

Note all'art. 8:
- L'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
cosi' recita:
«6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni
una relazione sullo stato dell'ambiente.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile».

Art. 9.
Qualita' dell'informazione ambientale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario,
apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cui
all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 207.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, (Regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n 300), (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, supplemento
ordinario):
«Art. 15 (Sistema integrato di informazione e
monitoraggio dell'ambiente e del territorio). - 1.-4.
(Omissis).
5. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le
Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi
delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di
aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema
informativo.».

Art. 10.
Relazioni

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il
30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi
automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle
richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una
relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del
presente decreto.
2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui
al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una
relazione sulla attuazione del presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla
Commissione europea. Detta relazione e', altresi', presentata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e
resa accessibile al pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalita'
atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, (Regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177):
«Art. 11 (Archivio delle istanze di accesso). - 1. Al
fine di consentire il piu' celere ed agevole esercizio del
diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce,
presso i propri uffici, archivi automatizzati delle
richieste di accesso.
2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi,
soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di
accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni
attinenti al relativo corso.
3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici
confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso
ciascuna amministrazione, collegato telematicamente con i
suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai
dati.
4. A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici
centrali e periferici contenenti le informazioni relative
ai singoli procedimenti amministrativi, nonche' un archivio
centralizzato contenente i dati legislativi e normativi
relativi ai procedimenti di competenza.
5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono
i termini e le modalita' tecniche per lo scambio, con
sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei
rispettivi archivi.
6. Gli archivi devono essere compatibili con quello
generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome.
7. In attesa che le amministrazioni interessate
provvedano a realizzare gli archivi automatizzati, sono
costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse
informazioni.».
«Art. 12 (Archivio centralizzato delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio
generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri i dati e le notizie ritenuti
necessari e individuati in appositi questionari dalla
commissione per l'accesso, alla quale vengono
periodicamente comunicate le risultanze delle elaborazioni
effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di
apposite direttive della commissione per l'accesso, che si
avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria.».
- Per l'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, vedi note all'art. 8.

Art. 11.
Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti
locali

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti
locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono
individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di
Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le autorita' pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in
applicazione dell'art. 5, comma 4, in coerenza con le norme in
materia di protezione di dati personali e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel
settore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'art. 5;
d) le modalita' di produzione della relazione annuale
sull'applicazione del presente decreto.

Art. 12.
Norme finanziarie e abrogazioni

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni del
presente decreto.
2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di
cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed
utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica.

4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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